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Bonus assunzione under 36 – le regole Inps

di Anna Del Vecchio*

L’ Inps, con il messaggio n.3389 del 7 ottobre 2021 e a seguito della decisione della Corte Europea del 16 settembre, rubricata come C(2021) 6827 final, con la quale si autorizza la fruizione dell’esonero contributivo art.1 commi 10-15 della L.178/2020), comunica le modalità di fruizione per il godimento dell’agevolazione consistente nell’esonero del versamento dei contributi Inps a carico del datore di lavoro per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework.

L’esonero dal versamento dei contributi trova un limite nell’importo massimo fruibile, pari ad euro 6.000, e un limite temporale di trentasei mesi, elevato a 48 mesi per le aziende o le unità produttive site nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a euro 500 (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata, assumendo a riferimento la misura di euro 16,12 (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

Si applica anche sul contributo aggiuntivo IVS, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.

Dall’applicazione dell’esonero sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL e:

  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° giugno 1991, n. 166;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla scadenza, si applica la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

L’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro compresi i datori di lavoro del settore agricolo che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto né procedano nei nove mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella medesima unità produttiva.

L’agevolazione non spetta alla pubblica amministrazione e alle imprese del settore finanziario che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities. Il messaggio precisa che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007.

La misura è valida per le nuove assunzioni a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, per i soggetti che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni) e che non abbiano mai firmato un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Relativamente alla fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni/trasformazione che saranno effettuate a far data 2022 bisognerà aspettare l’autorizzazione UE.

Sono esclusi dal bonus:

  • I contratti di apprendistato
  • I contratti di lavoro domestico
  • I contratti di lavoro intermittente o a chiamata
  • Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale
  • Le prestazioni di lavoro occasionale
  • La prosecuzione dei contratti di apprendistato
  • L’assunzione a tempo indeterminato di giovani che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola lavoro o periodi di apprendistato duale.

L’esonero non spetta se:

  • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.

L’esclusione non si applica nelle assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell’art. 3 della L. 68/1999, di lavoratori disabili;

  • l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) la propria volontà di essere riassunto;
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate alla sospensione. Laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza Covid-19, può comunque procedere a nuove assunzioni e, qualora ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alla corretta agevolazione in trattazione.

Non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 150/2015, secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

Nel caso dell’esonero in trattazione, tale finalità deve considerarsi assorbita da quanto previsto dall’articolo 1, comma 103, della legge n. 205/2017, con riferimento all’esonero strutturale ivi disciplinato, in base al quale: “Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni”.

Pertanto, nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.

Anche il principio del cumulo delle agevolazioni enunciato dal comma 2 del medesimo articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 – secondo il quale, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato – deve considerarsi assorbito dal disposto del citato comma 103 della legge di Bilancio 2018, valevole, quindi, anche in riferimento all’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021.

Per beneficiare dell’agevolazione, i datori di lavoro dovranno:

  • essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale;
  • non aver violato le norme a tutela delle condizioni di lavoro;
  • aver rispettato gli accordi e contratti collettivi nazionali, quelli regionali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali.

L’esonero contributivo non è cumulabile con:

  • l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di cinquanta anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012;

Per fruire dell’esonero contributivo in esame, il godimento dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012 per un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche nella misura pari al 100% dei contributi datoriali prevista dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020 per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, cessa al momento della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro;

  • l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020;
  • i lavoratori assunti ed occupati in Paesi extra UE non convenzionati;
  • le riduzioni contributive per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate;
  • le riduzioni contributive per il settore dell’edilizia;
  • la “Decontribuzione Sud”.

Casi particolari

Lavoratore part-time e diversi datori di lavoro

Se il dipendente è assunto a tempo parziale presso due differenti datori di lavoro, l’incentivo spetta in relazione ad ambedue rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni effettuate in due momenti diversi da parte di ciascun datore di lavoro, quello che assume nel momento successivo perde il requisito per essere ammesso all’agevolazione.

Cessione e trasferimento d’azienda

Qualora il contratto di lavoro a tempo indeterminato si ceda, ai sensi dell’articolo 1406 c.c., la parte del beneficio riconosciuta al datore di lavoro cedente può essere ceduta al subentrante per il periodo residuo non goduto.

Analogamente, in caso di trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c. è possibile trasferire nei confronti del cessionario il periodo non goduto.

Partita IVA riqualificata a seguito di ispezione

L’incentivo non spetta se il rapporto di lavoro autonomo – con o senza partita IVA – o parasubordinato, a seguito di un accertamento ispettivo, viene riqualificato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

UNIEMENS E CAUSALI

Per fruire dell’esonero, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, dovranno essere esposti i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando

<Imponibile> e <Contributo> della <DenunciaIndividuale>.

Nel campo <Contributo> dovrà essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

L’esonero andrà esposto nella

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>

Il <CodiceCausale> sarà

GI48”, art. 1, comma 11, L. 178/2020 (regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);

GI36”, art. 1, comma 10, L. 178/2020 (restanti regioni).

Nel campo

<IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG;

<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’Anno e Mese di riferimento del conguaglio;

<ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens saranno riportati nel DM2013 “VIRTUALE”:

  • con il codice “L546” – Conguaglio Esonero (art. 1, comma 11, Legge 178/2020);
  • con il codice “L547” – Arretrati Esonero (art. 1, comma 11, Legge 178/2020);
  • con il codice “L544” – Conguaglio Esonero (art. 1, comma 10, Legge 178/2020);
  • con il codice “L545” – Arretrati Esonero (art. 1, comma 10, Legge 178/2020).

Relativamente ai mesi pregressi (gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

Le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione dei lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.08.08 e dal C.A. 9A) dovranno concatenare, alla data di assunzione/trasformazione, il numero di matricola dell’azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM.

La sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Qualora l’azienda stia fruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla L. 205/2017 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla restituzione di tale agevolazione per applicare il nuovo esonero.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero (incentivo GECO), nella

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>

<CausaleADebito> M472”, Restituzione esonero Legge n. 205/2017 GECO;

<ImportoADebito>, l’importo da restituire.

Analogamente, vanno preliminarmente restituite le quote di Decontribuzione Sud già fruite.

Ai fini della restituzione delle quote di Decontribuzione Sud nella

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>

<CausaleADebito> – codice causale “M543”, Restituzione decontribuzione sud 2021;

<ImportoADebito>, l’importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto all’esonero ma hanno sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni Uniemens/vig.

Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Compilazione della sezione <ListaPosPa>

Dovrà essere compilata la sezione <ListaPosPA> valorizzando

<Imponibile> e <Contributo> della gestione pensionistica,

indicando nel campo <Contributo> la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio nel campo

<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>

<AnnoRif> l’anno dell’esonero;

<MeseRif> il mese dell’esonero;

<CodiceRecupero>

  • codice “20” per le assunzioni e/trasformazioni effettuate nelle regioni del Sud Italia;
  • codice “19”, per le restanti Regioni;

<Importo> l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Il beneficio corrente dovrà essere esposto nella denuncia relativa al mese di settembre 2021, mentre il beneficio relativo ai mesi pregressi, da gennaio 2021 fino all’esposizione del mese precedente a quello corrente, potrà essere dichiarato, oltre che in tale denuncia, anche in quelle relative ai mesi di ottobre e novembre 2021.

Nei casi di cessazione/sospensione dell’attività nei mesi in cui è possibile esporre il beneficio per i periodi pregressi, in assenza del quadro <E0_PeriodoNelMese>, tali elementi dovranno essere compilati all’interno del campo V1 Causale 5 riferito a ciascuno dei mesi pregressi per il quale si ha diritto all’esonero.

Analoga procedura dovrà essere utilizzata nel caso in cui l’azienda stia fruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla L. 205/2017 (incentivo GECO) e intenda accedere al nuovo esonero al 100%, dovrà essere compilato il campo V1 Causale 5 per ciascuno dei mesi pregressi sopra individuati, a sostituzione del quadro in cui è stato dichiarato l’elemento

<RecuperoSgravi> con il diverso <CodiceRecupero>.

L’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori agricoli per i quali spetta l’esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione:

<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;

e, per le regioni del Sud Italia

<CodAgio> il codice “E2”, per il mese corrente e il codice “E4” per Recupero Pregresso “E2”

e, per le restanti regioni

<CodAgio> il codice “E1”, per il mese corrente e il codice “E3” per Recupero Pregresso “E1”.

La valorizzazione dei periodi pregressi rispetto al mese corrente di esposizione deve essere effettuata entro il mese di febbraio 2022, nei flussi relativi al quarto trimestre 2021.

*Odcec Napoli