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Rassegna di normativa e prassi – marzo 2022

di Stefano Lapponi*

 

  •   Materia: Contratti di rete
  • Oggetto: Distacco e codatorialità
  •  Riferimento: nota INL 22.2.2022 n. 315
L’INL, con la nota 315/2022, a seguito del DM 205/2021, fornisce istruzioni operative con riferimento alla comunicazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori in regime di codatorialità da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito di contratti di rete stipulati ai sensi dell’art. 3 co. 4-ter e 4-sexies del DL 5/2009.

La nota tratta delle comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete.

E’ istituito il modello “Unirete” accessibile dal sito www.servizi.lavoro.gov.it.

Le nuove comunicazioni decorrono dal 23.2.2022 mentre per i rapporti di lavoro in codatorialità già in essere alla predetta data sarà possibile effettuare le comunicazioni entro il 24.3.2022;

·         Le comunicazioni sono a cura di un’unica impresa facente parte della rete (referente nel contratto di rete).

·         Modello “Unirete Assunzione”, precisazioni INL:

·         A) in caso di lavoratori neoassunti in regime di codatorialità, dovrà essere individuato un datore di lavoro di riferimento tenuto agli obblighi di registrazione delle prestazioni sul LUL e agli adempimenti previdenziali e assicurativi;

·         B) in caso di rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità, l’impresa referente provvederà a compilare il modello “Unirete Assunzione”, indicando quale co-datore di riferimento, il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento in cui la sua attività lavorativa viene messa in comune tra le imprese aderenti alla rete.

C) Il trattamento previdenziale e assicurativo del lavoratore in codatorialità viene definito in base alla classificazione dell’impresa indicata nella comunicazione “UniRete” come datore di lavoro di riferimento.

L’imponibile retributivo è determinato, in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore, dal contratto collettivo riferibile alla medesima impresa.

Quando la prestazione è resa, nel mese, prevalentemente in favore di un’impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile mensile dovrà essere adeguato a questo maggiore importo.

 

  • Materia: Assicurazione sul lavoro
  • Oggetto: Nuovo applicativo Infortuni sul lavoro
  • Riferimento: Comunicato Inail 21.2.2022
 L’INAIL, con un comunicato del 21.2.2022 pubblicato nella sezione “Avvisi e scadenze” del proprio portale, informa che dal 28.4.2022 sarà operativo il nuovo applicativo per l’invio dei certificati di infortunio nelle tre modalità di trasmissione:

·         on line;

·         off line;

  • cooperazione applicativa/interoperabilità.

Gli utenti che attualmente si avvalgono delle modalità di invio off line e in cooperazione applicativa devono adeguare i propri sistemi.

 

 

  • Materia: IRPEF
  • Oggetto: Trattamento Integrativo della Retribuzione
  • Riferimento: L. 234/2021; Circolare Agenzia delle Entrate 18.2.2022 n. 4
 L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 4/2022, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022 in materia di determinazione dell’IRPEF e sull’esclusione dall’IRAP per specifici soggetti.

L’analisi è volta:

·         alle novità inerenti alle nuove aliquote e ai nuovi scaglioni IRPEF

·         alla rimodulazione delle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR (diversamente stabilite in base alla tipologia di reddito)

·         al trattamento integrativo della retribuzione (riduzione da 28.000 a 15.000 euro della soglia di reddito oltre la quale il Trattamento non viene riconosciuto e contestuale introduzione della clausola di salvaguardia);

·         alle modifiche delle detrazioni per familiari a carico di cui all’art. 12 del TUIR in vista dell’introduzione dell’assegno unico e universale.

Nella fattispecie l’Agenzia chiarisce che:

  1. i sostituti d’imposta possono applicare le nuove regole entro il mese di aprile 2022;
  2. le ulteriori detrazioni previste per alcuni contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati o di reddito di pensione spettano indipendentemente dal periodo di lavoro o di pensione, ma sono da ricalcolare a fine anno in relazione all’ammontare delle retribuzioni o dei trattamenti pensionistici erogati nel periodo d’imposta;
  3. il sostituto d’imposta promuove l’azione di coordinamento circa l’applicazione delle detrazioni d’imposta per figli a carico con la nuova disciplina introdotta a seguito dell’assegno unico e universale;
  4. il sostituto d’imposta è tenuto a verificare ove i contribuenti siano incapienti, ai fini della “clausola di salvaguardia” del trattamento integrativo della retribuzione, sulla base delle detrazioni di cui è a conoscenza ed effettuando un conguaglio a fine anno o a cessazione del rapporto.

 

 

 

  • Materia: Pensioni
  • Oggetto: Trattamento pensionistico determinazione in seguito alla sentenza Corte Cost. 13.4.2017 n. 82
  • Riferimento: Messaggio Inps 23.2.2022 n. 883

 

 La sentenza della Corte Cost. n. 82/2017, ha dichiarato illegittimo l’art. 3 co. 8 della L. 297/82 nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui un lavoratore abbia già maturato i requisiti per accedere alla pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quello che sarebbe spettata al raggiungimento dell’età pensionabile, neutralizzando i predetti periodi di disoccupazione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima.

Chiarimenti INPS

·         le prestazioni pensionistiche interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile, in attuazione dei principi affermati dalla sentenza in argomento, sono:

·         – le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate con il sistema di calcolo retributivo

·         – le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate con il sistema di calcolo misto (nonché per la pensione anticipata) con riferimento alla quota retributiva;

·         – i periodi di contribuzione figurativa per trattamenti di disoccupazione, collocati nell’ultimo quinquennio, devono essere neutralizzati per l’intero periodo, non essendo consentito neutralizzare singoli periodi all’interno del periodo massimo considerato.

Ulteriore chiarimento: per le pensioni calcolate col sistema misto, la neutralizzazione non è applicabile alle quote calcolate con il sistema contributivo, in forza dell’operare del maggiore apporto contributivo, con l’incremento del montante.

 

 

 

  • Materia: Lavoratori autonomi dello spettacolo
  • Oggetto: obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
  • Riferimento: Circ. Inail 24.2.2022 N. 11
 L’INAIL, con la circ. 11/2022, fornisce le indicazioni operative per l’estensione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi dello spettacolo a partire dall’1.1.2022, prevista dall’art. 66 co. 4 del DL 73/2021 e attuata con DM 22.1.2022.

La circolare fornisce i seguenti chiarimenti:

·         soggetti assicurati, vale a dire i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo ai sensi degli artt. 2 e 3 del DLgs. Capo provvisorio dello Stato 708/47;

·         soggetti assicuranti committenti e imprese presso cui i lavoratori autonomi in argomento prestano la loro opera sono tenuti al versamento del premio e agli obblighi di denuncia;

·         Premi assicurativi: si applicano i premi ordinari e quindi le tariffe dei premi di cui al DM 27.2.2019;

·         inquadramento tariffario, il soggetto assicurante è inquadrato in una delle gestioni tariffarie ai sensi degli artt. 1 e 2 del DLgs. 38/2000, secondo i criteri dell’art. 49 della L. 88/89

·         la retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo, che risulta essere pari all’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale;

·         le prestazioni.

Circa gli adempimenti:

–          chi non è titolare di posizioni assicurative attive all’INAIL, ma si avvale alla data dell’1.1.2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, deve presentare la denuncia di iscrizione entro il 18.3.2022;

–          chi è titolare di posizioni assicurative attive all’INAIL, e si avvale alla data dell’1.1.2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, deve presentare la denuncia di variazione entro il 18.3.2022.

 

 

 

  • Materia: Prestazioni autonome occasionali
  • Oggetto: comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali
  • Riferimento: DL 146/2021, Nota INL 1.3.2022 n. 393
Con nota 393 del 1.3.2022 l’INL chiarisce:

In relazione al nuovo obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali:

1.       sono esclusi dall’obbligo coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, nonché le prestazioni aventi natura prettamente intellettuale (ad esempio guide turistiche, traduttori, interpreti e docenti di lingua e i medici iscritti all’ordine nell’ambito di consulenze scientifiche) e quelle rese dall’estero da lavoratori in smart working;

2.       la mancata comunicazione di prestazioni autonome occasionali rese in situazioni di necessità per lo svolgimento di attività non programmate o non preventivabili non è sanzionabile;

3.       sono soggette all’obbligo di comunicazione le attività svolte da produttori assicurativi occasionali (5° gruppo ex art. 7 del relativo CCNL), mentre la natura commerciale dell’attività svolta dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo li esonera dalla comunicazione;

4.       sono tenute alla comunicazione le società per azioni con partecipazione pubblica.

 

  • Materia: Assegno unico e universale
  • Oggetto: effetti su assegni per il nucleo familiare e assegni familiari
  • Riferimento: Circ. inps 28.2.2022 n. 34
 L’Inps con la circolare n.34 esplicita chiarimenti su assegno per il nucleo familiare (ANF) e assegni familiari a seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale

Dall’1.3.2022

l’assegno per il nucleo familiare (ANF) e gli assegni familiari non sono più riconosciuti a quei nuclei familiari con figli e orfanili tutelati con il nuovo assegno unico e universale.

·         Sono riconosciuti in favore dei nuclei familiari composti unicamente dai coniugi (eccetto il coniuge legalmente ed effettivamente separato), dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti al ricorrere di precise condizioni.

Nella fattispecie è possibile richiedere l’ANF dopo il compimento dei 21 anni di età dei figli (non disabili) ovvero in caso di figli minori di 21 anni in assenza dei requisiti di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 230/2021 ma solo per i soggetti diversi dai figli.

L’ANF può essere quindi riconosciuto:

1)            al coniuge, alle sorelle, ai fratelli o ai nipoti, se all’interno del nucleo familiare non è presente un figlio minorenne a carico o un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle condizioni (art. 2 co. 1 lett. b) del DLgs. 230/2021):

a)      frequenza un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;

b)      svolgimento di un tirocinio

c)      svolgimento di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

d)      essere registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, svolga il servizio civile universale;

·         2 ) un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Non sono cambiate le modalità di presentazione delle domande per gli ANF e compilazione dei flussi UniEmens.