COMUNICAZIONE “LAV – US” ENTRO IL 2 APRILE 2024: Datori di lavoro interessati e modalità di invio

di Fabiano D’Amato*

E’ prossima la scadenza dell’invio del modello di comunicazione dei lavoratori adibiti a lavori particolarmente usuranti, da non confondere, ad esempio, con i lavori c.d. “gravosi” al fine del diritto all’APE Sociale.

La scadenza ordinaria del 31/3 di ogni anno, per il 2024 è “posticipata” al 2/4/2024, per la presenza di festività nelle giornate del 31 marzo stesso e del successivo primo aprile.

Il modello necessario, denominato “LAV-US”, è messo a disposizione dal Ministero del Lavoro in via telematica, ed accessibile attraverso l’Identità digitale (SPID, CIE ad esempio), e dovrà essere compilato, completato ed inviato entro tale scadenza.

I datori di lavoro interessati, secondo quanto previsto in particolare dal D.Lgs. 67/2011, sono coloro che adibiscono, con modalità stabilite dalla Norma stessa, lavoratori alle attività:

  1. Costituenti mansioni particolarmente usuranti, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 19 maggio 1999
  2. Di lavoro notturno, con modi e tempi stabiliti dalla Legge
  3. Di lavoro da parte di addetti alla c.d. “linea catena”, con specifiche voci di tariffa INAIL di cui agli allegati al Decreto Legislativo, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, con caratteristiche di ritmo, misurazione di tempi, organizzazione e caratteristiche definiti dalla Norma
  4. Di conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto persone, sempre nei limiti di cui alla Norma esaminata

La motivazione dell’invio, anche a fini di monitoraggio, è collegata fra l’altro al riconoscimento ai lavoratori adibiti alle mansioni considerate “particolarmente usuranti” sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 67/2011, della possibilità di accesso ad un trattamento pensionistico anticipato rispetto alla generalità dei lavoratori subordinati.

In caso di inadempimento sono previste sanzioni amministrative nel caso di esecuzione di lavoro notturno nelle modalità che danno luogo all’obbligo di comunicazione; l’importo di tali sanzioni è compreso tra euro 500 ed euro 1500.

Sono sanzionate con la medesima modalità le omissioni collegate alla mancata comunicazione, nei termini previsti, dell’inizio delle attività di cui al punto 2 di cui sopra.

Le sanzioni evidenziate sono oggetto di possibile diffida (art. 13 D.Lgs. 124/2004).

*Odcec Roma