di Paolo Soro*

Una delle problematiche originate dalla normativa concernente il regime degli impatriati (art. 16, D.lgs. 147/2015), è stata, fin da subito, quella relativa alla quota di reddito imponibile da prendere in considerazione ai fini del versamento dei contributi previdenziali. Continua a leggere

di Valeria Primo*

In occasione del convegno del Gruppo ODCEC Area lavoro a Torino, al termine delle giornate di lavoro, la parte ludica ha riguardato due visite guidate ai capisaldi dell’arte sabauda, il Museo Egizio e Palazzo Reale.

Durante la prima visita guidata, i visitatori, per le ragioni che tra poco capirete, sono stati colpiti dalla narrazione inerente al villaggio di Deir el -Medina. Continua a leggere

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

di Stefano Lapponi*

 

 

ü    Materia: Inclusione Sociale e Accesso al Mondo del Lavoro

ü    Oggetto:  Novità in materia di Inclusione sociale

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Inclusione sociale:

–        istituito dal 01.01.2024 l’assegno di inclusione. E’ una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata alla prova dei mezzi e alla adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

–        Previsione di nuovi incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e dei NEET under 30.

–        Istituito dall’1.09.2023 il Supporto per la Formazione e il lavoro, per favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

–        Riconoscimento attraverso l’istituzione di un Fondo, di un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università deceduti a seguito di infortuni occorsi successivamente all’1.1.2018 durante le attività formative.

 

 

ü    Materia: Assegno di Garanzia Per l’Inclusione

ü    Oggetto:  Novità in materia di Inclusione sociale

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Decorrenza: 01.01.2024

Ambito soggettivo: nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità, minorenne o con almeno 60 anni.

Condizioni:  il richiedente deve essere:

–        cittadino (o familiare) Ue

–        titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di protezione internazionale;

–        al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo;

–        residente in Italia.

ISEE: Il nucleo familiare deve avere congiuntamente:

–        un valore ISEE non superiore a 9.360 euro;

–        un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, soglia da elevare a 7.560 euro in caso di nuclei composti da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone con tale requisito anagrafico e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o non autosufficienti;

–        un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;

–        un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, variabile in base al numero e alla tipologia dei componenti del nucleo.

Limitazioni: Possesso di beni durevoli e altri indicatori del tenore di vita, con limitazioni previste per autoveicoli, navi, imbarcazioni e aeromobili.

Domanda:  richiesta all’INPS, che avvierà il richiedente e il suo nucleo familiare al SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) per la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale e, successivamente, in base alle necessità della famiglia richiedente, del Patto per l’inclusione e del Patto di servizio personalizzato.

 

 

ü    Materia: Inclusione Sociale e Accesso al Mondo del Lavoro

ü    Oggetto:  Sgravi per le assunzioni di beneficiari dell’assegno di inclusione

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Nuovi incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e dei NEET under 30

Incentivo:

ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o con contratto di apprendistato, viene riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi INAIL), nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero sarebbe riconosciuto per un massimo di 12 mesi.

NEET:

ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, un incentivo per le nuove assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023, con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (escluso il rapporto di lavoro domestico) di giovani nelle seguenti condizioni:
– alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
– non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
– siano registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

 

 

ü    Materia: Rapporto di Lavoro

ü    Oggetto:  Rapporto di lavoro a tempo determinato

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

–        Per i contratti di durata compresa tra 12 e 24 mesi sono richieste le causali previste dal ccnl ovvero da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti ovvero sostituzione di altri lavoratori. Eccezioni: contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni e i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private.

–        previsione corresponsione di 500 euro una tantum a titolo di welfare in favore dei lavoratori assunti con un contratto della durata di 24 mesi successivamente all’entrata in vigore del decreto (con l’eccezione delle attività stagionali) il cui rapporto non sia poi stato trasformato a tempo indeterminato. L’importo non è dovuto per i contratti di durata inferiore a 12 mesi ed è invece ridotto in caso di contratto a termine di durata inferiore a 24 mesi.

 

ü    Materia: Rapporto di Lavoro

ü    Oggetto:  Prestazioni Occasionali

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Modificato l’art.54 bis co.1 lett b) DL 50/2017:

per i soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento il limite economico dei compensi che ogni UTILIZZATORE potrà erogare nei confronti della totalità dei prestatori è pari ad euro 15.000

 

 

 

 

ü    Materia: Misure fiscali per il welfare aziendale

ü    Oggetto:  Fringe benefit

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Incrementato a 3000 euro la soglia  dei fringe benefit da erogare al dipendente sottoforma di beni e servizi.

Per il solo anno 2023 la disciplina dettata dall’art. 51 comma 3 del TUIR è modificata per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico come segue:

a)      tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sarebbero incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

b)     il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, sarebbe innalzato da 258,23 euro a 3.000 euro.

Per il 2023 sussisterebbero quindi due soglie per la non mponibilità dei fringe benefit, con ambito oggettivo di applicazione differente:
– per i dipendenti senza figli a carico, la soglia ordinaria di 258,23 euro riconosciuta dall’art. 51 comma 3 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (non anche per le somme relative alle utenze domestiche);
– per i dipendenti con figli a carico, la soglia di 3.000 euro, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze  domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

N.B.: il superamento della soglia comporta la tassazione dell’intero importo e non solo dell’eccedenza.

 

 

 

 

 

ü    Materia:  sostegno al reddito

ü    Oggetto: Assegno unico e universale

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

ü     

   Maggiorazione dell’assegno Unico

A decorrere dal 1 giugno 2023 la maggiorazione dell’assegno uncio ex art.4 co.8 del D.Lgs. 230/2021 viene riconosciuto anche in caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda

A condizione che l’altro coniuge risulti deceduto.

La maggiorazione ha durata 5 anni dalla data dell’evento.

 

 

 *Odcec Macerata

 

 

 

di Graziano Vezzoni *

 

Il Decreto Interministeriale n.1 del 7.03.2023, in esecuzione della legge n. 234 del 30.12.2021, disciplina l’indennità di sostegno al reddito spettante ai lavoratori del settore della pesca marittima relativi all’anno 2022. L’indennità compete in caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Viene considerato arresto temporaneo obbligatorio la sospensione conseguente a provvedimenti emanati nel corso del 2022 sia dall’Amministrazione centrale che dalle Amministrazioni competenti sul territorio in tema di pesca: a strascico, piccoli pelagici, molluschi bivalvi, pesce spada ecc.. Continua a leggere

 *di Pietro Aloisi Masella e Maurizio Centra

L’art. 1 comma 281 della L. 197/2022 ha rinnovato e modificato per l’anno 2023 l’esonero della quota IVS a carico del lavoratore, previsto per il 2022 dall’art. 1 comma 121 della L. 234/2021. In pratica, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i contributi sono temporaneamente ridotti:

– del 2% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima; – del 3% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato del rateo di tredicesima.

Dall’agevolazione rimangono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Indipendentemente dalla fascia di riferimento, la retribuzione su cui calcolare il beneficio deve essere maggiorata, nel mese di dicembre 2023, dell’ammontare della tredicesima mensilità, ovvero mese per mese del relativo rateo corrisposto al lavoratore, ricorrendo le condizioni.

L’INPS individua quale base di calcolo la retribuzione imponibile previdenziale mensile (cfr. circ. INPS nn. 43/2022 e 7/2023) e pertanto il calcolo va effettuato su tale elemento che, ovviamente, è superiore all’imponibile fiscale, nella misura in cui quest’ultimo è normalmente pari allo stipendio lordo ridotto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.

In merito al calcolo dell’agevolazione in commento per l’anno 2023, l’INPS nella circ. n. 7/2023 ha precisato che laddove la retribuzione imponibile superi il limite di: – 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio; – 1.923 euro, ma sia, comunque, di importo minore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 2%.

Laddove, invece, la retribuzione mensile non superi il limite pari a 1.923 euro, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3% (per approfondimenti si rimanda a “Il nuovo esonero contributivo 2023 a favore dei dipendenti” in “La Consulenza del Lavoro” n. 2/2023).

In base al metodo di calcolo dell’agevolazione adottato dall’INPS, può verificarsi che il lavoratore perda il diritto all’esonero in un mese a causa del pagamento di premi o di somme non ricorrenti, senza avere la possibilità di “recuperarlo” successivamente, come potrebbe accadere se fosse previsto un conguaglio previdenziale di fine anno.

Oltre alla mancanza del suddetto conguaglio, le cui conseguenze possono essere rilevanti nei casi di retribuzioni caratterizzate da variabilità nel corso dell’anno, quello che appare distorsivo, anche se legalmente corretto, è l’effetto tributario sull’esonero. Si potrebbe anche dire che ciò che la mano destra (previdenziale) concede, la mano sinistra (tributaria) riprende, almeno in parte.

Poiché l’imponibile fiscale, sul quale si calcolano l’IRPEF e le sue addizionali, è, di norma, pari all’imponibile previdenziale meno i contributi a carico del lavoratore, la riduzione di questi ultimi per effetto dell’esonero determina un imponibile fiscale maggiore di quello che si determinerebbe in assenza della stessa agevolazione.

Si prenda come esempio un imponibile previdenziale di 1.900 e l’aliquota INPS del 9,19%:

– contributi a carico del lavoratore 174,61 senza esonero ovvero 117,61 con esonero del 3% (la differenza è di 57 euro);

– l’imponibile fiscale sarebbe 1.725,39 (senza l’applicazione dell’esonero) ovvero 1.782,39 (se si applica l’esonero);

– IRPEF lorda sarebbe di 406,34 euro (senza l’applicazione dell’esonero) ovvero 420,59 (se si applica l’esonero), con una differenza, quindi, di 14,25 euro.

L’aumento effettivo determinato dall’applicazione dell’agevolazione sarebbe pertanto di 42,75 euro e non di 57 euro.

Pur riconoscendo il valore dell’iniziativa del legislatore in termini di riduzione del cuneo fiscale, anche se limitata agli oneri a carico del lavoratore dipendente, l’agevolazione ex L. 197/2022 sarebbe stata più apprezzata, dai soggetti ai quali è rivolta, se: – fosse stato adottato un sistema di conguaglio previdenziale di fine anno o di fine rapporto di lavoro, in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno 2023;

– fosse stato neutralizzato l’effetto tributario “distorsivo” dell’agevolazione, ad esempio prevedendo il calcolo dell’IRPEF e delle sue addizionali su un imponibile determinato non tenendo conto dell’agevolazione stessa, oppure se il valore del beneficio fosse riconosciuto al lavoratore esentasse, con l’effetto di aumentare il netto della busta paga.

*Odcec Roma

“Articolo tratto dal Quotidiano del Commercialista Eutekne del 24 febbraio 2023 – (www.eutekne.info)”.

 

di Monica Bernardi

Si pubblica la tabella con le retribuzioni convenzionali per soci e familiari non artigiani provinciali utili ai fini del calcolo dell’autoliquidazione 2022/2023. Di seguito le retribuzioni provinciali.

REGIONE LOMBARDIA

 

REGIONE PIEMONTE

Retribuzioni da assumere per i casi di competenza della Regione Piemonte: aggiornamento 2022.

Si informa che le retribuzioni da assumere per i soggetti di cui all’art. 4, nn. 6 e 7 del dpr 1124/1965 – soci e familiari non artigiani presenti nel paragrafo 1.5.6 pag. 19 della circolare n. 21 del 16 maggio 2022 – per la Regione Piemonte sono:

  • Provincia di Torino: è applicato il limite minimo di retribuzione giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti in vigore dal 1° gennaio 2022 (circolare n. 21 del 16 maggio 2022):

–  Valore giornaliero € 49,91;

–  Valore annuale € 14.973,00;

–  Valore mensile: valgono i criteri di calcolo presenti nel paragrafo 1.5, lett. A e relative note della circolare n. 21.

  • Tutte le altre Province: è applicato il minimale di rendita di cui alle circolari n. 21 del 16 maggio 2022 e n. 33 del 2 settembre 2022:

– Dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022: valore giornaliero € 58,16; valore mensile € 1.454,08; valore annuale: € 17.448,96;

– Dal 1° luglio 2022: valore giornaliero € 59,27; valore mensile € 1.481,73; valore annuale: € 17.780,70.

 

TASSO PER PAGAMENTO RATEALE

L’INAIL ha pubblicato la nota operativa n. 346 del 12 gennaio 2022, con la quale ha reso noti i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione 2022-2023.

Le scadenze e i coefficienti sono i seguenti:

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi
16 febbraio 2023 16 febbraio 2023 0
16 maggio 2023 16 maggio 2023 0,00416959
16 agosto 2023 21 agosto 2023 0,00847973
16 novembre 2023 16 novembre 2023 0,01278986

Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta. Inoltre, la rateazione non è ammessa per il versamento dei contributi associativi, che devono essere pagati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023.

*Odcec Milano

 

*di Stefano Lapponi

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* di Luca Canale
Tornano i voucher per il lavoro occasionale. Il provvedimento è
previsto dal disegno di legge di Bilancio 2023.
Secondo la prima stesura i buoni lavoro potranno essere usati dal 1° gennaio 2023 in agricoltura, nel comparto horeca (cioè del settore alberghiero e di ristorazione) e della cura alla persona, in particolare per quanto riguarda i lavori domestici.
I buoni lavoro sono stati introdotti nel 2003 con la legge Biagi, nel 2012 il governo Monti ha alzato, la soglia originaria di utilizzo, dai 3mila euro iniziali a 5mila euro all’anno e ne ha allargato l’utilizzo a tutti i settori. Nel 2015, Renzi ha creato due tipi di voucher: uno per i
lavoratori da adibire a lavori domestici, l’altro da utilizzare in azienda.
Ogni voucher aveva un valore di 10, 20 o 50 euro: una parte al lavoratore e la restante in contributi. Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, era di 7,50 euro e corrispondeva al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che
per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considerava il contratto di riferimento.
I buoni lavoro sono stati poi aboliti nel 2017 dal governo Gentiloni, prima che lo facessero le urne.
Il voucher avrà un valore nominale di 10 euro lordi all’ora (7,50 euro netti ) con un tetto di reddito per i lavoratori, fino a 10mila euro e garantisce la copertura contributiva ed assicurativa.
Viene così raddoppiato il tetto di reddito ammissibile rispetto a quanto previsto dalle norme introdotte con il Dl dignità che aveva fissato a 5mila euro, per le “prestazioni occasionali” rigidamente circoscritte, il reddito massimo per i lavoratori, indipendentemente dal numero dei
committenti e imponendolo anche a quei datori di lavoro che avessero attinto da questo canale per evitare derive nell’uso di uno strumento dedicato a regolarizzare il lavoro saltuario.
La manovra prevede l’ampliamento dell’utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendo l’utilizzo dei voucher ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze
fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato”.
Rimangono invariate le procedure, pertanto per l’accesso alle prestazioni gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a
svolgere i relativi adempimenti all’interno della piattaforma informatica INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione
contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
Si auspica che il sistema “voucher” non diventi uno strumento di sfruttamento. In tal senso il governo ammette che «la misura dovrà essere accompagnata da controlli molto rigidi, per
evitare storture».
*Odcec Napoli
di Roberta Jacobone* 

I recenti e continui interventi normativi sui Fringe Benefits esentasse hanno generato non poca confusione. Cercando di riassumere, partiamo dalla regola a regime, prevista dall’art. 51 comma 3 del Dlgs 917/1986, in cui è prevista la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati entro il limite di € 258,23. Continua a leggere

di Paolo Galbusera e Andrea Ottolina*

La Corte Costituzionale ha depositato il 19 maggio 2022 l’importante sentenza n. 125, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 co. 7 secondo periodo della L. 300/1970, nella parte in cui tale norma richiedeva – ai fini dell’applicazione della tutela reintegratoria di cui al co. 4 (reintegrazione nel posto di lavoro e indennità risarcitoria di massimo 12 mensilità) in favore del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo – che il Giudice accertasse la manifesta infondatezza del fatto posto alla base del recesso. Continua a leggere