CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV., 10 NOVEMBRE 2021, N. 33133: LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DECORRE DAL MOMENTO IN CUI SCADONO I TERMINI PER IL PAGAMENTO DEGLI STESSI

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di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna *

Con la pronunzia in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha inteso dare continuità e seguito ad un orientamento già emerso in precedenti pronunzie, così da consolidare il principio di diritto in questione.

Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte verteva, essenzialmente, su una questione di diritto che può essere sinteticamente compendiata nei seguenti termini: quale fosse il “dies a quo” – ossia: il termine iniziale di decorrenza – del credito vantato dall’Istituto Previdenziale (Inps, nel caso di specie) ai fini della riscossione dei contributi.

La Corte di Cassazione, al riguardo, non ha dubbi, dato che – facendo seguito, come detto, ad altre pronunzie del medesimo tenore (Cass., Sez. Lav., n. 27950 del 31 ottobre 2018 e Cass., Sez. Lav., n. 19403 del 18 luglio 2019) – ha statuito il principio di diritto in base al quale, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata dell’Inps – ma, si noti bene, il principio ha portata generale e, dunque, è applicabile anche ai contributi dovuti ad altri Enti previdenziali – decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa.

Ciò in quanto:

  • la prescrizione del diritto di credito dell’Ente previdenziale inizia a decorrere dal giorno in cui l’Ente può, in concreto, azionare il suo diritto: giorno che, come detto, la Suprema Corte ha individuato, secondo l’ordinaria regola codificata nell’art. 2935 c., nella data di scadenza del termine per il pagamento dei contributi dovuti;
  • la dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione  assicurativa  costituisce,  dal  punto di  vista  della  qualificazione  giuridica,  una  mera esternazione  di  scienza  e,  per  ciò  solo,  non  può integrare  un  presupposto  del  credito  contributivo dell’Ente previdenziale.

* Avvocato Studio Legale Daverio & Florio

 

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