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GESTIONE SEPARATA INPS E AVVOCATI: LA CASSAZIONE FISSA I PRINCIPI

di Stefano Ferri*

Un tema che sempre più spesso si ripropone è quello dei professionisti appartenenti ad albi o collegi e non iscritti ad alcuna cassa di previdenza che l’Inps iscrive d’ufficio alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
In materia si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con la recentissima Ordinanza 4 gennaio 2023 n. 181 che ha recepito vari principi sostenuti dalla dottrina e da precedente giurisprudenza, facendo chiarezza sul tema.
La vicenda prende le mosse dal ricorso di un avvocato a carico del quale la Corte di Appello di Perugia, in accoglimento di quanto richiesto dall’Istituto, aveva posto l’obbligo di iscrizione alla citata Gestione Separata con riferimento all’attività svolta nell’anno 2010.
A seguito di tale ricorso si è pronunciata la Suprema Corte con la citata Ordinanza 181/2023, che ha accolto il terzo motivo di ricorso, cassando la sentenza di Corte d’Appello impugnata.
Occorre quindi esaminare quanto contenuto in tale terzo motivo, con il quale l’avvocato, ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile, ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, sesto periodo, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2004, in quanto sosteneva l’assoluta carenza di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia quali reddito inferiore al limite di legge ed insussistenza di abitualità nell’esercizio della professione.
Innanzitutto si deve premettere che gli avvocati che svolgano attività libero professionale senza carattere di abitualità non hanno l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense e devono versarle solo un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo degli avvocati, ma al loro beneficio non viene costituita alcuna posizione previdenziale; in questa fattispecie però questi professionisti sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata presso l’Inps per costituire a favore del lavoratore autonomo una prestazione previdenziale. In tal senso sono numerose le sentenze tra cui la ben nota n. 30344 del 2017 della Cassazione civile, sez. lavoro.
Si pone quindi quale aspetto determinante il modo in cui si svolge l’attività professionale, nella fattispecie forense, in particolare se in forma abituale o meno: per stabilire tale aspetto ci si deve avvalere, secondo l’insegnamento della Suprema Corte “delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità”.
Siamo in assenza quindi di un necessario accertamento di fatto, condizione necessaria perché l’Istituto possa effettuare l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata secondo l’impostazione dell’Ordinanza in esame; e nella fattispecie risulta che non sia stata effettuata dall’Inps alcuna indagine in merito alla specifica situazione professionale dell’avvocato ricorrente, né in materia di reddito prodotto e neppure sull’abitualità o meno della professione esercitata.
Tale omessa verifica giustifica l’accoglimento del ricorso del professionista e l’annullamento dell’iscrizione d’ufficio: viene quindi rimarcata la linea della Cassazione che impone verifiche ed indagini di fatto sulle singole posizioni, in assenza delle quali non si possono effettuare iscrizioni.
Si tratta di una necessaria attività ritenuta indispensabile non solo in numerose prese di posizione della Corte di Cassazione, ma anche dallo stesso Istituto, in varie circolari anche risalenti; tra le altre si rammenta, pur in diversa fattispecie, la Circolare n. 78 del 14/05/2013 che, in materia di assoggettamento all’assicurazione previdenziale prevista per l’attività prevalente, prevedeva testualmente: “In sede di valutazione dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione di un soggetto alle gestioni ART/COM, le strutture territoriali si atterranno a quanto sin qui esposto, procedendo ad una verifica attenta e puntuale della fattispecie concreta, al fine di garantire la legittimità del provvedimento ed evitare eventuali soccombenze dell’Istituto in giudizio.”
La recentissima Ordinanza n. 181 risulta molto interessante anche con riferimento alla precisazione finale in materia di prescrizione dei contributi. Viene infatti ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata inizia a decorrere dal momento in cui scadono i termini per il pagamento degli stessi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del lavoratore autonomo. I Giudici della Cassazione si basano infatti sul principio che è la produzione di un determinato reddito da parte di un soggetto obbligato alla contribuzione il presupposto perché siano dovuti da questi i contributi; viceversa la dichiarazione dei redditi costituisce una mera dichiarazione di scienza ed adempimento di obbligo fiscale.
*Odcec Reggio Emilia