I RICORSI CONTRO L’INPS

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di Marco Giuliana*

Il ricorso contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è materia di lavoro, almeno per quanto attiene agli avvisi di addebito o alle casistiche previste dall’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e alle altre che verranno indicate di seguito.

Infatti non per tutti i provvedimenti emessi dall’Ente è necessario ricorrere al giudice del lavoro, ma, ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 88, è possibile e necessario, percorrere la strada dei ricorsi amministrativi.

Ricorso Amministrativo

I datori di lavoro o i lavoratori iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) o alle altre gestioni come la Gestione Separata, possono impugnare direttamente i provvedimenti Inps con modalità telematica tramite il servizio online, oppure tramite gli intermediari abilitati. Entro 90 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, occorre presentare il ricorso amministrativo indicando l’atto impugnato (come, ad esempio, atti relativi a iscrizioni o inquadramento previdenziale, sanzioni, pretese contributive), e i motivi per cui si ritiene che debba essere revocato, annullato o modificato, allegando la documentazione utile a sostegno delle proprie tesi. In base alla materia di riferimento dell’atto impugnato, è chiamato a pronunciarsi un organismo specifico – l’elenco è vasto, qui a titolo di esempio basterà indicare il Comitato amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), il Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, il Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali o la Gestione autonoma ex articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335. A seguito dell’esame del ricorso amministrativo, verrà emessa entro il termine ordinario di 30 giorni (sono comunque previsti termini più ampi in base alla specificità dell’atto contestato) una deliberazione di reiezione o di accoglimento integrale o parziale.

La procedura telematica si sviluppa attraverso diverse fasi, la prima delle quali è l’identificazione della Gestione di Appartenenza di chi propone il ricorso: “Gestione lavoratori privati”, “Gestione lavoratori sport e spettacolo”, o in ultimo “Gestione dipendenti pubblici”.

Una volta identificata la gestione di appartenenza della ricorrente, si prosegue con i dati relativi al provvedimento impugnato selezionando la materia del contendere, come nel caso dei lavoratori privati:

  • Prestazioni pensionistiche
  • Ammortizzatori sociali
  • Contributi
  • Elenchi lavoratori  agricoli

In questa fase viene richiesto inoltre di indicare il numero di protocollo informatico unificato (PIU) del provvedimento da impugnare.

Successivamente la procedura prevede le sezioni dedicate ai dati del ricorrente e delle deleghe rilasciate per il ricorso, la sezione per dettagliare il proprio ricorso, la sezione per l’inoltro telematico e infine per la stampa della ricevuta.

Ricorso Giurisdizionale

Come indicato dall’art. 47 del D.P.R. 639/1970, è invece previsto il ricorso giudiziario esauriti i ricorsi in via amministrativa. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l’azione giudiziaria deve essere proposta entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’Istituto, mentre per le prestazioni di natura non pensionistica il termine è di un anno. Il ricorso giudiziario è inoltre necessario contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dell’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.

Dal 2011, un nuovo provvedimento per cui necessita proporre un’azione giudiziaria contro l’Inps è rappresentato dall’avviso di addebito emesso dall’ente in sostituzione della cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale. Di fronte a tale atto, nel caso si intenda contestare l’an o il quantum della pretesa contributiva avanzata dall’Inps, occorre presentare ricorso giudiziario ai sensi dell’art. 442 Codice di procedura civile e seguenti. L’opposizione deve essere proposta al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell’avviso di addebito, e pertanto il ricorso presentato oltre tale limite temporale sarà dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione specifica che il termine di decadenza è rilevabile d’ufficio, e sempre la Suprema Corte chiarisce che l’avveramento della decadenza dei termini per impugnare l’avviso “preclude l’esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, c.p.c.)“ (Sentenza Cassazione Civile, sezione VI, 19/04/2011 n. 8931).

Oltre a presentare al giudice del lavoro l’opposizione contro l’avviso di addebito, e quindi contro l’iscrizione a ruolo delle somme pretese dall’Inps, come specificato dall’art. 24, c. 5 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, il ricorso va notificato anche all’ente impositore. Nella redazione del ricorso si dovrà avere cura di indicare tutti gli elementi necessari e utili per il suo accoglimento:

  • Indicazioni delle parti (eventualmente anche  del litisconsorte)
  • Indicazione dell’atto  impugnato  e  degli  importi pretesi dall’ente
  • I fatti e le dinamiche della vicenda che rendono necessaria l’opposizione
  • I motivi di merito e di diritto su cui si fondano le proprie rivendicazioni
  • Le conclusioni  e  le  proprie  richieste,  tra  cui ad esempio:
  • Richiesta di    sospensione     dell’esecutorietà dell’atto impugnato
  • Richiesta di annullamento o revoca dell’avviso di addebito
  • Richiesta di accertare e dichiarare non dovute  le somme pretese nell’avviso di addebito
  • Richiesta di  condanna  alla  restituzione   delle somme già versate ma non dovute
  • Richiesta di condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio
  • In via   istruttoria   richiedere   l’ammissione    delle proprie prove documentali o testimoniali.

Le sentenze pronunciate in questi giudizi sono provvisoriamente esecutive.

*Odcec Milano

 

 

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