L’INPS “scopre” il socio lavoratore autonomo nelle cooperative artigiane

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di Graziano Vezzoni* 

Eureka, ci siamo riusciti! Dopo anni di battaglie al limite dell’assurdo, di reclami e ricorsi, l’Inps ha “scoperto” che nelle cooperative artigiane operano anche i soci lavoratori autonomi; ma andiamo con ordine.

Con la circolare n. 29 del 17 febbraio 2021, la Direzione Centrale Entrate dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ha modificato il precedente orientamento in merito all’iscrizione alla gestione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) del socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana, nel senso proposto da autorevole dottrina e fatto proprio dal Gruppo Odcec Area lavoro. Si possono, quindi, ritenere superate le precedenti posizioni dell’Istituto che impedivano l’iscrizione negli Elenchi Previdenziali Gestori Artigiani dei lavoratori autonomi soci di cooperative artigiane.

Per molto tempo si é assistito da parte di varie sedi Inps provinciali a interpretazioni “fantasiose”, spesso prive di base giuridica, e a comportamenti diversi sull’argomento. Nello specifico, la questione era che alcune sedi provinciali Inps rifiutavano l’iscrizione di lavoratori autonomi soci delle cooperative artigiane, ritenendo che l’unico rapporto di lavoro instaurabile

dagli stessi con la cooperativa fosse quello subordinato, mentre altre sedi si comportavano diversamente. Con la circolare n. 29/2021, l’Inps ha espresso la sua posizione ufficiale e “tracciato” una linea di comportamento univoca a cui dovranno uniformarsi tutte le sedi periferiche.

Prima di esaminare la circolare in discorso, é opportuno ricordare che le cooperative “nascono” per soddisfare dei bisogni che vengono dalle comunità e dai territori, bisogni che i soci delle stesse cooperative perseguono, senza scopi di lucro, attraverso un reciproco scambio mutualistico di beni e servizi. Le cooperative oggetto della presente riflessione – in particolare – hanno la finalità di creare occasioni di lavoro. Tale scopo si raggiunge attraverso uno scambio di rapporti tra il socio e la cooperativa; scambio che è un vero e proprio contratto il cui contenuto dipende dalla volontà del socio. Infatti, esemplificando:

  • nelle cooperative di produzione e lavoro lo scambio mutualistico è un rapporto di lavoro;
  • nelle cooperative di consumo è un contratto di compravendita, .

L’art. 2512 del codice civile fa una distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e non prevalente: “Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

  1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
  2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
  3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci”. 

L’art. 2513 del codice civile, invece, delinea, precisa e quantifica la definizione di prevalenza; nel caso di apporto di lavoro dei soci questo deve essere non inferiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro dipendente.

La circolare, all’inizio, affronta la legge 8 agosto 1985 n. 443 (legge quadro per l’artigianato), la quale, all’art. 2, stabilisce che “é imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo…”, al successivo art.3 c.2 “é artigiana l’impresa che …. è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”.

A questo punto per parlare di inquadramento previdenziale del rapporto di lavoro che si instaura tra un socio di una cooperativa e quest’ultima bisogna fare riferimento alla legge 3 aprile 2001, n. 142, la quale dispone all’art.1 c.3 che il socio lavoratore di cooperativa stabilisce  con  la  propria  adesione  o  successivamente all’instaurazione  del  rapporto  associativo  un  ulteriore e  distinto  rapporto  di  lavoro,  in  forma  subordinata o  autonoma  o  in  qualsiasi  altra  forma  ivi  compresi  i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.”. Ne consegue, secondo la circolare, che tra  la  cooperativa  e  il  socio  può  essere  instaurato un   rapporto   di   lavoro   autonomo   artigiano   dal quale  deriva  l’iscrizione  alla  Gestione  previdenziale speciale  autonoma  degli  Artigiani.  Naturalmente  il regolamento della cooperativa, di cui all’art. 6 della legge 142/2001, deve riportare la tipologia dei diversi rapporti  di  lavoro  attraverso  i  quali  la  cooperativa stessa  intende  conseguire  lo  scopo  sociale  e  deve definire, tra le altre cose, la tipologia dei rapporti di lavoro  (autonomo  o  subordinato)  che  si  intendono attuare  con  i  soci  lavoratori.  Quindi,  in  conformità al  medesimo  regolamento,  quanto  esplicitato  dalle parti nella modalità di esecuzione della prestazione lavorativa   deve   trovare   riscontro   nella   effettiva modalità di esecuzione. Se il socio lavoratore sceglie, in base ad una sua scelta autonoma e alle previsioni del regolamento della cooperativa, di instaurare con essa un rapporto di lavoro autonomo, lo potrà fare e alle sedi Inps competerà, in caso di accertamenti ispettivi o altri controlli, l’obbligo di segnalare alle competenti Commissioni provinciali per l’Artigianato, in caso venga riscontrata la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per essere riconosciute cooperative artigiane. Le sedi Inps non possono sindacare la scelta del rapporto tra il socio e la cooperativa, ma vigilare che tale rapporto sia genuino, ossia non ne celi uno diverso (es. lavoro subordinato).

La circolare, infine, invita le sedi provinciali a procedere con l’iscrizione alla Gestione speciale autonomi degli Artigiani del lavoratore socio della cooperativa, la cui natura artigiana sarà riconosciuta dall’Albo delle imprese Artigiane, mentre i provvedimenti che prevedono la modifica della Gestione previdenziale, di soggetti già assicurati, avranno effetto con decorrenza dal mese successivo alla data di pubblicazione della stessa circolare, ossia da marzo 2021.

C’è da augurarsi che la suddetta circolare 29/2021 contribuisca a porre fine all’annosa vicenda dei lavoratori autonomi soci di cooperativa artigiana e che l’Inps, in tutte le sue articolazioni, abbia in merito un comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale

*Odcec Lucca

 

 

 

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