SOSTEGNO AL REDDITO NEL SETTORE DELL’ARTIGIANATO DOPO L’EPOCA DEL COVID

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di Fabiano D’Amato*

Il primo di gennaio 2022 ha segnato il termine dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro con causale “Covid 19”, con le relative semplificazioni procedurali.

Nella stessa data, è entrata in vigore la modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2022 alla normativa vigente in merito agli ammortizzatori sociali stessi.

Tutto quanto sopra ha riguardato anche i cosiddetti fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”), quali quello riguardante il settore artigianato (FSBA)

Si ritiene pertanto utile un riepilogo delle procedure applicabili e del funzionamento di detto Fondo dopo l’ultimo riordino operato dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234, Legge di Bilancio 2022.

Gli ammortizzatori sociali e la Legge di Bilancio 2022

Nella stesura della norma del 2015, che ha provveduto al riordino degli ammortizzatori sociali, emendata dalla Legge di Bilancio 2022, è previsto, in estrema sintesi, che gli ammortizzatori sociali, in modalità differenti e con differenti requisiti a seconda dei casi, debbano provvedere a garantire le tutele per tutti i datori di lavoro che occupino almeno un dipendente per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal primo gennaio 2022.

In particolare dovranno essere garantiti:

  • l’assegno di     integrazione     salariale,     secondo l’unico   massimale   previsto   in   generale   per   gli ammortizzatori  sociali  (per  il  2022  pari  ad  euro 1222,51),    che   sostituisce   il   “vecchio”   assegno ordinario,  mentre  è  soppresso  il  d.  assegno  di solidarietà;
  • una durata della prestazione almeno pari a quanto indicato dalla norma per l’Assegno di cui al punto precedente, con estensioni temporali differenziate in base alle caratteristiche aziendali, in specie sotto il profilo dimensionale.

La circolare Inps 18/2022, ha riassunto le diverse durate in relazione alla media occupazionale del semestre precedente:

  • fino a 5 dipendenti nel semestre precedente
    • 13 settimane per causali sia ordinarie che straordinarie
  • oltre 5 e fino a 15 dipendenti
    • 26 settimane per causali sia ordinarie che straordinarie

Per quanto riguarda le imprese oltre 15 dipendenti, la norma, nella sua nuova estensione prevede quanto segue:

  • 26 settimane per causali sia ordinarie che straordinarie
  • 24 mesi per CIGS “riorganizzazione  aziendale”
  • 12 mesi per CIGS “crisi aziendale”
  • 36 mesi per CIGS “contratto di solidarietà”

La durata massima sopra indicata, differente caso per caso, deve essere considerata all’interno del c.d. biennio mobile, all’interno del quale si collocano gli interventi richiesti e spettanti.

I Fondi di solidarietà Bilaterali Alternativi e la Legge di Bilancio 2022 

I Fondi di cui all’art. 27 del d.lgs 148/2015, devono garantire le prestazioni corrispondenti all’ex assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale.

Tra questi, il Fondo dell’artigianato (FSBA) è rilevante in particolare per la numerosità della platea dei soggetti potenzialmente interessati.

Terminato il periodo emergenziale, il comma 205 della Legge di Bilancio 2022 ha provveduto a modificare l’art. 27 sopra menzionato.

Le novità, collegate alla nuova disciplina dell’A.I.S. (Assegno di Integrazione Salariale), possono essere riassunte come segue:

  • dal 1°    gennaio   2022,   rientrano   nel   campo   di applicazione dei Fondi alternativi, quindi anche FSBA, i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente;
  • è previsto l’obbligo ai soli fini della erogazione delle prestazioni di integrazione salariale previste dall’ art. 30 del d.lgs 148/2015, di adeguamento dello statuto, entro la scadenza del 31/12/2022 nel caso di fondi esistenti al primo gennaio 2022, ed entro il 30/6/2023 se costituiti nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021;
  • in assenza  di  adeguamento,  i  datori  di   lavoro del relativo settore confluiscono nel Fondo di integrazione salariale (FIS), con decorrenza 1/1/2023 (o 1/7/2023);
  • è soppresso   il   d.   “assegno   di   solidarietà”; gli assegni ordinari saranno differenziati, come evidenziato nel paragrafo precedente, sulla base delle caratteristiche dell’azienda.

FSBA: iscrizione al Fondo ed obbligo contributivo Secondo il Fondo in esame, sono tenute all’iscrizione al Fondo tutte le imprese artigiane ed in particolare quelle che applichino i contratti collettivi del settore artigiano nei settori:

  • Acconciatura ed Estetica
  • Alimentari e Panificazione
  • Comunicazione
  • Ceramica
  • Chimica
  • Legno
  • Lapidei
  • Meccanici
  • Settore tessile e Moda
  • Imprese di pulizia
  • Trasporto e spedizione merci

Il Fondo non si applica alle imprese artigiane che esercitano attività edile, in quanto destinatarie degli ammortizzatori sociali specifici per quel settore, sempre nell’ambito di quelli previsti dal d.lgs 148/2015 (in particolare la CIGO).

I datori di lavoro destinatari delle “attenzioni” del Fondo sono in generale immatricolate presso l’Inps con codice autorizzazione “7B”, richiamato anche dalle circolari emergenziali da Covid – 19 al fine di identificare i destinatari della “Cassa Covid” FSBA. L’iscrizione al Fondo in linea generale esclude (salvo che per la c.d. “contribuzione correlata” dovuta all’Inps) il versamento delle quote di contribuzione in generale dovute per il finanziamento degli ammortizzatori sociali, e dal primo gennaio 2022, secondo quanto previsto dal nuovo art. 20, comma 3-bis, del d.lgs 148/2015, non sono dovuti i contributi per il finanziamento della CIGS dalle imprese con più di 15 dipendenti destinatarie del Fondo.

Accesa discussione c’è stata, e continuerà ad esserci in special modo per il passato, in merito all’effettiva obbligatorietà di iscrizione e versamento FSBA per le imprese che applichino i contratti sopra menzionati. La questione è emersa in particolar modo durante la fruizione della c.d. “cassa covid” negli anni 2020 e 2021. Senza entrare troppo nello specifico, in quell’occasione la conclusione è stata che l’Ente dovesse farsi carico di “distribuire” le risorse erogate dallo Stato per la situazione emergenziale, a prescindere dall’iscrizione al Fondo del richiedente e dalla correntezza dei versamenti.

L’Ente ha più volte ribadito l’obbligatorietà di iscrizione e di regolarità nel versamento, riconoscendo una sospensione a seguito della situazione emergenziale, comunque erogando le prestazioni anche ad imprese prive di regolarità contributiva.

Differenti ragionamenti (in un senso o nell’altro) vanno probabilmente fatti per quanto attiene la situazione, per così dire, ordinaria, ovvero quando le prestazioni sono erogate con fondi di diretta promanazione dell’ente che corrisponde le stesse.

Circa il sussistere di un obbligo, o meno, di contribuzione da parte delle imprese, un interessante spunto proviene dalla Legge di Bilancio 2022 e dalla precedente Sentenza del Tribunale di Roma, IV sez. Lavoro, 30.11.2021, n. 10087.

Da tale sentenza emerge il principio che mentre per quanto riguarda l’emergenza Covid e la relativa “cassa”, le erogazioni dovevano essere garantite in ogni caso agli aventi diritto, anche in virtù della derivazione pubblica dei relativi fondi stanziati, per la rimanente casistica, si rileva un obbligo non espresso che discende, in particolare dal d.lgs 148/2015, obbligo “direttamente discendente dalle finalità della normativa…”.

La situazione riguardante tale obbligo si è comunque ulteriormente “cristallizzata” con la Legge di Bilancio 2022, nella quale è prevista:

  • l’estensione ai  datori  di  lavoro  con  almeno  un  dipendente delle tutele previste dal d.lgs 148/2015, che ha previsto anche un rafforzamento del ruolo della bilateralità nella gestione di specifici settori;
  • l’estensione delle   norme   previste   in   materia di contribuzione previdenziale obbligatoria ai fondi di cui all’art. 27 d.lgs 148/215;
  • l’estensione alla   contribuzione   di finanziamento, fra gli altri, ai fondi di cui all’art. 27 stesso, quale condizione per la regolarità contributiva (DURC)

Per quanto riguarda la formale iscrizione, essa avviene attraverso apposita procedura telematica denominata SINAWEB, che è poi quella occorrente anche per la domanda di intervento di integrazione salariale.

La contribuzione

La quota da versare si calcola, mese per mese, in base al numero di dipendenti in forza e per i quali si applica uno dei CCNL rientranti nel campo di applicazione.

Il contributo al Fondo è parte del versamento all’EBNA, Ente Bilaterale Nazionale per l’Artigianato, che si calcola come segue:

  • Quota finanziamento   Ente   Bilaterale    Nazionale (fissa, generalmente compresa tra € 7,65 ed € 11,65 per dipendente, per mese).
  • Quota finanziamento   Ente   Bilaterale    Regionale (fissa, a livello regionale, ad esempio pari, nel Lazio, ad € 4,35 per dipendente, per mese).
  • Quota variabile,  per  il  finanziamento  del Fondo FSBA (in generale pari allo 0,60% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,15% a carico del dipendente).

Un ulteriore contributo da versare, risiede nella c.d. “contribuzione correlata” Inps, che si versa non con la causale EBNA, ma unitamente ai contributi Inps (DM10) del mese di riferimento, evidenziando l’importo sul modello uniemens col codice “M980”.

Richiesta delle prestazioni – cenni

Come la “immatricolazione”, la richiesta delle prestazioni avviene tramite il portale “SINAWEB”, dove vanno inseriti tutti i dati di imprese e dipendenti.

La domanda va presentata entro 30 giorni dall’evento per il quale è richiesta la prestazione.

Elementi fondamentali per presentare la domanda sono:

  • I lavoratori interessati devono avere una  anzianità di almeno 90 gg. presso l’unità produttiva, dalla data della richiesta.
  • Il datore di lavoro deve essere in condizione di regolarità contributiva nei confronti del Fondo, con riferimento agli ultimi 36 mesi, o minor periodo in caso di attività svolta in un minor lasso di tempo.
  • L’accordo sindacale,  che  deve  essere   sottoscritto  dall’impresa, dal rappresentante datoriale (ad essere assistito da quest’ultimo il datore può rinunciare) e dal rappresentante sindacale.
  • L’accordo viene   generato   in   bozza,   per    essere discusso dalle parti interessate, dalla procedura SINAWEB; qualora siano da apportare modifiche non eseguibili attraverso la procedura stessa, sarà possibile utilizzare il modello generalmente disponibile sui siti degli Enti Bilaterali interessati e del Fondo.
  • L’accordo sindacale  va  predisposto  per   ciascun mese di intervento, e la sua sottoscrizione deve essere precedente al periodo dell’eventuale intervento.

Risulta in corso l’adeguamento delle prestazioni a quanto previsto dalla norma di riordino inserita nella Legge di Bilancio 2022.

Conclusioni

Da un esame delle innovazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, numerose sono le novità anche per quanto riguarda il ruolo dei Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi di cui all’art. 27 del d.lgs 148/2015, nella sua più recente stesura.

In particolare, il ruolo della bilateralità e dei Fondi che da essa promanano per la gestione degli ammortizzatori sociali, ne esce piuttosto rafforzato.

L’obbligo del versamento della contribuzione emerge, fra l’altro, dalla regolarità dei versamenti stessi ai fini del futuro rilascio del DURC.

Quanto sopra appare risolvere, con gli eventuali punti che a volte sono da chiarire e dirimere, il problema della determinazione del ruolo dei Fondi di cui all’art.

27 d.lgs 148/2015 nell’ambito della gestione degli ammortizzatori sociali, dal primo gennaio 2022. Quello che potrebbe rimanere in sospeso, riguarda eventuali obblighi pregressi, sul quale è in atto un acceso contenzioso.

*Odcec Roma

 

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