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LE PROCEDURE DI SISTEMA NEI CONTRATTI DI APPALTO LA PROCEDURA CHE GARANTISCE ALLE IMPRESE I SERVIZI DI CANTIERE: LA SQUADRA PER LA SICUREZZA

di Ezio Marasi*

Nell’articolo precedente (Noi & il Lavoro numero 5/2022 link) è stata presentata la quarta procedura di sistema, tramite la quale il coordinatore promuove e gestisce gli stati di emergenza da infortunio grave e incendio.

Nel presente articolo si sviluppa la quinta e ultima procedura di sistema, finalizzata a promuovere il coordinamento delle attività propedeutiche a predisporre e mantenere conforme il cantiere rispetto alle specifiche condivise con il CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione).

La squadra per la sicurezza è stata introdotta per la prima volta nel cantiere del Nuovo Polo Fiera in occasione del coordinamento della macro-area denominata Centro Servizi.

Così come per quelle precedenti, la seguente procedura viene promossa dal coordinatore, anticipandone i requisisti operativi tramite il PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) e, successivamente, esplicitata durante la riunione di accoglienza e le sistematiche riunioni di coordinamento, programmate in esecuzione delle opere.

L’attivazione della squadra per la sicurezza ha indubbiamente efficacia organizzativa e preventiva ai fini della sicurezza nei cantieri. Dall’esperienza maturata in questi anni si possono confermare due aspetti:

  1. la necessità di avere la squadra nei cantieri;
  1. l’efficacia dei risultati ottenuti avendo a disposizione la squadra per la sicurezza.

Da dove nasce l’idea di promuovere, attraverso il coordinamento l’attivazione di una squadra per la sicurezza del cantiere?

Nasce dalla necessità di vedere attivati efficacemente, dall’impresa affidataria, tutti quei “servizi” volti a mettere in sicurezza le aree di lavoro, mantenendole (manutenendole) conformi alle specifiche prescritte e condivise con il CSE.

In questa logica operativa, è inclusa la “gestione” economica dei costi per la sicurezza e parte degli oneri della sicurezza, esposti da ogni impresa, nei contratti di appalto e subappalto.

In ogni cantiere il committente detiene la titolarità giuridica del luogo di lavoro, oltre ad avere il potere decisionale e di spesa. Questi ultimi due requisiti, posti a carico del committente lo impegnano a stabilire il costo dell’opera e, per questa, stimarne, tramite il coordinatore, i costi per la sicurezza, oltre a fornire all’impresa affidataria le specifiche tecniche e di progetto dell’opera stessa. Detti costi sono da riconoscere alle imprese oltre agli oneri per la sicurezza, questi ultimi estratti in percentuale dai costi delle opere.

E’ bene ricordare che tutte le voci economiche afferenti la sicurezza, per legge, non devono essere soggette a ribasso.

Detto ciò, si può comprendere immediatamente che al costo delle opere viene correlato un costo per la sicurezza.

Le imprese avranno l’obbligo di “investire” in questi costi (i così detti oneri di sicurezza), adottando misure, mezzi, attrezzature, risorse e dispositivi di protezione individuale e collettive, volte a prevenire i rischi generali di cantiere, e soprattutto, dedotti dalla criticità di esecuzione di ogni lavorazione in appalto.

E’ stabilito per legge (decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” – Allegato XV, punto 4 “stima dei costi per la sicurezza”) che la stima dei costi debba essere predisposta dal coordinatore in fase di progettazione e che detta stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato, che comprende, quando applicabile la posa in opera e il successivo smontaggio, eventuale manutenzione e l’ammortamento.

La liquidazione dei costi per la sicurezza la dichiara il Direttore dei lavori in occasione dei SAL (Stato Avanzamento Lavori) previa approvazione del CSE quando previsto. Unitamente a questi costi il Direttore dei Lavori liquida in percentuale gli oneri della sicurezza in proporzione ai singoli costi delle opere eseguite.

Queste voci economiche sono una parte dell’investimento sulla prevenzione dei rischi di cantiere, il restante onere è a carico dell’intero personale di cantiere con il quale il CSE, tramite l’applicazione delle procedure di sistema, sottoscrive un patto sociale valoriale, che disciplina, in prevenzione, i comportamenti di chi opera nel sito produttivo, soprattutto prima e durante l’esecuzione di attività a rischio prevalente.

Accordi pre-concordati, disciplina e oneri, divengono in concreto i presupposti per governare al meglio la sicurezza del cantiere.

Per quanto sopra premesso viene da chiedersi: chi si occupa dei servizi di cantiere finalizzati a predisporre e mantenere lo stato di conformità dei luoghi di lavoro? Chi in cantiere è qualificato per eseguire lavorazioni e utilizzare materiali e attrezzature senza le quali alcune opere per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro non potrebbero essere garantite?

Questi servizi per la sicurezza collettiva e per gli infiniti interventipuntualicheogniareadilavororichiederebbe affinché possa essere considerata impegnabile dalle imprese, in quanto sicura, percorribile, asciutta, illuminata, protetta, ben raggiungibile e altro ancora, a chi deve richiederli il coordinatore?

Introducendo nel PSC, in fase di progettazione, un capitolo dedicato ai costi per la sicurezza e alla scelta di manodopera che possa essere dedicata, sistematicamente, a predisporre, adeguare e manutenere quanto necessario per garantire una conforme fruibilità dei luoghi di lavoro, in coerenza alle prescrizioni tecniche e comportamentali dedotte dai contratti di appalto, subappalto, quindi dallo stesso PSC, si fornisce alle imprese una guida operativa che deve perdurare per tutto il periodo costruttivo dell’opera.

Infatti, per le misure di coordinamento all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione, per la formazione di andatoie, parapetti lignei o di altra fabbricazione, per l’aggottamento dell’acqua, per l’illuminazione provvisoria, per gli adeguamenti delle opere provvisionali, ma soprattutto per l’affiancamento al CSE durante l’esecuzione dei sopralluoghi in cantiere,

la squadra della sicurezza diviene fondamentale e risolutiva per tutte le azioni correttive e preventive volte a sanare le anomalie e le non conformità rilevate in cantiere. 

Il coordinatore, quindi, promuove in fase di progettazione, e attiva in fase di esecuzione, una squadra di lavoro appartenente ad ogni impresa alla quale affidare la realizzazione di opere provvisionali e di supporto alle lavorazioni di cantiere.

Il tutto prima, durante e post lavorazioni da eseguirsi. Questa squadra esegue mano d’opera specifica e allestisce attrezzature e protezioni collettive (art. 111 d.lgs. 81/08) in accordo con i capitolati di stima dei costi per la sicurezza.

Quali sono i vantaggi di avere una squadra per la sicurezza, in cantiere?

I vantaggi sono i seguenti:

  1. ogni impresa deve avere al suo interno un numero sufficiente di  maestranze  qualificate  ad  eseguire specifiche     lavorazioni     di     servizi/assistenze     in applicazione alla terza procedura di sistema e verso la propria impresa;
  2. si ha  un  costante  mantenimento  dello  stato  di conformità dei luoghi di lavoro, atteso dalle norme e dal PSC/Committente;
  3. si riduce la probabilità di evento infortunistico;
  4. si opera  con  assoluta  trasparenza  e  gestione  dei costi per la Sicurezza;
  5. si raggiunge un allineamento tra “impresa servizi” e impresa  affidataria;
  6. si introduce un significativo aumento della verifica e vigilanza  sullo  stato  di  non  conformità  del cantiere, rilevando con maggiore facilità eventuali comportamenti in deroga alle norme di prevenzione (aumento della segnalazione delle  violazioni);
  7. migliora l’efficacia  degli  interventi  in  stati  di emergenza da infortunio grave e incendio (sinergia con l’applicazione della terza procedura di sistema);
  8. viene attivato  l’affiancamento  tecnico  operativo  in presenza di ispettori Enti di controllo – alta vigilanza;
  9. diventa sistematico il supporto al coordinamento, finalizzato agli accertamenti di gestione e chiusura degli stati di non conformità e anomalie rilevate durante i sopralluoghi;
  10. si offre  un  supporto  al  Preposto  per  la  rilevazione di   stati   di   pericolo   grave   ed   imminente   non direttamente    riscontrati    dal    CSE    (sinergia    con l’attivazione della quarta procedura di   sistema);
  11. aumentano le  sinergie  operative  con  marcato rispetto dei tempi di produzione;
  12. si rafforza l’assistenza e la presenza in occasione dell’esecuzione di   attività   critiche   dell’impresa di  appartenenza,  autorizzate  previo  sviluppo  del tavolo tecnico con CSE (sinergia con l’applicazione della seconda procedura di sistema).

Molto interessante è il progetto presentato alle ATS di Bergamo e di Varese con il quale si promuove un programma di formazione per la qualifica tecnico e professionale del personale facente parte della “squadra per la sicurezza”.

Nel progetto vengono definiti i soggetti destinatari del corso, i contenuti di formazione del corso differenziando gli argomenti di formazione “standard” (primo soccorso- incendio- preposti, ecc.) da quelli di formazione integrativi e specifici, per la qualifica di chi opera in “squadra per la sicurezza”. Vengono definiti gli strumenti operativi di processo e l’ingegnerizzazione delle attività.

Il progetto sulla formazione della squadra per la sicurezza si differenzia rispetto agli altri corsi di formazione e di qualifica del personale di cantiere. Infatti, l’introduzione di argomenti (teoria e addestramento specifico) distinguono la formazione di tipo “standard” da quella contestualizzata alla realtà del cantiere, che ha contenuti integrativi e specifici per il raggiungimento della qualifica tecnico professionale, oggi, mancante sul mercato. Questa differenza, oltre all’interessante introduzione di specifici argomenti di formazione, caratterizza la “diversità” del corso proposto.

Si potrà procedere, quindi, correlando ad ogni argomento di formazione, i nuovi contenuti proposti nel progetto, predisponendo un documento unico di riferimento. Quest’ultimo conterrà riferimenti sui soggetti destinatari del corso e sulle responsabilità correlate alla nuova qualifica tecnico professionale raggiunta.

Le singole responsabilità da “soggettive” diventano direttamente connesse a reali omissioni o mancanze.

Ne consegue che il saper definire, tramite il coordinamento, il “chi fa cosa”, direbbero i saggi, è cosa buona e giusta e anche fonte di salvezza.

La procedura descritta nel presente articolo è stata implementata in piccoli, medi e grossi cantieri ed è argomento di docenze per i corsi di formazione e aggiornamento dei coordinatori, anche attraverso simulazioni e workshop. La procedura è riconosciuta da Inail e Cni (Consiglio Nazionale Ingegneri) come “buona pratica in edilizia”.

Dal punto di vista giuridico si può sottolineare l’importanza di vedere nella giurisprudenza più moderna e attuale, la corretta limitazione e identificazione delle singole responsabilità, e la visione di prudenza, diligenza e autorevolezza, nelle azioni intraprese dai soggetti sensibili e attori del cantiere. In quest’ottica, l’attivazione delle procedure di sistema trova spazio a riflessioni e riconoscimenti sull’efficacia sinergica delle stesse.

*Ingegnere in Monza e Brianza