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Rassegna di normativa e prassi

di Stefano Lapponi *

    Materia:   contributi – sostegno al reddito

Oggetto:   trattamenti di integrazione salariale

Riferimento:  circolare Inps 30.06.2022 n.76; messaggio 2637/2022

 L’Inps, con la circ. 76/2022, illustra le modifiche relative agli aspetti contributivi in materia di Cassa Integrazione guadagni ordinaria disposte dalla l. 234/2021 fornendo  le istruzioni operative per la composizione dei flussi Uniemens.

Principali novità:

–          estensione della platea dei soggetti interessati dalle integrazioni salariali agli apprendisti di primo e terzo livello e ai lavoratori a domicilio,

–          causali cigs,

–          aspetti contributivi relativi alla cigo, cigs, fondi di solidarietà, fis, cisoa.

Vengono confermate le aliquote:

ex art. 13 del dlgs. 148/2015 per la Cigo, che si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio;

·         ex art. 23 del dlgs. 148/2015 per la cigs (0,90%, ripartita tra datore, 0,60%, e lavoratore, 0,30%), eccetto per l’anno 2022 dove l’aliquota viene ridotta dello 0,63% per le imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Flusso Uniemens

La procedura è stata adeguata alle modifiche introdotte dalla l. 234/2021 dal periodo di competenza giugno 2022, nonché per la gestione dei periodi pregressi (da gennaio a maggio 2022).

Il messaggio Inps  2637/2022, modifica le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens dettate con la circ. 76/2022 e inerenti il corretto assolvimento degli obblighi contributivi legati agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in seguito alla riforma introdotta con la l. 234/2021.

in particolare:

·         la procedura di calcolo è adeguata a decorrere dal periodo di competenza luglio 2022 (in luogo di giugno 2022 previsto dalla circ. 76/2022);

·         le istruzioni per i periodi pregressi riguardano i mesi da gennaio a giugno 2022 (anziché da gennaio a maggio 2022);

·         la valorizzazione dell’elemento “annomeserif” con riferimento ai mesi pregressi può essere effettuata esclusivamente nei flussi uniemens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: Welfare – sostegno alla salute

Oggetto:   contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia

Riferimento:  DM 31.5.2022

 

 

  È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27.6.2022 n. 148 il DM 31.5.2022 del Ministero della Salute, con cui vengono stabilite le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all’art. 1-quater co. 3 del DL 228/2021, l’entità dello stesso e i requisiti.

Il beneficio

·         Requisiti soggettivi: può essere richiesto dalle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico, aventi un reddito ISEE non superiore a 50.000 euro;

·         Requisiti oggettivi: è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi;

·         Entità del contributo:

  •   parametrato alla fascia di ISEE di appartenenza del destinatario
  •   importo massimo 600 euro
  •   importo minimo 200 euro

·         La domanda.

deve essere presentata all’INPS (la data di inizio dovrà essere comunicata dall’INPS e dal Ministero della Salute).

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l’INPS redige le graduatorie e individua i beneficiari.

Il beneficio deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine di graduatoria

 

 

 

 

 

Materia: Sostegno al reddito

Oggetto: Presentazione delle domande di indennità una tantum per lavoratori dipendenti e altre categorie

Riferimento: messaggio Inps 27.06.2022 n.2580  

   L’INPS, comunica di aver attivato la procedura telematica per l’inoltro della domanda di accesso all’indennità una tantum di 200 euro prevista dall’art. 32 co. 8, 11, 13, 14, 15 e 16 del DL 50/2022.

In particolare, fermo restando il possesso dei requisiti le domande vanno presentate con le seguenti modalità:

lavoratori domestici: dovranno presentare la domanda entro il 30.9.2022;

·         Co.Co.Co., i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, i lavoratori dello spettacolo, gli autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio dovranno presentare la domanda entro il 31.10.2022.

il soggetto interessato potrà presentare la domanda accedendo (mediante SPID, CIE o CNS) alla sezione

“Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”

del sito INPS, scegliendo la categoria di appartenenza.

In alternativa: il soggetto interessato può inoltrare le domande tramite il servizio di Contact center multicanale, ovvero presentare la domanda attraverso i patronati.

 

 

 

 

 

 

  Materia:   contributi agricoli

Oggetto: Esonero contributivo per le imprese delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo

Riferimento:  messaggio Inps 27.6.2022 n. 2581

 L’Inps, con il messaggio 2581/2022 ha comunicato il termine di istruttoria in data 20.6.2022 circa le attività di gestione delle domande pervenute di esonero contributivo e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, comunicando ai soggetti interessati all’esonero ex art. 70 del dl 73/2021 (relativo al mese di febbraio 2021) l’importo autorizzato con le modalità indicate dal  precedente messaggio 1216/2022.

la contribuzione dovuta in eccedenza rispetto all’importo soggetto ad esonero autorizzato deve essere versata dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi in agricoltura entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione, vale a dire entro il 20.7.2022.

Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero potrà essere effettuato in un’unica unica soluzione o mediante rateazione.

 

 

 

 

 

  Materia: Lavoratori dello Spettacolo

Oggetto: indennità di disoccupazione alas

Riferimento: DL 73/2021 (DL “Sostegni-bis”); messaggio inps 5.7.2022 n. 2694

 Con il messaggio 2694/2022,l’Inps fornisce ulteriori precisazioni in merito alla contribuzione afferente all’indennità di disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (alas), (art. 66 del dl 73/2021.

Precisazioni:

i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al fondo pensione lavoratori dello spettacolo devono versare:

ü  il contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione alas pari all’1,06% dell’imponibile contributivo;

ü  Il contributo dell’assicurazione di malattia pari a 2,22% (ovvero all’1,28% fino al 31.12.2021).

 

Versamenti e denunce

 

Versamenti da gennaio ad aprile 2022 , il versamento deve essere effettuato con le denunce di competenza dei mesi di maggio, di giugno e di luglio 2022

codice “m219”, (contributo alas);

NOTA BENE:Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e per i committenti appartenenti al novero delle amministrazioni pubbliche la contribuzione da versare con il codice “m219” deve essere calcolata applicando l’aliquota del 2%

·         Per il versamento del differenziale di contribuzione di malattia(pari allo 0,94%):

·         con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, utilizzando il codice “m220”.

 

 

 

  Materia: Contributi 

Oggetto: decontribuzione per agenzie di viaggio e tour operator

Riferimento:  dl 4/2022 convertito (dl “sostegni-ter”); messaggio inps 6.7.2022 n. 2712

 

Indicazioni sul beneficio: esonero contributivo del versamento dei contributi previdenziali(esclusi i premi inail) a carico dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi, per il periodo di competenza aprile-agosto 2022

 

Agevolazione:

esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, di cui è parte il datore di lavoro operante nel suddetto settore;

·         riguarda tutti i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, contraddistinti dal codice ateco appartenente alla divisione 79 (a cui si attribuisce il codice di autorizzazione “2j”);

·         spetta nei limiti delle risorse finanziarie stabilite.

il datore di lavoro sarà tenuto a compilare il modulo telematico “esonero di cui al dl 4/22 art. 4 comma 2- ter” (che sarà disponibile nel “portale delle agevolazioni”), mediante il quale dovranno essere fornite le informazioni necessarie per determinare l’esatto ammontare dell’esonero spettante;

Si potrà dichiarare di non aver superato i limiti individuali di concedibilità dell’aiuto stabiliti dalla comunicazione della commissione europea del 19.3.2020 c(2020)1863 finale, e successive modificazioni.

 

*Odcec Macerata