Rassegna di normativa e prassi

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di Stefano Lapponi*

 

•   Materia: Trattamenti di integrazione salariale

•   Oggetto: Nuova procedura “Domanda unificata di cassa integrazione guadagni UNI-CIG” .

•   Riferimento: Messaggio Inps 29.10.2021 n.3727

L’inps con il messaggio 3727/2021 comunica il rilascio del nuovo servizio “Domanda Unificata UNI_CIG

Nella fase transitoria la procedura  consente la trasmissione delle domande di:

• assegno ordinario

• Cig. In deroga

• Cig in deroga plurilocalizzata

con causali Covid 19

Non rientrano in questa prima fase le domande Cigo e assegno ordinario con causali ordinarie

La finalità del servizio è quello di dare uniformità ai quadri di compilazione e le fasi di invio delle domande.

Sono previsti peraltro una serie controlli automatizzati volti alla riduzione di errori in fase di compilazione.

I controlli automatici sono i consueti: protocollazione e assegnazione del “ticket”.

Ulteriore verifica viene effettuata relativamente al periodo e alla causale prescelta; viene altresì verificato l’elenco dei beneficiari e i requisiti di accesso alla prestazione da parte dei lavoratori.

E’ previsto un periodo transitorio di sei mesi durante il quale l’operatore potrà continuare ad utilizzare la piattaforma in essere.

 

 

Materia: Covid 19

Oggetto: Procedura “GreenPass 50+”

Riferimento: Messaggio Inps 3.11.2011 n. 3768

L’Inps con il messaggio 3768 comunica la nuova procedura “GreenPass 50+” con la quale i datori di lavoro con lavoratori alle proprie dipendenze superiori a 50 possono verificare il possesso del green pass da parte dei propri dipendenti.

Caratteristiche:

• Decorrenza 4.11.2021

• Attivabile tramite accreditamento

Come funziona:

Vengono assegnati al preposto alla verifica dei green pass, i codici fiscali dei lavoratori in forza all’azienda. Per questi codici fiscali il preposto potrà effettuare la verifica del possesso della certificazione verde con le stesse modalità e nelle stesse condizioni di cui la messaggio 3589/2021.

 

 

 

Materia: Sicurezza sul lavoro

Oggetto: Sicurezza antincendio per luoghi di lavoro 

Riferimento: DM 03/09/2021 – Pubblicazione in G.U. 29/10/2021 n.259

 

Con la pubblicazione in G.U.del DM 03/09/2021, vengono previste (Allegato 1 al decreto) le modalità di valutazione del rischio di incendio attraverso procedure semplificate.

Il D.M indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

In breve:

la valutazione del rischio d’incendio deve essere effettuata, in relazione  alla complessità del luogo di lavoro con le seguenti linee guida:

a)       l’individuazione dei pericoli d’incendio;

b)      la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

c)       la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;

d)      l’individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;

e)      la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;

f)        l’individuazione delle misure che possono rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

 

 

Materia: Premi Inail

Oggetto: Riduzione Premi Inail per Artigiani

Riferimento: D.M.15.09.2021  

Con il D.M. 15.09.2021, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro  si determina  la misura della riduzione dei premi assicurativi INAIL spettante alle imprese artigiane che non abbiano avuto casi di infortunio nel biennio 2019/2020.

–          Misura della riduzione  (art. 1 co.780 e 781 della L. 296/2006):  7,38% dell’importo del premio assicurativo dovuto per l’anno 2021.

Condizioni: 

• Impresa in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro (DLgs.81/2008)

• Adozione dei piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

• Assenza di infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

 

 

Materia: Premi Inail

Oggetto: rivalutazione prestazione economica in caso di infortunio settore Agricoltura

Riferimento: DM 23.09.2021 n. 186

  Con il D.M. 23.09.2021 n.186,   Si comunicano  le rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore agricoltura.

A decorrere dall’01/01/2021, l’importo della retribuzione annua convenzionale è il seguente:

–          26.336,74 euro – retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte;

–          17.448,90 euro – retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite, con decorrenza 01/06/93, in favore dei lavoratori autonomi;

–          574,59 euro – assegno per l’assistenza personale continuativa;

–          10.542,45 euro – assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario).

Si comunica anche la rivalutazione degli assegni continuativi mensili i cui importi variano secondo la percentuale di inabilità tra 403,83 euro e 1.945,96 euro.

 

 

Materia: Lavoratori dello Spettacolo

Oggetto: Tutela a favore dei lavoratori dello spettacolo

Riferimento: DL 73/2021 (DL “Sostegni-bis”); Circolare INPS 29.10.2021 n.163

 

Con la circolare 163/2021, l’Inps comunica e spiega le novità apportate dall’art. 66 co. 17-19 del DL 73/2021 circa la tutela previdenziale dei lavoratori assicurati presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS).

 

In Circolare si specifica che:

• Con decorrenza 01/07/2021 il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni – per i lavoratori appartenenti al Gruppo A FPLS si ottiene con 90 contributi giornalieri (in precedenza 120). Le prestazioni hanno decorrenza dall’01/08/2021 (art.66 co.17 lett b), n.1), (modifica art. 2 co. 2 lett. a) del DLgs 182/97).

• Per aver diritto alle prestazioni IVS nonché alla pensione di anzianità privilegiata (vedi artt.6 e 9 del DPR 1420/71), per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dai n.1 al n.14 dell’art. 3 del DLgs 708/47, è previsto che i requisiti contributivi devono essere riferiti per almeno 2/3 ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo mentre  il restante (1/3) potrà essere riferirto anche alla contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio o da riscatto non correlato a periodi di attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, versata o accreditata al FPLS oppure al Fondo pensione lavoratori dipendenti e o dei lavoratori autonomi. Contribuzione di riferimento è quella versata o accreditata alla data di presentazione della domanda di pensione avente decorrenza non anteriore all’01/08/2021. (art. 66 co.17 lett. c).

 

 

Materia: Contributi 

Oggetto: Esenzione contributiva assunzione donne

Riferimento:  L.178/2020; Messaggio Inps 5.11.2021 n.3809

Pubblicate nel messaggio le istruzioni operative da parte dell’INPS per la fruizione della esenzione contributiva per assunzione donne di cui all’art.1 commi da 16 a 19 della legge 178/2020.

Per tutti i datori di lavoro (anche agricoli è previsto (in via sperimentale) l’esonero contributivo con le seguenti modalità:

Misura dell’agevolazione: 100% Limiti oggettivi: importo di 6.000,00 euro annui (riproporzionati in caso di assunzione a tempo parziale)

Durata dell’agevolazione: 18 mesi per assunzione a tempo indeterminato; 12 mesi per assunzione a tempo determinato.

Soggetti agevolati:

–          Lavoratrici disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età

–          Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in Regioni assoggettabili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali della U.E..

–          Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi che svolgono attività lavorative o professioni caratterizzate da accentuata disparità occupazionale di genere.

–          Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito dal almeno 24 mesi.

Condizioni:

–          Rispetto della normativa sugli aiuti di Stato

–          Incremento occupazionale netto di cui all’art.17 c.1 L.178/2020

–          Cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote nei limiti della contribuzione dovuta e fatta salva la previsione di non cumulabilità degli altri regimi agevolativi.

Comunicazioni:

–          Comunicazione preventiva online mod.”92-2012”

–          Esposizione in Uniemens o in PosAgri

 

Materia:  Contributi

Oggetto: Esonero contributivo settori del Turismo e degli stabilimenti termali, del commercio, settore creativo, culturale e dello spettacolo

Riferimento:  D.L. 73/2021; circolare INPS 11.11.2021 n.169

La circolare INPS in oggetto fornisce chiarimenti sulla fruizione dell’agevolazione contributiva introdotta dal decreto s”sostegni – bis”.

La norma in oggetto prevede per i datori di lavoro settori del Turismo e degli stabilimenti termali, del commercio, settore creativo, culturale e dello spettacolo, un esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico dell’impresa (esclusi i premi Inail). L’esonero valido a tutto il 31.12.2021 è misurato pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. (ricalcolato su base mensile).

La circolare elenca ulteriori codici ATECO ammissibili in aggiunta ai codici già previsti nella circolare INPS 140/2021.

Nuovi codici:

–          59.14 attività di proiezione cinematografica

–          91.01.00 attività di biblioteche e archivi

–          91.02.00 attività dei musei

–          91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

–          91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali

–          93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici

Modulo Istanza: applicazione sul portale delle agevolazioni (sito Inps istituzionale) – modulo “SOST.BIS_ES”

Al termine dell’istruttoria l’Inps comunicherà l’ammissione alla agevolazione e l’importo dell’esonero; qualora il datore non ritenga esatto il calcolo dell’ammontare dell’esonero, può entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito della istanza proporre una richiesta di riesame utilizzando il medesimo modulo di istanza sopra citato (modulo “SOST.BIS_ES”)

*Odcec Camerino e Macerata

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