Speciale Legge di Bilancio 2023. Principali novità in materia di lavoro – Rassegna di normativa e prassi

, ,
*di Stefano Lapponi

   Materia: Contributi previdenziali

  Oggetto: Esonero quota IVS a carico del lavoratore Riferimento: Art.1 co 281

E’ previsto l’esonero della quota IVS a carico del lavoratore ex art. 1 co 121 della L. 30.12.2021 n. 234 viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall’1.1.2023 al 31.12.2023.

L’esonero riguarda tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privato, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Misura e Condizioni:

·        2% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

·        3% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

 

 

    Materia: Sostegno al reddito lavoratori dello spettacolo

Oggetto: Sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo Riferimento: Art.1 co.282

E’ incrementato il “Fondo per il sostegno economico temporaneo- SET”- destinato a finanziare un sostegno economico temporaneo ai lavoratori che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Misura dell’Incremento:

·        60 milioni di euro per l’anno 2023;

·        6 milioni di euro per l’anno 2024;

·        8 milioni di euro per l’anno 2025.

 

    Materia: Pensioni

Oggetto: Pensione anticipata flessibile “-Quota 103”-

Riferimento: Art.1 co.283

Con il nuovo articolo art. 14.1. al DL 4/2019, viene introdotto, in via sperimentale per il solo 2023, un accesso pensionistico anticipato denominato “pensione anticipata flessibile” per i lavoratori che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:

·        età anagrafica di almeno 62 anni;

·        41 anni di contributi.

Tali requisiti devono essere raggiunti entro il 31.12.2023 anche se il relativo diritto al pensionamento può essere esercitato successivamente. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni INPS.

Importo massimo e incumulabilità con altri redditi

Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo vigente;

Non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni), con i redditi del lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Decorrenze dei trattamenti pensionistici

I soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dall’1.4.2023, ovvero, se dipendenti pubblici, dall’1.8.2023.

Coloro che maturano i requisiti successivamente al 31.12.2022 conseguono il diritto al trattamento:

·        trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi,

ovvero, se dipendenti pubblici,

·        trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e, in ogni caso, non prima della suddetta data dell’1.8.2023.

Per i dipendenti pubblici si richiede sempre la presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi.

Per i lavoratori appartenenti al comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre al primo giorno dell’anno scolastico o accademico avente inizio nel 2023, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28.2.2023.

 

 

 

   Materia: Agevolazioni contributive

Oggetto: Incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori

Riferimento: Art.1 co.286

Per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i requisiti per pensionarsi a “Quota 103”, decidono di non accedervi è prevista una misura che riconosce la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

La facoltà non è automatica ma su richiesta del lavoratore interessato.

L’agevolazione consiste nell’esonero di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la stessa decorrenza il datore di lavoro corrisponde la somma dovuta relativa alla quota di contribuzione a carico del lavoratore interamente al lavoratore stesso.

 

 

    Materia: APE Sociale

Oggetto Proroga dell’APE sociale

Riferimento: Art.1 co.288

Per il 2023 è possibile l’accesso all’ APE sociale. Vengono confermatele scadenze e i termini. I soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell’APE sociale entro il 31.3.2023, ovvero entri il 15.7.2023.

Le domande presentate successivamente a tale data e comunque non oltre il 30.11.2023 saranno prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.

 

 

 

 

   Materia: incentivi all’assunzione

Oggetto: Sgravi contributivi per assunzioni under 36

Riferimento: Art.1 co. 297

Esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000 euro annui, in caso di

·        Nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall’1.1.2023 al 31.12.2023;

·        Trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate dall’1.1.2023 al 31.12.2023;

Condizioni Soggettive:

·        Alla data della prima assunzione incentivata i lavoratori non devono aver compiuto il 36° anno di età;

·        Non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa

 

    Materia: Incentivi all’assunzione

Oggetto: Incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate

Riferimento: Art.1 co.298

L’incentivo previsto dall’art.1 co 16 della L. 178/2020 trova applicazione anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dall’1.1.2023 al 31.12.2023.

Misura

L’incentivo consiste in un esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

Requisito soggettivo

Datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore anche agricolo , che assumono donne:

·        Con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12mesi;

·        Di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;

·        Di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere.

·        Di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti.

Rapporti di lavoro incentivati – ambito oggettivo:

 

·        Le assunzioni a tempo determinato – durata massima dell’esonero di 12 mesi;

·        Le assunzioni a tempo indeterminato – durata massima dell’esonero di 18 mesi-;

·        Le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. N.B: in questo caso l’esonero è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

 

 

 

    Materia: contributi

Oggetto: esonero contributivo percettori reddito di cittadinanza

Riferimento: Art.1 co.294-296

Viene disposto l’esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, a favore dei datori di lavoro privati che assumono soggetti percettori del reddito di cittadinanza.

La misura agevolativa:

·        È prevista per una durata massima di 12 mesi nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.12.2023;

·        Può essere riconosciuta in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero in ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;

·        È fissata nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

NOTA BENE:

a)      l’agevolazione è alternativa all’esonero contributivo previsto dall’art. 8 del DL 4/2019.

b)      Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

c)      Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico.

d)      L’efficacia di tale esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

   Materia: contributi agricoli

Oggetto: Esonero contributivo per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti

Riferimento: Art.1 co.300

Si proroga per l’anno 2023 l’esonero contributivo previsto in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) under 40 , che si iscrivono alla previdenza agricola dall’art. 1 co 503 della L.27.12.2019 n.160.

L’agevolazione consiste:

·        Nell’ esonero del 100% per un periodo massimo di 24 mesi dal versamento della contribuzione della quota per IVS e del contributo addizionale di cui all’art. 17 co 1 della L. 3.6.75 n.160;

Non si applica sui premi INAIL e sul contributo di maternità

 

   Materia: svolgimento prestazioni lavorative

Oggetto: lavoro agile

Riferimento: Art.1 co. 306-307

Fino al 31.3.2023 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori pubblici e privati cd “fragili” anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti e senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

È fatta salva l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

 

    Materia: Reddito di cittadinanza

Oggetto: Riforma del reddito di cittadinanza

Riferimento: Art.1 co. 313-320

Il DL 28.1.2019 n.4 (conv. L. 28.3.2019 n.26), in vista della sua abrogazione dall’1.1.2024 viene così modificato:

 

·        Riduzione da 18 a 7, delle mensilità erogabili, fatto salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone affette da disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di età;

·        Obbligo per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare;

·        Obbligo, per i beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione ex art. 1 co 622 della L. 27.12.2006 n. 296 di iscriversi e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo;

·        La componente del Rdc pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, sarà erogata direttamente al locatore, che imputa al pagamento parziale o totale del canone;

·        Il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi, non concorre alla determinazione del beneficio economico;

·        I Comuni debbono impiegare tutti i percettori di Rdc – (in precedenza si parlava di “almeno un terzo”) residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale, nell’ambito dei progetti utili alla collettività;

·        Decadenza del Rdc in caso di mancata accettazione della prima offerta di lavoro, con l’eliminazione dell’aggettivo “congrua”, riferito a tale prima offerta.

 

 

    Materia: Sostegno al reddito

Oggetto: Indennità a favore dei lavoratori dei call center Riferimento: Art.1 co.327

Sono prorogate per il 2023 le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei call center ex art.44 co 7 del Dlgs 14.9.2015 n.148 a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione. A tal fine è previsto il finanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2023.

 

    Materia: Integrazione salariale

Oggetto: Integrazione delle misure di sostegno per i dipendenti ex ILVA

Riferimento: Art.1 co.328

Si proroga per il 2023, nel limite di spesa a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche ex art.1-bis del DL 29.12.2016 n.243 in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del Gruppo ILVA.

 

    Materia: Integrazione salariale

Oggetto: Proroga della CIGS per le imprese in crisi Riferimento: Art.1 co.329

Viene prorogata per il 2023, sempre nel limite di spese a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’art.44 del DL 28.9.2018 n.109.

 

 

   Materia: Lavoro Occasionale

Oggetto: Prestazioni occasionali

Riferimento: Art.1 co. 342-354

Esteso l’ambito di applicazione delle prestazioni occasionali.

Le principali novità riguardano:

·        Innalzamento, da 5.000 a 10.000 del limite economico massimo posto in capo agli utilizzatori;

·        Ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (invece di 5);

·        I limiti individuati dall’art. 54-bis co 1, trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili con codice Ateco 93.29.1.

Disposizioni per le imprese del settore agricolo

·        Vietato alle imprese del settore agricolo il ricorso al contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato;

·        Introdotto per il biennio 2023 e 2024 un istituto ad hoc per la fruizione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività stagionali, ossia il “Contratto per l’impiego occasionale di manodopera agricola”.

Contratto per l’impiego occasionale “stagionale” di manodopera agricola

Per il biennio 2023-2024 si prevede la possibilità di istaurare, con particolari categorie di lavoratori, rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale:

·        Riferito ad attività di natura stagionale non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore;

·        attività resa da particolari categorie di soggetti che non abbiano avuto alcun rapporto di lavoro in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato occasionale, quali:

–          Persone disoccupate ex art. 19 del Dlgs 14.9.2015 n. 150, nonché percettori di NASPI DIS-Coll, reddito di cittadinanza e percettori di ammortizzatori sociali;

–          Pensionati di vecchiaia o di anzianità. Per tali soggetti non si applica il requisito della “non occupazione nel settore agricolo nei tre anni precedenti”;

–          Giovani con meno 25 anni di età, compatibilmente con gli impegni scolastici, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, o in qualunque periodo dell’anno, se regolarmente iscritti ad un ciclo presso un’Università.

–          Detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’art.21 della L. 26.7.75 n.354, nonché soggetti semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.

Ulteriori previsioni

·        Contratto possa avere una durata massima di 12 mesi;

·        L’obbligo, per i datori di lavoro agricoli, di inoltrare al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, la comunicazione obbligatoria ex art.9-bis del DL 1.10.96 n.510;

·        Il compenso è basato sulla retribuzione stabilita dai Contratti collettivi nazionali e provinciali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e che sia erogato direttamente dal datore di lavoro con strumenti tracciabili;

·        l’iscrizione dei lavoratori nel Libro Unico del Lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile;

·        Il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola all’INPS, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati dovrà essere fatto nella misura di aliquota prevista dall’art.1 co 45 della L. 13.12.2010 n.220 per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione;

·        Regime sanzionatorio per il quale non trova applicazione la procedura di diffida ex art. 13 del DLgs 23.4.2004 n.124.

 

 

   Materia: sostegno al reddito

Oggetto: Assegno unico e universale

Riferimento: Art.1 co.357-358

Modifiche alla disciplina dell’assegno unico e universale di cui al Dlgs 230/2021 con decorrenza 1.1.2023

a)      Nuclei familiari con figli di età inferiore ad un anno

aumento del 50% dell’importo di assegno unico e universale per ciascun figlio di età inferiore ad un anno presente nel nucleo familiare.

b)     Nuclei familiare con figli di età compresa tra uno e tre anni

aumento del 50% trova applicazione anche per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni:

·        A condizione che nel nucleo familiare siano presenti almeno tre figli;

·        Per livelli di ISEE fino a 40.000 euro

c)      Interventi a favore dei nuclei familiari con figli disabili

incrementi degli importi di assegno unico e universale previsti dall’art. 38 del DL 73/2022, già per l’anno 2022, in favore dei nuclei familiari in cui siano presenti figli maggiorenni disabili.

In tal senso è riconosciuto in via strutturale:

·        A tutti i figli affetti da disabilità a carico, senza limiti di età, un importo base massimo pari a 175 euro;

·        Per i figli disabili a carico maggiorenni under 21 la medesima maggiorazione prevista dall’art.4 co 4 del DLgs 230/2021 per i figli disabili minorenni:

–          105 euro mensili in caso di non autosufficienza

–          95 euro in caso di disabilità grave

–          85 euro in caso di disabilità media;

·        L’incremento mensile di 120 euro della maggiorazione transitoria prevista dall’art. 5 co 9-bis del Dlgs 230/2021 per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000 euro con almeno un figlio a carico e affetto da disabilità;

 

La maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di cui all’art.4 co 10 del Dlgs 230/2021, pari a 100 euro mensili per nucleo, già riconosciuta dal 2022, viene incrementata del 50% salendo di conseguenza a 150 euro mensili.

 

 

    Materia: Previdenza

Oggetto: Congedo parentale

Riferimento: Art.1 co. 359

E’ data la possibilità sia per le lavoratrici madri sia per i lavoratori padri di fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale, ai sensi dell’art.34 del Dlgs 26.3.2001 n.151, indennizzato all’80% alle seguenti condizioni:

·        Il mese deve essere fruito fino al sesto anno di vita del bambino.

·        Le lavoratrici e i lavoratori beneficiari hanno terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31.12.2022

 

 

    Materia: Previdenza

Oggetto: Sostegno alla maternità delle atlete non professioniste

Riferimento: Art.1 co.613

A decorrere dall’anno 2023, è rifinanziato per 2 milioni di euro annui (attualmente è pari a 10.1 mln) il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, istituito con l’art. 1 co 369 della L. 205/2017 presso l’ufficio per lo sport della Presidenza del consiglio dei Ministri Metà del fondo di tale incremento è destinato al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

 

 

    Materia: Pensioni

Oggetto: Opzione Donna- proroga

Riferimento: Art.1 co. 292

Viene prorogata la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. Opzione Donna di cui all’art.,16 del DL 28.1.2019 n.4, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2022 .

Requisiti:

·        anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;

·        età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Inoltre, l’esercizio dell’opzione donna sarà possibile solo per specifiche categorie di lavoratrici, a cominciare da coloro che assistono (cd “caregiver”), al momento della richiesta e da almeno 6 mesi:

·        Il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art.3 co 3 della L. 5.2.92 n. 104;

·        Ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Potranno altresì accedere all’anticipo pensionistico coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, non inferiore al 74%.

N.B.: il beneficio si estende anche alle donne lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa creata presso il Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell’art. 1 co 852 della L. 296/2006.

Per queste ultime il requisito anagrafico è quello ridotto dei 58 anni, a prescindere dalla presenza o meno dei figli.

*Odcec Macerata e Camerino

image_pdfimage_print