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Tempo determinato successivo alla somministrazione

*di Pietro Aloisi Masella

In diversi casi si pongono una serie di quesiti relativamente alla gestione dei rapporti di lavoro a tempo determinato successivi ad un rapporto instaurato con una agenzia di somministrazione e all’assunzione diretta da parte del datore di lavoro che precedentemente si era avvalso della azienda somministratrice.

Non prendendo in considerazione altre norme specifiche dei rapporti di lavoro somministrati relative ad altre disposizioni in materia,  mi soffermo su un aspetto specifico per valutare se, alla luce della normativa vigente, l’assunzione diretta a tempo determinato dopo un periodo di somministrazione è considerata rinnovo e se, in caso affermativo, necessita di causale e, in ogni caso, se superato il dodicesimo mese si debba riportare la motivazione che determina la prosecuzione.

Sembra un aspetto di poco conto ma la gestione di tali passaggi se non eseguita con l’attenzione dovuta potrebbe comportare una serie di contenziosi, e la possibilità dei lavoratori di ricondurre il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto di seguito riporto quanto la dottrina cita in tali situazioni.

L’assunzione di un lavoratore a tempo determinato al termine di un periodo di somministrazione, anche nel caso in cui il datore di lavoro che assuma coincida con l’utilizzatore del periodo di somministrazione intercorso, non realizza in assoluto la fattispecie del rinnovo, per la quale, in base all’articolo 21 del D.lgs. 81/2015 viene sempre richiesta l’apposizione di una specifica causale.

Ciò che rileva, infatti, è il contenuto specifico del contratto a termine, seguente la somministrazione, rinveniente dalle mansioni e dall’inquadramento attributo al lavoratore.

In linea generale, quindi, non occorre apporre causali al nuovo contratto a termine, anche se seguente la somministrazione tra medesimi soggetti, tuttavia, nel caso in cui il nuovo contratto a termine sia caratterizzato da un contenuto identico (mansioni, livello e categoria legale) al rapporto somministrato, si deve apporre la causale se il totale dei mesi di lavoro cumulati supera il limite dell’annualità.

Secondo le previsioni del Legislatore, infatti, ai fini del computo di durata massima del contratto a termine si computano anche i periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, nell’ambito di rapporti di somministrazione svolti tra i medesimi soggetti.

Pertanto rileva in modo sostanziale per la corretta gestione del rapporto quanto sopra riportato, tale disposizione valida per tutti i lavoratori viene ad essere ancora più stringente qualora le mansioni attribuite siano di semplice esecuzione.

*Odcec Roma