Certificazione Unica e 730 Precompilato: una complicata semplificazione!

di Graziano Vezzoni* e Paride Barani** 

Visto che ci è stata CUcinata questa splendida “semplificazione”, cominciamo con l’aggiornare le nostre agende con le nuove scadenze per il 2015.

Partiamo con il 7 marzo 2014: entro tale data dovrà essere inviata all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica (CU). Il Decreto Semplificazioni, recentemente approvato, all’art. 2 prevede l’addio al vecchio CUD e sancisce la nascita della Certificazione Unica. I sostituti d’imposta, e, quindi, i professionisti che li assistono, saranno impegnati a certificare, con l’unico documento, oltre ai redditi di lavoro dipendente e assimilato, anche i compensi di lavoro autonomo, le provvigioni comunque denominate (professionisti e collaboratori), i redditi diversi e finanche i corrispettivi derivanti dai contratti d’appalto dei condomini (sic).

Nel nuovo modello debutta anche una parte relativa ai dati del coniuge e di altri familiari a carico fiscalmente: per ciascun componente andrà indicata la parentela, il codice fiscale, il numero di mesi a carico, se minore di tre anni, la percentuale di detrazione spettante. Ma la novità più rilevante sarà quella di comunicare nella CU anche i compensi corrisposti e le ritenute operate ai professionisti ed ai collaboratori: compensi e ritenute fino ad ora certificate con l’utilizzo di format non prestabiliti. Nella sezione della CU che riguarda i lavoratori autonomi si dovrà inserire l’ammontare lordo corrisposto, le ritenute Irpef applicate ed i contributi previdenziali (sia la parte sostenuta dallo stesso professionista sia la quota del soggetto erogante) ed andranno aggiunte anche le eventuali spese rimborsate in parcella. Il tutto, andrà trasmesso all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo di ogni anno. E’ appena il caso di ricordare che per il tardivo, mancato o errato invio della Certificazione Unica, è prevista una somma pari a euro 100 di ammenda per ogni certificazione.

La scadenza del 7 marzo 2015, in realtà, è preceduta da quella del 28 febbraio 2015, anch’essa annuale, che riguarda le banche, le compagnie di assicurazioni e gli enti di previdenza, i quali sono tenuti ad inviare i dati in loro possesso, relativi a:

  • interessi passivi;
  • assicurazioni;
  • contributi previdenziali;
  • contributi versati a forme pensionistiche complementari.

Questi adempimenti serviranno all’Agenzia delle entrate di compilare e spedire ai contribuenti il mitico 730 precompilato!

Entro il 15 aprile di ciascun anno, infatti, l’Agenzia delle entrate renderà disponibile telematicamente ai titolari di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata, i quali potranno accettarla in toto o modificarla.

Il 7 luglio la dichiarazione precompilata, sia essa accettata o modificata, dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente ovvero tramite un CAF od un professionista abilitato.

Nel caso in cui il contribuente decida di inviare direttamente il 730 precompilato deve “accreditarsi”, in realtà registrasi, nel sito internet (portale) dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il proprio codice fiscale ed altri dati in suo possesso. Appena accreditato, il contribuente può accedere alla propria posi- zione tributaria e, quindi, alla dichiarazione già implementata di tutti i dati pervenuti dai sostituti d’imposta, dalle banche, dalle assicurazioni e dagli enti previdenziali. A questi- dal 2016 – si aggiungeranno i dati delle ASL (spese mediche).

Chi non riceve il 730 precompilato può, in ogni caso, presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente con le modalità ordinarie.

Ove la dichiarazione sia presentata direttamente e senza modifiche, anche avvalendosi del sostituto d’imposta (es. datore di lavoro), l’Agenzia non procede a variazioni, salvo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, mentre esegue gli ordinari controlli e le eventuali rettifiche conseguenti, se i dati della dichiarazione precompilata vengono modificati.

Qualora la dichiarazione sia presentata tra- mite un CAF o un professionista, i controlli sono effettuati nei confronti di questi soggetti intermediari, se alla dichiarazione viene apposto il visto di conformità, gli attestatori sono responsabili di eventuali danni arrecati all’erario in caso di attestazione di fatti e/o condizioni difformi dal vero. In particolare, gli attestatori sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, salvo provare che il cliente ha tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa.

Resta in vigore la possibilità per il contribuente di trasmettere una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa: in tale caso la somma aggiuntiva dovuta è pari alle sole sanzioni.

A chi vi scrive nasce spontanea una domanda: ma è veramente una semplificazione? Se si, per chi? Chi CUcina questi piatti non potrebbe chiedere a coloro che poi li devono mangiare (e digerire) se li gradiscono oppure chiedere se hanno qualche suggerimento sugli ingredienti? Forse ne uscirebbe un menù più gradito, primo ai contribuenti, poi a coloro che li assistono e non ultimo allo Stato.

Convinti di poter contribuire al progresso della nazione con attività professionali più efficaci dell’invio del 730 più o meno precompilato, senza rinunciare al diritto di mugugno, non ci resta che aggiornare l’agenda nel seguente modo:

28 febbraio

Comunicazioni da parte delle banche, le assicurazioni, gli enti previdenziali ed ASL all’Agenzia delle entrate delle informazioni in loro possesso.

7 marzo

Invio all’Agenzia delle entrate della CU.

15 aprile

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione il modello 730 precompilato.

7 luglio

Trasmissione del modello 730 all’Agenzia delle entrate.

10 novembre

Trasmissione dell’eventuale modello 730 rettificativo all’Agenzia delle entrate.

* Odcec di Lucca
** Odcec di Reggio Emilia

 

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