di Stefano Lapponi* 

–          Materia: Lavoratori dello spettacolo

–          Oggetto: indennità di discontinuità

–          Riferimento: Messaggio Inps 13.1.2025 n.112

L’Inps ha comunicato che dal 15.1.2025 al 30.4.2025 è disponibile il servizio on line per presentare la domanda di indennità di discontinuità di cui all’art. 2 co. 4 e 6 della L. 106/2022 e attuata dal DLgs. 175/2023 in favore dei lavoratori dello spettacolo, riferita all’anno di competenza 2024 e valida per l’anno 2025 e

Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”.

L’Inps informa che la domanda può essere presentata anche tramite gli   Istituti di patronato oppure rivolgendosi al servizio di contact center Multicanale: numero verde 803 164 da rete fissa (06 164164 da rete mobile).

 

 

–          Materia: Sostegno all’occupazione

–          Oggetto: Apprendistato di I livello – trasformazione

–          Riferimento: Messaggio Inps 24.01.2025 n.285

 L’Inps interviene sulla disposizione di cui all’art. 18 co. 1 della L. 203/2024 (c.d. “collegato lavoro”), circa la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante, anche in un contratto di “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale” di cui all’art. 45 del DLgs. 81/2015.

Si legge nel messaggio:

1)      la trasformazione del contratto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità di quello già in essere.

2)      l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali

3)      il datore di lavoro è obbligato al versamento delle aliquote di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di CIGO o CIGS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

 

 

 

–          Materia: Risoluzione del rapporto di lavoro

–          Oggetto: Assenza Ingiustificata del lavoratore – dimissioni

–          Riferimento: Nota INL 22.01.2025 n.579

In tema di risoluzione del rapporto derivante dall’assenza ingiustificata del lavoratore l’Ispettorato del Lavoro ha fornito informazioni e chiarimenti sulla procedura di cui all’art. 19 della L. 203/2024 (c.d. “collegato lavoro”) e in vigore dal 12.1.2025.

Si chiarisce che:

a)      l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro derivante dall’assenza ingiustificata del lavoratore avviene previa trasmissione della comunicazione da parte del datore di lavoro all’Ispettorato.

b)      In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’INL,

c)      L’Ispettorato può verificare la veridicità della comunicazione medesima.

d)      A seguito della verifica dell’INL si ha l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro, senza la necessità da parte del lavoratore di formalizzare le dimissioni mediante canale telematico.

 

 

 

 

 

–          Materia: Sostegno al reddito

–          Oggetto: Assegno di inclusione    

–          Riferimento: Messaggio Inps 15.01.2025 n.148

L’Inps ritorna sulla disciplina dell’assegno di inclusione (ADI) e del supporto per la formazione e lavoro (SFL) specificando decorrenza e termini per il pagamento delle “indennità” sopra specificate.

Nella fattispecie:

·      Al 15.1.2025 è previsto il pagamento delle mensilità arretrate per l’Adi, con competenza anteriore al mese di gennaio 2025, con le soglie previste dal DL 48/2023 anteriormente alle modifiche attuate per mezzo della L. 207/2024;

·      Al 17.1.2025, per il SFL, verrà effettuato il pagamento delle mensilità arretrate e della mensilità di dicembre 2024, applicando le soglie e gli importi previsti dal DL 48/2023 anteriormente alle modifiche attuate per mezzo della L. 207/2024;

·      Al 27.1.2025 verranno effettuati i pagamenti di competenza del mese di gennaio 2025 con l’applicazione delle nuove soglie di accesso alla prestazione.

 

 

 

  

–          Materia: Imponibile assicurativo

–          Oggetto: Facchinaggio

–          Riferimento: circolare Inail 05.02.2025 n.13

 L’Inail fornisce informazioni in merito all’imponibile retributivo ai fini assicurativi da applicare alle società cooperative di facchinaggio svolto nelle aree portuali.

A norma del DM 6.9.2022, dall’1.1.2023 l’assicurazione INAIL per i facchini riuniti in cooperative di facchinaggio nelle aree portuali è attuata con il regime assicurativo ordinario di cui all’art. 41 del DPR 1124/65, in luogo del precedente premio speciale unitario di cui all’art. 42 del medesimo DPR 1124/65.

Ne consegue che la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione corrisponde alla retribuzione convenzionale giornaliera, rapportata a 12 giorni al mese ovvero a 144 giorni all’anno.

Ricorda altresì che:

1.      la retribuzione convenzionale giornaliera per effetto degli aggiornamenti annuali è stata stabilita per l’anno 2024 nella misura di 119,42 euro.

2.      L’importo della retribuzione convenzionale giornaliera è da assumere anche come base per la liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea e, su base annua, per la liquidazione della rendita per inabilità permanente.

 

 

 

  

–          Materia: Pensioni

–          Oggetto: procedure di accesso a APE sociale

–          Riferimento: Messaggio Inps 10.02.2025 n.502, Messaggio Inps 17.02.2025 n.598

 L’Inps rende note le procedure di presentazione delle domande di accesso per:

·         APE sociale

·         Opzione donna

·         Quota 103

Nella fattispecie:

·      via web, utilizzando gli appositi servizi presenti sul sito www.inps.it, previo possesso dello SPID almeno di Livello 2, oppure della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o, infine, dell’eIDAS;

·      utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato;

·      chiamando il contact center Multicanale al numero verde gratuito 803164 da rete fissa, o il numero a pagamento 06164164 da rete mobile.

Quanto all’APE sociale l’INPS ha altresì comunicato come “il collegato lavoro” (art. 29 co. 1 della L. 203/2024) abbia uniformato i termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per accedere al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto (a favore dei lavoratori c.d. “precoci”) e all’APE sociale.

Gli istanti dovranno presentare le domande entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Circa la comunicazione dell’Inps dell’esito dell’istruttoria, i termini di risposta in relazione alle citate scadenze, saranno entro:

·      il 30 giugno;

·      il 15 ottobre;

 

 

*Odcec Macerata

*di Stefano Lapponi

 

–       Materia: Regolarità Contributiva

–       Oggetto: Simulazione Durc procedura Ve.R.A.

–       Riferimento: Messaggio Inps  3662/2024

L’INPS ha spiegato con il messaggio 3662/24 il funzionamento della Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva.

Le sezioni contemplate sono:

1)    Ve.R.A. che espone per ogni Gestione la natura dei debiti del contribuente e il relativo stato;

2)    Simulazione DURC che valuta le evidenze secondo i criteri che disciplinano il rilascio del DURC ai sensi del DM 30.1.2015.

La Piattaforma online è strutturata per consentire ai contribuenti e ai loro intermediari la consultazione delle evidenze riferite alla posizione contributiva, trasversalmente a tutte le gestioni contributive, per la sistemazione delle eventuali anomalie mediante l’attivazione dei processi di regolarizzazione previsti per ciascuna tipologia di debiti contributivi.

Le risultanze della verifica sono segnalate con cerchi colorati di colorazione verde, rosso e giallo aventi i seguenti significati:

·       verde per le Gestioni per le quali non risultano presenti evidenze;

·       rosso per le Gestioni in cui sono presenti le evidenze, anche senza rilevanza contributiva, che devono essere oggetto di procedimenti di correzione e/o normalizzazione;

·       giallo per le anomalie nella estrazione delle evidenze.

 

–       Materia: Pensioni anticipate

–       Oggetto: APE sociale

–       Riferimento: Comunicato Inps 8.11.2024

  L’INPS informa che il 30.11.2024 scade il termine per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale.

Si sottolinea che l’accesso al beneficio è subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

I requisiti per ottenere l’indennità sono:

·       almeno 63 anni e 5 mesi di età;

·       almeno 30 anni di anzianità contributiva;

·       per i lavoratori che svolgono le attività gravose, l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni (o almeno 32 anni, per le categorie illustrate nella pagina APE).

·       per le donne i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;

·       non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

 

 

–       Materia: Assicurazione infortuni

–       Oggetto: Autoliquidazioni Inail 2024/2025   ditte cessate

–       Riferimento: Istruzioni Operative del 4.12.2024

Con l’istruzione operativa del 4.12.2024, l’INAIL comunica circa il servizio “Autoliquidazione ditte cessate”, che, per le ditte cessate nel corso del 2024 che hanno utilizzato la nuova funzionalità di cui in oggetto, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’INAIL, le basi di calcolo non sono disponibili.

Con le stesse istruzioni l’Inail rende note per l’autoliquidazione 2024/2025:

·     La “Comunicazione delle Basi di Calcolo”, nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”;

·     La “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo”;

·     La “Visualizza elementi di calcolo”, dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN)

 

 

–       Materia: Sostegno al reddito

–       Oggetto: Assunzione beneficiari assegno di inclusione    

–       Riferimento: Messaggio Inps 4.12.2024 n.4110

  L’INPS, con il messaggio 4110/2024, rettificando parzialmente quanto disposto al § 3 del messaggio 3888/2024, comunica le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo all’assunzione di beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro (art. 10 del DL 48/2023),

L’Istituto ricorda che i dati esposti nel flusso UniEmens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:

·       con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;

·       con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.

 

 

–       Materia: Indennità di disoccupazione

–       Oggetto: NASpI

–       Riferimento: messaggio Inps 13.12.2024 n.4254

L’INPS, con il messaggio 4254/2024, chiarisce la modalità di calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Nella fattispecie ricorda che a norma dell’art. 4  co. 1 del D.Lgs. 22/2015, l’indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Scendendo nel particolare la circolare nell’ipotesi in cui un lavoratore licenziato non abbia percepito nel citato quadriennio alcuna retribuzione in quanto integralmente beneficiario di cassa integrazione a zero ore, chiarisce che, ai fini del calcolo della prestazione NASpI, si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla “valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale” riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali.

 

 

–       Materia: Imposte sui redditi

–       Oggetto: Residenza delle Persone Fisiche e delle Società

–       Riferimento: Circolare AdE 4.11.2024 n.20

Con la circolare in riferimento l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni in relazione alle modifiche apportate agli artt. 2 e 73 Tuir in tema di residenza delle persone fisiche (art.2) e delle società (art.73).

Nella fattispecie sono considerati fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni ovvero 184 in caso di anno bisestile) si ritrovino in una delle seguenti situazioni (alternative):

  • residenza nel territorio dello Stato;
  • domicilio nel territorio dello Stato;
  • presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;
  • iscritti nell’anagrafe della popolazione residente.

NOTA BENE: In tale ultimo caso la condizione non riveste più carattere di “presunzione assoluta” bensì di “presunzione relativa” che ammette la prova contraria.

 

*Odcec Macerata

*di Stefano Lapponi

 

–    Materia: Pensioni

–    Oggetto: cumulabilità con attività di lavoro autonomo

–    Riferimento: Messaggio Inps 19.9.2024 n. 3077

Con il messaggio 3077/2024, l’INPS ha comunicato che entro il mese di ottobre 2024 i pensionati soggetti al regime di cumulo parziale ex D.Lgs. 503/92, che nel 2023 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno dichiarare i redditi conseguiti in tale annualità. I pensionati soggetti al regime di incumulabilità parziale di cui al D.Lgs. 503/92, che nel 2023 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno inoltrare entro il 31.10.2024 un’apposita comunicazione on line indicante i relativi redditi conseguiti in tale annualità.

L’INPS precisa che:

–       i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, mentre il reddito d’impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

–       I soggetti che quest’anno anno svolgono lavoro autonomo dovranno inviare anche la dichiarazione a preventivo per il 2024, nella quale indicare il reddito che prevedono di conseguire nel medesimo periodo. 

–    Materia: Edilizia

–    Oggetto: Patente a punti

–    Riferimento: DM 18.9.2024 n. 132

 Il governo ha dato attuazione alla disciplina della patente a punti per i cantieri temporanei o mobili in edilizia (rif. art. 27 del D.Lgs. 81/2008).

A decorrere dall’1.10.2024 il possesso della patente è obbligatorio. Le imprese interessate potranno richiederla utilizzando una procedura presente sul portale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega, inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L.12/79 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Ogni richiedente potrà ottenere (oltre i trenta crediti iniziali) fino a un massimo di 100 crediti di cui ulteriori 30 legati alla storicità dell’azienda nonché di 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione, anche in materia di sicurezza sul lavoro.

–    Materia: Edilizia

–    Oggetto: istruzioni operative patente a punti

–    Riferimento: circolare INL 23.9.2024 n. 4

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni di carattere applicativo in merito alla disciplina della patente a punti per i cantieri mobili o temporanei in edilizia (art. 27 del D.Lgs. 81/2008, attuata dal DM 132/2024).

La circolare prevede che le imprese e i lavoratori autonomi interessati possono richiedere la patente presentando un’apposita domanda tramite il portale dell’INL.

L’Ispettorato comunica che in fase di prima applicazione è comunque possibile presentare via PEC una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.

La dichiarazione ha avuto efficacia fino alla data del 31.10.2024, successivamente l’operatore si vincola a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data.

A partire dall’1.11.2024, non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. 

–    Materia Sostegno al reddito

–    Oggetto: Bonus Natale

–    Riferimento: L. 7.10.2024 n.143

 L’art. 2-bis del DL 113/2024, inserito in sede di conversione in legge, prevede per il solo 2024 un’indennità una tantum di 100,00 euro in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti (reddituali e familiari) da erogare in occasione della percezione della tredicesima mensilità (c.d. “bonus Natale”).

Ambito soggettivo: L’indennità spetta ai titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 (con contratto tempo determinato o indeterminato), Non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR.

Requisiti:

–       reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel periodo d’imposta 2024; ai fini della determinazione del reddito complessivo.

–       imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 co. 1 del TUIR (in merito, è stato chiarito che non opera la riduzione dell’importo di 75,00 euro, rapportato al periodo dell’anno, di cui all’art. 1 co. 3 del D.Lgs. 216/2023)

–       coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), entrambi fiscalmente a carico. In alternativa, è suf­­­ficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico e far parte di un nucleo monogenitoriale (vedovo/a o mancato riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio o figlio adottato da un solo genitore o affidato o affiliato a un solo genitore). Nota bene: Sono equiparate ai “coniugi” le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, ai sensi della L. 76/2016.

Nota bene: Se il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo hanno riconosciuto, l’indennità non spetta al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale (ai sensi della L. 76/2016), oppure senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale; non spetta altresì al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

Importo: 100,00 euro rapportato al periodo di lavoro.

Nota bene: i giorni per i quali spetta l’indennità coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e non sono previste riduzioni dell’importo in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro, come per i contratti part time.

–    Materia: Sanzioni

–    Oggetto: Evasione contributiva

–    Riferimento: Circolare INPS 4.10.2024 n. 90

L’INPS ha fornito chiarimenti sulle modifiche operate dal DL 19/2024 (DL “PNRR”) in merito al regime delle sanzioni civili in caso di omissioni ed evasioni contributive ex art. 116 co. 8 lett. a) e b) della L. 388/2000.

Novità:

1)      Omissione contributiva: si segnala la disapplicazione della maggiorazione del 5,5% del tasso ufficiale di riferimento se il versamento dei contributi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione e spontaneamente prima di contestazioni da parte degli enti impositori.

2)      Evasione contributiva: in caso versamento spontaneo dei contributi entro 12 mesi dal termine stabilito per legge, le sanzioni sono calcolate nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il pagamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia, mentre se il versamento avviene entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia trova applicazione la nuova maggiorazione di 7,5 punti.

–    Materia: Malattia

–    Oggetto: Certificati e visite di controllo

–    Riferimento: Messaggio INPS 9.10.2024 n. 3337

L’INPS ha rilasciato un nuovo servizio presente sulla funzionalità on line denominata “AppIO”, per le comunicazioni relative alle certificazioni di malattia e alle visite mediche di controllo, rivolto ai lavoratori privati e pubblici.

Il servizio in questione è disponibile anche su “INPS Mobile” e “MyINPS” ed ha la funzione di confermare al lavoratore interessato l’avvenuta ricezione del certificato telematico di malattia, indicando al contempo il PUC attribuito dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).

Il lavoratore potrà accedere al servizio “Consultazione dei certificati di malattia telematici” presente sul sito dell’INPS per verificare la correttezza dei dati riportati nel certificato.

Visita medica di controllo: nel caso di una visita medica di controllo, i lavoratori registrati su “MyINPS” riceveranno la comunicazione di conferma dell’avvenuto controllo, con l’invito ad accedere all’apposito sportello on line per la consultazione dell’esito.

Qualora il lavoratore sia risultato assente o irreperibile presso l’indirizzo fornito, verrà invece inviata una comunicazione con l’invito a contattare la Sede INPS di competenza. 

*Odcec Macerata

di Stefano Lapponi*

 

–        Materia   Fondi Solidarietà

–        Oggetto:  Conguaglio Prestazioni Esodo

–        Riferimento:  messaggio Inps 4.7.2024 n.2504

Con il messaggio 4.7.2024 n. 2504, l’INPS spiega le modalità per la gestione  del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro tramite Fondi di solidarietà (Art. 1 co. 235 della L. 232/2016).

Viene implementato il “Portale Prestazioni Esodo” con nuove funzionalità sia  nelle ipotesi di pagamento in “Unica Soluzione” che per la gestione delle richieste o i rimborsi ai datori di lavoro interessati di eventuali conguagli qualora l’importo riconosciuto non coincida con l’importo teorico spettante.

 

 

–        Materia:   Sostegno al reddito

–        Oggetto: Domanda Bonus Psicologo

–        Riferimento:  Messaggio Inps 11.7.2024  n. 2584

L’Istituto comunica le graduatorie del Bonus Psicologo (art. 1-quater co. 3 del DL 228/2021; DM 24.11.2023), a seguito dell’istruttoria delle domande  per l’anno 2023.

Si ricorda che:

–        I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità del valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse disponibili.

–        L’importo massimo previsto per ogni seduta è pari ad euro 50,00 fino alla concorrenza di:

o   1.500,00 euro (ISEE inferiore a 15.000,00 euro);

o   1.000 euro (ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro);

o   500,00 euro (ISEE superiore a 30.000,00 ma non a 50.000,00 euro).

 

–        Il beneficiario deve fruire del bonus (e quindi delle sessioni di psicoterapia) entro 270 giorni con decorrenza  11.7.2024.

–        Per fruire del Bonus al beneficiario è stato attribuito un codice univoco.

 

 

–        Materia:  Contribuzione volontaria

–        Oggetto:   Contributi volontari per i lavoratori agricoli

–        Riferimento:  circolare INPS 11.7.2024 n. 81   

Vengono comunicate le modalità di calcolo 2024 dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla Gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.

 

Nello specifico:

–        per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, distinti in 4 classi di reddito settimanale, in caso di autorizzazione alla contribuzione volontaria accordata prima del 31.12.95, l’importo minimo dei contributi volontari è pari a € 66,74 settimanali.

–        per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, distinti in 4 classi di reddito settimanale, in caso di autorizzazione alla contribuzione volontaria accordata successivamente al 31.12.95, l’importo minimo dei contributi volontari è pari a €  79,02 settimanali;

–        i contributi integrativi volontari per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2024, per il FPLD è pari al 30,10%.

 

 

 

–        Materia:   Lavoratori Edili

–        Oggetto:   riduzione contributiva 2024  

–        Riferimento:  D.M. 16.5.2024

Il Ministero del Lavoro ha confermato, mediante pubblicazione in data 15.7.2024, per l’anno 2024 la riduzione contributiva nella misura dell’11,50%,riconosciuta in favore delle imprese edili dall’art. 29 co. 2 del DL 244/95.

In particolare:

–        L’agevolazione si applica agli operai occupati per 40 ore a settimana

–        L’agevolazione consiste in una riduzione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.

Condizioni per la fruizione:

–        Regolarità contributiva

–        Assenza di condanne passate in giudicato per violazione di norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.

 

 

 

–        Materia:   Contributi

–        Oggetto:   Decontribuzione Sud

–        Riferimento: Circolare INPS 17.7.2024 n. 82

 Con la circ. 17.7.2024 n. 82, l’INPS ha illustrato la disciplina generale e l’ambito applicativo dell’agevolazione contributiva denominata “decontribuzione Sud” a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25.6.2024 della Commissione europea, che ne ha prorogato l’applicabilità fino al 31.12.2024.

Nota Bene: su precise indicazioni ministeriali, la decontribuzione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate dall’1.7.2024.

Pertanto, la proroga fino al 31.12.2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024.

 

 

–        Materia:  Sostegno al reddito

–        Oggetto: Congedo Parentale

–        Riferimento: Messaggio Inps 23.07.2024 n.2704

 L’INPS comunica di aver implementato la procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che consente di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata.

In particolare:

1.     è necessario spuntare con “Sì” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita all’interno della pagina “Dati domanda”.

2.     La procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità nel caso in cui il parto o l’ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell’anno 2022.

3.     Nel caso in cui l’evento ricada nel 2023, l’inserimento della data è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata.

4.     Nel caso in cui l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire dall’1.1.2024, non è necessario l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità.

 

 

–        Materia:  Sostegno al reddito

–        Oggetto: ISCRO

–        Riferimento:  circolare Inps 23.7.2024 N.84

L’Inps precisa i requisiti di accesso comunicando le istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso all’ISCRO (Art. 1 co. 142 – 155 della L. 213/2023) in favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.

Si precisa che sono compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione.

Nota bene: La domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica dal 15 giugno e fino entro il 31 ottobre, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando “Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)” (disponibilità operativa dall’1.8.2024 al 31.10.2024).

In alternativa, la domanda potrà essere presentata anche mediante Patronati o contact center.

 

 

 

 

*Odcec Macerata

di Stefano Lapponi*

 

 

–          Materia:   Regolarita’ Contributiva

–          Oggetto:  Simulazione DURC

–          Riferimento: Nota Inail 6.6.2024

  Reso noto il rilascio da parte dell’Inail del nuovo servizio on line di verifica della regolarità contributiva denominato “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”.

L’art. 8 co. 4 della L. 160/2023 prevede che le imprese possono avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

Il nuovo servizio permetterà agli operatori (imprese, intermediari delegati e altri soggetti assicuranti), di effettuare (sulla base dei criteri di cui al DM 30.1.2015) una simulazione della regolarità contributiva a partire dal 15° giorno antecedente la data di scadenza del documento, relativamente a quanto di competenza dell’Istituto assicuratore.

L’esito della simulazione sarà regolare se non viene rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità).

Se il sistema rileverà potenziali irregolarità l’esito della verifica preventiva sarà indicato con la dicitura “da verificare”.

 

 

 

–          Materia:   assunzioni agevolate

–          Oggetto: incentivo all’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza

–          Riferimento: circolare Inps 28.6.2024 n. 75

  Fornite  le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo all’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza (art. 1 co. 294 – 296 della L. 197/2022 per il solo anno 2023). Giova ricordare che in seguito alle decisioni della Commissione europea il beneficio è autorizzato:

·       fino al 31.12.2023, con la decisione C(2023) 7480 final del 31.10.2023;

·       dall’1.1.2024 al 30.6.2024, con la decisione C(2024) 2326 final del 5.4.2024.

 

L’incentivo:

·       consiste in un esonero contributivo totale per le assunzioni di beneficiari del reddito di cittadinanza (esclusi i premi INAIL e specifiche contribuzioni), per un massimo di 12 mesi e nel limite di 8.000,00 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile;

·       riguarda i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura o meno di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo;

·       spetta solo in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato

·        restano escluse le assunzioni di dirigenti, gli intermittenti, le prestazioni occasionali, i rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.

 

–          Materia:  Assunzioni agevolate

–          Oggetto:   sgravi per assunzioni donne beneficiarie del reddito di libertà

–          Riferimento:  messaggio INPS 14.6.2024 n. 2239   – art. 1 co. 191 – 192 della L. 30.12.2023 n. 213

 Con il messaggio 14.6.2024 n. 2239, l’INPS fornisce le istruzioni operative circa la fruizione dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 1 co. 191 – 192 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), per le assunzioni di donne disoccupate, beneficiarie del reddito di libertà.

Nello specifico l’esonero spetta:

 

·       Per le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;

·       Per le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi;

·       Per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato.

 

Per la richiesta del beneficio è disponibile nel “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo, l’INPS ha reso disponibile il modulo di istanza on line “ERLI”,  con la specifica degli elementi utili ai datori di lavoro per beneficiare della misura.

 

 

 

–          Materia:   Lavoratori dello spettacolo

–          Oggetto:   indennità di discontinuità

–          Riferimento:   messaggio INPS – 17.6.2024 n. 2258 – D.Lgs. 30.11.2023 n. 175

L’istituto di previdenza fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi esperibili avverso la reiezione delle domande dirette all’ottenimento dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di cui al DLgs. 30.11.2023 n. 175. L’Inps  ha altresì allegato al messaggio di cui trattasi un allegato (allegato 1) le possibili motivazioni di reiezione dell’indennità per le domande di competenza per l’anno 2022.

Le istanze di riesame, potranno essere inoltrate accedendo alla sezione del sito istituzionale dell’INPS, denominata “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.

L’istante dovrà esporre le motivazioni dell’istanza medesima e allegare l’eventuale documentazione a sostegno delle motivazioni addotte.

 

 

–          Materia:   Uniemens

–          Oggetto:   lavoro intermittente pubblici esercizi

–          Riferimento:  messaggio INPS 26.6.2024 n. 2382

L’Inps comunica  l’istituzione del nuovo codice tipo lavoratore “IA” da esporre all’interno della sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens.

Il codice si riferisce ai lavoratori intermittenti identificati con i codici tipo contribuzione “G0” e “H0” adibiti a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi, in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, della retribuzione imponibile.

Nota bene: Il trattamento previdenziale dei lavoratori intermittenti va riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita

 

–          Materia:  Sostegno al reddito

–          Oggetto: Assegno per il Nucleo Familiare

–          Riferimento: Circolare Inps 15.05.2024 n.65

Con la circolare 65/2024, l’Istituto previdenziale comunica i livelli reddituali rivalutati cui fare riferimento, per il periodo dall’1.7.2024 al 30.6.2025, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle tipologie di nuclei rimanenti in seguito all’introduzione dell’assegno unico e universale.

Con puntuale richiamo alla circolare 34/2022, l’Inps precisa che i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfani e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti; di conseguenza la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

 

–          Materia:  Pensioni

–          Oggetto: opzione donna

–           Riferimento:  circolare Inps 3.5.2024 n.59

L’INPS fornisce indicazioni in merito alla pensione anticipata “opzione donna”  (art. 16 del DL 4/2019  prorogata per il 2024 dall’art. 1 co. 138 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto alle lavoratrici che al 31.12.2023 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e compiuto 61 anni di età. Il requisito anagrafico è ridotto di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Le lavoratrici interessate all’anticipo pensionistico devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

·         1. assistere, alla data della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

·         2. avere una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 74%;

3.    essere dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ex art.1 co. 852 della L. 296/2006.

 

 

 

 

*Odcec Macerata

 

 

 

di Stefano Lapponi*

–    Materia:   Congedi Parentali

–    Oggetto:  Pacchetto famiglia

–    Riferimento: Circ.Inps.18.4.2024 n.57

 Con la circolare n.57 del 18 aprile 2024 l’INPS, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’indennità di congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti. Si tratta della norma (art.1 co.179 L.213/2023) che prevede l’elevazione dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (ovvero entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età).

NOTA BENE: per il solo 2024 la percentuale è pari all’80% della retribuzione.

Condizioni:

–          L’elevazione trova applicazione con riferimento ai lavoratori che terminano il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31.12.2023;

–          L’elevazione è riferita ad un unico genitore: può essere fruita da uno solo dei genitori ovvero in modalità ripartita tra gli stessi.

Istruzioni INPS per la compilazione degli UNIEMENS:

–          Nuovi Codici evento PG2, PG3  e codice conguaglio L330: vanno utilizzati con decorrenza gennaio 2024 e quindi per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito le nuove codifiche decorrono dal flusso Uniemens di febbraio 2024

ATTENZIONE: Eventi ricadenti nei periodi gennaio, febbraio e marzo 2024 e già denunciati con i codici evento e con i codici a conguaglio già in uso: il datore di lavoro dovrà restituire la prestazione conguagliata al 30% e conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione. Il Codice per la restituzione della prestazione conguagliata al 30% è il codice già in uso “M047”.

 

 

 

–    Materia:  Tassazione deduzione dal reddito

–    Oggetto:  Restituzioni al lavoratore

–    Riferimento: Risp. Interpello ADE 4.4.2024 n.86  

 L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la modalità di tassazione dei rimborsi derivanti da periodi di doppia contribuzione per versamenti effettuati a due diversi enti previdenziali.

Con la risposta all’Interpello l’ADE afferma:

–          La possibilità di far concorrere le somme rimborsate nel 2023 corrispondenti ai contributi dedotti, al reddito complessivo 2023 indicandole nella DR avvalendosi della facoltà di non procedere con la tassazione separata. Tali somme concorreranno al reddito complessivo e non alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e quindi non rileveranno ai fini dell’applicazione della flax tax incrementale.

NOTA BENE: le somme corrispondenti a contributi non dedotti nell’anno di versamento e restituite nel 2023 non rientrano tra le somme da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art.17 co.1 lett. n-bis) del TUIR, perché non riconducibili ad alcuna categoria di reddito.

 

 

 

–    Materia:   Politiche Attive

–    Oggetto:   Assegno di Inclusione. Supporto per la formazione Lavoro. Implementazione Piattaforma SIISL

–    Riferimento:  Messaggio INPS 5.4.2024 n.1358

 L’Inps comunica una nuova implementazione della Piattaforma del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa. L’implementazione, basata sull’Intelligenza Artificiale, ha lo scopo di favorire l’incontro tra domanda ed offerta attribuendo al cittadino utente e alle Agenzie del Lavoro un indice di affinità delle offerte di lavoro in relazione al curriculum vitae dell’utente.

 

 

–    Materia:   Politiche Attive

–    Oggetto:    Assegno di Inclusione. Supporto per la formazione Lavoro

–    Riferimento:  Com.Min. Lavoro 18.4.2024

  Il Ministero del Lavoro comunica che sul sito “ADI operatori” è disponibile una sezione informativa denominata “BACHECA NOVITA’”.Attraverso tale sezione i vari stakeholders potranno accedere a quattro rubriche dedicate: “Normativa”, “Notizie dal Ministero”, “Circolari pareri e sentenze”, “La DG segnala” allo scopo di informare  rispettivamente su Leggi e norme emanate in materia di lavoro, su eventi e documenti realizzati dal Ministero, su messaggi Inps sentenze e pronunce delle varie Giurisdizioni, su bandi e iniziative provenienti da altre amministrazioni. 

 

–    Materia:  Fondi di previdenza

–    Oggetto: tassazione indennità di fine servizio

–    Riferimento: Risp. Interpello ADE 12.4.2024 n.91

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che  le indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un fondo di previdenza alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative riscosse a seguito di attività di accertamento sono assimilate al TFR e pertanto sono tassate ex artt.17 co.1 lett.a) e 19 co.2 bis del TUIR (tassazione separata).

 

*Odcec Macerata

Rassegna di normativa e prassi –

Febbraio – Marzo 2024

di Stefano Lapponi*

–    Materia: sostegno al reddito

–    Oggetto: nuova domanda NASPI e DIS-COLL

–    Riferimento: messaggio INPS 23.2.2024 n.804

 Con il messaggio n.804 l’INPS, comunica di aver implementato la nuova procedura denominata “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”. La procedura implementata diventerà la modalità esclusiva di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL.

 

 

–    Materia: Pensioni

–    Oggetto:   Prepensionamento addetti attività usuranti

–    Riferimento: messaggio Inps 23.2.2024 n.812

 L’INPS, fornisce le istruzioni per la presentazione, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (D.Lgs 67/2011) per i lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento anticipato nel corso del 2025.

Scadenza: 1.5.2024 – La presentazione oltre il termine dell’1.5.2024 comporterà, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato

Lavoratori interessati:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
  • lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
  • lavoratori notturni a turni;
  • lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione richiesta.

 

 

–    Materia: Pensioni

–    Oggetto: Quota 103

–    Riferimento: Circ.INPS 27.2.2024 n.39

     L’INPS, con la circ. 39/2024, ha fornito indicazioni operative in merito alle disposizioni di cui all’ art.1 co. 139 e 140 della L. 213/2023.

L’Inps comunica che la misura, per chi matura i requisiti nel corso del 2024, è caratterizzata dal ricalcolo integralmente contributivo della pensione nonché dall’applicazione, fino all’età valida per la pensione di vecchiaia ordinaria (attualmente pari a 67 anni), di un tetto massimo pari a 4 volte il trattamento minimo, e infine dall’allungamento delle c.d. “finestre d’attesa”.

Importi: la pensione anticipata flessibile è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, che per il 2024 è pari a 2.394,44 euro;

“Finestre d’attesa”: per gli iscritti del settore privato che maturano i requisiti nel 2024 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, mentre per i dipendenti pubblici il diritto decorre dopo 9 mesi.

 

–    Materia: sostegno all’occupazione

–    Oggetto: Esonero contributivo per l’assunzione di donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà  

–    Riferimento: Circ. Inps 5.3.2024

 

  Fornite dall’Inps le indicazioni sull’incentivo ex art.1.comma 101 L.213/2023.

Oggetto dell’incentivo:

  • può essere richiesto dai datori di lavoro privati che assumano, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate, vittime di violenza e beneficiarie del reddito di libertà ex art. 105-bis del DL 34/2020, al fine di favorire il percorso di uscita dalla violenza attraverso l’inserimento nel mercato del lavoro (per le assunzioni effettuate nel 2024 l’esonero può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023, e che, pertanto, alla data di assunzione non soddisfano il requisito in trattazione);
  • consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi all’INAIL e di specifiche contribuzioni) nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Requisiti:

  • assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
  • assunzioni a tempo determinato, per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato.
  • Assunzioni anche in caso di part-time, nonché per i rapporti di lavoro a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (ai sensi della L. 142/2001).

 

 

 

–    Materia: Pensioni

–    Oggetto: Domanda di Pensione anticipata

–    Riferimento: Messaggio Inps 11.3.2024 n.1041

L’INPS, con il messaggio 1041/2024, comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione anticipata ordinaria è stato implementato al fine di reingegnerizzare e semplificare la presentazione dell’istanza.

Le istanze in oggetto possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

  • sito web dell’INPS;
  • Istituti di Patronato;
  • Contact Center Integrato

 

–     Materia: Pensioni

–    Oggetto: Pensioni di vecchiaia e anticipata

–    Riferimento: Circolare Inps 13.3.2024 n.46

Con la Circolare in esame l’Inps fornisce indicazioni sulle disposizioni in materia di pensioni di vecchiaia e anticipata introdotte dall’art.1 co.125 della L.213/2023.

Pensione di vecchiaia: dal 2024 il requisito di importo soglia di cui all’art. 24 co. 7 del DL 201/2011, richiesto per l’accesso al trattamento pensionistico è pari all’importo dell’assegno sociale, il cui valore provvisorio, per l’anno 2024, è fissato a 534,41 euro per 13 mensilità.

Pensione Anticipata: dal 2024 il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione di cui all’art. 24 co. 11 del DL 201/2011, è pari a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Nota Bene: E’ disposto un importo massimo dell’assegno pensionistico, prevedendo che fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni), il trattamento di pensione anticipata non possa superare l’importo massimo mensile corrispondente a 5 volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.

 

*Odcec Macerata

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

di Stefano Lapponi*

 

 

ü    Materia: Inclusione Sociale e Accesso al Mondo del Lavoro

ü    Oggetto:  Novità in materia di Inclusione sociale

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Inclusione sociale:

–        istituito dal 01.01.2024 l’assegno di inclusione. E’ una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata alla prova dei mezzi e alla adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

–        Previsione di nuovi incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e dei NEET under 30.

–        Istituito dall’1.09.2023 il Supporto per la Formazione e il lavoro, per favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

–        Riconoscimento attraverso l’istituzione di un Fondo, di un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università deceduti a seguito di infortuni occorsi successivamente all’1.1.2018 durante le attività formative.

 

 

ü    Materia: Assegno di Garanzia Per l’Inclusione

ü    Oggetto:  Novità in materia di Inclusione sociale

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Decorrenza: 01.01.2024

Ambito soggettivo: nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità, minorenne o con almeno 60 anni.

Condizioni:  il richiedente deve essere:

–        cittadino (o familiare) Ue

–        titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di protezione internazionale;

–        al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo;

–        residente in Italia.

ISEE: Il nucleo familiare deve avere congiuntamente:

–        un valore ISEE non superiore a 9.360 euro;

–        un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, soglia da elevare a 7.560 euro in caso di nuclei composti da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone con tale requisito anagrafico e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o non autosufficienti;

–        un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;

–        un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, variabile in base al numero e alla tipologia dei componenti del nucleo.

Limitazioni: Possesso di beni durevoli e altri indicatori del tenore di vita, con limitazioni previste per autoveicoli, navi, imbarcazioni e aeromobili.

Domanda:  richiesta all’INPS, che avvierà il richiedente e il suo nucleo familiare al SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) per la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale e, successivamente, in base alle necessità della famiglia richiedente, del Patto per l’inclusione e del Patto di servizio personalizzato.

 

 

ü    Materia: Inclusione Sociale e Accesso al Mondo del Lavoro

ü    Oggetto:  Sgravi per le assunzioni di beneficiari dell’assegno di inclusione

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Nuovi incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e dei NEET under 30

Incentivo:

ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o con contratto di apprendistato, viene riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi INAIL), nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero sarebbe riconosciuto per un massimo di 12 mesi.

NEET:

ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, un incentivo per le nuove assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023, con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (escluso il rapporto di lavoro domestico) di giovani nelle seguenti condizioni:
– alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
– non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
– siano registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

 

 

ü    Materia: Rapporto di Lavoro

ü    Oggetto:  Rapporto di lavoro a tempo determinato

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

–        Per i contratti di durata compresa tra 12 e 24 mesi sono richieste le causali previste dal ccnl ovvero da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti ovvero sostituzione di altri lavoratori. Eccezioni: contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni e i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private.

–        previsione corresponsione di 500 euro una tantum a titolo di welfare in favore dei lavoratori assunti con un contratto della durata di 24 mesi successivamente all’entrata in vigore del decreto (con l’eccezione delle attività stagionali) il cui rapporto non sia poi stato trasformato a tempo indeterminato. L’importo non è dovuto per i contratti di durata inferiore a 12 mesi ed è invece ridotto in caso di contratto a termine di durata inferiore a 24 mesi.

 

ü    Materia: Rapporto di Lavoro

ü    Oggetto:  Prestazioni Occasionali

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Modificato l’art.54 bis co.1 lett b) DL 50/2017:

per i soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento il limite economico dei compensi che ogni UTILIZZATORE potrà erogare nei confronti della totalità dei prestatori è pari ad euro 15.000

 

 

 

 

ü    Materia: Misure fiscali per il welfare aziendale

ü    Oggetto:  Fringe benefit

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Incrementato a 3000 euro la soglia  dei fringe benefit da erogare al dipendente sottoforma di beni e servizi.

Per il solo anno 2023 la disciplina dettata dall’art. 51 comma 3 del TUIR è modificata per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico come segue:

a)      tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sarebbero incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

b)     il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, sarebbe innalzato da 258,23 euro a 3.000 euro.

Per il 2023 sussisterebbero quindi due soglie per la non mponibilità dei fringe benefit, con ambito oggettivo di applicazione differente:
– per i dipendenti senza figli a carico, la soglia ordinaria di 258,23 euro riconosciuta dall’art. 51 comma 3 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (non anche per le somme relative alle utenze domestiche);
– per i dipendenti con figli a carico, la soglia di 3.000 euro, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze  domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

N.B.: il superamento della soglia comporta la tassazione dell’intero importo e non solo dell’eccedenza.

 

 

 

 

 

ü    Materia:  sostegno al reddito

ü    Oggetto: Assegno unico e universale

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

ü     

   Maggiorazione dell’assegno Unico

A decorrere dal 1 giugno 2023 la maggiorazione dell’assegno uncio ex art.4 co.8 del D.Lgs. 230/2021 viene riconosciuto anche in caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda

A condizione che l’altro coniuge risulti deceduto.

La maggiorazione ha durata 5 anni dalla data dell’evento.

 

 

 *Odcec Macerata

 

 

 

*di Stefano Lapponi

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