di Stefano Lapponi*

 

–        Materia   Fondi Solidarietà

–        Oggetto:  Conguaglio Prestazioni Esodo

–        Riferimento:  messaggio Inps 4.7.2024 n.2504

Con il messaggio 4.7.2024 n. 2504, l’INPS spiega le modalità per la gestione  del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro tramite Fondi di solidarietà (Art. 1 co. 235 della L. 232/2016).

Viene implementato il “Portale Prestazioni Esodo” con nuove funzionalità sia  nelle ipotesi di pagamento in “Unica Soluzione” che per la gestione delle richieste o i rimborsi ai datori di lavoro interessati di eventuali conguagli qualora l’importo riconosciuto non coincida con l’importo teorico spettante.

 

 

–        Materia:   Sostegno al reddito

–        Oggetto: Domanda Bonus Psicologo

–        Riferimento:  Messaggio Inps 11.7.2024  n. 2584

L’Istituto comunica le graduatorie del Bonus Psicologo (art. 1-quater co. 3 del DL 228/2021; DM 24.11.2023), a seguito dell’istruttoria delle domande  per l’anno 2023.

Si ricorda che:

–        I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità del valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse disponibili.

–        L’importo massimo previsto per ogni seduta è pari ad euro 50,00 fino alla concorrenza di:

o   1.500,00 euro (ISEE inferiore a 15.000,00 euro);

o   1.000 euro (ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro);

o   500,00 euro (ISEE superiore a 30.000,00 ma non a 50.000,00 euro).

 

–        Il beneficiario deve fruire del bonus (e quindi delle sessioni di psicoterapia) entro 270 giorni con decorrenza  11.7.2024.

–        Per fruire del Bonus al beneficiario è stato attribuito un codice univoco.

 

 

–        Materia:  Contribuzione volontaria

–        Oggetto:   Contributi volontari per i lavoratori agricoli

–        Riferimento:  circolare INPS 11.7.2024 n. 81   

Vengono comunicate le modalità di calcolo 2024 dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla Gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.

 

Nello specifico:

–        per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, distinti in 4 classi di reddito settimanale, in caso di autorizzazione alla contribuzione volontaria accordata prima del 31.12.95, l’importo minimo dei contributi volontari è pari a € 66,74 settimanali.

–        per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, distinti in 4 classi di reddito settimanale, in caso di autorizzazione alla contribuzione volontaria accordata successivamente al 31.12.95, l’importo minimo dei contributi volontari è pari a €  79,02 settimanali;

–        i contributi integrativi volontari per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2024, per il FPLD è pari al 30,10%.

 

 

 

–        Materia:   Lavoratori Edili

–        Oggetto:   riduzione contributiva 2024  

–        Riferimento:  D.M. 16.5.2024

Il Ministero del Lavoro ha confermato, mediante pubblicazione in data 15.7.2024, per l’anno 2024 la riduzione contributiva nella misura dell’11,50%,riconosciuta in favore delle imprese edili dall’art. 29 co. 2 del DL 244/95.

In particolare:

–        L’agevolazione si applica agli operai occupati per 40 ore a settimana

–        L’agevolazione consiste in una riduzione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.

Condizioni per la fruizione:

–        Regolarità contributiva

–        Assenza di condanne passate in giudicato per violazione di norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.

 

 

 

–        Materia:   Contributi

–        Oggetto:   Decontribuzione Sud

–        Riferimento: Circolare INPS 17.7.2024 n. 82

 Con la circ. 17.7.2024 n. 82, l’INPS ha illustrato la disciplina generale e l’ambito applicativo dell’agevolazione contributiva denominata “decontribuzione Sud” a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25.6.2024 della Commissione europea, che ne ha prorogato l’applicabilità fino al 31.12.2024.

Nota Bene: su precise indicazioni ministeriali, la decontribuzione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate dall’1.7.2024.

Pertanto, la proroga fino al 31.12.2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024.

 

 

–        Materia:  Sostegno al reddito

–        Oggetto: Congedo Parentale

–        Riferimento: Messaggio Inps 23.07.2024 n.2704

 L’INPS comunica di aver implementato la procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che consente di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata.

In particolare:

1.     è necessario spuntare con “Sì” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita all’interno della pagina “Dati domanda”.

2.     La procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità nel caso in cui il parto o l’ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell’anno 2022.

3.     Nel caso in cui l’evento ricada nel 2023, l’inserimento della data è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata.

4.     Nel caso in cui l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire dall’1.1.2024, non è necessario l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità.

 

 

–        Materia:  Sostegno al reddito

–        Oggetto: ISCRO

–        Riferimento:  circolare Inps 23.7.2024 N.84

L’Inps precisa i requisiti di accesso comunicando le istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso all’ISCRO (Art. 1 co. 142 – 155 della L. 213/2023) in favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.

Si precisa che sono compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione.

Nota bene: La domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica dal 15 giugno e fino entro il 31 ottobre, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando “Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)” (disponibilità operativa dall’1.8.2024 al 31.10.2024).

In alternativa, la domanda potrà essere presentata anche mediante Patronati o contact center.

 

 

 

 

*Odcec Macerata

di Stefano Lapponi*

 

 

–          Materia:   Regolarita’ Contributiva

–          Oggetto:  Simulazione DURC

–          Riferimento: Nota Inail 6.6.2024

  Reso noto il rilascio da parte dell’Inail del nuovo servizio on line di verifica della regolarità contributiva denominato “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”.

L’art. 8 co. 4 della L. 160/2023 prevede che le imprese possono avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

Il nuovo servizio permetterà agli operatori (imprese, intermediari delegati e altri soggetti assicuranti), di effettuare (sulla base dei criteri di cui al DM 30.1.2015) una simulazione della regolarità contributiva a partire dal 15° giorno antecedente la data di scadenza del documento, relativamente a quanto di competenza dell’Istituto assicuratore.

L’esito della simulazione sarà regolare se non viene rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità).

Se il sistema rileverà potenziali irregolarità l’esito della verifica preventiva sarà indicato con la dicitura “da verificare”.

 

 

 

–          Materia:   assunzioni agevolate

–          Oggetto: incentivo all’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza

–          Riferimento: circolare Inps 28.6.2024 n. 75

  Fornite  le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo all’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza (art. 1 co. 294 – 296 della L. 197/2022 per il solo anno 2023). Giova ricordare che in seguito alle decisioni della Commissione europea il beneficio è autorizzato:

·       fino al 31.12.2023, con la decisione C(2023) 7480 final del 31.10.2023;

·       dall’1.1.2024 al 30.6.2024, con la decisione C(2024) 2326 final del 5.4.2024.

 

L’incentivo:

·       consiste in un esonero contributivo totale per le assunzioni di beneficiari del reddito di cittadinanza (esclusi i premi INAIL e specifiche contribuzioni), per un massimo di 12 mesi e nel limite di 8.000,00 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile;

·       riguarda i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura o meno di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo;

·       spetta solo in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato

·        restano escluse le assunzioni di dirigenti, gli intermittenti, le prestazioni occasionali, i rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.

 

–          Materia:  Assunzioni agevolate

–          Oggetto:   sgravi per assunzioni donne beneficiarie del reddito di libertà

–          Riferimento:  messaggio INPS 14.6.2024 n. 2239   – art. 1 co. 191 – 192 della L. 30.12.2023 n. 213

 Con il messaggio 14.6.2024 n. 2239, l’INPS fornisce le istruzioni operative circa la fruizione dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 1 co. 191 – 192 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), per le assunzioni di donne disoccupate, beneficiarie del reddito di libertà.

Nello specifico l’esonero spetta:

 

·       Per le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;

·       Per le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi;

·       Per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato.

 

Per la richiesta del beneficio è disponibile nel “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo, l’INPS ha reso disponibile il modulo di istanza on line “ERLI”,  con la specifica degli elementi utili ai datori di lavoro per beneficiare della misura.

 

 

 

–          Materia:   Lavoratori dello spettacolo

–          Oggetto:   indennità di discontinuità

–          Riferimento:   messaggio INPS – 17.6.2024 n. 2258 – D.Lgs. 30.11.2023 n. 175

L’istituto di previdenza fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi esperibili avverso la reiezione delle domande dirette all’ottenimento dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di cui al DLgs. 30.11.2023 n. 175. L’Inps  ha altresì allegato al messaggio di cui trattasi un allegato (allegato 1) le possibili motivazioni di reiezione dell’indennità per le domande di competenza per l’anno 2022.

Le istanze di riesame, potranno essere inoltrate accedendo alla sezione del sito istituzionale dell’INPS, denominata “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.

L’istante dovrà esporre le motivazioni dell’istanza medesima e allegare l’eventuale documentazione a sostegno delle motivazioni addotte.

 

 

–          Materia:   Uniemens

–          Oggetto:   lavoro intermittente pubblici esercizi

–          Riferimento:  messaggio INPS 26.6.2024 n. 2382

L’Inps comunica  l’istituzione del nuovo codice tipo lavoratore “IA” da esporre all’interno della sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens.

Il codice si riferisce ai lavoratori intermittenti identificati con i codici tipo contribuzione “G0” e “H0” adibiti a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi, in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, della retribuzione imponibile.

Nota bene: Il trattamento previdenziale dei lavoratori intermittenti va riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita

 

–          Materia:  Sostegno al reddito

–          Oggetto: Assegno per il Nucleo Familiare

–          Riferimento: Circolare Inps 15.05.2024 n.65

Con la circolare 65/2024, l’Istituto previdenziale comunica i livelli reddituali rivalutati cui fare riferimento, per il periodo dall’1.7.2024 al 30.6.2025, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle tipologie di nuclei rimanenti in seguito all’introduzione dell’assegno unico e universale.

Con puntuale richiamo alla circolare 34/2022, l’Inps precisa che i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfani e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti; di conseguenza la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

 

–          Materia:  Pensioni

–          Oggetto: opzione donna

–           Riferimento:  circolare Inps 3.5.2024 n.59

L’INPS fornisce indicazioni in merito alla pensione anticipata “opzione donna”  (art. 16 del DL 4/2019  prorogata per il 2024 dall’art. 1 co. 138 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto alle lavoratrici che al 31.12.2023 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e compiuto 61 anni di età. Il requisito anagrafico è ridotto di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Le lavoratrici interessate all’anticipo pensionistico devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

·         1. assistere, alla data della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

·         2. avere una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 74%;

3.    essere dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ex art.1 co. 852 della L. 296/2006.

 

 

 

 

*Odcec Macerata

 

 

 

di Stefano Lapponi*

–    Materia:   Congedi Parentali

–    Oggetto:  Pacchetto famiglia

–    Riferimento: Circ.Inps.18.4.2024 n.57

 Con la circolare n.57 del 18 aprile 2024 l’INPS, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’indennità di congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti. Si tratta della norma (art.1 co.179 L.213/2023) che prevede l’elevazione dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (ovvero entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età).

NOTA BENE: per il solo 2024 la percentuale è pari all’80% della retribuzione.

Condizioni:

–          L’elevazione trova applicazione con riferimento ai lavoratori che terminano il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31.12.2023;

–          L’elevazione è riferita ad un unico genitore: può essere fruita da uno solo dei genitori ovvero in modalità ripartita tra gli stessi.

Istruzioni INPS per la compilazione degli UNIEMENS:

–          Nuovi Codici evento PG2, PG3  e codice conguaglio L330: vanno utilizzati con decorrenza gennaio 2024 e quindi per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito le nuove codifiche decorrono dal flusso Uniemens di febbraio 2024

ATTENZIONE: Eventi ricadenti nei periodi gennaio, febbraio e marzo 2024 e già denunciati con i codici evento e con i codici a conguaglio già in uso: il datore di lavoro dovrà restituire la prestazione conguagliata al 30% e conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione. Il Codice per la restituzione della prestazione conguagliata al 30% è il codice già in uso “M047”.

 

 

 

–    Materia:  Tassazione deduzione dal reddito

–    Oggetto:  Restituzioni al lavoratore

–    Riferimento: Risp. Interpello ADE 4.4.2024 n.86  

 L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la modalità di tassazione dei rimborsi derivanti da periodi di doppia contribuzione per versamenti effettuati a due diversi enti previdenziali.

Con la risposta all’Interpello l’ADE afferma:

–          La possibilità di far concorrere le somme rimborsate nel 2023 corrispondenti ai contributi dedotti, al reddito complessivo 2023 indicandole nella DR avvalendosi della facoltà di non procedere con la tassazione separata. Tali somme concorreranno al reddito complessivo e non alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e quindi non rileveranno ai fini dell’applicazione della flax tax incrementale.

NOTA BENE: le somme corrispondenti a contributi non dedotti nell’anno di versamento e restituite nel 2023 non rientrano tra le somme da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art.17 co.1 lett. n-bis) del TUIR, perché non riconducibili ad alcuna categoria di reddito.

 

 

 

–    Materia:   Politiche Attive

–    Oggetto:   Assegno di Inclusione. Supporto per la formazione Lavoro. Implementazione Piattaforma SIISL

–    Riferimento:  Messaggio INPS 5.4.2024 n.1358

 L’Inps comunica una nuova implementazione della Piattaforma del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa. L’implementazione, basata sull’Intelligenza Artificiale, ha lo scopo di favorire l’incontro tra domanda ed offerta attribuendo al cittadino utente e alle Agenzie del Lavoro un indice di affinità delle offerte di lavoro in relazione al curriculum vitae dell’utente.

 

 

–    Materia:   Politiche Attive

–    Oggetto:    Assegno di Inclusione. Supporto per la formazione Lavoro

–    Riferimento:  Com.Min. Lavoro 18.4.2024

  Il Ministero del Lavoro comunica che sul sito “ADI operatori” è disponibile una sezione informativa denominata “BACHECA NOVITA’”.Attraverso tale sezione i vari stakeholders potranno accedere a quattro rubriche dedicate: “Normativa”, “Notizie dal Ministero”, “Circolari pareri e sentenze”, “La DG segnala” allo scopo di informare  rispettivamente su Leggi e norme emanate in materia di lavoro, su eventi e documenti realizzati dal Ministero, su messaggi Inps sentenze e pronunce delle varie Giurisdizioni, su bandi e iniziative provenienti da altre amministrazioni. 

 

–    Materia:  Fondi di previdenza

–    Oggetto: tassazione indennità di fine servizio

–    Riferimento: Risp. Interpello ADE 12.4.2024 n.91

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che  le indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un fondo di previdenza alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative riscosse a seguito di attività di accertamento sono assimilate al TFR e pertanto sono tassate ex artt.17 co.1 lett.a) e 19 co.2 bis del TUIR (tassazione separata).

 

*Odcec Macerata

Rassegna di normativa e prassi –

Febbraio – Marzo 2024

di Stefano Lapponi*

–    Materia: sostegno al reddito

–    Oggetto: nuova domanda NASPI e DIS-COLL

–    Riferimento: messaggio INPS 23.2.2024 n.804

 Con il messaggio n.804 l’INPS, comunica di aver implementato la nuova procedura denominata “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”. La procedura implementata diventerà la modalità esclusiva di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL.

 

 

–    Materia: Pensioni

–    Oggetto:   Prepensionamento addetti attività usuranti

–    Riferimento: messaggio Inps 23.2.2024 n.812

 L’INPS, fornisce le istruzioni per la presentazione, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (D.Lgs 67/2011) per i lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento anticipato nel corso del 2025.

Scadenza: 1.5.2024 – La presentazione oltre il termine dell’1.5.2024 comporterà, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato

Lavoratori interessati:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
  • lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
  • lavoratori notturni a turni;
  • lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione richiesta.

 

 

–    Materia: Pensioni

–    Oggetto: Quota 103

–    Riferimento: Circ.INPS 27.2.2024 n.39

     L’INPS, con la circ. 39/2024, ha fornito indicazioni operative in merito alle disposizioni di cui all’ art.1 co. 139 e 140 della L. 213/2023.

L’Inps comunica che la misura, per chi matura i requisiti nel corso del 2024, è caratterizzata dal ricalcolo integralmente contributivo della pensione nonché dall’applicazione, fino all’età valida per la pensione di vecchiaia ordinaria (attualmente pari a 67 anni), di un tetto massimo pari a 4 volte il trattamento minimo, e infine dall’allungamento delle c.d. “finestre d’attesa”.

Importi: la pensione anticipata flessibile è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, che per il 2024 è pari a 2.394,44 euro;

“Finestre d’attesa”: per gli iscritti del settore privato che maturano i requisiti nel 2024 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, mentre per i dipendenti pubblici il diritto decorre dopo 9 mesi.

 

–    Materia: sostegno all’occupazione

–    Oggetto: Esonero contributivo per l’assunzione di donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà  

–    Riferimento: Circ. Inps 5.3.2024

 

  Fornite dall’Inps le indicazioni sull’incentivo ex art.1.comma 101 L.213/2023.

Oggetto dell’incentivo:

  • può essere richiesto dai datori di lavoro privati che assumano, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate, vittime di violenza e beneficiarie del reddito di libertà ex art. 105-bis del DL 34/2020, al fine di favorire il percorso di uscita dalla violenza attraverso l’inserimento nel mercato del lavoro (per le assunzioni effettuate nel 2024 l’esonero può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023, e che, pertanto, alla data di assunzione non soddisfano il requisito in trattazione);
  • consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi all’INAIL e di specifiche contribuzioni) nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Requisiti:

  • assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
  • assunzioni a tempo determinato, per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato.
  • Assunzioni anche in caso di part-time, nonché per i rapporti di lavoro a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (ai sensi della L. 142/2001).

 

 

 

–    Materia: Pensioni

–    Oggetto: Domanda di Pensione anticipata

–    Riferimento: Messaggio Inps 11.3.2024 n.1041

L’INPS, con il messaggio 1041/2024, comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione anticipata ordinaria è stato implementato al fine di reingegnerizzare e semplificare la presentazione dell’istanza.

Le istanze in oggetto possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

  • sito web dell’INPS;
  • Istituti di Patronato;
  • Contact Center Integrato

 

–     Materia: Pensioni

–    Oggetto: Pensioni di vecchiaia e anticipata

–    Riferimento: Circolare Inps 13.3.2024 n.46

Con la Circolare in esame l’Inps fornisce indicazioni sulle disposizioni in materia di pensioni di vecchiaia e anticipata introdotte dall’art.1 co.125 della L.213/2023.

Pensione di vecchiaia: dal 2024 il requisito di importo soglia di cui all’art. 24 co. 7 del DL 201/2011, richiesto per l’accesso al trattamento pensionistico è pari all’importo dell’assegno sociale, il cui valore provvisorio, per l’anno 2024, è fissato a 534,41 euro per 13 mensilità.

Pensione Anticipata: dal 2024 il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione di cui all’art. 24 co. 11 del DL 201/2011, è pari a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Nota Bene: E’ disposto un importo massimo dell’assegno pensionistico, prevedendo che fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni), il trattamento di pensione anticipata non possa superare l’importo massimo mensile corrispondente a 5 volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.

 

*Odcec Macerata

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

di Stefano Lapponi*

 

 

ü    Materia: Inclusione Sociale e Accesso al Mondo del Lavoro

ü    Oggetto:  Novità in materia di Inclusione sociale

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Inclusione sociale:

–        istituito dal 01.01.2024 l’assegno di inclusione. E’ una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata alla prova dei mezzi e alla adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

–        Previsione di nuovi incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e dei NEET under 30.

–        Istituito dall’1.09.2023 il Supporto per la Formazione e il lavoro, per favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

–        Riconoscimento attraverso l’istituzione di un Fondo, di un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università deceduti a seguito di infortuni occorsi successivamente all’1.1.2018 durante le attività formative.

 

 

ü    Materia: Assegno di Garanzia Per l’Inclusione

ü    Oggetto:  Novità in materia di Inclusione sociale

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Decorrenza: 01.01.2024

Ambito soggettivo: nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità, minorenne o con almeno 60 anni.

Condizioni:  il richiedente deve essere:

–        cittadino (o familiare) Ue

–        titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di protezione internazionale;

–        al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo;

–        residente in Italia.

ISEE: Il nucleo familiare deve avere congiuntamente:

–        un valore ISEE non superiore a 9.360 euro;

–        un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, soglia da elevare a 7.560 euro in caso di nuclei composti da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone con tale requisito anagrafico e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o non autosufficienti;

–        un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;

–        un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, variabile in base al numero e alla tipologia dei componenti del nucleo.

Limitazioni: Possesso di beni durevoli e altri indicatori del tenore di vita, con limitazioni previste per autoveicoli, navi, imbarcazioni e aeromobili.

Domanda:  richiesta all’INPS, che avvierà il richiedente e il suo nucleo familiare al SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) per la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale e, successivamente, in base alle necessità della famiglia richiedente, del Patto per l’inclusione e del Patto di servizio personalizzato.

 

 

ü    Materia: Inclusione Sociale e Accesso al Mondo del Lavoro

ü    Oggetto:  Sgravi per le assunzioni di beneficiari dell’assegno di inclusione

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Nuovi incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e dei NEET under 30

Incentivo:

ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o con contratto di apprendistato, viene riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi INAIL), nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero sarebbe riconosciuto per un massimo di 12 mesi.

NEET:

ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, un incentivo per le nuove assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023, con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (escluso il rapporto di lavoro domestico) di giovani nelle seguenti condizioni:
– alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
– non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
– siano registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

 

 

ü    Materia: Rapporto di Lavoro

ü    Oggetto:  Rapporto di lavoro a tempo determinato

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

–        Per i contratti di durata compresa tra 12 e 24 mesi sono richieste le causali previste dal ccnl ovvero da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti ovvero sostituzione di altri lavoratori. Eccezioni: contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni e i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private.

–        previsione corresponsione di 500 euro una tantum a titolo di welfare in favore dei lavoratori assunti con un contratto della durata di 24 mesi successivamente all’entrata in vigore del decreto (con l’eccezione delle attività stagionali) il cui rapporto non sia poi stato trasformato a tempo indeterminato. L’importo non è dovuto per i contratti di durata inferiore a 12 mesi ed è invece ridotto in caso di contratto a termine di durata inferiore a 24 mesi.

 

ü    Materia: Rapporto di Lavoro

ü    Oggetto:  Prestazioni Occasionali

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Modificato l’art.54 bis co.1 lett b) DL 50/2017:

per i soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento il limite economico dei compensi che ogni UTILIZZATORE potrà erogare nei confronti della totalità dei prestatori è pari ad euro 15.000

 

 

 

 

ü    Materia: Misure fiscali per il welfare aziendale

ü    Oggetto:  Fringe benefit

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Incrementato a 3000 euro la soglia  dei fringe benefit da erogare al dipendente sottoforma di beni e servizi.

Per il solo anno 2023 la disciplina dettata dall’art. 51 comma 3 del TUIR è modificata per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico come segue:

a)      tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sarebbero incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

b)     il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, sarebbe innalzato da 258,23 euro a 3.000 euro.

Per il 2023 sussisterebbero quindi due soglie per la non mponibilità dei fringe benefit, con ambito oggettivo di applicazione differente:
– per i dipendenti senza figli a carico, la soglia ordinaria di 258,23 euro riconosciuta dall’art. 51 comma 3 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (non anche per le somme relative alle utenze domestiche);
– per i dipendenti con figli a carico, la soglia di 3.000 euro, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze  domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

N.B.: il superamento della soglia comporta la tassazione dell’intero importo e non solo dell’eccedenza.

 

 

 

 

 

ü    Materia:  sostegno al reddito

ü    Oggetto: Assegno unico e universale

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

ü     

   Maggiorazione dell’assegno Unico

A decorrere dal 1 giugno 2023 la maggiorazione dell’assegno uncio ex art.4 co.8 del D.Lgs. 230/2021 viene riconosciuto anche in caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda

A condizione che l’altro coniuge risulti deceduto.

La maggiorazione ha durata 5 anni dalla data dell’evento.

 

 

 *Odcec Macerata

 

 

 

*di Stefano Lapponi

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