Rassegna di normativa e prassi Maggio – Giugno 2024

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di Stefano Lapponi*

 

 

–          Materia:   Regolarita’ Contributiva

–          Oggetto:  Simulazione DURC

–          Riferimento: Nota Inail 6.6.2024

  Reso noto il rilascio da parte dell’Inail del nuovo servizio on line di verifica della regolarità contributiva denominato “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”.

L’art. 8 co. 4 della L. 160/2023 prevede che le imprese possono avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

Il nuovo servizio permetterà agli operatori (imprese, intermediari delegati e altri soggetti assicuranti), di effettuare (sulla base dei criteri di cui al DM 30.1.2015) una simulazione della regolarità contributiva a partire dal 15° giorno antecedente la data di scadenza del documento, relativamente a quanto di competenza dell’Istituto assicuratore.

L’esito della simulazione sarà regolare se non viene rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità).

Se il sistema rileverà potenziali irregolarità l’esito della verifica preventiva sarà indicato con la dicitura “da verificare”.

 

 

 

–          Materia:   assunzioni agevolate

–          Oggetto: incentivo all’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza

–          Riferimento: circolare Inps 28.6.2024 n. 75

  Fornite  le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo all’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza (art. 1 co. 294 – 296 della L. 197/2022 per il solo anno 2023). Giova ricordare che in seguito alle decisioni della Commissione europea il beneficio è autorizzato:

·       fino al 31.12.2023, con la decisione C(2023) 7480 final del 31.10.2023;

·       dall’1.1.2024 al 30.6.2024, con la decisione C(2024) 2326 final del 5.4.2024.

 

L’incentivo:

·       consiste in un esonero contributivo totale per le assunzioni di beneficiari del reddito di cittadinanza (esclusi i premi INAIL e specifiche contribuzioni), per un massimo di 12 mesi e nel limite di 8.000,00 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile;

·       riguarda i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura o meno di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo;

·       spetta solo in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato

·        restano escluse le assunzioni di dirigenti, gli intermittenti, le prestazioni occasionali, i rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.

 

–          Materia:  Assunzioni agevolate

–          Oggetto:   sgravi per assunzioni donne beneficiarie del reddito di libertà

–          Riferimento:  messaggio INPS 14.6.2024 n. 2239   – art. 1 co. 191 – 192 della L. 30.12.2023 n. 213

 Con il messaggio 14.6.2024 n. 2239, l’INPS fornisce le istruzioni operative circa la fruizione dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 1 co. 191 – 192 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), per le assunzioni di donne disoccupate, beneficiarie del reddito di libertà.

Nello specifico l’esonero spetta:

 

·       Per le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;

·       Per le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi;

·       Per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato.

 

Per la richiesta del beneficio è disponibile nel “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo, l’INPS ha reso disponibile il modulo di istanza on line “ERLI”,  con la specifica degli elementi utili ai datori di lavoro per beneficiare della misura.

 

 

 

–          Materia:   Lavoratori dello spettacolo

–          Oggetto:   indennità di discontinuità

–          Riferimento:   messaggio INPS – 17.6.2024 n. 2258 – D.Lgs. 30.11.2023 n. 175

L’istituto di previdenza fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi esperibili avverso la reiezione delle domande dirette all’ottenimento dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di cui al DLgs. 30.11.2023 n. 175. L’Inps  ha altresì allegato al messaggio di cui trattasi un allegato (allegato 1) le possibili motivazioni di reiezione dell’indennità per le domande di competenza per l’anno 2022.

Le istanze di riesame, potranno essere inoltrate accedendo alla sezione del sito istituzionale dell’INPS, denominata “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.

L’istante dovrà esporre le motivazioni dell’istanza medesima e allegare l’eventuale documentazione a sostegno delle motivazioni addotte.

 

 

–          Materia:   Uniemens

–          Oggetto:   lavoro intermittente pubblici esercizi

–          Riferimento:  messaggio INPS 26.6.2024 n. 2382

L’Inps comunica  l’istituzione del nuovo codice tipo lavoratore “IA” da esporre all’interno della sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens.

Il codice si riferisce ai lavoratori intermittenti identificati con i codici tipo contribuzione “G0” e “H0” adibiti a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi, in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, della retribuzione imponibile.

Nota bene: Il trattamento previdenziale dei lavoratori intermittenti va riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita

 

–          Materia:  Sostegno al reddito

–          Oggetto: Assegno per il Nucleo Familiare

–          Riferimento: Circolare Inps 15.05.2024 n.65

Con la circolare 65/2024, l’Istituto previdenziale comunica i livelli reddituali rivalutati cui fare riferimento, per il periodo dall’1.7.2024 al 30.6.2025, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle tipologie di nuclei rimanenti in seguito all’introduzione dell’assegno unico e universale.

Con puntuale richiamo alla circolare 34/2022, l’Inps precisa che i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfani e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti; di conseguenza la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

 

–          Materia:  Pensioni

–          Oggetto: opzione donna

–           Riferimento:  circolare Inps 3.5.2024 n.59

L’INPS fornisce indicazioni in merito alla pensione anticipata “opzione donna”  (art. 16 del DL 4/2019  prorogata per il 2024 dall’art. 1 co. 138 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto alle lavoratrici che al 31.12.2023 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e compiuto 61 anni di età. Il requisito anagrafico è ridotto di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Le lavoratrici interessate all’anticipo pensionistico devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

·         1. assistere, alla data della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

·         2. avere una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 74%;

3.    essere dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ex art.1 co. 852 della L. 296/2006.

 

 

 

 

*Odcec Macerata

 

 

 

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