di Fabiano D’Amato*

Come di consueto, il 16 dicembre è in scadenza il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR accantonato al 31/12 dell’anno precedente.

La rivalutazione del TFR è onere del sostituto d’imposta, e su tale importo è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%, che sarà decurtata dal TFR da accantonare.

L’acconto dovuto a dicembre (con codice tributo 1712) è, generalmente, determinato sulla base del c.d. “metodo storico”, basato sul riferimento al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente.

E’ possibile anche utilizzare il metodo c.d. “previsionale”, determinando l’acconto stesso sulla base delle rivalutazioni che maturano nell’ anno in corso; questo metodo è applicato generalmente quando le differenze tra l’anno precedente e l’anno corrente siano di particolare rilevanza.

Entro il 16 febbraio dell’anno successivo sarà dovuto (codice tributo 1713) il saldo dell’imposta sostitutiva qui menzionata; in caso tale saldo sia a credito, esso potrà essere oggetto, al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge, di compensazione.

*ODCEC Roma

*di Stefano Lapponi

 

–    Materia: Pensioni

–    Oggetto: cumulabilità con attività di lavoro autonomo

–    Riferimento: Messaggio Inps 19.9.2024 n. 3077

Con il messaggio 3077/2024, l’INPS ha comunicato che entro il mese di ottobre 2024 i pensionati soggetti al regime di cumulo parziale ex D.Lgs. 503/92, che nel 2023 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno dichiarare i redditi conseguiti in tale annualità. I pensionati soggetti al regime di incumulabilità parziale di cui al D.Lgs. 503/92, che nel 2023 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno inoltrare entro il 31.10.2024 un’apposita comunicazione on line indicante i relativi redditi conseguiti in tale annualità.

L’INPS precisa che:

–       i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, mentre il reddito d’impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

–       I soggetti che quest’anno anno svolgono lavoro autonomo dovranno inviare anche la dichiarazione a preventivo per il 2024, nella quale indicare il reddito che prevedono di conseguire nel medesimo periodo. 

–    Materia: Edilizia

–    Oggetto: Patente a punti

–    Riferimento: DM 18.9.2024 n. 132

 Il governo ha dato attuazione alla disciplina della patente a punti per i cantieri temporanei o mobili in edilizia (rif. art. 27 del D.Lgs. 81/2008).

A decorrere dall’1.10.2024 il possesso della patente è obbligatorio. Le imprese interessate potranno richiederla utilizzando una procedura presente sul portale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega, inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L.12/79 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Ogni richiedente potrà ottenere (oltre i trenta crediti iniziali) fino a un massimo di 100 crediti di cui ulteriori 30 legati alla storicità dell’azienda nonché di 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione, anche in materia di sicurezza sul lavoro.

–    Materia: Edilizia

–    Oggetto: istruzioni operative patente a punti

–    Riferimento: circolare INL 23.9.2024 n. 4

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni di carattere applicativo in merito alla disciplina della patente a punti per i cantieri mobili o temporanei in edilizia (art. 27 del D.Lgs. 81/2008, attuata dal DM 132/2024).

La circolare prevede che le imprese e i lavoratori autonomi interessati possono richiedere la patente presentando un’apposita domanda tramite il portale dell’INL.

L’Ispettorato comunica che in fase di prima applicazione è comunque possibile presentare via PEC una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.

La dichiarazione ha avuto efficacia fino alla data del 31.10.2024, successivamente l’operatore si vincola a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data.

A partire dall’1.11.2024, non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. 

–    Materia Sostegno al reddito

–    Oggetto: Bonus Natale

–    Riferimento: L. 7.10.2024 n.143

 L’art. 2-bis del DL 113/2024, inserito in sede di conversione in legge, prevede per il solo 2024 un’indennità una tantum di 100,00 euro in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti (reddituali e familiari) da erogare in occasione della percezione della tredicesima mensilità (c.d. “bonus Natale”).

Ambito soggettivo: L’indennità spetta ai titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 (con contratto tempo determinato o indeterminato), Non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR.

Requisiti:

–       reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel periodo d’imposta 2024; ai fini della determinazione del reddito complessivo.

–       imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 co. 1 del TUIR (in merito, è stato chiarito che non opera la riduzione dell’importo di 75,00 euro, rapportato al periodo dell’anno, di cui all’art. 1 co. 3 del D.Lgs. 216/2023)

–       coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), entrambi fiscalmente a carico. In alternativa, è suf­­­ficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico e far parte di un nucleo monogenitoriale (vedovo/a o mancato riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio o figlio adottato da un solo genitore o affidato o affiliato a un solo genitore). Nota bene: Sono equiparate ai “coniugi” le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, ai sensi della L. 76/2016.

Nota bene: Se il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo hanno riconosciuto, l’indennità non spetta al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale (ai sensi della L. 76/2016), oppure senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale; non spetta altresì al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

Importo: 100,00 euro rapportato al periodo di lavoro.

Nota bene: i giorni per i quali spetta l’indennità coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e non sono previste riduzioni dell’importo in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro, come per i contratti part time.

–    Materia: Sanzioni

–    Oggetto: Evasione contributiva

–    Riferimento: Circolare INPS 4.10.2024 n. 90

L’INPS ha fornito chiarimenti sulle modifiche operate dal DL 19/2024 (DL “PNRR”) in merito al regime delle sanzioni civili in caso di omissioni ed evasioni contributive ex art. 116 co. 8 lett. a) e b) della L. 388/2000.

Novità:

1)      Omissione contributiva: si segnala la disapplicazione della maggiorazione del 5,5% del tasso ufficiale di riferimento se il versamento dei contributi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione e spontaneamente prima di contestazioni da parte degli enti impositori.

2)      Evasione contributiva: in caso versamento spontaneo dei contributi entro 12 mesi dal termine stabilito per legge, le sanzioni sono calcolate nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il pagamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia, mentre se il versamento avviene entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia trova applicazione la nuova maggiorazione di 7,5 punti.

–    Materia: Malattia

–    Oggetto: Certificati e visite di controllo

–    Riferimento: Messaggio INPS 9.10.2024 n. 3337

L’INPS ha rilasciato un nuovo servizio presente sulla funzionalità on line denominata “AppIO”, per le comunicazioni relative alle certificazioni di malattia e alle visite mediche di controllo, rivolto ai lavoratori privati e pubblici.

Il servizio in questione è disponibile anche su “INPS Mobile” e “MyINPS” ed ha la funzione di confermare al lavoratore interessato l’avvenuta ricezione del certificato telematico di malattia, indicando al contempo il PUC attribuito dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).

Il lavoratore potrà accedere al servizio “Consultazione dei certificati di malattia telematici” presente sul sito dell’INPS per verificare la correttezza dei dati riportati nel certificato.

Visita medica di controllo: nel caso di una visita medica di controllo, i lavoratori registrati su “MyINPS” riceveranno la comunicazione di conferma dell’avvenuto controllo, con l’invito ad accedere all’apposito sportello on line per la consultazione dell’esito.

Qualora il lavoratore sia risultato assente o irreperibile presso l’indirizzo fornito, verrà invece inviata una comunicazione con l’invito a contattare la Sede INPS di competenza. 

*Odcec Macerata

di Fabiano D’Amato*

L’INPS ha comunicato, con notizia pubblicata il 6 novembre u.s., l’operatività della procedura attraverso la quale, a mezzo apposita funzione del Portale previdenziale, è possibile verificare e gestire la regolarità contributiva oltre a poter effettuare la simulazione DURC.

La procedura potrà essere utilizzata dal titolare o legale rappresentante dell’azienda e dall’intermediario da questi delegato, in possesso della c.d. “Delega Master”.

Quanto sopra allo scopo di poter monitorare in dettaglio la situazione del contribuente per porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di una eventuale regolarizzazione del contribuente nei confronti dell’Istituto, con vantaggi per tutte le parti coinvolte nel rapporto contributivo.

Per dettagli sulla procedura si rimanda al messaggio 5 novembre 2024, n. 3662, reperibile al seguente link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.11.messaggio-numero-3662-del-05-11-2024_14691.html

*ODCEC Roma

di Fabiano D’Amato*

Il 30 ottobre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale un avviso riguardante la predisposizione di apposita modulistica per la correzione di eventuali errori materiali in fase di compilazione dell’istanza di richiesta della c.d. “Patente a Crediti”, introdotta con decorrenza dal 1.10.2024 per alcune tipologie di datori di lavoro, in particolare nel settore dell’edilizia.

Nell’avviso è precisato che:

  • Tale modulistica è oggetto di continuo aggiornamento in rapporto alla tipologia di errore materiale eventualmente evidenziato,
  • Essa non è di utilizzo generale e non è oggetto di pubblicazione sul sito web dello stesso INL, venendo trasmessa solamente a coloro che segnalino errori materiali richiedendo l’intervento dell’Ispettorato.

Qualora si riscontri la necessità, il modulo sarà da compilare e firmare a cura del legale rappresentante, del titolare dell’impresa o del lavoratore autonomo.

*ODCEC Roma

di Stefano Grimaldi*

 

Nelle date dei prossimi 19-20 Novembre, a Roma presso il Marriot Park Hotel di via Colonnello Tommaso Masala 54, si terrà la prima Assemblea dei Commercialisti del Lavoro.

Il prestigioso Convegno (accreditato anche per la FPC) vedrà due temi fondamentali per la professione, affrontati da esponenti del CNDCEC e del Min.Lavoro relativi al “DIALOGO FRA COMMERCIALISTI E ISTITUZIONI”, attraverso tavole rotonde sul “Lavoro che cambia e benessere aziendale: il ruolo delle istituzioni”, mentre in seconda sessione verranno affrontate le “Politiche del lavoro e nuove sfide di mercato” , chiudendo con l’analisi e quali le “Opportunità per i Commercialisti del lavoro”.

Il 20 Novembre vedrà, al centro della seconda giornata di lavori, diverse sessioni centrate su “I RAPPORTI DI LAVORO NEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELLA INSOLVENZA”.

Le relazioni si snoderanno in più argomenti approfonditi da:  alti dirigenti del Ministero della Giustizia, Ordinarie/i di diritto del lavoro rappresentanti di prestigiose Università, Magistrati, Dottori Commercialisti, Associati di diritto del lavoro.

Moderati e coordinati da consiglieri area gestione crisi d’impresa, ricercatori FNC e coordinatori area giuridica FNC, per un’Assemblea dal completo e profondo valore formativo.

La partecipazione all’evento necessita di prenotazione al seguente link:

https://eventi.commercialisti.it

 

*Direttore Responsabile NOI & il lavoro

di Fabiano D’Amato*

Con il D.L. 19/2024, convertito in Legge 56/2024, è stato introdotto, tra le altre cose, un nuovo sistema sanzionatorio nel caso di evasione od omissione contributiva.

Ad esempio con il nuovo art. 116 c. 8 lettere a) e b) della Legge 388/2000, al fine di favorire l’adempimento spontaneo, sono stati introdotti dei meccanismi di applicazione della sanzione civile riassumibili come segue:

  • nel caso di omissione contributiva, in caso di pagamento dei contributi o premi effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione (o come precisato dalla Circolare INPS 90/2024 in forma frazionata, purché sempre entro i 120 giorni), spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione del 5,5 per cento sul tasso ufficiale di riferimento non troverà applicazione; rimane confermato che la sanzione civile non potrà essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
  • Nel caso di evasione contributiva, se la relativa denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine di pagamento dei contributi o premi, in luogo della sanzione pari al 30 per cento e del limite massimo previsto pari al 60 per cento dei contributi e premi dovuti, si applicherà quella pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di versamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, o di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.

L’importo massimo in questi casi non può superare il 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nei casi indicati in questo punto, è previsto il pagamento in forma rateale.

Per ulteriori misure previste ed indicazioni, oltre alle Norme di Legge si richiamano le seguenti circolari:

Circolare INPS 04.10.2024 n. 90

Circolare INAIL 10.10.2024 n. 31.

*ODCEC Roma

di Stefano Grimaldi*

 

Nelle date dei prossimi 19-20 Novembre, a Roma presso il Marriot Park Hotel di via Colonnello Tommaso Masala 54, si terrà la prima Assemblea dei Commercialisti del Lavoro.

Il prestigioso Convegno (accreditato anche per la FPC) vedrà due temi fondamentali per la professione, affrontati da esponenti del CNDCEC e del Min.Lavoro relativi al “DIALOGO FRA COMMERCIALISTI E ISTITUZIONI”, attraverso tavole rotonde sul “Lavoro che cambia e benessere aziendale: il ruolo delle istituzioni”, mentre in seconda sessione verranno affrontate le “Politiche del lavoro e nuove sfide di mercato” , chiudendo con l’analisi e quali le “Opportunità per i Commercialisti del lavoro”.

Il 20 Novembre vedrà, al centro della seconda giornata di lavori, diverse sessioni centrate su “I RAPPORTI DI LAVORO NEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELLA INSOLVENZA”.

Le relazioni si snoderanno in più argomenti approfonditi da:  alti dirigenti del Ministero della Giustizia, Ordinarie/i di diritto del lavoro rappresentanti di prestigiose Università, Magistrati, Dottori Commercialisti, Associati di diritto del lavoro.

Moderati e coordinati da consiglieri area gestione crisi d’impresa, ricercatori FNC e coordinatori area giuridica FNC, per un’Assemblea dal completo e profondo valore formativo.

La partecipazione all’evento necessita di prenotazione al seguente link:

https://eventi.commercialisti.it

 

*Direttore Responsabile NOI & il lavoro

di Fabiano D’Amato*

L’11 settembre 2024 l’FSBA ha approvato il nuovo regolamento, che è stato successivamente pubblicato sul sito del Fondo stesso.

Il Regolamento prevede, all’art. 9 comma 2, che “la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione di cui all’articolo 3 del presente Regolamento è condizione per l’attivazione da parte dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili della verifica della regolarità contributiva di cui all’articolo 4, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78”.

Si richiama pertanto la regola secondo la quale la correntezza del versamento al Fondo rappresenta condizione per il rilascio del DURC regolare, come da articolo 40-bis del D. Lgs. 148/2015.

Decorrendo l’applicazione di quest’ultima Norma dal 1.1.2022, il comma 1 del medesimo art. 9 del Regolamento introduce anche un meccanismo di definizione agevolata per il triennio precedente la decorrenza (2019-2021).

Per chiarimenti ed approfondimenti, il Regolamento è consultabile al seguente link:

Regolamento_FSBA_11_09_2024.pdf (fondofsba.it)

*ODCEC Roma

di Stefano Lapponi*

 

–        Materia   Fondi Solidarietà

–        Oggetto:  Conguaglio Prestazioni Esodo

–        Riferimento:  messaggio Inps 4.7.2024 n.2504

Con il messaggio 4.7.2024 n. 2504, l’INPS spiega le modalità per la gestione  del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro tramite Fondi di solidarietà (Art. 1 co. 235 della L. 232/2016).

Viene implementato il “Portale Prestazioni Esodo” con nuove funzionalità sia  nelle ipotesi di pagamento in “Unica Soluzione” che per la gestione delle richieste o i rimborsi ai datori di lavoro interessati di eventuali conguagli qualora l’importo riconosciuto non coincida con l’importo teorico spettante.

 

 

–        Materia:   Sostegno al reddito

–        Oggetto: Domanda Bonus Psicologo

–        Riferimento:  Messaggio Inps 11.7.2024  n. 2584

L’Istituto comunica le graduatorie del Bonus Psicologo (art. 1-quater co. 3 del DL 228/2021; DM 24.11.2023), a seguito dell’istruttoria delle domande  per l’anno 2023.

Si ricorda che:

–        I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità del valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse disponibili.

–        L’importo massimo previsto per ogni seduta è pari ad euro 50,00 fino alla concorrenza di:

o   1.500,00 euro (ISEE inferiore a 15.000,00 euro);

o   1.000 euro (ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro);

o   500,00 euro (ISEE superiore a 30.000,00 ma non a 50.000,00 euro).

 

–        Il beneficiario deve fruire del bonus (e quindi delle sessioni di psicoterapia) entro 270 giorni con decorrenza  11.7.2024.

–        Per fruire del Bonus al beneficiario è stato attribuito un codice univoco.

 

 

–        Materia:  Contribuzione volontaria

–        Oggetto:   Contributi volontari per i lavoratori agricoli

–        Riferimento:  circolare INPS 11.7.2024 n. 81   

Vengono comunicate le modalità di calcolo 2024 dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla Gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.

 

Nello specifico:

–        per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, distinti in 4 classi di reddito settimanale, in caso di autorizzazione alla contribuzione volontaria accordata prima del 31.12.95, l’importo minimo dei contributi volontari è pari a € 66,74 settimanali.

–        per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, distinti in 4 classi di reddito settimanale, in caso di autorizzazione alla contribuzione volontaria accordata successivamente al 31.12.95, l’importo minimo dei contributi volontari è pari a €  79,02 settimanali;

–        i contributi integrativi volontari per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2024, per il FPLD è pari al 30,10%.

 

 

 

–        Materia:   Lavoratori Edili

–        Oggetto:   riduzione contributiva 2024  

–        Riferimento:  D.M. 16.5.2024

Il Ministero del Lavoro ha confermato, mediante pubblicazione in data 15.7.2024, per l’anno 2024 la riduzione contributiva nella misura dell’11,50%,riconosciuta in favore delle imprese edili dall’art. 29 co. 2 del DL 244/95.

In particolare:

–        L’agevolazione si applica agli operai occupati per 40 ore a settimana

–        L’agevolazione consiste in una riduzione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.

Condizioni per la fruizione:

–        Regolarità contributiva

–        Assenza di condanne passate in giudicato per violazione di norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.

 

 

 

–        Materia:   Contributi

–        Oggetto:   Decontribuzione Sud

–        Riferimento: Circolare INPS 17.7.2024 n. 82

 Con la circ. 17.7.2024 n. 82, l’INPS ha illustrato la disciplina generale e l’ambito applicativo dell’agevolazione contributiva denominata “decontribuzione Sud” a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25.6.2024 della Commissione europea, che ne ha prorogato l’applicabilità fino al 31.12.2024.

Nota Bene: su precise indicazioni ministeriali, la decontribuzione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate dall’1.7.2024.

Pertanto, la proroga fino al 31.12.2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024.

 

 

–        Materia:  Sostegno al reddito

–        Oggetto: Congedo Parentale

–        Riferimento: Messaggio Inps 23.07.2024 n.2704

 L’INPS comunica di aver implementato la procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che consente di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata.

In particolare:

1.     è necessario spuntare con “Sì” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita all’interno della pagina “Dati domanda”.

2.     La procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità nel caso in cui il parto o l’ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell’anno 2022.

3.     Nel caso in cui l’evento ricada nel 2023, l’inserimento della data è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata.

4.     Nel caso in cui l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire dall’1.1.2024, non è necessario l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità.

 

 

–        Materia:  Sostegno al reddito

–        Oggetto: ISCRO

–        Riferimento:  circolare Inps 23.7.2024 N.84

L’Inps precisa i requisiti di accesso comunicando le istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso all’ISCRO (Art. 1 co. 142 – 155 della L. 213/2023) in favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.

Si precisa che sono compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione.

Nota bene: La domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica dal 15 giugno e fino entro il 31 ottobre, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando “Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)” (disponibilità operativa dall’1.8.2024 al 31.10.2024).

In alternativa, la domanda potrà essere presentata anche mediante Patronati o contact center.

 

 

 

 

*Odcec Macerata

di Fabiano D’Amato*

L’art. 10 comma 19 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito il Legge 29 aprile 2024 n.56, ha modificato l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, introducendo il sistema della c.d. “Patente a crediti”.

La decorrenza è dal 1.10.2024.

La richiesta della patente (dotazione iniziale prevista pari a 30 punti), potrà essere effettuata dal 1.10.2024 attraverso l’apposito servizio che sarà reso disponibile attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I requisiti previsti per il rilascio saranno in particolare i seguenti:

  1. a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro;
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)in corso di validità;
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nei casi previsti dalla Legge la patente potrà essere sospesa, revocata o subire decurtazioni di crediti per violazioni accertate.

L’assenza della “patente” o la presenza di crediti inferiori a 15 potrà comportare sanzioni e l’impossibilità di accedere ai cantieri per imprese e lavoratori autonomi, salvo per le mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Per approfondimenti, si richiamano le slides disponibili sul sito Patente a crediti, lo schema del decreto attuativo | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

oltre quanto previsto dalla Normativa.

*ODCEC Roma