di Fabiano D’Amato*
Come di consueto, il 16 dicembre è in scadenza il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR accantonato al 31/12 dell’anno precedente.
La rivalutazione del TFR è onere del sostituto d’imposta, e su tale importo è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%, che sarà decurtata dal TFR da accantonare.
L’acconto dovuto a dicembre (con codice tributo 1712) è, generalmente, determinato sulla base del c.d. “metodo storico”, basato sul riferimento al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente.
E’ possibile anche utilizzare il metodo c.d. “previsionale”, determinando l’acconto stesso sulla base delle rivalutazioni che maturano nell’ anno in corso; questo metodo è applicato generalmente quando le differenze tra l’anno precedente e l’anno corrente siano di particolare rilevanza.
Entro il 16 febbraio dell’anno successivo sarà dovuto (codice tributo 1713) il saldo dell’imposta sostitutiva qui menzionata; in caso tale saldo sia a credito, esso potrà essere oggetto, al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge, di compensazione.
*ODCEC Roma