di Graziano Vezzoni* IA**

Come possiamo orientare lo sviluppo e l’uso dell’IA in modo che sia al servizio dell’umanità e non contro di essa? Quali sono i principi e i valori che devono guidare la progettazione e la regolamentazione degli algoritmi che governano le macchine intelligenti? Quali sono le opportunità e i rischi che l’IA comporta per il futuro dell’essere umano e della sua dignità? Quale è il senso della tecnologia nel mondo del lavoro e, soprattutto, nella nostra vita e nella nostra società?

Paolo Benanti (1) cerca di rispondere a queste domande sostenendo che l’essere umano è una specie “tecno-umana”, cioè che da sempre abita il mondo trasformandolo con la tecnologia, e che quindi la relazione tra uomo e macchina non è qualcosa di nuovo, ma di antico e costitutivo della condizione umana. Tuttavia, con l’avvento dell’IA, questa relazione si fa più complessa e problematica, perché le macchine intelligenti non sono solo strumenti, ma anche agenti autonomi, capaci di apprendere, decidere e interagire con l’ambiente e con gli altri esseri viventi. Per questo è necessario sviluppare un’etica dell’IA che non si limiti a stabilire delle norme o dei codici di condotta, ma che sia in grado di creare un linguaggio universale che ponga al centro l’essere umano e i suoi diritti fondamentali. Si tratta di un’etica che, sempre citando Paolo Benanti, si chiama “algor-etica”, cioè un’etica che sia comprensibile e applicabile agli algoritmi che regolano il funzionamento e il comportamento delle macchine intelligenti.

L’algor-etica si basa su alcuni principi fondamentali, che Benanti ha sintetizzato in una formula mnemonica: AI4H, cioè AI for Humanity. Questi principi sono:

Accountability: la responsabilità di chi progetta, usa e controlla l’IA, che deve essere trasparente e rendere conto delle sue scelte e delle loro conseguenze;

Inclusivity: l’inclusione di tutti gli stakeholder coinvolti nell’IA, che devono essere ascoltati e coinvolti nel processo decisionale, garantendo la diversità e la partecipazione;

Integrity: l’integrità dell’IA, che deve essere sicura, affidabile, robusta e rispettosa delle leggi e dei valori etici;

Human dignity: la dignità umana, che deve essere salvaguardata e promossa dall’ IA, che non deve sostituire, manipolare o sfruttare l’essere umano, ma valorizzarne le potenzialità e il benessere.

L’algor-etica non è solo una teoria, ma anche una pratica, che richiede la collaborazione e il dialogo tra tutti gli attori coinvolti nell’ IA: scienziati, ingegneri, filosofi, teologi, politici, legislatori, società civile, organizzazioni internazionali. Solo così si può costruire una governance globale dell’AI che sia efficace, equa e sostenibile.

Un contributo alla ricerca  di soluzioni è arrivato, ultimamente, dalla Comunità Europea che  il 13 marzo 2024 ha approvato l’AI Act con cui ha posto le basi per regolamentare l’intelligenza artificiale nel vecchio continente.

L’AI Act si basa su due modelli e su quattro livelli di rischio associati all’impatto dei diversi sistemi di IA sulla vita delle persone e sui loro diritti fondamentali, dal lavoro alla salute fino alla sicurezza. Per quanto riguarda i modelli, viene fatta una distinzione tra IA a basso impatto e ad alto impatto. Per i modelli ad alto impatto sono previsti obblighi come la valutazione e la mitigazione dei rischi informatici. Invece, a seconda del livello di rischio, i fornitori e gli utilizzatori di sistemi di IA dovranno adottare diverse misure per garantire il rispetto dei principi etici, la trasparenza, la responsabilità e la protezione dei dati personali.

Tra le principali novità dell’AI Act, ci sono:

– il divieto totale di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici, con un’eccezione per le forze dell’ordine nell’utilizzo dell’identificazione biometrica ex post per il perseguimento di reati gravi, previa autorizzazione giudiziaria.

– la proibizione dei sistemi di IA che presentano un livello di rischio inaccettabile per la sicurezza delle persone, come quelli utilizzati per il social scoring (classificazione delle persone in base al loro comportamento sociale o alle loro caratteristiche personali), la manipolazione dei comportamenti delle persone o dei gruppi vulnerabili, o i giocattoli parlanti per bambini.

– la richiesta ai fornitori di sistemi di IA ad alto rischio (come quelli utilizzati in infrastrutture critiche, nella valutazione della vita dei cittadini o nell’impatto sull’ambiente) di ottenere una licenza da parte della Commissione europea prima di poterli commercializzare o utilizzare.

– la necessità per i fornitori di sistemi di IA a basso rischio (come quelli utilizzati per la traduzione, il riconoscimento delle immagini o le previsioni meteorologiche) di adottare misure tecniche ed organizzative per garantire il rispetto dei principi etici e la trasparenza.

– la possibilità per i cittadini e le organizzazioni interessate di esprimere il loro parere sui sistemi di IA che potrebbero avere un impatto significativo sulla loro vita privata o sul loro benessere.

L’AI Act va considerato come un passo importante verso una regolamentazione europea dell’intelligenza artificiale nella speranza che si dimostri all’altezza di un approccio responsabile verso questa tecnologia.

 

*Ordine di Lucca

** Intelligenza Artificiale

#paolobenanti #IA #tecnologia #umanita #valori #etica #comunitaeuropea

 

1 Paolo Benanti è un presbitero e teologo italiano del Terzo ordine regolare di San Francesco. Insegna alla Pontificia Università Gregoriana. Esperto in IA.

di Monica Bernardi*

Dal 01 settembre 2024 il portale INPS dismette l’accesso tramite PIN ancora consentito ad aziende e consulenti. Si ricorda che l’accesso tramite PIN per i cittadini era già stato dismesso il 01/10/2021. In quell’occasione la dismissione dell’accesso con PIN per aziende e intermediari abilitati era stata rinviata a data da destinarsi. Adesso, con la circolare n. 77 del 02 luglio 2024 l’INPS comunica che questo periodo transitorio terminerà il 31/08/2024.

Pertanto dal 01 settembre 2024 sarà possibile accedere all’area riservata INPS solo con SPID (di livello non inferiore a 2), CIE 3.0 (carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

Così, come in passato per l’INAIL, sorge il problema dell’accesso di dipendenti e collaboratori degli intermediari abilitati. Per chi non l’avesse ancora fatto, si rende necessaria l’attivazione delle subdeleghe.

Per poter delegare il dipendente ad operare sulla propria utenza INPS di intermediari, bisogna seguire i seguenti passi:

  • DELEGA Entrare nel sito INPS nell’area dedicata ai servizi per le aziende e i consulenti – GESTIONE DELEGHE In alto a destra ci sono tre simboli: una casetta- due libri – un pallino con il ?. Se si clicca sui due libri si trova il manuale Utente della procedura per la comunicazione e gestione delle deleghe.
  • SUBDELEGA Per attivare la Subdelega al proprio dipendente, l’intermediario abilitato deve selezionare la funzionalità di “Subdelega a dipendente” all’interno della gestione deleghe ed inserire il codice fiscale del dipendente cui attribuire la subdelega relativa alle Posizioni Contributive e/o Soggetti Contribuenti sui quali è stata attivata in precedenza una “Delega da Soggetto Contribuente”. Cliccando poi sul bottone RICERCA ANAGRAFICA il sistema recupera i dati anagrafici del dipendente dell’azienda. Completare la pagina con l’indirizzo mail del dipendente e confermare.

Al momento non sembra sia possibile subdelegare un collaboratore non dipendente del professionista abilitato, nemmeno se iscritto all’albo professionale. Stiamo attendendo chiarimenti in merito da parte dell’INPS.

Resta ancora inibita la possibilità di delegare i dipendenti dei centri elaborazione dati (CED), in quanto non sono dipendenti diretti del professionista abilitato, anche se il legale rappresentante del centro elaborazione dati è lo stesso professionista abilitato e delegato dall’azienda.

*ODCEC Milano

#deleghe #inps #inail #pin #spid #cie #cns  

di Stefano Lapponi*

 

 

–          Materia:   Regolarita’ Contributiva

–          Oggetto:  Simulazione DURC

–          Riferimento: Nota Inail 6.6.2024

  Reso noto il rilascio da parte dell’Inail del nuovo servizio on line di verifica della regolarità contributiva denominato “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”.

L’art. 8 co. 4 della L. 160/2023 prevede che le imprese possono avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

Il nuovo servizio permetterà agli operatori (imprese, intermediari delegati e altri soggetti assicuranti), di effettuare (sulla base dei criteri di cui al DM 30.1.2015) una simulazione della regolarità contributiva a partire dal 15° giorno antecedente la data di scadenza del documento, relativamente a quanto di competenza dell’Istituto assicuratore.

L’esito della simulazione sarà regolare se non viene rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità).

Se il sistema rileverà potenziali irregolarità l’esito della verifica preventiva sarà indicato con la dicitura “da verificare”.

 

 

 

–          Materia:   assunzioni agevolate

–          Oggetto: incentivo all’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza

–          Riferimento: circolare Inps 28.6.2024 n. 75

  Fornite  le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo all’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza (art. 1 co. 294 – 296 della L. 197/2022 per il solo anno 2023). Giova ricordare che in seguito alle decisioni della Commissione europea il beneficio è autorizzato:

·       fino al 31.12.2023, con la decisione C(2023) 7480 final del 31.10.2023;

·       dall’1.1.2024 al 30.6.2024, con la decisione C(2024) 2326 final del 5.4.2024.

 

L’incentivo:

·       consiste in un esonero contributivo totale per le assunzioni di beneficiari del reddito di cittadinanza (esclusi i premi INAIL e specifiche contribuzioni), per un massimo di 12 mesi e nel limite di 8.000,00 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile;

·       riguarda i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura o meno di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo;

·       spetta solo in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato

·        restano escluse le assunzioni di dirigenti, gli intermittenti, le prestazioni occasionali, i rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.

 

–          Materia:  Assunzioni agevolate

–          Oggetto:   sgravi per assunzioni donne beneficiarie del reddito di libertà

–          Riferimento:  messaggio INPS 14.6.2024 n. 2239   – art. 1 co. 191 – 192 della L. 30.12.2023 n. 213

 Con il messaggio 14.6.2024 n. 2239, l’INPS fornisce le istruzioni operative circa la fruizione dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 1 co. 191 – 192 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), per le assunzioni di donne disoccupate, beneficiarie del reddito di libertà.

Nello specifico l’esonero spetta:

 

·       Per le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;

·       Per le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi;

·       Per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato.

 

Per la richiesta del beneficio è disponibile nel “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo, l’INPS ha reso disponibile il modulo di istanza on line “ERLI”,  con la specifica degli elementi utili ai datori di lavoro per beneficiare della misura.

 

 

 

–          Materia:   Lavoratori dello spettacolo

–          Oggetto:   indennità di discontinuità

–          Riferimento:   messaggio INPS – 17.6.2024 n. 2258 – D.Lgs. 30.11.2023 n. 175

L’istituto di previdenza fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi esperibili avverso la reiezione delle domande dirette all’ottenimento dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di cui al DLgs. 30.11.2023 n. 175. L’Inps  ha altresì allegato al messaggio di cui trattasi un allegato (allegato 1) le possibili motivazioni di reiezione dell’indennità per le domande di competenza per l’anno 2022.

Le istanze di riesame, potranno essere inoltrate accedendo alla sezione del sito istituzionale dell’INPS, denominata “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.

L’istante dovrà esporre le motivazioni dell’istanza medesima e allegare l’eventuale documentazione a sostegno delle motivazioni addotte.

 

 

–          Materia:   Uniemens

–          Oggetto:   lavoro intermittente pubblici esercizi

–          Riferimento:  messaggio INPS 26.6.2024 n. 2382

L’Inps comunica  l’istituzione del nuovo codice tipo lavoratore “IA” da esporre all’interno della sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens.

Il codice si riferisce ai lavoratori intermittenti identificati con i codici tipo contribuzione “G0” e “H0” adibiti a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi, in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, della retribuzione imponibile.

Nota bene: Il trattamento previdenziale dei lavoratori intermittenti va riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita

 

–          Materia:  Sostegno al reddito

–          Oggetto: Assegno per il Nucleo Familiare

–          Riferimento: Circolare Inps 15.05.2024 n.65

Con la circolare 65/2024, l’Istituto previdenziale comunica i livelli reddituali rivalutati cui fare riferimento, per il periodo dall’1.7.2024 al 30.6.2025, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle tipologie di nuclei rimanenti in seguito all’introduzione dell’assegno unico e universale.

Con puntuale richiamo alla circolare 34/2022, l’Inps precisa che i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfani e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti; di conseguenza la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

 

–          Materia:  Pensioni

–          Oggetto: opzione donna

–           Riferimento:  circolare Inps 3.5.2024 n.59

L’INPS fornisce indicazioni in merito alla pensione anticipata “opzione donna”  (art. 16 del DL 4/2019  prorogata per il 2024 dall’art. 1 co. 138 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto alle lavoratrici che al 31.12.2023 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e compiuto 61 anni di età. Il requisito anagrafico è ridotto di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Le lavoratrici interessate all’anticipo pensionistico devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

·         1. assistere, alla data della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

·         2. avere una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 74%;

3.    essere dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ex art.1 co. 852 della L. 296/2006.

 

 

 

 

*Odcec Macerata

 

 

 

di Fabiano D’Amato*

Con licenza scrivendo, Il DURC (ormai senza i puntini) è ormai, specie quando regolare, più di un documento, è quasi un amico, ed in questo periodo feriale potremmo averlo, magari, come vicino di ombrellone.

Il 19 Luglio 2024 l’INPS ha diffuso un comunicato stampa con cui ha annunciato, salvo casi particolari, la sospensione dal 26.7.2024 al 31.8.2024 delle note di rettifica, delle diffide di adempimento e della trasmissione dei crediti all’agente della riscossione.

Il comunicato è disponibile al seguente link: https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/comunicati-stampa/2024/07/Allegati/3561_CS_Sospensione-note-rettifica-e-diffide-adempimento.pdf

All’interno del comunicato è specificato che “Sempre nello stesso periodo saranno sospese anche le elaborazioni delle richieste verso DurcOnLine per la verifica della regolarità contributiva, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.)”.

Dal tenore letterale, sembrerebbe che le richieste DURC online sospese siano solo quelle per la verifica della regolarità contributiva previste tramite DPA, al fine del godimento di benefici contributivi e normativi, ma permane il dubbio che la sospensione stessa possa coinvolgere tutte le procedure di richiesta DURC.

Vista la delicatezza della questione, sarebbe auspicabile un chiarimento ulteriore e, nel caso effettivamente l’intera procedura DURC online fosse sospesa, una proroga dei documenti scadenti nel periodo di sospensione.

*ODCEC Roma

di Stefano Lapponi*

–    Materia:   Congedi Parentali

–    Oggetto:  Pacchetto famiglia

–    Riferimento: Circ.Inps.18.4.2024 n.57

 Con la circolare n.57 del 18 aprile 2024 l’INPS, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’indennità di congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti. Si tratta della norma (art.1 co.179 L.213/2023) che prevede l’elevazione dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (ovvero entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età).

NOTA BENE: per il solo 2024 la percentuale è pari all’80% della retribuzione.

Condizioni:

–          L’elevazione trova applicazione con riferimento ai lavoratori che terminano il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31.12.2023;

–          L’elevazione è riferita ad un unico genitore: può essere fruita da uno solo dei genitori ovvero in modalità ripartita tra gli stessi.

Istruzioni INPS per la compilazione degli UNIEMENS:

–          Nuovi Codici evento PG2, PG3  e codice conguaglio L330: vanno utilizzati con decorrenza gennaio 2024 e quindi per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito le nuove codifiche decorrono dal flusso Uniemens di febbraio 2024

ATTENZIONE: Eventi ricadenti nei periodi gennaio, febbraio e marzo 2024 e già denunciati con i codici evento e con i codici a conguaglio già in uso: il datore di lavoro dovrà restituire la prestazione conguagliata al 30% e conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione. Il Codice per la restituzione della prestazione conguagliata al 30% è il codice già in uso “M047”.

 

 

 

–    Materia:  Tassazione deduzione dal reddito

–    Oggetto:  Restituzioni al lavoratore

–    Riferimento: Risp. Interpello ADE 4.4.2024 n.86  

 L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la modalità di tassazione dei rimborsi derivanti da periodi di doppia contribuzione per versamenti effettuati a due diversi enti previdenziali.

Con la risposta all’Interpello l’ADE afferma:

–          La possibilità di far concorrere le somme rimborsate nel 2023 corrispondenti ai contributi dedotti, al reddito complessivo 2023 indicandole nella DR avvalendosi della facoltà di non procedere con la tassazione separata. Tali somme concorreranno al reddito complessivo e non alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e quindi non rileveranno ai fini dell’applicazione della flax tax incrementale.

NOTA BENE: le somme corrispondenti a contributi non dedotti nell’anno di versamento e restituite nel 2023 non rientrano tra le somme da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art.17 co.1 lett. n-bis) del TUIR, perché non riconducibili ad alcuna categoria di reddito.

 

 

 

–    Materia:   Politiche Attive

–    Oggetto:   Assegno di Inclusione. Supporto per la formazione Lavoro. Implementazione Piattaforma SIISL

–    Riferimento:  Messaggio INPS 5.4.2024 n.1358

 L’Inps comunica una nuova implementazione della Piattaforma del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa. L’implementazione, basata sull’Intelligenza Artificiale, ha lo scopo di favorire l’incontro tra domanda ed offerta attribuendo al cittadino utente e alle Agenzie del Lavoro un indice di affinità delle offerte di lavoro in relazione al curriculum vitae dell’utente.

 

 

–    Materia:   Politiche Attive

–    Oggetto:    Assegno di Inclusione. Supporto per la formazione Lavoro

–    Riferimento:  Com.Min. Lavoro 18.4.2024

  Il Ministero del Lavoro comunica che sul sito “ADI operatori” è disponibile una sezione informativa denominata “BACHECA NOVITA’”.Attraverso tale sezione i vari stakeholders potranno accedere a quattro rubriche dedicate: “Normativa”, “Notizie dal Ministero”, “Circolari pareri e sentenze”, “La DG segnala” allo scopo di informare  rispettivamente su Leggi e norme emanate in materia di lavoro, su eventi e documenti realizzati dal Ministero, su messaggi Inps sentenze e pronunce delle varie Giurisdizioni, su bandi e iniziative provenienti da altre amministrazioni. 

 

–    Materia:  Fondi di previdenza

–    Oggetto: tassazione indennità di fine servizio

–    Riferimento: Risp. Interpello ADE 12.4.2024 n.91

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che  le indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un fondo di previdenza alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative riscosse a seguito di attività di accertamento sono assimilate al TFR e pertanto sono tassate ex artt.17 co.1 lett.a) e 19 co.2 bis del TUIR (tassazione separata).

 

*Odcec Macerata

di Fabiano D’Amato*

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità ha provveduto al rinvio della scadenza del termine di presentazione del rapporto sulla parità di genere, che slitta quindi dal 15 luglio al 20 settembre 2024.

Il rinvio è stato disposto con Decreto Interministeriale del 2 Luglio 2024, limitatamente al rapporto biennale riguardante il biennio 2022 – 2023.

Il Decreto è consultabile al seguente link:

di-2-luglio-2024 (lavoro.gov.it)

*ODCEC Roma

di Fabiano D’Amato*

Il 22 Maggio 2024 sono state aggiornate le risposte a domande più frequenti in merito al flusso per la gestione dell’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta.

Sono evidenziate risposte a domande in merito a vari aspetti che riguardano, fra l’altro:

  • la comunicazione dei dati del sostituto e dell’intermediario da questi eventualmente incaricato alla ricezione del flusso;
  • la tempistica e le modalità delle comunicazioni di tali dati (quadro CT della Certificazione UNICA o modello CSO);
  • il diniego dei risultati contabili qualora il sostituto ricevente non sia il destinatario dell’obbligo di assistenza fiscale per specifici sostituiti.

Le FAQ sono reperibili al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/ricezione-dei-730-4/risposte-alle-domande-piu-frequenti-flusso-730-4

L’elenco dei sostituti d’imposta censiti attraverso la comunicazione CSO o il quadro CT con la Certificazione Unica nei precedenti anni è invece reperibile all’interno dell’area riservata del sito della Agenzia delle Entrate.

*ODCEC Roma

di Monica Bernardi*

Il portale SIUL-COB della regione Lombardia sarà offline dalle ore 20.00 del 4 luglio alle ore 14.00 del 9 luglio 2024 a causa di una manutenzione straordinaria. Non sarà pertanto possibile per gli utenti accedere per effettuare le Comunicazioni Obbligatorie.

Si consiglia quindi di organizzarsi per tempo.

Per le comunicazioni urgenti si può comunque utilizzare al suo posto il sito UniUrg del Ministero del Lavoro: Piattaforma per l’invio del modello UNIURG (lavoro.gov.it).

*ODCEC Milano

#siul #regionelombardia #uniurg #cob

di Fabiano D’Amato*

Tra le novità previste dal D.L. 7 maggio 2024, n. 60, alcune riguardano le prestazioni di disoccupazione.

All’art. 25 del Decreto Legge si prevede, in particolare, per i percettori di NASPI (lavoratori subordinati) e DIS-COLL (lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), l’iscrizione al Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui di cui all’articolo 5 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, conv. L. 3 luglio 2023 n. 85, sistema già previsto per la gestione dell’Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione ed il lavoro (SFL). Continua a leggere

di Loris Beretta*

Il superminimo assorbibile è una voce della retribuzione fissa frutto di una concessione che l’Azienda riconosce “ad personam” al lavoratore, il che significa che, nei fatti, è riconducibile alla contrattazione individuale che può avvenire all’atto dell’assunzione o anche in un momento successivo. Continua a leggere