di Fabiano D’Amato*

L’I.N.L., ha reso disponibile l’aggiornamento delle FAQ del 26 giugno 2025, con riferimento alla c.d. “Patente a Crediti”, il cui obbligo, nei casi previsti, è stato introdotto con decorrenza dal 1° ottobre 2024.

La presenza di questi chiarimenti si rende via via utile al fine di chiarire dettagli circa aspetti complessi di un adempimento di rilevante importanza.

Fra le altre cose, l’Ispettorato è intervenuto fornendo chiarimenti in merito alla dichiarazione di regolarità con gli obblighi formativi, prevista nella richiesta della “patente” stessa.

Le FAQ sono consultabili sul sito dell’INL al seguente link:

https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/

*ODCEC Roma

di Fabiano D’Amato*

Sul sito del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, è stato comunicato l’aggiornamento delle procedure per i soggetti inquadrati dal punto di vista previdenziale nel settore 4, recanti il codice autorizzazione INPS 7B (artigiani non edili).

In particolar modo si ricorda quanto previsto per la possibilità di fruire delle prestazioni di integrazione salariale, ove ricorrano i presupposti.

In particolare, il datore di lavoro eventualmente richiedente dovrà:

  • Essere regolare con la contribuzione all’Ente, in presenza di dipendenti, da almeno 5 anni a ritroso dalla data di sospensione; il periodo sarà più breve in caso di inizio attività che comporti l’obbligo di iscrizione da meno di 5 anni, con un minimo di un mese.
  • In assenza di regolarità, versare in anticipo a mezzo F24 gli importi dovuti, seguendo la apposita procedura.
  • Per gli anni 2019-2020-2021, andrà versato un importo di 100 euro annui per dipendente (media dell’anno di competenza).

Si ricorda che le procedure gestionali del Fondo FSBA sono gestite attraverso il sistema SINAWEB.

Informazioni piu’ approfondite sono reperibili sul sito FSBA: https://www.fondofsba.it/, attraverso il quale, con le apposite credenziali, sarà possibile accedere anche alla procedura SINAWEB.

*ODCEC Roma

di Fabiano D’Amato*

L’INPS, con Messaggio 18.6.2025 n.1935, ha comunicato un aggiornamento di quanto comunicato con Circolare 12.5.2025, n.90.

L’Istituto ha specificato che, per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1.7.2025 in applicazione dell’agevolazione prevista dall’art.22 c.1 D.L. 7.5.2024 n.60 Conv. L. 4.7.2024 n.95, (“Bonus” Giovani di cui al c.d. Decreto Coesione), è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto.

Tale Messaggio si è reso in particolare necessario in quanto:

  • Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che la Commissione europea ha richiesto l’inserimento dell’aumento netto del numero dei lavoratori nell’impresa, al fine dell’ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, nell’ambito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027,
  • Sono stati necessari aggiornamenti delle procedure attuative e del modulo di domanda.

Il Messaggio è disponibile al seguente link:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.06.messaggio-numero-1935-del-18-06-2025_14951.html

*ODCEC Roma

di Graziano Vezzoni* 

Il decreto interministeriale n. 1222 del 17 aprile 2025 introduce un quadro normativo innovativo per garantire un sostegno economico ai lavoratori subordinati impiegati nel settore della pesca marittima, in relazione ai periodi di arresto temporaneo verificatisi nel corso del 2024. La misura, volta a compensare la sospensione dell’attività, mira a tutelare chi opera in un comparto fortemente legato alle dinamiche del settore marittimo.

Chi ne ha Diritto

L’indennità è destinata ai lavoratori subordinati che lavorano per imprese adibite alla pesca marittima, includendo anche i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca, come previsto dalla Legge n. 250/1958. È importante sottolineare che il beneficio, limitato a un massimo di 30 euro giornalieri onnicomprensivi, non è riconoscibile agli armatori, ai proprietari-armatori e ai titolari di impresa individuale imbarcati, poiché in questi casi manca il rapporto di lavoro subordinato. Nel caso in cui un socio, che risulti anche imbarcato, intenda richiedere l’indennità, dovrà attestare l’esistenza del rapporto subordinato attraverso una specifica autocertificazione.

Modalità e Tempistiche di Accesso

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso il nuovo applicativo “Fermo Pesca”, disponibile nel portale “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Le istanze, infatti, devono pervenire entro il 16 giugno 2025. L’uso dell’applicativo garantisce una gestione unificata e semplificata delle domande, riducendo il rischio di duplicazioni. Ogni impresa è tenuta a inoltrare una singola istanza per ciascuna unità di pesca, facendo riferimento agli arresti temporanei, sia obbligatori che non obbligatori, verificatisi nel 2024.

Specifiche Relative ai Periodi di Arresto

Il decreto distingue due tipologie di arresto dell’attività:

– Arresto Obbligatorio:

In caso di sospensione obbligatoria, l’indennità non presenta limiti temporali e comprende anche le giornate di sabato, considerate come lavorative. La documentazione di bordo è prevista per attestare l’arresto effettivo.

– Arresto Non Obbligatorio:

Qui il sostegno economico è riconosciuto per un massimo di 40 giorni complessivi nell’anno, includendo anch’esso il sabato come giornata lavorativa. Tale forma di arresto si applica esclusivamente ai lavoratori imbarcati sulle unità di pesca che, non esercitando attività, sono rimasti all’ormeggio. Per questi arresti, è richiesta una dichiarazione in carta semplice (redatta in duplice copia e firmata dal comandante o armatore) da consegnarsi, o presentata online, presso l’autorità competente, entro orari e scadenze stabiliti (con particolari attenzioni per i fermo che coincidono con festività o weekend).

Compilazione della Documentazione

Un perno centrale della procedura è la “Scheda 9 – anno 2024 – dichiarazione di avvenuto fermo”, che deve essere scaricata dal nuovo applicativo e precompilata con alcuni dati inseriti dal richiedente. Questa scheda va poi integrata in modo tassativo con:

– Le cause degli arresti (sia obbligatori che non obbligatori), con i relativi estremi dei provvedimenti e periodi di interruzione;

– Il numero totale di giorni lavorativi di fermo, dettagliato per ciascun tipo di arresto;

– L’elenco completo dei marittimi imbarcati al momento dell’arresto, comprensivo di codice fiscale, nome, cognome e numero di giorni di fermo effettuati.

Questa documentazione, unitariamente a un modulo per la comunicazione del codice IBAN – correttamente compilato, datato e sottoscritto – dovrà essere esibita assieme alla prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (tramite PagoPA). È fondamentale che la Scheda 9 venga trasmessa tempestivamente all’Autorità Marittima competente, così da consentire le necessarie verifiche e l’inoltro definitivo dell’istanza entro il termine stabilito.

Istruttoria e Liquidazione dell’Indennità

Le Capitanerie di Porto saranno incaricate di controllare la correttezza delle domande, inviando successivamente gli elenchi dei beneficiari al Ministero del Lavoro. Solo dopo l’approvazione delle verifiche, il Ministero, mettendo a disposizione i fondi stanziati per l’anno 2024 (pari a 30 milioni di euro), emetterà il decreto di autorizzazione per il pagamento dell’indennità. Qualora le richieste dovessero superare lo stanziamento previsto, il beneficio sarà ridotto in maniera proporzionale per ciascun lavoratore.

Questa misura rappresenta un importante strumento di sostegno per i lavoratori del settore della pesca marittima, garantendo una tutela economica in un momento di incertezza e adattando le procedure amministrative alle esigenze di trasparenza e rapidità.

 

*ODCEC Lucca

di Roberta Jacobone*

 

L’8 e 9 giugno 2025 gli elettori italiani saranno chiamati a esprimersi su quattro quesiti referendari abrogativi in materia di lavoro. Ciascun quesito propone la cancellazione di specifiche disposizioni normative. Di seguito, un riepilogo sintetico e tecnico dei contenuti, con riferimento alle implicazioni operative per liberi professionisti e datori di lavoro.

1. Licenziamenti nei contratti a tutele crescenti

Il D. Lgs. n. 23/2015 regola i contratti a tempo indeterminato per aziende con oltre 15 dipendenti. In caso di licenziamento illegittimo, prevede un’indennità economica, con reintegra limitata a specifici casi. Il quesito propone l’abrogazione dell’intero decreto, che all’art. 6 include anche l’istituto dell’offerta di conciliazione, allo scopo di ripristinare l’art. 18 della L. 300/1970.

2. Indennità nelle imprese fino a 15 dipendenti

Attualmente, l’art. 8 della L. n. 604/1966 prevede, in caso di licenziamento illegittimo, un risarcimento economico tra 2,5 e 6 mensilità. Il quesito mira a eliminare il tetto massimo, lasciando al giudice la valutazione dell’indennità adeguata. Il tetto massimo, attualmente fissato in 36 mesi, rimarrebbe in vigore solo per le imprese con oltre 15 dipendenti.

3. Contratti a termine e causale obbligatoria

L’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015, modificato dal D.L. n. 48/2023, consente di stipulare contratti a termine privi di causale fino a 12 mesi. Il quesito propone di ripristinare l’obbligo di indicare la causale fin dalla stipula, a prescindere dalla durata.

4. Responsabilità solidale negli appalti

L’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, modificato dalla L. n. 85/2023, esclude la responsabilità solidale del committente per infortuni da rischi specifici dell’attività esecutiva. Il quesito chiede l’abrogazione di tale esclusione, ripristinando la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore.

Informazioni sul voto

Ogni quesito prevede due opzioni: SÌ (abrogazione e ritorno al passato) e NO (mantenimento delle norme attuali). Il referendum sarà valido solo se partecipa almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto pertanto anche il non presentarsi alle urne equivale alla scelta di mantenere tutto com’è oggi.

*ODCEC Cremona

E’ disponibile nella sezione “RIVISTA” del sito il primo  speciale del 2025 dedicato a “la Revisione Legale nell’area lavoro”, a cura della collega Anna Del Vecchio, Commercialista in Napoli.

Clicca il link sottostante:

 

https://noieillavoro.it/rivista/

di Fabiano D’Amato*

Con Nota 3984 del 29.4.2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noto l’aggiornamento della comunicazione di cui all’art. 26 c.7-bis, D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dalla L. 203/2024, riguardante le c.d. dimissioni per fatti concludenti.

La modifica è stata adottata tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare 27.3.2025 n. 6

Tali indicazioni attengono, fra l’altro:

  • Alla necessaria indicazione di tutti i contatti e recapiti forniti dal lavoratore,
  • Alla necessità che la comunicazione venga inviata anche al lavoratore stesso al fine di garantire effettività al diritto di difesa (nel modello è prevista anche l’indicazione delle modalità di spedizione),

Nel modello si rinviene anche il riferimento alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) in merito alla dichiarazione riguardante il rispetto del requisito dei giorni di assenza ingiustificata.

Il modello e la Nota dell’INL sono reperibili nella pagina dell’Ispettorato stesso, mentre la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è reperibile al seguente link:

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/collegato-lavoro-la-circolare-operativa

*ODCEC Roma

di Fabiano D’Amato*

La Banca Centrale Europea ha ridotto il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, ex Tasso Ufficiale di Riferimento, che, a decorrere dal 23 aprile 2025, è pari al 2,40%.

L’INPS, con la Circolare n. 80 del 18.4.2025, l’INPS ha reso pertanto note le seguenti variazioni decorrenti dallo stesso 23.4.2025:

  • Gli interessi da dilazione e differimento contributivo saranno pari all’8,40% annuo.
  • Le somme aggiuntive da applicare in caso di omesso o ritardato versamento contributivo saranno pari al 7,90% in ragione d’anno, entro il limite del 40% dei contributi omessi o tardivamente versati

Nulla cambia per la sanzione in caso di evasione contributiva che rimane, in ragione d’anno, pari al 30%, nel limite complessivo del 60% dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista.

Nella Circolare l’Istituto riassume anche alcune agevolazioni previste al fine di favorire l’adempimento spontaneo.

La Circolare INPS è reperibile al seguente link.

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.04.circolare-numero-80-del-18-04-2025_14903.html

*ODCEC Roma

Il Comitato di Redazione di NOI & IL LAVORO augura BUONA PASQUA a tutti i lettori  e informa che è a disposizione il n.2/2025 della rivista!

di Fabiano D’Amato*

Con il Messaggio n. 1115 dell’1.4.2025, l’INPS ha comunicato che, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di maggio 2025, l’elemento <QualProf>, presente per indicare le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori, dovrà essere valorizzato secondo la codifica ISTAT delle Professioni CP2021.

Nel Messaggio stesso l’Istituto evidenzia come tale misura venga adottata al fine di rendere più agevole e tempestivo il riconoscimento dei requisiti che danno diritto ai benefici in fase di accesso al trattamento pensionistico.

L’elemento di cui trattasi è stato introdotto con il Messaggio n. 208 del 17.1.2019 e si trova nello schema del flusso Uniemens\PosContributiva.

Il Messaggio INPS è reperibile al seguente link.

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.04.messaggio-numero-1115-del-01-04-2025_14887.html

*ODCEC Roma