di Fabiano D’Amato*

Con la Circolare n. 60 del 21 maggio 2026, l’INPS è intervenuto sul Regolamento che disciplina la dilazione del pagamento dei debiti contributivi e degli accessori di legge, introducendo importanti chiarimenti sulle modalità di rateazione dei debiti ancora in fase amministrativa.

La possibilità di ottenere una dilazione è riconosciuta nei casi di obiettiva difficoltà economico-finanziaria del contribuente e prevede:

– per importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;

– per importi oltre 500.000 euro per un massimo di 60 rate mensili.

Vengono esaminati dalla Circolare, fra l’altro:

  • Debiti oggetto della dilazione,
  • Presentazione della domanda,
  • Dichiarazioni e impegni del debitore,
  • Determinazione del numero delle rate,
  • Modalità di pagamento,
  • Requisiti per la permanenza e revoca della dilazione.

Da segnalare, inoltre, la possibilità che venga riconosciuta una seconda dilazione al fine di supportare il contribuente nel processo di regolarizzazione, qualora la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria perduri o si ripresentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali.

Infine, la Circolare evidenzia come il Regolamento in essa esaminato, preveda la possibilità di ricorso, nei casi previsti, ad un piano di rientro quale modalità alternativa al pagamento in unica soluzione, possibilità che sarà oggetto di trattazione con apposita circolare.

Il testo integrale della Circolare n. 60/2026, con i relativi allegati, è consultabile al seguente link:

Circolare INPS 60-2026

*ODCEC Roma

di Graziano Vezzoni*

Sulla G.U. n. 106/2026 è stata pubblicata la Legge 7 maggio 2026, n. 70, recante disposizioni per la valorizzazione della risorsa mare.

L’articolo 30 della norma introduce un regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco dei marittimi in caso di arresto definitivo dell’imbarcazione. Più precisamente, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore della pesca marittima, ferma restando l’applicazione del regime previdenziale agevolato già previsto per il settore, alle imprese che imbarcano, sulle unità da pesca da loro armate, soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate misure di arresto definitivo mediante demolizione, è riconosciuto, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e per ciascuno dei suddetti marittimi, uno sgravio contributivo pari al 50% degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti, per ventiquattro mesi, in virtù del pertinente regime assicurativo.

L’arresto definitivo dell’attività di pesca (noto anche come “bando demolizioni”) è una misura finanziata dalla Comunità Europea per ridurre lo sforzo di pesca e consente ad armatori e proprietari di unità navali adibite alla pesca la dismissione delle stesse in cambio di un indennizzo economico.

Il beneficio di cui alla Legge 70/2026 è concesso se lo sbarco dipende dall’arresto definitivo mediante demolizione dell’imbarcazione da pesca su cui il marittimo è stato imbarcato, svolgendo prestazioni lavorative, per almeno novanta giorni anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno.

Per fruire del beneficio stesso, il nuovo imbarco:

  • Deve avvenire entro tre mesi dalla cancellazione dell’unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall’autorità marittima
  • non deve sostituire, nel medesimo periodo, personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all’articolo 343 del Codice della Navigazione.

L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e nel rispetto delle regole sulla cumulabilità previste dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

*ODCEC Lucca

di Fabiano D’Amato*

Con la Circolare n. 19 dell’8 maggio 2026, l’INAIL ha reso note le nuove possibilità di dilazione dei debiti verso l’Istituto, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione, assicurando, al contempo, la continuità nella riscossione dei relativi importi.

Sulla base del DM 24/10/2025, vengono rese note due tipologie di rateizzazione, così sintetizzabili:

  • per importi fino a 500.000 euro, possibilità di un piano di dilazione fino a trentasei rate mensili;
  • per importi superiori a 500.000 euro, possibile richiesta di dilazione fino a sessanta rate mensili.

La singola rata non potrà comunque essere inferiore a 150 euro.

Nella stessa Circolare, l’Istituto specifica inoltre la possibilità di rideterminazione delle rate su istanza del debitore, per le domande di rateazione presentate nel periodo tra il 12 gennaio 2025 e la data della pubblicazione della Circolare e dell’apertura del nuovo servizio online, che non siano ancora state definite con il pagamento integrale di quanto dovuto.

La possibilità di presentare la richiesta di rideterminazione del piano di rateazione sarà disponibile per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della suindicata Circolare.

Per ulteriori approfondimenti, chiarimenti e dettagli, si vedano la Circolare INAIL 19/2026 e la connessa Istruzione Operativa dell’8 maggio 2026, reperibili con i relativi allegati ai seguenti link:

Circolare INAIL 19 dell’8 maggio 2026

INAIL: Istruzione Operativa dell’8 maggio 2026

*ODCEC Roma

 

Circolare n. 17 del 29 aprile 2026

di Fabiano D’Amato*

Con la Circolare 17/2026, l’INAIL ha fornito nuove istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro.

La motivazione delle nuove istruzioni è legata a:

  • nuove esigenze organizzative derivanti dall’estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati,
  • modalità di trasmissione telematica della certificazione medica,
  • applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali.

La Circolare chiarisce inoltre che qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori prognosi, l’ultimo giorno di tale prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Di conseguenza il lavoratore potrà riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta “definitiva”.

Per approfondimenti e ulteriori precisazioni, è possibile consultare il testo integrale della Circolare sul sito ufficiale dell’INAIL:

Circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026

*ODCEC Roma

di Fabiano D’Amato*

Con la notizia pubblicata il 30 aprile 2026 sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso nota la proroga del termine per la trasmissione del Rapporto biennale 2024/2025 (art. 46 D.Lgs. 11.4.2006 n. 198), dal 30.4.2026 (scadenza precedente) al 15.5.2026, nuova scadenza.

Si ricorda che il Rapporto, obbligatoriamente predisposto dai soggetti obbligati ai sensi di Legge riporta “….la situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.” (art. 46 D.Lgs. 198/2006).

La proroga, si legge sulla notizia, è stata accordata al fine di consentire ai soggetti interessati da difficoltà tecniche di perfezionare le procedure.

La notizia è consultabile al seguente link

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/rapporto-sulla-situazione-del-personale-maschile-e-femminile-prorogato-il-termine

*ODCEC Roma

di Fabiano D’Amato*

Con avviso dell’8 aprile 2026, l’INAIL ha comunicato l’aggiornamento dei servizi online relativi alla gestione delle denunce di iscrizione, variazione e cessazione delle posizioni assicurative aziendali.

L’intervento riguarda, in particolare, le posizioni riferite alle imprese soggette all’obbligo assicurativo e si inserisce nel più ampio processo di evoluzione digitale dei servizi dell’Istituto.

Le novità operative

A decorrere dall’8 aprile 2026, le procedure telematiche:

  • denuncia di iscrizione
  • denuncia di variazione
  • denuncia di cessazione

sono state rese disponibili in una nuova versione aggiornata, accessibile attraverso il servizio “Gestione Denunce di Esercizio”.

Il nuovo applicativo si propone di semplificare la gestione degli adempimenti e migliorare l’interazione con gli utenti, in linea con gli obiettivi di razionalizzazione dei servizi digitali.

Regime transitorio

L’Istituto ha previsto una fase transitoria durante la quale sarà possibile continuare a utilizzare anche i servizi nella versione precedente.

In particolare, le procedure attualmente in uso resteranno disponibili fino al 29 maggio 2026, data entro la quale gli utenti potranno scegliere alternativamente tra il vecchio e il nuovo sistema.

Strumenti di supporto

Unitamente all’aggiornamento, l’INAIL ha reso disponibili i manuali operativi relativi alle nuove funzionalità, consultabili nell’area dedicata del portale istituzionale.

https://www.inail.it/portale/it/supporto/guide-e-manuali-operativi/gestione-del-rapporto-assicurativo.html

Tale documentazione rappresenta un utile supporto per professionisti e operatori chiamati a gestire le nuove modalità operative.

In questa fase, appare opportuno un progressivo utilizzo del nuovo servizio, al fine di acquisire familiarità con le funzionalità introdotte ed evitare criticità in prossimità della dismissione definitiva dei sistemi precedenti

*ODCEC Roma

di Fabiano D’Amato*

Con la Circolare n. 26 del 6 marzo 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative in materia di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi, in attuazione del D.L. 160/2024 (convertito nella Legge 199/2024).

Il documento introduce l’utilizzo degli ISAC – Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva, strumenti di analisi preventiva finalizzati a individuare possibili anomalie nei comportamenti contributivi dei datori di lavoro e a favorire logiche di compliance.

In questa prima fase, gli Indici trovano applicazione in due specifici settori:

  • commercio all’ingrosso alimentare
  • servizi alberghieri ed extra-alberghieri

Per l’anno 2023, l’Istituto prevede l’invio di lettere di compliance ai datori di lavoro che presentano scostamenti rispetto agli indicatori elaborati, con possibilità di fornire chiarimenti o regolarizzare eventuali posizioni. Comunicazioni informative saranno trasmesse anche ai soggetti senza anomalie.

L’INPS ha inoltre previsto una progressiva estensione degli ISAC ad ulteriori comparti produttivi nei prossimi mesi.

Per approfondimenti, si rinvia al testo integrale della Circolare disponibile sul sito istituzionale INPS. https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.03.circolare-numero-26-del-06-03-2026_15193.html

*ODCEC Roma

di Fabiano D’Amato*

La Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025, approvata con Decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 15707/2026, è giunta alla sua prima scadenza in quanto a trasmissione telematica, nell’ambito dell’operazione “dichiarazione precompilata”.

Le scadenze di invio telematico all’Agenzia delle Entrate sono, anche quest’anno, differenziate in relazione alla tipologia di reddito certificata, e si possono riassumere come segue:

  • 16 marzo 2026, per i dati relativi alle certificazioni uniche riguardanti in generale redditi dichiarabili a mezzo del modello 730 (lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo occasionale, redditi diversi ecc.),
  • 30 aprile 2026 per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, alle provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
  • 31 ottobre 2026 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Per ulteriori dettagli si rimanda al provvedimento di approvazione sopra menzionato ed alle istruzioni ad esso collegate, reperibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-15-gennaio-2026-cu

*ODCEC Roma

 

di Graziano Vezzoni* 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 10/2026, ha fornito chiarimenti sulla tassazione dei redditi percepiti dai lavoratori marittimi fiscalmente residenti in Italia, imbarcati su navi battenti bandiera estera. Il caso esaminato riguarda un marittimo che ha lavorato su una nave estera: nel 2022/2023 dal 23 settembre 2022 al 31 gennaio 2023, nel 2023 dal 14 giugno al 28 novembre e nel 2024 dal 4 maggio al 26 ottobre, senza periodi di riposo, e chiede se il reddito prodotto possa beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88.

L’articolo 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 48 (ora articolo 51), comma 8bis, del TUIR, concernente la determinazione sulla base delle retribuzioni convenzionali del «reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni».  La norma dispone, in particolare, che il citato comma 8bis, «deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e dell’articolo 5, comma 3, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi […]».

Quadro fiscale

Secondo la normativa italiana, i residenti fiscali sono tassati sui redditi ovunque prodotti (principio della “worldwide taxation principle”). Tuttavia, per i marittimi italiani imbarcati su navi estere, l’art. 5, comma 5, della legge n. 88/2001 prevede una deroga: il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi non è soggetto a imposizione in Italia.

L’Agenzia ribadisce che il periodo di 183 giorni può essere anche a cavallo di due anni solari, ma per ogni periodo d’imposta (anno solare) occorre verificare il rispetto di tale requisito, considerando tutti i contratti di lavoro che ricadono, anche parzialmente, nell’anno di riferimento.

Nel caso specifico, il contratto del 2024 non raggiunge i 183 giorni richiesti nell’arco di dodici mesi, quindi il reddito prodotto non può beneficiare dell’esenzione e sarà tassato secondo le regole ordinarie.

Requisiti di nazionalità dell’equipaggio (art. 318 Codice della navigazione)

L’articolo 318 del Codice della navigazione stabilisce che l’equipaggio delle navi nazionali armate nei porti italiani deve essere composto da cittadini italiani o di altri Paesi dell’Unione europea. Deroghe sono possibili tramite accordi collettivi nazionali, che possono prevedere l’imbarco di marittimi extracomunitari senza necessità di visto o permesso di soggiorno, anche quando la nave si trova in acque o porti italiani. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani devono essere riconosciuti dall’amministrazione competente.

Conclusioni

La normativa fiscale e quella sulla composizione degli equipaggi mirano a tutelare sia il gettito fiscale nazionale sia la presenza di lavoratori italiani o comunitari a bordo delle navi nazionali. Per beneficiare dell’esenzione fiscale, il marittimo deve dimostrare di aver lavorato su nave battente bandiera estera per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi, anche a cavallo di due anni solari. In assenza di tale requisito, il reddito sarà tassato in Italia.

*ODCEC Lucca