di Graziano Vezzoni*
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 10/2026, ha fornito chiarimenti sulla tassazione dei redditi percepiti dai lavoratori marittimi fiscalmente residenti in Italia, imbarcati su navi battenti bandiera estera. Il caso esaminato riguarda un marittimo che ha lavorato su una nave estera: nel 2022/2023 dal 23 settembre 2022 al 31 gennaio 2023, nel 2023 dal 14 giugno al 28 novembre e nel 2024 dal 4 maggio al 26 ottobre, senza periodi di riposo, e chiede se il reddito prodotto possa beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88.
L’articolo 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 48 (ora articolo 51), comma 8bis, del TUIR, concernente la determinazione sulla base delle retribuzioni convenzionali del «reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni». La norma dispone, in particolare, che il citato comma 8bis, «deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e dell’articolo 5, comma 3, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi […]».
Quadro fiscale
Secondo la normativa italiana, i residenti fiscali sono tassati sui redditi ovunque prodotti (principio della “worldwide taxation principle”). Tuttavia, per i marittimi italiani imbarcati su navi estere, l’art. 5, comma 5, della legge n. 88/2001 prevede una deroga: il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi non è soggetto a imposizione in Italia.
L’Agenzia ribadisce che il periodo di 183 giorni può essere anche a cavallo di due anni solari, ma per ogni periodo d’imposta (anno solare) occorre verificare il rispetto di tale requisito, considerando tutti i contratti di lavoro che ricadono, anche parzialmente, nell’anno di riferimento.
Nel caso specifico, il contratto del 2024 non raggiunge i 183 giorni richiesti nell’arco di dodici mesi, quindi il reddito prodotto non può beneficiare dell’esenzione e sarà tassato secondo le regole ordinarie.
Requisiti di nazionalità dell’equipaggio (art. 318 Codice della navigazione)
L’articolo 318 del Codice della navigazione stabilisce che l’equipaggio delle navi nazionali armate nei porti italiani deve essere composto da cittadini italiani o di altri Paesi dell’Unione europea. Deroghe sono possibili tramite accordi collettivi nazionali, che possono prevedere l’imbarco di marittimi extracomunitari senza necessità di visto o permesso di soggiorno, anche quando la nave si trova in acque o porti italiani. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani devono essere riconosciuti dall’amministrazione competente.
Conclusioni
La normativa fiscale e quella sulla composizione degli equipaggi mirano a tutelare sia il gettito fiscale nazionale sia la presenza di lavoratori italiani o comunitari a bordo delle navi nazionali. Per beneficiare dell’esenzione fiscale, il marittimo deve dimostrare di aver lavorato su nave battente bandiera estera per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi, anche a cavallo di due anni solari. In assenza di tale requisito, il reddito sarà tassato in Italia.
*ODCEC Lucca


