di Graziano Vezzoni* 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 10/2026, ha fornito chiarimenti sulla tassazione dei redditi percepiti dai lavoratori marittimi fiscalmente residenti in Italia, imbarcati su navi battenti bandiera estera. Il caso esaminato riguarda un marittimo che ha lavorato su una nave estera: nel 2022/2023 dal 23 settembre 2022 al 31 gennaio 2023, nel 2023 dal 14 giugno al 28 novembre e nel 2024 dal 4 maggio al 26 ottobre, senza periodi di riposo, e chiede se il reddito prodotto possa beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88.

L’articolo 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 48 (ora articolo 51), comma 8bis, del TUIR, concernente la determinazione sulla base delle retribuzioni convenzionali del «reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni».  La norma dispone, in particolare, che il citato comma 8bis, «deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e dell’articolo 5, comma 3, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi […]».

Quadro fiscale

Secondo la normativa italiana, i residenti fiscali sono tassati sui redditi ovunque prodotti (principio della “worldwide taxation principle”). Tuttavia, per i marittimi italiani imbarcati su navi estere, l’art. 5, comma 5, della legge n. 88/2001 prevede una deroga: il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi non è soggetto a imposizione in Italia.

L’Agenzia ribadisce che il periodo di 183 giorni può essere anche a cavallo di due anni solari, ma per ogni periodo d’imposta (anno solare) occorre verificare il rispetto di tale requisito, considerando tutti i contratti di lavoro che ricadono, anche parzialmente, nell’anno di riferimento.

Nel caso specifico, il contratto del 2024 non raggiunge i 183 giorni richiesti nell’arco di dodici mesi, quindi il reddito prodotto non può beneficiare dell’esenzione e sarà tassato secondo le regole ordinarie.

Requisiti di nazionalità dell’equipaggio (art. 318 Codice della navigazione)

L’articolo 318 del Codice della navigazione stabilisce che l’equipaggio delle navi nazionali armate nei porti italiani deve essere composto da cittadini italiani o di altri Paesi dell’Unione europea. Deroghe sono possibili tramite accordi collettivi nazionali, che possono prevedere l’imbarco di marittimi extracomunitari senza necessità di visto o permesso di soggiorno, anche quando la nave si trova in acque o porti italiani. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani devono essere riconosciuti dall’amministrazione competente.

Conclusioni

La normativa fiscale e quella sulla composizione degli equipaggi mirano a tutelare sia il gettito fiscale nazionale sia la presenza di lavoratori italiani o comunitari a bordo delle navi nazionali. Per beneficiare dell’esenzione fiscale, il marittimo deve dimostrare di aver lavorato su nave battente bandiera estera per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi, anche a cavallo di due anni solari. In assenza di tale requisito, il reddito sarà tassato in Italia.

*ODCEC Lucca

di Monica Bernardi*

REGIONE LOMBARDIA

Si pubblica la tabella con le retribuzioni convenzionali per soci e familiari non artigiani provinciali utili ai fini del calcolo dell’autoliquidazione 2025/2026. Di seguito le retribuzioni provinciali

AUTOLIQUIDAZIONE 2025/2026

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI SOCI E FAMILIARI NON ARTIGIANI

PROVINCIA RETRIBUZIONE GIORNALIERA RETRIBUZIONE ANNUALE NOTE
BERGAMO 59.37 17,881.52 decreto provinciale
BRESCIA  

68,09

20,426.70 non è in vigore nessun decreto provinciale, il riferimento è il minimale di rendita
COMO  

68,09

20,426.70 non è in vigore nessun decreto

provinciale, il riferimento è il

minimale di rendita

CREMONA  

68,09

20,426.70 non è in vigore nessun decreto

provinciale, il riferimento è il

minimale di rendita

LECCO  

68,09

20,426.70 non è in vigore nessun decreto

provinciale, il riferimento è il

minimale di rendita

LODI 59.77 17,930.74 decreto provinciale
MANTOVA  

68,09

20,426.70 non è in vigore nessun decreto

provinciale, il riferimento è il

minimale di rendita

MILANO 59.77 17,930.74 decreto provinciale
MONZA BRIANZA  

68,09

20,426.70 non è in vigore nessun decreto

provinciale, il riferimento è il

minimale di rendita

PAVIA 62.72 18,815.61 decreto provinciale
SONDRIO  

68,09

20,426.70 non è in vigore nessun decreto provinciale, il riferimento è il minimale di rendita
VARESE  

68,09

20,426.70 non è in vigore nessun decreto

provinciale, il riferimento è il

minimale di rendita

 

REGIONE PIEMONTE

Si informa che le retribuzioni da assumere per i soggetti di cui all’art. 4, nn. 6 e 7 del d.P.R. 1124/1965 – soci e familiari non artigiani indicati nel paragrafo 1.6.7. della circolare n. 29 del 20/05/2025 – per la regione Piemonte sono:

  • provincia di Torino: è applicato il limite minimo di retribuzione giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti in vigore dal 1° gennaio 2025 (circolare n. 29 del 20/05/2025):
    •  valore giornaliero € 57,32;
    • valore annuale € 17.196,00;
    • valore mensile: il criterio per determinare la base convenzionale di calcolo del premio – se non è previsto un imponibile mensile – deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili e annuali, rispettivamente pari a 25 e 300.
  • Tutte le altre province: è applicato il minimale di rendita di cui alla circolare n. 48 del 18/09/2025:
    • dal 1° gennaio 2025: valore giornaliero € 68,09; valore mensile € 1.702,23; valore annuale: € 20.426,70.

 

TASSO PER PAGAMENTO RATEALE

L’INAIL ha pubblicato l’istruzione operativa dell’8 gennaio 2026, con la quale ha reso noti i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione 2025-2026.

Le scadenze e i coefficienti sono i seguenti:

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi
16 febbraio 2026 16 febbraio 2026 0
16 maggio 2026 16 maggio 2026 0,00670548
16 agosto 2026 20 agosto 2026 0,01363699
16 novembre 2026 16 novembre 2026 0,02056849

Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta. Inoltre, la rateazione non è ammessa per il versamento dei contributi associativi, che devono essere pagati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2026.

*ODCEC Milano

 

di Fabiano D’Amato*

Il primo gennaio 2026 è entrata in vigore la Legge di Bilancio.

Come ogni anno la Legge porta con sé un ventaglio di novità; tra queste particolarmente importanti sono quelle che riguardano la materia Giuslavoristica.

Si segnalano, tra le altre:

– Art. 1 c. 153 e ss.
Incentivo per favorire l’occupazione giovanile stabile, le pari opportunità per lavoratrici svantaggiate, sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica;

– Art. 1 c. 207
Riproposizione del “bonus” per le lavoratrici madri dipendenti, autonome ed iscritte alla Gestione Separata INPS;

– Art. 1 c. 176
Modifica delle modalità di erogazione della liquidazione della NASPI anticipata in due rate (70% la prima, il residuo la seconda);

– Art. 1 c. 219
Elevazione da 12 a 14 anni del limite previsto per la fruizione del congedo parentale;

– Art. 1 c. 221
Nel caso di assunzione per sostituzione lavoratrici/lavoratori per sostituzione maternità, paternità e congedo parentale, possibilità di prolungare il contratto del sostituto per un ulteriore periodo di affiancamento del soggetto sostituito, per una durata non superiore al primo anno di età del bambino.

A questi brevi cenni seguiranno trattazioni approfondite sulla Rivista ed il 29 gennaio 2026 le novità in materia di lavoro nella Legge di Bilancio saranno oggetto di un evento formativo organizzato dal Comitato Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro in collaborazione con la Commissione Diritto del Lavoro dell’ODCEC di Roma.

Informazioni sull’evento sono disponibili sul sito del Comitato Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro www.gruppoarealavoro.it

E sul Portale dell’ODCEC di Roma al seguente link:

https://www.odcec.roma.it/evento/25567/giorno/35032

 *ODCEC Roma

di Fabiano D’Amato*

Come comunicato con il messaggio 10.10.2025 n.3029, L’INPS ha modificato le modalità operative finalizzate ad una corretta gestione dell’evento malattia, rendendo note le nuove modalità di gestione dell’evento stesso.

Al riguardo, l’INPS nello stesso Messaggio n. 3029 ha indicato il periodo di competenza del mese di gennaio 2026 quale primo periodo di utilizzo delle nuove modalità.

Di recente con il Messaggio 3743 del 10.12.2025, l’Istituto stesso ha comunicato che la decorrenza sarà differita alla competenza del mese di marzo 2026.

Il Messaggio 3743/2025 è consultabile al seguente link:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.messaggio-numero-3743-del-10-12-2025_15104.html

*ODCEC Roma

 

di Fabiano D’Amato*

Con il messaggio 10.10.2025 n.3029, L’INPS ha esposto le nuove modalità operative finalizzate ad una corretta gestione dell’evento malattia.

Quanto sopra al fine di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate in Uniemens relative all’esposizione dell’evento, agli accrediti figurativi ed ai conguagli.

Vengono, nel messaggio, in particolare evidenziate le modalità per la gestione di:

  • compilazione del calendario giornaliero,
  • gestione della sezione “differenze accredito” che reca l’indicazione della retribuzione “persa” a causa dell’evento,
  • nuove modalità di conguaglio dell’anticipazione da parte del datore di lavoro.

Il Messaggio è disponibile al seguente link:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.10.messaggio-numero-3029-del-10-10-2025_15046.html

*ODCEC Roma

 

di Fabiano D’Amato*

 

L’INPS con la Circolare n. 145 del 21.11.2025, ha diffuso le indicazioni operative per la confermata misura di riduzione contributiva per le imprese edili, pari all’11,50%, di cui all’articolo 29 del DL n.244/1995, conv. L. 341/1995, e successive modificazioni, sulla base del Decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in data 24 ottobre 2025.

La Circolare precisa le principali condizioni e la modalità di richiesta e fruizione dell’agevolazione.

Giova qui ricordare che la richiesta dovrà essere effettuata da parte dei datori di lavoro interessati relativamente all’anno 2025, entro il 15 marzo 2026 attraverso gli appositi servizi telematici.

Una volta esperiti i relativi controlli l’INPS attribuirà il codice autorizzazione “7N”.

Il beneficio potrà essere fruito nelle denunce Uniemens fino al mese di competenza di febbraio 2026.

La risposta all’interpello è consultabile al seguente Link, cui si rimanda per approfondimenti:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.11.circolare-numero-145-del-21-11-2025_15086.html

 

*ODCEC Roma

A cura della Redazione

Il 6 ed il 7 novembre si è tenuta a Giardini Naxos (ME) la seconda Assemblea dei Commercialisti del Lavoro, organizzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, area di delega Economia e fiscalità del lavoro.

Sono state due giornate intense di confronto e approfondimento, con interventi qualificati, tavole rotonde ed interessanti momenti di condivisione tra professionisti della materia, a conferma dell’impegno della categoria nel promuovere la cultura del lavoro fondata su competenza, innovazione e legalità.

L’evento ha visto la partecipazione del Gruppo Odcec Area Lavoro– Comitato Scientifico alla tavola rotonda “Rapporti istituzionali e novità del mercato del lavoro”

La Presidente Cinzia Brunazzo è intervenuta raccontando la nascita ed il percorso del Gruppo, fondato 13 anni fa ed oggi realtà nazionale con oltre 3.100 aderenti, che promuove formazione, ricerca e dialogo istituzionale sui temi del lavoro, collaborando con università, associazioni sindacali, giuristi e il Consiglio Nazionale, con iniziative importanti tra cui:

– elaborazione di documenti di studio sul salario minimo e sugli incentivi all’occupazione,

– realizzazione del seminario di aggiornamento professionale

– organizzazione di eventi su argomenti vari come apprendistato, parità di genere e sicurezza sul lavoro,

– pubblicazione della rivista “Noi & il Lavoro”.

La Presidente ha poi sottolineato l’importanza di far sentire la voce dei Commercialisti del lavoro ai tavoli istituzionali e di continuare a valorizzare la competenza della categoria anche nelle riforme legislative.

di Fabiano D’Amato*

 

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 3/2025 del 13/10/2025, ha chiarito che anche la sola presenza degli accessori di Legge, ed in particolare sanzioni ed interessi, se superiore al limite d’importo previsto (euro 150,00) non consente il rilascio del DURC regolare.

Difatti, come evidenziato nella risposta, aver saldato la “sorte” del debito contributivo, non è sufficiente di per sé a poter considerare il debito come “scostamento non grave” tra il dovuto ed il versato.

Per considerare non grave lo scostamento, resta dunque, quale parametro, l’importo di cui all’art. 3 c.3 del D.M. 30.01.2015, pari o inferiore ad euro 150, comprensivo di eventuali accessori di legge.

La risposta all’interpello è consultabile al seguente Link, cui si rimanda per approfondimenti:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/interpello-3-del-13102025

*ODCEC Roma

 

di Fabiano D’Amato*

L’INPS ha reso noto, con il messaggio 1872 del 13.6.2025, il rilascio del nuovo servizio di assistenza virtuale denominato (DOT), basato sull’IA (Intelligenza Artificiale).

L’assistente virtuale consente l’accesso diretto ai servizi per le aziende e gli intermediari, a mezzo comandi sia testuali che vocali.

Il servizio DOT gestisce attualmente, all’interno del cassetto previdenziale del contribuente, fra gli altri, i seguenti servizi:

  • attivazione Comunicazione Bidirezionale,
  • ricerca dei moduli ufficiali messi a disposizione dall’Istituto,
  • attivazione di specifici “Smart-Task”

Ulteriori dettagli, oltre al link ad un video esplicativo, possono essere riscontrati all’interno del messaggio 1872/2025 dell’INPS, reperibile al seguente link:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.06.messaggio-numero-1872-del-13-06-2025_14945.html

*ODCEC Roma