di Fabiano D’Amato*

Il 17 marzo 2025 (essendo il 16 cadente di domenica) è spirato il primo termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del flusso telematico dei dati di cui alle CU 2025, termine previsto con riferimento ai dati riguardanti i redditi dichiarabili mediante la c.d. “dichiarazione precompilata” (quali quelli da lavoro dipendente ed assimilato, da lavoro autonomo non esercitato abitualmente, redditi diversi, locazioni brevi).

In caso di mancato rispetto della scadenza, il sostituto obbligato può:

  • Godere di una riduzione delle sanzioni ad 1/3 (33,33 euro per percipiente fino ad un massimo di totali 20.000 per sostituto) in caso di trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza stessa,
  • Applicare le sanzioni avvalendosi del probabilmente più conveniente istituto del ravvedimento operoso (circolare 12/E/2024 risposta n.6, reperibile al seguente link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6101200/Circolare+12+CAF+risposte+a+quesiti.pdf/5f41a2f3-934e-af7c-3e1e-42e9b27002d7.

Eccezioni alla scadenza di cui sopra, come da istruzioni Ministeriali, riguardano:

  • le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale (scadenza 31 marzo 2025);
  • le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (scadenza 31 ottobre 2025).

I modelli di Certificazione Unica, corredati delle relative istruzioni, sono reperibili al seguente indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cu-certificazione-unica-2025/modello-e-istruzioni

*ODCEC Roma

 

 

CONVEGNO GOAL – Milano 20 Marzo 2025

LA GIUSTA RETRIBUZIONE

Il Comitato Scientifico GOAL con la collaborazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di MILANO
organizza un EVENTO GRATUITO in presenza presso la sede ODCEC Milano e in streaming

GIOVEDI’ 20 MARZO 2025
ore 09:00 -13:00

 

Convegno GOAL Milano – Gruppo ODCEC Area Lavoro

 

*di Stefano Lapponi

 

–       Materia: Regolarità Contributiva

–       Oggetto: Simulazione Durc procedura Ve.R.A.

–       Riferimento: Messaggio Inps  3662/2024

L’INPS ha spiegato con il messaggio 3662/24 il funzionamento della Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva.

Le sezioni contemplate sono:

1)    Ve.R.A. che espone per ogni Gestione la natura dei debiti del contribuente e il relativo stato;

2)    Simulazione DURC che valuta le evidenze secondo i criteri che disciplinano il rilascio del DURC ai sensi del DM 30.1.2015.

La Piattaforma online è strutturata per consentire ai contribuenti e ai loro intermediari la consultazione delle evidenze riferite alla posizione contributiva, trasversalmente a tutte le gestioni contributive, per la sistemazione delle eventuali anomalie mediante l’attivazione dei processi di regolarizzazione previsti per ciascuna tipologia di debiti contributivi.

Le risultanze della verifica sono segnalate con cerchi colorati di colorazione verde, rosso e giallo aventi i seguenti significati:

·       verde per le Gestioni per le quali non risultano presenti evidenze;

·       rosso per le Gestioni in cui sono presenti le evidenze, anche senza rilevanza contributiva, che devono essere oggetto di procedimenti di correzione e/o normalizzazione;

·       giallo per le anomalie nella estrazione delle evidenze.

 

–       Materia: Pensioni anticipate

–       Oggetto: APE sociale

–       Riferimento: Comunicato Inps 8.11.2024

  L’INPS informa che il 30.11.2024 scade il termine per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale.

Si sottolinea che l’accesso al beneficio è subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

I requisiti per ottenere l’indennità sono:

·       almeno 63 anni e 5 mesi di età;

·       almeno 30 anni di anzianità contributiva;

·       per i lavoratori che svolgono le attività gravose, l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni (o almeno 32 anni, per le categorie illustrate nella pagina APE).

·       per le donne i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;

·       non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

 

 

–       Materia: Assicurazione infortuni

–       Oggetto: Autoliquidazioni Inail 2024/2025   ditte cessate

–       Riferimento: Istruzioni Operative del 4.12.2024

Con l’istruzione operativa del 4.12.2024, l’INAIL comunica circa il servizio “Autoliquidazione ditte cessate”, che, per le ditte cessate nel corso del 2024 che hanno utilizzato la nuova funzionalità di cui in oggetto, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’INAIL, le basi di calcolo non sono disponibili.

Con le stesse istruzioni l’Inail rende note per l’autoliquidazione 2024/2025:

·     La “Comunicazione delle Basi di Calcolo”, nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”;

·     La “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo”;

·     La “Visualizza elementi di calcolo”, dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN)

 

 

–       Materia: Sostegno al reddito

–       Oggetto: Assunzione beneficiari assegno di inclusione    

–       Riferimento: Messaggio Inps 4.12.2024 n.4110

  L’INPS, con il messaggio 4110/2024, rettificando parzialmente quanto disposto al § 3 del messaggio 3888/2024, comunica le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo all’assunzione di beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro (art. 10 del DL 48/2023),

L’Istituto ricorda che i dati esposti nel flusso UniEmens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:

·       con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;

·       con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.

 

 

–       Materia: Indennità di disoccupazione

–       Oggetto: NASpI

–       Riferimento: messaggio Inps 13.12.2024 n.4254

L’INPS, con il messaggio 4254/2024, chiarisce la modalità di calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Nella fattispecie ricorda che a norma dell’art. 4  co. 1 del D.Lgs. 22/2015, l’indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Scendendo nel particolare la circolare nell’ipotesi in cui un lavoratore licenziato non abbia percepito nel citato quadriennio alcuna retribuzione in quanto integralmente beneficiario di cassa integrazione a zero ore, chiarisce che, ai fini del calcolo della prestazione NASpI, si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla “valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale” riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali.

 

 

–       Materia: Imposte sui redditi

–       Oggetto: Residenza delle Persone Fisiche e delle Società

–       Riferimento: Circolare AdE 4.11.2024 n.20

Con la circolare in riferimento l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni in relazione alle modifiche apportate agli artt. 2 e 73 Tuir in tema di residenza delle persone fisiche (art.2) e delle società (art.73).

Nella fattispecie sono considerati fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni ovvero 184 in caso di anno bisestile) si ritrovino in una delle seguenti situazioni (alternative):

  • residenza nel territorio dello Stato;
  • domicilio nel territorio dello Stato;
  • presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;
  • iscritti nell’anagrafe della popolazione residente.

NOTA BENE: In tale ultimo caso la condizione non riveste più carattere di “presunzione assoluta” bensì di “presunzione relativa” che ammette la prova contraria.

 

*Odcec Macerata

di Graziano Vezzoni*e IA**

La discussione sull’impatto che l’IA avrà sul mercato del lavoro, viene vissuta, o come una minaccia per l’occupazione, o come un catalizzatore per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Nella schiera dei primi va senz’altro annoverato Elon Musk  che ha affermato che l’IA  sarà “la forza più dirompente della storia” ed ha previsto che nel futuro renderà tutti i lavori “inutili”, affermando che non sarà più necessario lavorare e le persone potranno avere un lavoro, se lo desiderano, ma solo per soddisfazione personale.  Tuttavia, l’economista e professore di economia presso il Massachusetts Institute of Technology David Autor, ha affrontato questa prospettiva in uno studio pubblicato sulla rivista Noema, giungendo ad una conclusione differente. Autor sostiene che l’IA ha il potenziale per produrre posti di lavoro. L’autore, parte dall’analisi della dinamica che ha avuto, nel tempo, il mondo del lavoro e ci spiega che inizialmente il  lavoro era svolto in maniera individuale, passando poi, con l’avvento della rivoluzione industriale,  ad una produzione di massa e quindi le competenze si sono trasformate da artigianali (individuali)  a competenze di massa (industriali): operai, impiegati amministrativi, dirigenti ecc. Dalle competenze di massa dell’era industriale siamo poi passati alle competenze di elite nell’era dell’informatica. Il computer era capace di eseguire in modo economico, affidabile e rapido compiti cognitivi; prima dell’era del computer esisteva essenzialmente un solo strumento per l’elaborazione: la mente umana. L’evoluzione dalla competenza di massa alla competenza d’élite nell’era dell’informazione è un fenomeno che riflette il cambiamento del panorama lavorativo e tecnologico. Durante la rivoluzione industriale, la competenza di massa era altamente richiesta per le attività di produzione e di ufficio, ma con l’avvento dell’era dei computer, le macchine digitali hanno iniziato a sostituire l’uomo in molti di questi compiti di routine. I computer, grazie alla loro capacità di processare informazioni in maniera determinata hanno reso obsoleta una grande parte delle attività e competenze di massa.  Come la calcolatrice, nell’era dell’informatica, ha aiutato gli esseri umani a eseguire calcoli più rapidamente e con maggiore precisione, così l’IA ha aiutato a elaborare e analizzare grandi quantità di dati più velocemente di quanto un essere umano potrebbe fare da solo.  L’IA automatizzerà alcune occupazioni, né eliminerà   altre, rimodellerà radicalmente alcune, ma senz’altro creerà nuove attività e nuove competenze. Per Autor, esistono numerose attività che richiedono una conoscenza acquisita sul campo attraverso l’esperienza diretta piuttosto che con lo studio formale delle regole e queste competenze, definite “non di routine”, diventeranno sempre più preziose e richieste, poiché implicano la capacità di esercitare giudizi, creatività e adattabilità in situazioni complesse e variabili. Infatti il limite dei computer, nel replicare queste competenze non di routine, risiede nella programmazione che richiede la specificazione esplicita di ogni passaggio e regola e di conseguenza, professioni e lavori che richiedono giudizio e adattabilità, continueranno a essere dominio esclusivo dell’intelligenza umana.

Come affermò Alan Turing, nel 1937, i computer possono eseguire un’infinita varietà di compiti, a condizione che il compito possa essere codificato con una serie di passaggi, più formalmente noto come “algoritmo”.

Quindi l’era dell’IA ha portato a una rivalutazione delle competenze, con un passaggio dalla valorizzazione delle competenze di massa a quelle d’élite, che sono meno suscettibili di essere sostituite dalla tecnologia e che richiedono un livello più elevato di cognizione umana e di abilità non codificabili. L’intelligenza artificiale, prosegue David Autor, ha il potenziale per democratizzare l’accesso a competenze specialistiche perché ha il potenziale per migliorare l’efficienza e la qualità del lavoro, ma può anche contribuire a una più equa distribuzione delle opportunità lavorative, riducendo la barriera tra “esperti” e “non esperti” e permettendo a un numero maggiore di persone di partecipare attivamente a processi decisionali critici. L’IA può quindi fornire assistenza e informazioni, ma non può sostituire il giudizio esperto e la conoscenza procedurale che gli esseri umani acquisiscono attraverso l’esperienza e la pratica e rappresenta un’opportunità per migliorare l’efficienza e la qualità del lavoro, ma è essenziale che le società facciano scelte consapevoli su come implementare e regolarla.

La regolamentazione e l’etica giocano un ruolo cruciale nel garantire che l’IA sia utilizzata a beneficio dell’umanità e non a suo discapito. Dobbiamo quindi chiederci non solo cosa l’IA può fare per noi, ma anche cosa vogliamo che faccia per noi, per garantire che il suo sviluppo sia allineato con i valori umani e le esigenze della società, perché, come altre tecnologie prima di essa, può essere utilizzata per una vasta gamma di scopi, dai più nobili ai più nefasti.

La riflessione sull’uso delle tecnologie evidenzia come queste possano essere impiegate per scopi molto diversi, influenzati dalle istituzioni e dagli incentivi che guidano il loro utilizzo. La fissione nucleare, ad esempio, ha portato sia alla creazione di armi che alla produzione di energia, dimostrando come la stessa tecnologia possa avere applicazioni opposte.

*ODCEC Lucca

** Intelligenza Artificiale

di Marino Gabellini*

 

In sede di conversione del Dl 16 settembre 2024, n. 131, la Legge 14 novembre 2024, n. 166, con introduzione dell’articolo 16-ter, è stato modificato, con effetto dal 1° gennaio 2025, il trattamento del prestito o distacco di personale ai fini IVA. La norma ha abrogato il comma 35, dell’articolo 8, della Legge n. 67 del 1988.

Tale modifica è stata necessaria per adeguare la normativa italiana alla Direttiva IVA europea ed a quanto è emerso dalla sentenza dell’11 marzo 2020 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha sancito la rilevanza ai fini IVA del distacco di personale.

Per espressa previsione normativa, l’assoggettamento ad IVA, riguarda esclusivamente i distacchi di personale stipulati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2025 o rinnovati sempre a decorrere dal 1° gennaio del corrente anno.

In tal modo, sono stati fatti salvi tutti i comportamenti tenuti fino al 31/12/2024.

 

*ODCEC Rimini

PUBBLICAZIONE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI INAIL SOCI E FAMILIARI NON ARTIGIANI E TASSO PAGAMENTO RATEALE

di Monica Bernardi*

 

REGIONE LOMBARDIA

Si pubblica la tabella con le retribuzioni convenzionali per soci e familiari non artigiani provinciali utili ai fini del calcolo dell’autoliquidazione 2024/2025. Di seguito le retribuzioni provinciali

AUTOLIQUIDAZIONE 2024/2025

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI SOCI E FAMILIARI NON ARTIGIANI

PROVINCIA RETRIBUZIONE GIORNALIERA RETRIBUZIONE ANNUALE NOTE
BERGAMO 58.90 17,670.16 decreto provinciale
BRESC IA   64,07  01/01/2024 -30/0612024

67,53  01/07/2024 -31/12/2024

19,740.00 non è in vigore nessun decreto provinciale, il riferimento è il minimale di rendita
COMO 64,07 01/01/2024 -30/06/2024   67,53 01/07/2024 -31/12/2024

 

 

 

19,740.00 non è in vigore nessun decreto

provinciale, il riferimento è il

minimale di rendita

CREMONA 64,07   01/01/2024 -30/06/2024 67,53   01/07/2024 -31/12/2024 19,740.00 non è in vigore nessun decreto

provinciale, il riferimento è il

minimale di rendita

LECCO 64,07   01/01/2024 -30/06/2024 67,53           01/07/2024 -31/12/2024 19,740.00 non è in vigore nessun decreto

provinciale, il riferimento è il

minimale di rendita

LODI 59.29 17,788.43 decreto provinciale
MANTOVA 64,07   01/01/2024 -30/06/2024 67,53           01/07/2024 -31/12/2024 19,740.00 non è in vigore nessun decreto

provinciale, il riferimento è il

minimale di rendita

MILANO 59.29 17,788.43 decreto provinciale
MONZA BRIANZA 64,07   01/01/2024 -30/06/2024 67,53           01/07/2024 -31/12/2024 19,740.00 non è in vigore nessun decreto

provinciale, il riferimento è il

minimale di rendita

PAVIA 62.22 18,666.28 decreto provinciale
SONDRIO   64,07  01/01/2024 -30/06/2024

67,53  01/07/2024 -31/12/2024

19,740.00 non è in vigore nessun decreto provinciale, il riferimento è il minimale di rendita
VARESE 64,07   01/01/2024 -30/06/2024 67,53           01/07/2024 -31/12/2024 19,740.00 non è in vigore nessun decreto

provinciale, il riferimento è il

minimale di rendita

REGIONE PIEMONTE

Si informa che le retribuzioni da assumere per i soggetti di cui all’art. 4, nn. 6 e 7 del DPR 1124/1965 – soci e familiari non artigiani indicati nel paragrafo 1.6.7. della circolare n. 12 del 23 maggio 2024 – per la regione Piemonte sono:

  • Provincia di Torino: è applicato il limite minimo di retribuzione giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti in vigore dal 1° gennaio 2024 (circolare n. 12 del 23 maggio 2024):

–  Valore giornaliero € 56,87

–  Valore annuale € 17.061,00;

– Valore mensile: il criterio per determinare la base convenzionale di calcolo del premio – se non è previsto un imponibile mensile – deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili e annuali, rispettivamente pari a 25 e 300

  • Tutte le altre Province: è applicato il minimale di rendita di cui alle circolari n. 12 del 23 maggio 2024 e n. 23 del 3 settembre 2024, nonché la circolare n. 47 del 8 novembre 2023:

– Dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024: valore giornaliero € 64,07; valore mensile € 1.601,78; valore annuale: € 19.221,30;

– Dal 1° luglio 2024: valore giornaliero € 67,53; valore mensile € 1.688,23; valore annuale: € 20.258,70.

TASSO PER PAGAMENTO RATEALE

L’INAIL ha pubblicato la nota operativa n. 370 del 14 gennaio 2025, con la quale ha reso noti i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione 2024-2025.

Le scadenze e i coefficienti sono i seguenti:

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi
16 febbraio 2025 17 febbraio 2025 0
16 maggio 2025 16 maggio 2025 0,00822137
16 agosto 2025 20 agosto 2025 0,01681644
16 novembre 2025 17 novembre 2025 0,02541151

Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta. Inoltre, la rateazione non è ammessa per il versamento dei contributi associativi, che devono essere pagati in unica soluzione entro il 17 febbraio 2025.

*ODCEC Milano

di Fabiano D’Amato*

Il 31 gennaio 2025 scadrà, come di consueto, il termine per la trasmissione del prospetto informativo previsto dalla Normativa sul Collocamento Mirato.

Il prospetto deve essere inviato attraverso i servizi telematici appositi, messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed accessibili attraverso l’identità digitale.

Destinatari, con gradazione diversa in relazione alle dimensioni occupazionali aziendali, sono i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti computabili a tal fine.

La situazione da “fotografare” entro il 31 gennaio 2025 è quella al 31 dicembre 2024.

Non sussiste obbligo di trasmissione del prospetto informativo qualora la situazione non sia mutata rispetto all’ultimo invio precedentemente effettuato.

I servizi di compilazione e trasmissione sono reperibili al link

https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome

*ODCEC Roma

di Fabiano D’Amato*

L’INPS, con Circolare n. 108 del 23/12/2024, ha fornito specifici chiarimenti in merito al conguaglio contributivo 2024.

Le voci approfondite dall’Istituto riguardano in particolare:

  • elementi variabili della retribuzione (D.M. 7.10.1993);
  • massimale contributivo e pensionabile;
  • contributo aggiuntivo IVS 1%;
  • conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
  • fringe benefits;
  • mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • auto aziendali a uso promiscuo;
  • prestiti ai dipendenti;
  • conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  • rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  • voci connesse alla gestione delle operazioni societarie.

Le operazioni di conguaglio contributivo, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2024, potranno essere effettuate con quella di competenza di gennaio 2025, salvo casi particolari, in cui è consentita una diversa scadenza.

Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti si rimanda alla Circolare 108/2024 in esame, reperibile al seguente link:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.12.circolare-numero-108-del-23-12-2024_14743.html

*ODCEC Roma

di Isabella Marzola*

Il Fondo Nuove Competenze, alla sua terza edizione, è un’iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, introdotta con l’art. 88 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Ai sensi del D.M. 05/12/204 la dotazione finanziaria della terza edizione 2024/2025 ammonta complessivamente a 730 milioni di euro, integrabili con altre fonti di finanziamento

Il Fondo Nuove Competenze, è una misura che sostiene le imprese che hanno necessità di adeguarsi a nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali. Il Fondo Nuove Competenze accompagna le aziende nei processi di transizione digitale ed ecologica favorendo nuova occupazione e promuovendo le reti tra imprese.

Soggetti beneficiari sono tutte le imprese residenti sul territorio nazionale che abbiano siglato accordi di rimodulazione di lavoro a fronte della condivisione di progetti formativi che forniscano ai lavoratori un accrescimento delle competenze.

Il Fondo Nuove Competenze finanzia fino al 100% il costo orario per la formazione dei lavoratori e, novità assoluta, prevede un contributo anche per i disoccupati preselezionati per l’assunzione.

LINEE DI INTERVENTO

Possono presentare domanda di accesso al Fondo le aziende singole o in forma associata:

Sistemi Formativi;

Filiere Formative;

Singoli datori di lavoro con almeno tre dipendenti.

AMBITI FORMATIVI

Le materie oggetto degli interventi formativi saranno collegate alla digitalizzazione, alla sostenibilità e da quest’anno anche al welfare aziendale e al well-being dell’organizzazione.

DURATA DEI PERCORSI

Ciascun partecipante dovrà frequentare attività formative per un minimo di 30 ore ed un massimo di 150 ore, già previste all’interno del progetto.

RUOLO DEI FONDI INTERPROFESSIONALI

Il FNC opera in cumulo con i fondi interprofessionali, che coprono i costi di docenza. Le aziende che aderiscono ad un Fondo Interprofessionale devono presentare domanda attraverso il Fondo di adesione.

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma online MyANPAL a partire dal 10/02/2025.

 

*ODCEC Ferrara

di Fabiano D’Amato*

L’INAIL con istruzioni operative del 4 dicembre 2024, ha reso nota la disponibilità del servizio online relativo alla comunicazione delle basi di calcolo per l’autoliquidazione dei premi assicurativi 2024/2025, nella sezione “Fascicolo Aziende”, accedendo alla funzione “Visualizza Comunicazioni”.

Il servizio è disponibile dal 3 dicembre 2024 (dal 10 dicembre per il settore Navigazione).

Attraverso tale servizio sarà possibile:

  • Richiedere l’invio delle basi di calcolo
  • Visualizzare le basi di calcolo

L’accesso è consentito ai soggetti datori di lavoro ed agli altri soggetti tenuti all’autoliquidazione (ad es. i committenti), che potranno accedere direttamente o tramite intermediari abilitati ed opportunamente delegati.

Il documento dell’Istituto specifica che non saranno invece disponibili le basi di calcolo nel caso di precedente utilizzo del servizio per l’autoliquidazione delle ditte cessate, avendo già tali soggetti espletato quanto di loro pertinenza, con l’eccezione, nel caso, della sezione dei contributi associativi.

Le istruzioni operative qui menzionate sono disponibili al seguente link:

https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/istruzioni-operative/2024/12/Basi%20di%20calcolo%20autoliquidazione%202024-2025.pdf

*ODCEC Roma