di Monica Bernardi* e Maurizio Centra**

Domanda. In un’epoca per le donne ancora caratterizzata da difficoltà di affermazione nel mondo del lavoro, che ha addirittura richiesto l’emanazione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (UE – 2023/970) per rafforzare il principio di parità tra uomini e donne (Pay trasparency directive), il Gruppo Odcec Area lavoro ha affidato per la quarta volta l’incarico di Presidente a una donna, si tratta di un’associazione all’avanguardia o gli uomini sono latitanti?

In realtà nessuna delle due, credo che per ciascuna carica occorra individuare la persona giusta, al di là del genere, e mi auguro di essere all’altezza del prestigioso ma impegnativo compito che mi è stato affidato. Per quanto riguarda il Gruppo, basti pensare che nell’Organo di gestione (Consiglio direttivo), la presenza maschile è maggioritaria, ma quando è arrivato il momento di decidere ha prevalso la regola secondo la quale “la squadra che vince non si cambia”. In pratica, la scelta è stata fatta in base a una serie di requisiti che io credo di possedere, come non essere impegnata in incarichi incompatibili o che possano limitare l’impegno per le attività del Gruppo, essere abituata alla mediazione, avere una naturale capacità relazionale e ricoprire la carica di Vice Presidente dell’Ordine territoriale al quale appartengo, che sono stati apprezzati nell’ottica di continuare il percorso iniziato dal Gruppo da oltre un decennio. Si consideri, inoltre, che sono una Commercialista che si occupa prevalentemente di lavoro e questo, per la carica di Presidente del Gruppo, non guasta di certo. Continua a leggere

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di Roberta Jacobone*

Le novità sul TFR e la previdenza complementare non risparmiano nessuno: datori di lavoro, dipendenti e i professionisti che li assistono.

Negli anni passati potevamo permetterci di raccontare ai nostri clienti che il sistema pensionistico italiano si poggiava su solide, o quasi, basi pubbliche e che una pensione, prima o dopo, l’avrebbero presa. Oggi questa visione si è completamente stravolta, forse non per tutti i nostri clienti (se lavoratori di lunga data) ma sicuramente per i loro figli che vedono già la pensione come un miraggio e…pure sfuocato! Continua a leggere

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di Stefano Ferri*

La fattispecie odierna riguarda una tematica che, almeno nella mia esperienza, non è infrequente nelle aziende ma viene sottovalutata sia da parte datoriale che dai lavoratori.

Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 28248 del 4 novembre 2024, ha ribadito la legittimità di un licenziamento irrogato ad un lavoratore dipendente che aveva fatto timbrare il badge delle presenze ad un collega, con conseguente falsa e fraudolenta attestazione della sua presenza sul posto di lavoro. E si tratta, come si legge nel provvedimento, di fattispecie che integra l’ipotesi di cui all’articolo 2119 del codice civile, quindi di giusta causa. Continua a leggere

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di Emanuele Cerani* e Tommaso Lucarelli**

Chi lavora ogni giorno con la documentazione di un cantiere strutturato lo sa bene: la verifica dei subappaltatori è ancora oggi un’attività fatta di PDF, allegati mail e fogli Excel. Per ogni pacchetto documentale di un fornitore, DURC, POS, attestati di formazione, idoneità sanitarie, certificazioni macchinari, un RSPP o un CSE impiega in media circa due ore per esaminarlo correttamente. Moltiplicando per le decine o centinaia di imprese coinvolte in un cantiere medio-grande, si comprende come una parte sostanziale del lavoro sulla sicurezza finisca per esaurirsi in ufficio, davanti a uno schermo, piuttosto che dove la sicurezza si fa davvero: sul campo. Continua a leggere

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di Loris Beretta*

Il superminimo individuale non viene abolito dalla disciplina sulla trasparenza retributiva; cambia però radicalmente il contesto in cui viene attribuito, gestito, assorbito o, eventualmente, cessato. Dal 7 giugno 2026, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96, di attuazione della Direttiva (UE) 2023/970, il differenziale retributivo individuale non può più essere considerato una mera conseguenza della libera negoziazione tra datore di lavoro e lavoratore: deve poter essere spiegato, documentato e difeso alla luce di criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere. Continua a leggere

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di Andrea Sella*

La pronuncia in commento (Tribunale di Biella, n. 110/2026 del 10/03/2026) è particolarmente interessante per l’interpretazione fornita alla fattispecie in esame, valorizzando i referti medici e la situazione familiare in concreto e non solo sulla base di valutazioni formali ed in particolare sulla mera applicazione da parte dell’INPS dell’art.2, comma 1 lettera D del D.Interm. n° 278 del 21/07/2000.

Il caso portato all’attenzione del Giudicante riguardava il rifiuto da parte dell’INPS alla richiesta di congedo straordinario ex art. 3 comma 3 L. 104/92 per assistere il fratello disabile convivente, pur in presenza della madre, per quanto non convivente, ma affetta da una condizione di salute non compatibile con una effettiva assistenza al figlio, condizione tuttavia non ancora accertata dagli organi dell’Ente e quindi in assenza di una dichiarata invalidità da parte dello stesso INPS. Continua a leggere

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di Domenico Calvelli*

Ci sono numeri della rivista che sembrano costruiti attorno a un filo invisibile. Questo, a leggerlo con calma, ne ha uno chiarissimo: nel lavoro non basta fare le cose. Bisogna saper dimostrare di averle fatte bene.

Può sembrare un’ovvietà, ma è una di quelle ovvietà che, nella pratica quotidiana, decidono se una scelta resta gestione ordinata o diventa contenzioso. La prova della scelta previdenziale. La prova della correttezza retributiva. La prova del criterio usato per attribuire un superminimo. La prova della presenza in azienda. La prova della malattia, vera o contestata. La prova della possibilità concreta di assistere un familiare disabile. La prova documentale nei cantieri. E, ormai, anche la prova che gli strumenti di intelligenza artificiale siano usati come ausilio e non come nuovo oracolo aziendale, perché di oracoli ne abbiamo già abbastanza: alcuni parlano in circolari, altri in FAQ, altri ancora in software che lampeggiano senza spiegare. Continua a leggere

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di Ivana De Michele*

Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/2026

La direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni in materia di uguaglianza di genere nel lavoro. Il provvedimento si colloca nel solco delle politiche europee finalizzate alla concreta attuazione del principio di parità retributiva sancito dall’art. 157 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) e nasce dalla consapevolezza che il gender pay gap continui a rappresentare, in tutta Europa, un fenomeno strutturale e persistente. Secondo la Commissione Europea, la mancanza di trasparenza costituisce infatti uno dei principali ostacoli all’effettiva applicazione del principio della parità salariale. L’asimmetria informativa tra datore di lavoro e lavoratore rende estremamente difficile individuare discriminazioni retributive e, conseguentemente, esercitare i propri diritti. Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte evidenziato come l’assenza di informazioni accessibili limiti concretamente la possibilità di tutela giudiziale, soprattutto nei casi di discriminazione indiretta. La direttiva introduce quindi un sistema articolato di obblighi informativi, strumenti di reporting e meccanismi di controllo finalizzati a rendere il mercato del lavoro più trasparente ed equo. Tuttavia, accanto agli obiettivi condivisibili e culturalmente innovativi, emergono numerose criticità applicative che meritano attenzione, soprattutto in un Paese come l’Italia caratterizzato da una forte prevalenza di piccole e medie imprese e da un tessuto produttivo estremamente frammentato. Continua a leggere

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di Graziano Vezzoni*

Graziano, quella mattina del 29 maggio 2026, si era alzato molto presto. Troppo presto. Di quelli che ti svegli e ti chiedi: “Chi sei?”, “Dove vai?”, “Perché lo fai?” ma soprattutto: “Chi ti ha autorizzato?”.

Doveva raggiungere Torino, dove avrebbe rincontrato i colleghi del Gruppo ODCEC area lavoro, per un evento in presenza dal titolo rassicurante e vagamente profetico: “L’IA per i commercialisti del lavoro”.

E fin qui, Graziano pensava che sarebbe andato tutto bene: convegno, abbracci, strette di mano, sorrisi, chiacchiere tra colleghi e colleghe arrivati da tutta Italia. Continua a leggere

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di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 18760 dell’8.04.2026, pubblicata il 9.06.2026), la Corte di Cassazione ha confermato il proprio consolidato orientamento in tema di c.d. assorbibilità del superminimo contrattuale, ribadendo – nei termini qui esposti – il principio in base al quale il superminimo è, di regola, assoggettato al principio dell’assorbimento retributivo.

Prima di analizzare la sentenza della Suprema Corte, tuttavia, è opportuna una breve premessa – finalizzata a inquadrare la quaestio iuris definita dalla Suprema Corte con la pronunzia in commento – e prendere le mosse, al citato fine, dalla nozione di super minimo contrattuale: tale istituto consiste, infatti, in un emolumento retributivo che ecceda – di qui, per l’appunto, la sua denominazione – i minimi tabellari fissati nella contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro e che è pattuito, di regola, individualmente tra datore di lavoro e dipendente. Continua a leggere

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