di Cristina Costantino*

 

Cari lettori, nel 2014, grazie al Dott. Domenico Calvelli, Presidente dell’Odcec di Biella, abbiamo mosso i primi passi nel mondo dell’editoria professionale, da allora arriva regolarmente ai Commercialisti di tutta Italia una rivista di diritto, economia e organizzazione del lavoro ideata e realizzata in base alle loro esigenze. Continua a leggere

di Luca Campagnoli* 

Nulla sarà più come prima!” tutti lo dicono e lo scrivono… sicuramente è vero. Nel mondo del lavoro molto è cambiato.

Tutti ci accorgiamo di quanto il mondo che ci circonda, così tecnologico e iperconnesso sia sempre più caratterizzato da un cambiamento veloce. Cambiano i modelli di consumo, cambiano le organizzazioni del lavoro, cambiano i bisogni delle aziende e dei lavoratori. Continua a leggere

di Paolo Soro*

La mobilità internazionale della forza lavoro è un’esigenza sempre più pressante per le aziende che aspirano a crescere, conquistare nuovi mercati e, in generale, sviluppare le proprie attività all’estero, sia per naturali interessi economici, che per trovare delle valide alternative all’ingessato sistema burocratico italiano. L’istituto del distacco è quello che consente di attuare in maniera ottimale la mobilità internazionale di personale. Continua a leggere

di Roberta Jacobone* 

Mai come in questo periodo è utile pianificare strategie che consentano alle imprese di affrontare la ripresa con dinamismo ed efficienza, creando delle sinergie comuni per ripresentarsi sul mercato con una marcia in più. Questo scopo è facilmente raggiungibile con il contratto di rete, contratto con cui due o più imprese uniscono le loro forze per accrescere, sia individualmente che collettivamente, la propria capacità innovativa, produttiva, organizzativa, nonché la propria competitività sul mercato di riferimento. Il contratto di rete, introdotto dall’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, è una preziosa opportunità per due o più imprenditori che intendano: Continua a leggere

di Michele Delrio* e Mattia Sgarbarossa** 

L’avvento della pandemia ha profondamente mutato le abitudini di vita di ciascuno, interferendo con particolare gravità nella sfera lavorativa.

Si è potuto sperimentare, nel corso degli ultimi mesi, come l’azienda non sia, come insegna il dettato codicistico, un mero “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”, bensì l’insieme dei beni e degli spazi, costituenti un vero e proprio contesto sociale, nel quale il singolo, lavorando, esprime una parte rilevante della propria personalità; personalità che, appunto, l’emergenza sanitaria ha compresso e stravolto ormai da molti mesi. Continua a leggere

di Giada Rossi * 

Da oltre un anno il mondo produttivo e del lavoro è stato oggetto di misure eccezionali, fra le quali spicca il reiterato e perdurante divieto, per imprese di ogni area, tipologia e dimensione, di recedere dai rapporti di lavoro per motivo oggettivo, ovverosia ragioni economiche, produttive e/o organizzative. Continua a leggere

di Stefano Lapponi* 

Il tirocinio curriculare è finalizzato al completamento del processo di istruzione e apprendimento del tirocinante attraverso l’alternanza scuola-lavoro ed espletato all’interno di specifici piani di studio delle Università o degli Istituti Scolastici. Continua a leggere

di Paolo Galbusera e Andrea Ottolina* 

Il patto di prova, normato dall’art. 2096 cod. civ. e dalla contrattazione collettiva, è una clausola che può essere apposta al contratto di lavoro, con la quale si subordina il carattere definitivo dell’assunzione al superamento di un periodo, espressamente risultante da atto scritto, durante il quale entrambe le parti possono valutare il proprio interesse alla prosecuzione del rapporto e, in caso negativo, hanno la facoltà di recedere dal contratto stesso, senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva. Continua a leggere

di Nicoletta Torre Casnedi*

La percezione che abbiamo di un qualsiasi rischio, influenza direttamente la possibilità che abbiamo di poterlo gestire e conseguentemente di potercene tutelare.

Affinché i comportamenti che attuiamo a partire da questa percezione possano essere il più possibile efficaci in termini di prevenzione e protezione e non basati squisitamente sui vantaggi o gli svantaggi che ci procurano nell’immediato, è necessario intraprendere un percorso di informazione, ma soprattutto sensibilizzazione.  Continua a leggere

Divieto di licenziamento ance per il dirigente

di Bernardina Calafiori e Simone Brusa* 

Ordinanza tribunale di Roma, 26 febbraio 2021

Massima: Il divieto transitorio dei licenziamenti individuali riconducibili ad esigenze economiche e organizzative aziendali previsto dalla normativa emergenziale si applica anche al rapporto di lavoro dei dirigenti. 

Un dirigente veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera datata 23 luglio 2020 per soppressione del ruolo aziendale di Credit Manager, in conseguenza alla soppressione della posizione decisa dal datore di lavoro nel quadro di una riorganizzazione interna dovuta al calo dell’attività aziendale determinato dalla pandemia.

Il dirigente impugnava il licenziamento, asserendo che il recesso datoriale fosse nullo per violazione del divieto dei licenziamenti individuali per motivo oggettivo introdotto, in ragione dell’emergenza pandemica, dall’art. 46 del Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020) e prorogato dall’art. 80 del Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020).

Il dirigente chiedeva pertanto la reintegrazione sul posto di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 300/1970, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla data della reintegra.

In subordine, il dirigente contestava le ragioni oggettive su cui era stato fondato il licenziamento e, su tali presupposti, chiedeva la tutela risarcitoria prevista dal Ccnl Dirigenti Terziario.

La Società rimaneva contumace (e non è escluso che ciò abbia in qualche modo inciso sull’esito della causa).

Il Giudice romano esaminava in primo luogo la domanda principale basata sulla normativa del c.d. “blocco dei licenziamenti”.

La norma in questione (art. 80 del d.l. n. 34/2020) prevedeva (e, in modo analogo, prevede la normativa ancora oggi in vigore) che “Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”. 

Lo specifico riferimento alla legge n. 604/1966 aveva portato alcuni lettori ad escludere i dirigenti dai destinatari del “blocco” in quanto la legge n. 604/1966, all’art. 10, prevede l’applicazione di tale normativa solo ai “prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio”. 

Diversa è stata invece l’interpretazione del Giudice romano secondo cui una simile esclusione dei dirigenti dal “blocco” sarebbe irragionevole ai sensi dell’art. 3 della Costituzione (sulla base della ratio della norma per cui l’esigenza di evitare che “il danno pandemico si scarichi sistematicamente ed automaticamente sui lavoratori” sarebbe comune anche ai dirigenti).

A tale primo ragionamento, il Tribunale affianca l’osservazione per cui l’interpretazione letterale sarebbe ulteriormente irragionevole in quanto escluderebbe i dirigenti dal “blocco” dei licenziamenti individuali, quando la medesima normativa emergenziale comprende gli stessi nel novero dei lavoratori che non possono essere licenziati mediante licenziamento collettivo.

Infine, il Giudice romano prova a superare anche il richiamo specifico all’art. 3 della legge n. 604/1966 affermando che tale riferimento mirerebbe “ad identificare la natura della ragione impassibile di essere posta a fondamento del recesso, e non a delimitare l’ambito soggettivo di applicazione del divieto”.

Alla luce di tali osservazioni, il Giudice ha ritenuto il licenziamento nullo per contrasto con il divieto dei licenziamenti introdotto dalla normativa emergenziale di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e ha, quindi, disposto la reintegrazione del dirigente, unitamente al risarcimento della retribuzione dal licenziamento alla reintegrazione.

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Non si qualifica come “insubordinazione grave” l’accesso del dipendente tramite credenziali possedute in modo legittimo a file non protetti della società

di Bernardina Calafiori e Michele Pellegatta * 

Un istituto bancario licenziava per giusta causa una propria dipendente per aver effettuato un accesso ad una cartella di documenti riservati senza alcuna autorizzazione.

Il Tribunale di Velletri e, successivamente, la Corte d’appello di Roma dichiaravano l’illegittimità del licenziamento intimato. Continua a leggere