di Cinzia Brunazzo*

La recente nota n. 306 del 20 agosto 2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) rappresenta, purtroppo, un passo indietro sul fronte della cultura della legalità.

Come si è avuto modo di sottolineare fin dal marzo 2014, anno in cui fu siglato il primo protocollo d’intesa fra il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per l’Asseverazione di Conformità (ASSE.CO.), limitare l’accesso a tale asseverazione solo ai Consulenti del Lavoro di fatto riduce e depotenzia le finalità per le quali è stato siglato.

Fra le considerazioni iniziali del protocollo si declina la volontà di realizzare un sistema volto a prevenire e contrastare il lavoro sommerso ed irregolare, non si capisce allora perché ribadire la scelta di mantenere l’ASSE.CO. esclusivamente in capo ai consulenti del lavoro, negando l’estensione ai dottori commercialisti ed esperti contabili.

Teniamo conto che, dati comunicati dall’INPS sin dal 2017, gli intermediari (cioè coloro che inviano denunce UNIEMENS per i lavoratori) Commercialisti ammontano a 22.264 contro 17.889 Consulenti del lavoro; solo da ciò si dimostra come la volontà dichiarata non sia quella perseguita e non si pensi al bene del Paese nell’ottica di una cultura sociale alla legalità più ampia possibile!

Una visione corporativa che penalizza le imprese

Il ragionamento dell’INL si fonda su un presunto monopolio di competenze dei Consulenti del lavoro in materia giuslavoristica. Tuttavia, questa impostazione ignora un dato di fatto: i commercialisti da sempre gestiscono in modo diffuso e competente gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. La stessa legge n. 12/1979 all’art. 1, co. 1, prevede la possibilità per i Commercialisti, parimenti agli Avvocati, di esercitare ogni attività riconducibile alla consulenza del lavoro “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti”, previa comunicazione agli ispettorati provinciali del lavoro

Ancor prima, in vigore della legge 1815/1939 i Commercialisti erano esclusi dal regime autorizzatorio dell’attività di consulenza del lavoro; dovendo semplicemente denunciare l’intenzione di esercitare tale attività.

Da sempre quindi la normativa riconosce la competenza dei Commercialisti, per tale motivo negare oggi l’accesso all’ASSE.CO. ai Commercialisti appare non solo ingiustificato, ma anche discriminatorio.

Il TAR Lazio con sentenza 9974/2025 aveva chiarito che l’INL non poteva limitarsi a un rifiuto formale, ma doveva valutare seriamente la proposta di protocollo presentata dal CNDCEC.

La nota del 20 agosto, invece, sembra un atto difensivo che – dietro una lunga elencazione di competenze dei Consulenti del lavoro – elude la sostanza: il principio di pari dignità delle professioni quando si parla di tutela dei lavoratori e regolarità delle imprese.

I Commercialisti come garanti di legalità

Il ruolo dei Commercialisti nella certificazione fiscale e nella gestione della compliance aziendale è riconosciuto da numerose normative, da ultimo con il sistema di controllo del rischio fiscale (D.Lgs. 128/2015, modificato dal D.Lgs. 221/2023), che affida proprio a loro responsabilità delicate e strategiche. Non si comprende perché la preparazione di tali professionisti, ritenuta idonea in campo tributario e societario – con riflessi diretti anche sui rapporti di lavoro – nonostante la legge 12/1979 la ritenga idonea a tutti gli adempimenti in materia di lavoro, non sia ritenuta idonea dall’INL.

Un danno per il mercato e per le imprese

L’asseverazione di conformità non può essere surrettiziamente trasformata in un privilegio di categoria, viceversa deve rappresentare uno strumento a vantaggio delle imprese e della regolarità del mercato del lavoro. Escludere i Commercialisti significa ridurre le possibilità per le aziende di accedere a un servizio di garanzia, ostacolando la diffusione della cultura della compliance. In un contesto in cui la semplificazione e la collaborazione tra professionisti dovrebbero essere incentivate, la scelta dell’INL va nella direzione opposta: quella della chiusura corporativa.

Non solo un danno per le imprese ma anche un limite alla professione del Commercialista, si tenga conto infatti che si stà diffondendo sempre più l’assegnazione di un maggior punteggio nelle gare d’appalto alle imprese che ottengono l’ASSE.CO..

In conclusione la nota INL 306/2025 non tiene conto della realtà del mondo professionale, né delle esigenze reali delle imprese. I Commercialisti hanno competenze, diffusione territoriale e responsabilità già riconosciute dall’ordinamento, e la loro esclusione dall’ASSE.CO., appare ormai anacronistica.

È per questo che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili deve continuare con determinazione su questa strada, proseguendo nel dialogo istituzionale e nelle sedi giudiziarie, affinché venga riconosciuta la piena parificazione con i Consulenti del lavoro in materia di consulenza giuslavoristica.

Anche su questo terreno verrà valutata la piena imparzialità dell’attuale Ministro del Lavoro poiché simili interpretazioni non fanno altro che alimentare le polemiche circa una presunta parzialità del Ministro a favore della sola categoria dei Consulenti del lavoro.

Stesso percorso andrà intrapreso anche per gli istituti che sono stati introdotti nella materia negli ultimi 20 anni riservati solo ai Consulenti del Lavoro quali la Certificazione dei Contratti, la somministrazione e intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione, l’assistenza nel tentativo di conciliazione in materia di licenziamento per G.M.O., le dimissioni telematiche

Solo così si potrà giungere a un sistema equo, aperto ed efficiente, nell’interesse delle imprese, dei lavoratori e della collettività.

 

*Presidente Gruppo ODCEC area lavoro

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di Domenico Calvelli*

Come è noto, la revisione legale dei conti – disciplinata in via principale dal D.Lgs. 39/2010 – è spesso percepita quale presidio esclusivamente contabile; un rito notarile di conformità numerica, più che un’indagine di sistema. Eppure la realtà delle imprese contemporanee, intrecciata con normative lavoristiche sempre più pervasive, impone di riconoscere che molti degli scostamenti che il revisore intercetta maturano, prima ancora che nei registri contabili, nelle pieghe del diritto del lavoro: contribuzione omessa o irregolare,
benefit aziendali male inquadrati, piani di welfare non conformi alla prassi INPS, perfino la gestione dei rimborsi chilometrici veicolati tramite Telepass. Continua a leggere

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di Stefano Ferri*

Con l’evoluzione della tecnologia e degli strumenti di controllo a distanza si pone maggiormente il tema di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3 della Legge 300/70; ne ricordiamo il testo: “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. Continua a leggere

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di Giada Rossi*

L’utilizzo di applicazioni di messaggistica istantanea si è progressivamente affermato nei rapporti di lavoro, divenendo prassi consolidata tanto nei contesti più strutturati quanto in quelli contrassegnati da una maggiore informalità operativa.

Tra tali strumenti digitali, l’App WhatsApp si è imposta quale canale privilegiato di comunicazione, grazie alla sua diffusione trasversale tra le diverse fasce d’età e alla sua intuitiva funzionalità. In aggiunta, oltre a consentire uno scambio comunicativo pressoché istantaneo, l’applicazione offre inoltre un sistema di tracciabilità delle comunicazioni, fondato su segni grafici noti come spunte: una singola spunta attesta l’avvenuto invio del messaggio al server, la doppia spunta ne certifica la consegna al destinatario, mentre la doppia spunta colorata di blu ne conferma l’avvenuta lettura. Continua a leggere

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di Carlo Marinelli*

La crisi d’impresa è una condizione sempre più frequente nel tessuto produttivo italiano, acuita da fattori economici globali, transizioni tecnologiche e sfide strutturali. Uno degli aspetti più delicati da affrontare in tale contesto riguarda la gestione del costo del lavoro, che sovente rappresenta una delle voci di costo più significative nei bilanci aziendali. Aspetto tanto più delicato, in particolare nelle imprese che intendano accedere ad una delle procedure a carattere non liquidatorio previste dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza “CCII” (es. composizione negoziata, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo), che presuppongono, come condizione essenziale, la continuazione e dunque la sostenibilità dell’attività di impresa nel tempo, spesso privilegiando la salvaguardia dell’occupazione. Continua a leggere

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di Graziano Vezzoni*

Graziano, con il suo mitico costumino a righe (acquistato nel 1998 e ormai più vintage di una Fiat 500 d’epoca), stava prendendo il sole sulla spiaggia di Forte dei Marmi, al Bagno Onda Marina.
Era il suo giorno di riposo, un evento più raro di un unicorno avvistato in centro a Milano; l’ufficio era chiuso e le pratiche di lavoro, almeno per quel giorno, erano state dimenticate. O meglio, parcheggiate in doppia fila nella sua testa, pronte a suonare il clacson al primo pensiero negativo.
Ogni tanto (cioè ogni tre minuti, cronometrati) Graziano sollevava lo sguardo dal suo libro da spiaggia di Pietro Ichino, “Mezzo secolo di Diritto del Lavoro”, fingendo di essere profondamente assorto e interessato alla lettura. Continua a leggere

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di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 14155 del 27.03.2025, depositata il 27.05.2025), la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il principio di diritto secondo il quale il dipendente destinatario di una lettera di contestazione disciplinare non può vantare un diritto soggettivo a visionare i documenti alla base dell’addebito disciplinare, ma ha unicamente diritto a ricevere una contestazione:
(i) tempestiva, ossia formulata in un limite di tempo ragionevolmente breve dalla conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro, posto che, diversamente, egli potrebbe fare affidamento sul fatto che il datore stesso ritenga i fatti irrilevanti disciplinarmente ovvero non talmente gravi da giustificare l’avvio di una azione disciplinare;
(ii) specifica, in quanto formulata in modo concreto e puntuale, così da porre il dipendente in condizione di avere piena contezza del perimetro delle accuse e di potere esercitare compitamente, per l’effetto, il suo diritto di difesa. Continua a leggere

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di Bernardina Calafiori e Eleonora Ilario*

Con l’ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema del diritto dei lavoratori subordinati ad astenersi dalla prestazione lavorativa durante le festività infrasettimanali, chiarendo i limiti entro cui tale diritto può considerarsi disponibile.
La controversia trae origine dal ricorso presentato da una società operante del settore del trasporto aereo contro la decisione della Corte d’Appello di Firenze, la quale aveva riconosciuto ad alcuni dipendenti turnisti il diritto a non lavorare durante le festività infrasettimanali, ritenendo tale diritto inderogabile salvo specifico accordo individuale.
Investita così della questione, la Corte di Cassazione ha, in primo luogo, ribadito che il diritto al riposo nei giorni in cui cadono le festività infrasettimanali è un diritto soggettivo del singolo lavoratore e, come tale, non è derogabile in via unilaterale dal datore di lavoro. Continua a leggere

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di Vincenzo Ferrante*

Nel gran parlare che si fa dell’intelligenza artificiale (AI o IA, a seconda che si usi la sigla italiana o anglo-sassone) non si deve dimenticare che tutta la legislazione più recente va nella direzione di una tendenziale classificazione delle imprese secondo parametri di congruità, nella prospettiva di circoscrivere gli accertamenti ispettivi a quelle realtà nelle quali la mancanza di proporzione tra il volume d’affari e il costo del lavoro fa sorgere il sospetto che qualcosa non vada nel verso giusto.
È un modello oramai largamente diffuso nel campo degli accertamenti fiscali, grazie anche all’ormai archiviata esperienza degli “studi di settore”, e che mira a selezionare profili di affidabilità, secondo la definizione di una sorta di identikit di contribuenti standard. Continua a leggere

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di Luisella Fontanella *

Introduzione
La questione della giusta retribuzione, strettamente legata al concetto di salario minimo, è al centro di un dibattito giuridico e politico che affonda le sue radici tanto nei trattati internazionali quanto nella nostra Carta costituzionale. Due strumenti cardine in materia, le Convenzioni OIL n. 26/1928 e n. 117/1962, delineano le basi normative internazionali per la fissazione dei salari minimi, mentre l’art. 36 della Costituzione italiana definisce un principio di tutela sociale assai più avanzato. Questo articolo intende analizzare il percorso giuridico e storico della retribuzione minima in Italia, fino ai giorni nostri, ponendo in relazione le fonti sovranazionali e la normativa interna. Continua a leggere

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