di Cinzia Brunazzo*
La recente nota n. 306 del 20 agosto 2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) rappresenta, purtroppo, un passo indietro sul fronte della cultura della legalità.
Come si è avuto modo di sottolineare fin dal marzo 2014, anno in cui fu siglato il primo protocollo d’intesa fra il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per l’Asseverazione di Conformità (ASSE.CO.), limitare l’accesso a tale asseverazione solo ai Consulenti del Lavoro di fatto riduce e depotenzia le finalità per le quali è stato siglato.
Fra le considerazioni iniziali del protocollo si declina la volontà di realizzare un sistema volto a prevenire e contrastare il lavoro sommerso ed irregolare, non si capisce allora perché ribadire la scelta di mantenere l’ASSE.CO. esclusivamente in capo ai consulenti del lavoro, negando l’estensione ai dottori commercialisti ed esperti contabili.
Teniamo conto che, dati comunicati dall’INPS sin dal 2017, gli intermediari (cioè coloro che inviano denunce UNIEMENS per i lavoratori) Commercialisti ammontano a 22.264 contro 17.889 Consulenti del lavoro; solo da ciò si dimostra come la volontà dichiarata non sia quella perseguita e non si pensi al bene del Paese nell’ottica di una cultura sociale alla legalità più ampia possibile!
Una visione corporativa che penalizza le imprese
Il ragionamento dell’INL si fonda su un presunto monopolio di competenze dei Consulenti del lavoro in materia giuslavoristica. Tuttavia, questa impostazione ignora un dato di fatto: i commercialisti da sempre gestiscono in modo diffuso e competente gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. La stessa legge n. 12/1979 all’art. 1, co. 1, prevede la possibilità per i Commercialisti, parimenti agli Avvocati, di esercitare ogni attività riconducibile alla consulenza del lavoro “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti”, previa comunicazione agli ispettorati provinciali del lavoro
Ancor prima, in vigore della legge 1815/1939 i Commercialisti erano esclusi dal regime autorizzatorio dell’attività di consulenza del lavoro; dovendo semplicemente denunciare l’intenzione di esercitare tale attività.
Da sempre quindi la normativa riconosce la competenza dei Commercialisti, per tale motivo negare oggi l’accesso all’ASSE.CO. ai Commercialisti appare non solo ingiustificato, ma anche discriminatorio.
Il TAR Lazio con sentenza 9974/2025 aveva chiarito che l’INL non poteva limitarsi a un rifiuto formale, ma doveva valutare seriamente la proposta di protocollo presentata dal CNDCEC.
La nota del 20 agosto, invece, sembra un atto difensivo che – dietro una lunga elencazione di competenze dei Consulenti del lavoro – elude la sostanza: il principio di pari dignità delle professioni quando si parla di tutela dei lavoratori e regolarità delle imprese.
I Commercialisti come garanti di legalità
Il ruolo dei Commercialisti nella certificazione fiscale e nella gestione della compliance aziendale è riconosciuto da numerose normative, da ultimo con il sistema di controllo del rischio fiscale (D.Lgs. 128/2015, modificato dal D.Lgs. 221/2023), che affida proprio a loro responsabilità delicate e strategiche. Non si comprende perché la preparazione di tali professionisti, ritenuta idonea in campo tributario e societario – con riflessi diretti anche sui rapporti di lavoro – nonostante la legge 12/1979 la ritenga idonea a tutti gli adempimenti in materia di lavoro, non sia ritenuta idonea dall’INL.
Un danno per il mercato e per le imprese
L’asseverazione di conformità non può essere surrettiziamente trasformata in un privilegio di categoria, viceversa deve rappresentare uno strumento a vantaggio delle imprese e della regolarità del mercato del lavoro. Escludere i Commercialisti significa ridurre le possibilità per le aziende di accedere a un servizio di garanzia, ostacolando la diffusione della cultura della compliance. In un contesto in cui la semplificazione e la collaborazione tra professionisti dovrebbero essere incentivate, la scelta dell’INL va nella direzione opposta: quella della chiusura corporativa.
Non solo un danno per le imprese ma anche un limite alla professione del Commercialista, si tenga conto infatti che si stà diffondendo sempre più l’assegnazione di un maggior punteggio nelle gare d’appalto alle imprese che ottengono l’ASSE.CO..
In conclusione la nota INL 306/2025 non tiene conto della realtà del mondo professionale, né delle esigenze reali delle imprese. I Commercialisti hanno competenze, diffusione territoriale e responsabilità già riconosciute dall’ordinamento, e la loro esclusione dall’ASSE.CO., appare ormai anacronistica.
È per questo che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili deve continuare con determinazione su questa strada, proseguendo nel dialogo istituzionale e nelle sedi giudiziarie, affinché venga riconosciuta la piena parificazione con i Consulenti del lavoro in materia di consulenza giuslavoristica.
Anche su questo terreno verrà valutata la piena imparzialità dell’attuale Ministro del Lavoro poiché simili interpretazioni non fanno altro che alimentare le polemiche circa una presunta parzialità del Ministro a favore della sola categoria dei Consulenti del lavoro.
Stesso percorso andrà intrapreso anche per gli istituti che sono stati introdotti nella materia negli ultimi 20 anni riservati solo ai Consulenti del Lavoro quali la Certificazione dei Contratti, la somministrazione e intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione, l’assistenza nel tentativo di conciliazione in materia di licenziamento per G.M.O., le dimissioni telematiche
Solo così si potrà giungere a un sistema equo, aperto ed efficiente, nell’interesse delle imprese, dei lavoratori e della collettività.
*Presidente Gruppo ODCEC area lavoro












