di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 26021 del 9.07.2025, pubblicata il 24.09.2025), la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il principio, già evidenziato in precedenti decisioni, in base al quale, in materia di sicurezza del lavoro, l’imprenditore è da ritenersi responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive (comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo) sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano, in concreto, osservate. Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 26035 dell’8.07.2025, pubblicata il 24.09.2025), la Suprema Corte di Cassazione ha fissato alcuni principi fondamentali in materia di obbligo di repêchage del datore di lavoro, per il caso di licenziamento del dipendente per giustificato motivo oggettivo, rilevando, più precisamente, che, a tal fine:

  • non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell’organigramma aziendale, ma solo quelle che siano realmente compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ossia quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, dal dipendente;
  • il datore di lavoro non può ritenersi tenuto ad assolvere ad un obbligo del datore di lavoro di fornire un’ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro.

Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 24994 dell’8.07.2025, pubblicata l’11.09.2025), la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il principio, già posto a fondamento di precedenti decisioni, in base al quale il licenziamento del dipendente che, a causa di grossi problemi fisici, non sia ricollocabile all’interno azienda, se non attraverso un’irragionevole e gravosa modifica dell’assetto organizzativo aziendale, deve essere considerato legittimo.

La pronunzia in commento nasce dal ricorso di un dipendente, con mansioni di barista, che aveva riportato, in costanza di lavoro, un grave infortunio a seguito di un incidente stradale, in ordine al quale il medico competente aveva si espresso un giudizio di idoneità alle mansioni, aggiungendo, pero, le seguenti stringenti limitazioni: “esclusione totale dalla movimentazione manuale di carichi, esclusione da stazione eretta prolungata, non può effettuare servizio in sala, prediligere postazione seduta”. A fronte di ciò, il datore di lavoro – come detto – aveva licenziato il dipendente per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966, atteso che costui non poteva essere destinato: (i) ne alle mansioni di cuoco, di addetto alla reception, all’amministrazione o alla cassa, in quanto privo delle necessarie competenze; (ii) ne alle mansioni relative al servizio in sala o al bar, perché implicavano la movimentazione manuale di carichi o, comunque, la necessita di mantenere la stazione eretta in modo prolungato; (iii) ne a mansioni astrattamente compatibili con la sua residua e ridotta capacita lavorativa, posto che non ricorrevano i presupposti e le condizioni per possibili accomodamenti ragionevoli.

Sulla base di tali presupposti di fatto, la Suprema Corte – come detto – ha riconosciuto la legittimità del licenziamento per giustificato motivo del ricorrente, fondando la sua decisione su un orientamento oramai consolidato, in base al quale – nell’ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 3, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 216 del 2003 – il datore di lavoro ha l’onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966, dimostrando:

  • sia il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l’impossibilita di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute;
  • sia l’impossibilita di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, i quali, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, siano idonei a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all’impresa.

A questo punto, la Suprema Corte ha colto l’occasione per dare una puntuale definizione di “accomodamento ragionevole”, ed ha osservato, più precisamente, che potrà dirsi ragionevole “… ogni soluzione organizzativa praticabile che miri a salvaguardare il posto di lavoro del disabile in un’attività che sia utile per l’azienda e che imponga all’imprenditore, oltre che al personale eventualmente coinvolto, un sacrificio che non ecceda i limiti di una tollerabilità considerata accettabile secondo “la comune valutazione sociale”.

Stante l’impossibilita di reimpiego del dipendente, anche a mezzo di ragionevoli accomodamenti, la Corte, quindi, ha rigettato il ricorso del dipendente e statuito, per l’effetto, la legittimità del recesso datoriale.

di Bernardina Calafiori e Eleonora Ilario*

Con la sentenza Pauni (C-5/24, 11 settembre 2025) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e tornata a pronunciarsi sul delicato tema della tutela dei lavoratori disabili nel contesto del licenziamento per superamento del periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva.

Come noto, in materia si e consolidato un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l’applicazione anche ai lavoratori disabili del periodo di comporto ordinario previsto dai contratti collettivi per la generalità dei lavoratori costituirebbe una discriminazione indiretta, rendendo cosi nullo il licenziamento intimato a tale titolo. In questo quadro si inserisce il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Ravenna, chiamato, appunto, a decidere sulla legittimità del licenziamento di una lavoratrice che aveva superato il limite di comporto previsto dal Ccnl Commercio. Nella specie, la lavoratrice veniva riconosciuta come disabile ai sensi della normativa nazionale, ma solo dopo l’intimazione del recesso. Il giudice nazionale domandava innanzitutto se la disciplina del Ccnl, che già prevede un lungo periodo di conservazione del posto di lavoro (nella specie: 180 giorni di “comporto” retribuiti,  più 120 di aspettativa non retribuita), fosse davvero incompatibile con la direttiva 2000/78/CE. Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 14155 del 27.03.2025, depositata il 27.05.2025), la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il principio di diritto secondo il quale il dipendente destinatario di una lettera di contestazione disciplinare non può vantare un diritto soggettivo a visionare i documenti alla base dell’addebito disciplinare, ma ha unicamente diritto a ricevere una contestazione:
(i) tempestiva, ossia formulata in un limite di tempo ragionevolmente breve dalla conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro, posto che, diversamente, egli potrebbe fare affidamento sul fatto che il datore stesso ritenga i fatti irrilevanti disciplinarmente ovvero non talmente gravi da giustificare l’avvio di una azione disciplinare;
(ii) specifica, in quanto formulata in modo concreto e puntuale, così da porre il dipendente in condizione di avere piena contezza del perimetro delle accuse e di potere esercitare compitamente, per l’effetto, il suo diritto di difesa. Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Eleonora Ilario*

Con l’ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema del diritto dei lavoratori subordinati ad astenersi dalla prestazione lavorativa durante le festività infrasettimanali, chiarendo i limiti entro cui tale diritto può considerarsi disponibile.
La controversia trae origine dal ricorso presentato da una società operante del settore del trasporto aereo contro la decisione della Corte d’Appello di Firenze, la quale aveva riconosciuto ad alcuni dipendenti turnisti il diritto a non lavorare durante le festività infrasettimanali, ritenendo tale diritto inderogabile salvo specifico accordo individuale.
Investita così della questione, la Corte di Cassazione ha, in primo luogo, ribadito che il diritto al riposo nei giorni in cui cadono le festività infrasettimanali è un diritto soggettivo del singolo lavoratore e, come tale, non è derogabile in via unilaterale dal datore di lavoro. Continua a leggere

Cassazione, sez. lav., ordinanza dell’8 aprile 2025, n. 9284

La Corte di Cassazione è tornata sul tema – sempre più di attualità – del rapporto esistente tra il diritto del lavoratore ad essere reintegrato in servizio e la maturazione – da parte del medesimo lavoratore – del requisito pensionistico.

Un lavoratore in favore del quale era stato giudizialmente accertato (con sentenza del 2015) il diritto alla reintegrazione esercitava successivamente il diritto di opzione, proponendo (con ricorso depositato nel 2019) un secondo giudizio avverso il datore di lavoro per ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva ex art. 18, comma 4° dello Statuto dei Lavoratori. Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 7825 del 29.01.2025, depositata il 24.03.2025), la Suprema Corte di Cassazione ha colto lo spunto per confermare, nell’ambito dell’iter motivazionale sotteso alla decisione in esame, una serie di fondamentali principi in materia di licenziamento disciplinare del dipendente. Continua a leggere

di Bernardina Calafi ori e Eleonora Ilario*

Le conclusioni ispettive accertavano che l’azienda oggetto di esame risultava priva di un’effettiva organizzazione imprenditoriale. Nella specie, la società distaccante non risultava avere una struttura amministrativa propria (nessun ufficio, né spese per utenze o materiali di consumo), non possedeva automezzi propri (che erano invece forniti dalla distaccataria) e risultava iscritta all’albo degli autotrasportatori solo dopo aver aderito al contratto di rete e dopo aver già inviato i lavoratori in distacco.

Questi elementi portavano gli Ispettori a ritenere che la distaccante fosse una mera somministratrice di lavoratori che venivano, appunto, assunti e immediatamente distaccati presso altre imprese (tanto che su 265 dipendenti, ben 250 erano distaccati presso altre imprese della rete). Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 2066 del 24.10.2024, depositata il 29.01.2025), la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato una fondamentale questione di diritto in tema di regolarità del procedimento disciplinare, sia pure con riferimento ad una specifica fattispecie disciplinata dal CCNL Metalmeccanica e aziende industriali.

Al fine di comprendere la ratio decidendi della pronunzia in esame, appare utile rammentare, in via preliminare, che ai sensi dell’art. 7, comma V°, della Legge n. 300 del 20.05.1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) “i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa”. Continua a leggere