di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 18760 dell’8.04.2026, pubblicata il 9.06.2026), la Corte di Cassazione ha confermato il proprio consolidato orientamento in tema di c.d. assorbibilità del superminimo contrattuale, ribadendo – nei termini qui esposti – il principio in base al quale il superminimo è, di regola, assoggettato al principio dell’assorbimento retributivo.

Prima di analizzare la sentenza della Suprema Corte, tuttavia, è opportuna una breve premessa – finalizzata a inquadrare la quaestio iuris definita dalla Suprema Corte con la pronunzia in commento – e prendere le mosse, al citato fine, dalla nozione di super minimo contrattuale: tale istituto consiste, infatti, in un emolumento retributivo che ecceda – di qui, per l’appunto, la sua denominazione – i minimi tabellari fissati nella contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro e che è pattuito, di regola, individualmente tra datore di lavoro e dipendente. Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Eleonora Ilario*

L’ordinanza in commento affronta il sempre dedicato tema della prova che ricadrebbe in capo al datore di lavoro lì dove questi voglia eccepire la simulazione dello stato di malattia del lavoratore.

La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare intimato ad un dipendente al quale il datore di lavoro aveva contestato di avere simulato uno stato di malattia con la sottesa finalità di sottrarsi allo svolgimento di nuove mansioni a lui non gradite.

I Giudici territoriali – e segnatamente la Corte d’Appello di Firenze – avevano ritenuto legittimo il recesso. In sentenza, la Corte d’Appello forniva rilievo alla sussistenza di alcuni elementi indiziari, che avrebbero supportato la simulazione. Tra gli stessi venivano, ad esempio individuati: il fatto che il lavoratore avesse esplicitato la propria contrarietà allo svolgimento delle nuove mansioni; la circostanza secondo cui la certificazione provenisse da un medico di medicina generale e non da uno specialista (e così la ritenuta “superficialità” della diagnosi proveniente da un tale medico); nonché il fatto che il lavoratore non si era sottoposto alla visita specialistica psichiatrica suggerita dal medico curante e non aveva mai effettivamente acquistato i farmaci prescritti. Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Eleonora Ilario*

Con l’ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del trasferimento del lavoratore, chiarendo che non ogni spostamento del dipendente integra automaticamente un “trasferimento” ai sensi dell’art. 2103 c.c. La Corte, al contempo, ha dato altresì rilievo all’incompatibilità ambientale come possibile giustificazione dello spostamento del lavoratore.

La vicenda riguardava una dipendente di una cooperativa impiegata presso lo stabilimento di una società committente. A seguito del deterioramento dei rapporti con i colleghi, la committente aveva chiesto l’allontanamento della dipendente dal sito produttivo; la cooperativa aveva quindi disposto la sua riassegnazione presso un’altra sede, situata nello stesso comune. Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 6979 del 27.02.2026, pubblicata il 24.03.2026), la Corte di Cassazione ha definito, accogliendo il relativo ricorso, il processo di impugnazione promosso dall’Inps avverso la decisione della Corte di Appello di Roma che – accogliendo, a sua volta, il ricorso di una dipendente avverso la sfavorevole decisione di primo grado – aveva riconosciuto il diritto della stessa alla Naspi, assumendo (contraddittoriamente) che:

– le dimissioni presentate dalla lavoratrice madre durante il periodo di gravidanza dovevano e devono obbligatoriamente essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio ai sensi dell’art. 55, comma IV°, del d.lgs. 151 del 26.03.2001, con la conseguenza che la mancanza di tale convalida rende inefficace il recesso della dipendente, in quanto non validamente perfezionato;

– le dimissioni della lavoratrice vittoriosa in grado di Appello, in quanto non convalidate, erano inidonee a risolvere il rapporto di lavoro, il quale, per l’effetto, doveva considerarsi come giuridicamente mai cessato; Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 1584 del 3 dicembre 2025, pubblicata il 23 gennaio 2026), la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunziarsi su una fattispecie particolare, avente ad oggetto la legittimità di un “doppio licenziamento” – fondato, ovviamente, su titoli e cause diverse – comminato dal datore di lavoro al medesimo dipendente.

Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte, più specificamente, traeva origine dall’impugnazione proposta da un dipendente di una Società di Trasporti di Bari nei confronti di un licenziamento comminatogli in seguito alla di lui condanna, in sede penale, per gravi reati (usura ed estorsione). Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Michele Toso*

Con la pronuncia in commento (Cass., sez. lav., n. 4623 del 2 marzo 2025) la Corte di Cassazione, è stata chiamata a pronunciarsi su una questione rilevante in materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto e tutela antidiscriminatoria delle persone con disabilità, soffermandosi in particolare sulle conseguenze risarcitorie della nullità del licenziamento discriminatorio. La vicenda origina dal recesso intimato da una cooperativa sociale per superamento del periodo di comporto nei confronti di una lavoratrice affetta da disabilità. Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la sentenza n. 31367 del 2.10.2025, depositata in cancelleria il 1° dicembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato un importante principio in materia di responsabilità del datore di lavoro per lesione della integrità psico – fisica dovuta ad ambente stressogeno e nocivo, statuendo che detta responsabilità ricorre anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia consentito o posto in essere comportamenti che abbiano determinato (o, quantomeno: concorso a determinare) un clima aziendale mortificante, anche se detti comportamenti non siano ascrivibili e sussumibili nella nozione di “mobbing”. Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha enunciato importanti principi in materia di cambio di appalto disciplinato da clausola sociale, chiarendo la natura dell’obbligo di assunzione gravante sull’impresa subentrante e il regime delle somme spettanti al lavoratore per il periodo di mancata assunzione.

La vicenda trae origine dal mancato assorbimento, da parte dell’impresa subentrante in un appalto di ristorazione, di un lavoratore impiegato da oltre vent’anni presso il medesimo sito produttivo. La società subentrante aveva invocato una previsione del Ccnl Turismo che consente di escludere dall’obbligo di assunzione alcune figure con funzioni di coordinamento e controllo. Tale esclusione, tuttavia, veniva contestata dal lavoratore e dalla società uscente, che negavano la sussistenza di mansioni superiori o direttive. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d’Appello di Catania riconosceva il diritto del lavoratore all’assunzione e condannava la società al pagamento delle somme corrispondenti alle retribuzioni non percepite, detraendo però quanto ricevuto a titolo di pensione di anzianità. La decisione veniva impugnata sia dalla società sia dal lavoratore. La decisione della Corte di Cassazione si sofferma su due profili: il momento di produzione degli effetti della sentenza e l’esclusione della detrazione della pensione di anzianità percepita dal lavoratore nel periodo considerato. Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 26021 del 9.07.2025, pubblicata il 24.09.2025), la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il principio, già evidenziato in precedenti decisioni, in base al quale, in materia di sicurezza del lavoro, l’imprenditore è da ritenersi responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive (comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo) sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano, in concreto, osservate. Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 26035 dell’8.07.2025, pubblicata il 24.09.2025), la Suprema Corte di Cassazione ha fissato alcuni principi fondamentali in materia di obbligo di repêchage del datore di lavoro, per il caso di licenziamento del dipendente per giustificato motivo oggettivo, rilevando, più precisamente, che, a tal fine:

  • non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell’organigramma aziendale, ma solo quelle che siano realmente compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ossia quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, dal dipendente;
  • il datore di lavoro non può ritenersi tenuto ad assolvere ad un obbligo del datore di lavoro di fornire un’ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro.

Continua a leggere