IL NUOVO ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI NASPI E LAVORO AUTONOMO PREESISTENTE – CASSAZIONE, SEZ. LAV., ORDINANZE NN. 846 E 1053, RISPETTIVAMENTE DEL 9 E 10 GENNAIO 2024

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di Bernardina Calafiori e Eleonora Ilario*

La Corte di cassazione, con le pronunce in commento, ha affermato che è causa di decadenza dalla NASpI la mancata comunicazione, da parte del beneficiario, dello svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, anche se preesistente alla percezione dell’indennità di disoccupazione.

Come noto, l’art. 11 del d.lgs. 22/2015 stabilisce che: «Ferme restando le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all’articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: (…) c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo».

L’art. 10, comma 1°,  primo periodo, a sua volta, stabilisce che «Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne».

Per la giurisprudenza di merito sino ad ora affermatasi (si vedano, tra le tante: Corte d’Appello di Milano, n. 1594/2021; Corte d’Appello di Torino, n. 659/202; nonché, ancora più di recente, Tribunale di Perugia, n. 206 del 7 luglio 2023) le disposizioni sopra riportate, interpretate secondo il loro senso letterale (“intraprenda”, “data di inizio dell’attività lavorativa autonoma”, “inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma”), prescrivono che la decadenza si verifichi solo quando l’interessato, nel periodo di fruizione della NASpI, dia inizio e cioè intraprenda una attività di lavoro autonomo senza effettuare la comunicazione del prevedibile reddito annuo ricavabile da tale attività.

Dette disposizioni, in quanto di natura eccezionale, non possono applicarsi in via analogica ai casi non espressamente previsti.

La Cassazione, al contrario, con i citati pronunciamenti, di assoluta novità (non essendoci infatti precedenti di legittimità sul tema), aderendo alla tesi proposta dall’INPS, ha ritenuto che «Dal tenore testuale del citato art. 10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una “nuova attività” successiva all’inizio del periodo di percezione della Naspi».

Detta norma, proseguono i giudici di legittimità, farebbe infatti “generico riferimento” al fatto che si “intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” durante il periodo di godimento della Naspi.

Pertanto, poiché ciò che rileva, anche ai fini della decadenza, è la “contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa”, nel caso in cui lo svolgimento di attività di lavoro autonomo fosse stata già intrapresa prima della data di cessazione del rapporto e continuata durante il periodo di disoccupazione, il termine di 30 giorni non può che decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa di NASpI.

A supporto di questa interpretazione, secondo la Suprema Corte, vi sarebbe anche una “interpretazione sistematica” (e non analogica) dell’art. 10 cit., con il precedente art. 9, comma 3°, del d.lgs. 22/2015.

Quest’ultimo infatti stabilisce che «il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti (…) e il cui reddito corrisponda a (…) ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto».

Ne deriva che in tutti i casi in cui vi sia una prosecuzione di una precedente attività di lavoro, anche autonoma, il reddito che deriva da detta attività, ai fini della NASpI, va comunicato entro 30 giorni dalla richiesta dell’indennità.

*Avvocati Studio Legale Daverio & Florio

(studiolegale@daverioflorio.com)

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