Il Comitato di Redazione di NOI & IL LAVORO augura BUONA PASQUA a tutti i lettori  e informa che è a disposizione il n.2/2025 della rivista!

di Fabiano D’Amato*

Con il Messaggio n. 1115 dell’1.4.2025, l’INPS ha comunicato che, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di maggio 2025, l’elemento <QualProf>, presente per indicare le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori, dovrà essere valorizzato secondo la codifica ISTAT delle Professioni CP2021.

Nel Messaggio stesso l’Istituto evidenzia come tale misura venga adottata al fine di rendere più agevole e tempestivo il riconoscimento dei requisiti che danno diritto ai benefici in fase di accesso al trattamento pensionistico.

L’elemento di cui trattasi è stato introdotto con il Messaggio n. 208 del 17.1.2019 e si trova nello schema del flusso Uniemens\PosContributiva.

Il Messaggio INPS è reperibile al seguente link.

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.04.messaggio-numero-1115-del-01-04-2025_14887.html

*ODCEC Roma

di Fabiano D’Amato*

L’articolo 14 della Legge 203/2024 (recante Disposizioni in materia di lavoro), ha modificando l’art. 23 della L. 81/2017.

La disposizione modificata dispone un termine di cinque giorni per la comunicazione dell’avvio e della cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile e delle modifiche di durata, secondo le modalità individuate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.149 del 22.8.2022.

Con riferimento alla Legge 203/2024 è intervenuta la Circolare I.N.L. 27.3.2025 n. 6, la quale su questo specifico argomento precisa, fra l’altro, che:

  • l’inizio dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile deve essere comunicato entro cinque giorni dalla data dell’effettivo inizio dell’utilizzo di tale modalità;
  • la modifica della durata stabilita originariamente deve intervenire prima della scadenza e comunicata entro cinque giorni dalla data di stipula dell’accordo di proroga.
  • l’eventuale cessazione anticipata deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi alla nuova data di conclusione.

La Circolare INL n. 6/2025 è disponibile al seguente link.

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/collegato-lavoro-la-circolare-operativa

*ODCEC Roma

di Fabiano D’Amato*

L’articolo 5 del D.Lgs. 21.4.2011 n.67, prevede l’obbligo di invio, entro il 31 marzo di ciascun anno, della comunicazione dei lavoratori adibiti alle lavorazioni usuranti individuate dallo stesso Decreto Legislativo.

La trasmissione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, attraverso il modello “LAV-US”, deve avvenire in modalità telematica, e può essere delegata ai soggetti abilitati di cui all’art.1 della Legge 12/79.

Sono previste sanzioni amministrative in caso di inadempimento, nelle ipotesi di esecuzione di lavoro notturno nelle modalità che danno luogo all’obbligo di comunicazione, e nel caso in cui si applichino criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, (“linea catena”) in imprese per le quali operino le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al  D.Lgs. 67/2011.

L’importo di tali sanzioni è compreso tra euro 500 ed euro 1.500, eventualmente diffidabile (D.Lgs. 124/2004)

*ODCEC Roma

di Stefano Lapponi* 

–          Materia: Lavoratori dello spettacolo

–          Oggetto: indennità di discontinuità

–          Riferimento: Messaggio Inps 13.1.2025 n.112

L’Inps ha comunicato che dal 15.1.2025 al 30.4.2025 è disponibile il servizio on line per presentare la domanda di indennità di discontinuità di cui all’art. 2 co. 4 e 6 della L. 106/2022 e attuata dal DLgs. 175/2023 in favore dei lavoratori dello spettacolo, riferita all’anno di competenza 2024 e valida per l’anno 2025 e

Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”.

L’Inps informa che la domanda può essere presentata anche tramite gli   Istituti di patronato oppure rivolgendosi al servizio di contact center Multicanale: numero verde 803 164 da rete fissa (06 164164 da rete mobile).

 

 

–          Materia: Sostegno all’occupazione

–          Oggetto: Apprendistato di I livello – trasformazione

–          Riferimento: Messaggio Inps 24.01.2025 n.285

 L’Inps interviene sulla disposizione di cui all’art. 18 co. 1 della L. 203/2024 (c.d. “collegato lavoro”), circa la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante, anche in un contratto di “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale” di cui all’art. 45 del DLgs. 81/2015.

Si legge nel messaggio:

1)      la trasformazione del contratto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità di quello già in essere.

2)      l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali

3)      il datore di lavoro è obbligato al versamento delle aliquote di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di CIGO o CIGS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

 

 

 

–          Materia: Risoluzione del rapporto di lavoro

–          Oggetto: Assenza Ingiustificata del lavoratore – dimissioni

–          Riferimento: Nota INL 22.01.2025 n.579

In tema di risoluzione del rapporto derivante dall’assenza ingiustificata del lavoratore l’Ispettorato del Lavoro ha fornito informazioni e chiarimenti sulla procedura di cui all’art. 19 della L. 203/2024 (c.d. “collegato lavoro”) e in vigore dal 12.1.2025.

Si chiarisce che:

a)      l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro derivante dall’assenza ingiustificata del lavoratore avviene previa trasmissione della comunicazione da parte del datore di lavoro all’Ispettorato.

b)      In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’INL,

c)      L’Ispettorato può verificare la veridicità della comunicazione medesima.

d)      A seguito della verifica dell’INL si ha l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro, senza la necessità da parte del lavoratore di formalizzare le dimissioni mediante canale telematico.

 

 

 

 

 

–          Materia: Sostegno al reddito

–          Oggetto: Assegno di inclusione    

–          Riferimento: Messaggio Inps 15.01.2025 n.148

L’Inps ritorna sulla disciplina dell’assegno di inclusione (ADI) e del supporto per la formazione e lavoro (SFL) specificando decorrenza e termini per il pagamento delle “indennità” sopra specificate.

Nella fattispecie:

·      Al 15.1.2025 è previsto il pagamento delle mensilità arretrate per l’Adi, con competenza anteriore al mese di gennaio 2025, con le soglie previste dal DL 48/2023 anteriormente alle modifiche attuate per mezzo della L. 207/2024;

·      Al 17.1.2025, per il SFL, verrà effettuato il pagamento delle mensilità arretrate e della mensilità di dicembre 2024, applicando le soglie e gli importi previsti dal DL 48/2023 anteriormente alle modifiche attuate per mezzo della L. 207/2024;

·      Al 27.1.2025 verranno effettuati i pagamenti di competenza del mese di gennaio 2025 con l’applicazione delle nuove soglie di accesso alla prestazione.

 

 

 

  

–          Materia: Imponibile assicurativo

–          Oggetto: Facchinaggio

–          Riferimento: circolare Inail 05.02.2025 n.13

 L’Inail fornisce informazioni in merito all’imponibile retributivo ai fini assicurativi da applicare alle società cooperative di facchinaggio svolto nelle aree portuali.

A norma del DM 6.9.2022, dall’1.1.2023 l’assicurazione INAIL per i facchini riuniti in cooperative di facchinaggio nelle aree portuali è attuata con il regime assicurativo ordinario di cui all’art. 41 del DPR 1124/65, in luogo del precedente premio speciale unitario di cui all’art. 42 del medesimo DPR 1124/65.

Ne consegue che la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione corrisponde alla retribuzione convenzionale giornaliera, rapportata a 12 giorni al mese ovvero a 144 giorni all’anno.

Ricorda altresì che:

1.      la retribuzione convenzionale giornaliera per effetto degli aggiornamenti annuali è stata stabilita per l’anno 2024 nella misura di 119,42 euro.

2.      L’importo della retribuzione convenzionale giornaliera è da assumere anche come base per la liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea e, su base annua, per la liquidazione della rendita per inabilità permanente.

 

 

 

  

–          Materia: Pensioni

–          Oggetto: procedure di accesso a APE sociale

–          Riferimento: Messaggio Inps 10.02.2025 n.502, Messaggio Inps 17.02.2025 n.598

 L’Inps rende note le procedure di presentazione delle domande di accesso per:

·         APE sociale

·         Opzione donna

·         Quota 103

Nella fattispecie:

·      via web, utilizzando gli appositi servizi presenti sul sito www.inps.it, previo possesso dello SPID almeno di Livello 2, oppure della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o, infine, dell’eIDAS;

·      utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato;

·      chiamando il contact center Multicanale al numero verde gratuito 803164 da rete fissa, o il numero a pagamento 06164164 da rete mobile.

Quanto all’APE sociale l’INPS ha altresì comunicato come “il collegato lavoro” (art. 29 co. 1 della L. 203/2024) abbia uniformato i termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per accedere al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto (a favore dei lavoratori c.d. “precoci”) e all’APE sociale.

Gli istanti dovranno presentare le domande entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Circa la comunicazione dell’Inps dell’esito dell’istruttoria, i termini di risposta in relazione alle citate scadenze, saranno entro:

·      il 30 giugno;

·      il 15 ottobre;

 

 

*Odcec Macerata

di Fabiano D’Amato*

Il 17 marzo 2025 (essendo il 16 cadente di domenica) è spirato il primo termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del flusso telematico dei dati di cui alle CU 2025, termine previsto con riferimento ai dati riguardanti i redditi dichiarabili mediante la c.d. “dichiarazione precompilata” (quali quelli da lavoro dipendente ed assimilato, da lavoro autonomo non esercitato abitualmente, redditi diversi, locazioni brevi).

In caso di mancato rispetto della scadenza, il sostituto obbligato può:

  • Godere di una riduzione delle sanzioni ad 1/3 (33,33 euro per percipiente fino ad un massimo di totali 20.000 per sostituto) in caso di trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza stessa,
  • Applicare le sanzioni avvalendosi del probabilmente più conveniente istituto del ravvedimento operoso (circolare 12/E/2024 risposta n.6, reperibile al seguente link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6101200/Circolare+12+CAF+risposte+a+quesiti.pdf/5f41a2f3-934e-af7c-3e1e-42e9b27002d7.

Eccezioni alla scadenza di cui sopra, come da istruzioni Ministeriali, riguardano:

  • le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale (scadenza 31 marzo 2025);
  • le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (scadenza 31 ottobre 2025).

I modelli di Certificazione Unica, corredati delle relative istruzioni, sono reperibili al seguente indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cu-certificazione-unica-2025/modello-e-istruzioni

*ODCEC Roma

 

 

CONVEGNO GOAL – Milano 20 Marzo 2025

LA GIUSTA RETRIBUZIONE

Il Comitato Scientifico GOAL con la collaborazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di MILANO
organizza un EVENTO GRATUITO in presenza presso la sede ODCEC Milano e in streaming

GIOVEDI’ 20 MARZO 2025
ore 09:00 -13:00

 

Convegno GOAL Milano – Gruppo ODCEC Area Lavoro

 

*di Stefano Lapponi

 

–       Materia: Regolarità Contributiva

–       Oggetto: Simulazione Durc procedura Ve.R.A.

–       Riferimento: Messaggio Inps  3662/2024

L’INPS ha spiegato con il messaggio 3662/24 il funzionamento della Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva.

Le sezioni contemplate sono:

1)    Ve.R.A. che espone per ogni Gestione la natura dei debiti del contribuente e il relativo stato;

2)    Simulazione DURC che valuta le evidenze secondo i criteri che disciplinano il rilascio del DURC ai sensi del DM 30.1.2015.

La Piattaforma online è strutturata per consentire ai contribuenti e ai loro intermediari la consultazione delle evidenze riferite alla posizione contributiva, trasversalmente a tutte le gestioni contributive, per la sistemazione delle eventuali anomalie mediante l’attivazione dei processi di regolarizzazione previsti per ciascuna tipologia di debiti contributivi.

Le risultanze della verifica sono segnalate con cerchi colorati di colorazione verde, rosso e giallo aventi i seguenti significati:

·       verde per le Gestioni per le quali non risultano presenti evidenze;

·       rosso per le Gestioni in cui sono presenti le evidenze, anche senza rilevanza contributiva, che devono essere oggetto di procedimenti di correzione e/o normalizzazione;

·       giallo per le anomalie nella estrazione delle evidenze.

 

–       Materia: Pensioni anticipate

–       Oggetto: APE sociale

–       Riferimento: Comunicato Inps 8.11.2024

  L’INPS informa che il 30.11.2024 scade il termine per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale.

Si sottolinea che l’accesso al beneficio è subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

I requisiti per ottenere l’indennità sono:

·       almeno 63 anni e 5 mesi di età;

·       almeno 30 anni di anzianità contributiva;

·       per i lavoratori che svolgono le attività gravose, l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni (o almeno 32 anni, per le categorie illustrate nella pagina APE).

·       per le donne i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;

·       non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

 

 

–       Materia: Assicurazione infortuni

–       Oggetto: Autoliquidazioni Inail 2024/2025   ditte cessate

–       Riferimento: Istruzioni Operative del 4.12.2024

Con l’istruzione operativa del 4.12.2024, l’INAIL comunica circa il servizio “Autoliquidazione ditte cessate”, che, per le ditte cessate nel corso del 2024 che hanno utilizzato la nuova funzionalità di cui in oggetto, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’INAIL, le basi di calcolo non sono disponibili.

Con le stesse istruzioni l’Inail rende note per l’autoliquidazione 2024/2025:

·     La “Comunicazione delle Basi di Calcolo”, nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”;

·     La “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo”;

·     La “Visualizza elementi di calcolo”, dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN)

 

 

–       Materia: Sostegno al reddito

–       Oggetto: Assunzione beneficiari assegno di inclusione    

–       Riferimento: Messaggio Inps 4.12.2024 n.4110

  L’INPS, con il messaggio 4110/2024, rettificando parzialmente quanto disposto al § 3 del messaggio 3888/2024, comunica le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo all’assunzione di beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro (art. 10 del DL 48/2023),

L’Istituto ricorda che i dati esposti nel flusso UniEmens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:

·       con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;

·       con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.

 

 

–       Materia: Indennità di disoccupazione

–       Oggetto: NASpI

–       Riferimento: messaggio Inps 13.12.2024 n.4254

L’INPS, con il messaggio 4254/2024, chiarisce la modalità di calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Nella fattispecie ricorda che a norma dell’art. 4  co. 1 del D.Lgs. 22/2015, l’indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Scendendo nel particolare la circolare nell’ipotesi in cui un lavoratore licenziato non abbia percepito nel citato quadriennio alcuna retribuzione in quanto integralmente beneficiario di cassa integrazione a zero ore, chiarisce che, ai fini del calcolo della prestazione NASpI, si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla “valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale” riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali.

 

 

–       Materia: Imposte sui redditi

–       Oggetto: Residenza delle Persone Fisiche e delle Società

–       Riferimento: Circolare AdE 4.11.2024 n.20

Con la circolare in riferimento l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni in relazione alle modifiche apportate agli artt. 2 e 73 Tuir in tema di residenza delle persone fisiche (art.2) e delle società (art.73).

Nella fattispecie sono considerati fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni ovvero 184 in caso di anno bisestile) si ritrovino in una delle seguenti situazioni (alternative):

  • residenza nel territorio dello Stato;
  • domicilio nel territorio dello Stato;
  • presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;
  • iscritti nell’anagrafe della popolazione residente.

NOTA BENE: In tale ultimo caso la condizione non riveste più carattere di “presunzione assoluta” bensì di “presunzione relativa” che ammette la prova contraria.

 

*Odcec Macerata

di Florianna Golino*

Fino a qualche decennio fa, il concetto sicurezza sui luoghi di lavoro veniva associato all’insieme delle misure, adottate dalle organizzazioni, per garantire le migliori condizioni ai lavoratori, intese come assenza di malattie professionali e danni cagionati da eventi accidentali (infortuni).

I decreti sulla sicurezza degli anni 50, infatti, che ponevano l’Italia in vantaggio rispetto agli altri paesi europei in merito alla sensibilità ai temi della sicurezza e salute dei lavoratori, erano incentrati fondamentalmente sulle “condizioni sicure”, da garantire sui luoghi di lavoro e, quindi, sul concetto di salute come assenza di infermità e di danni all’integrità fisica dei lavoratori.

Con il passare degli anni e con il recepimento delle direttive europee in materia di sicurezza sul lavoro, si è consolidata l’attenzione a questi temi, ma è anche emerso un dato molto significativo, che ha mutato l’accezione stessa del termine “salute” sui luoghi di lavoro, ovvero l’incidenza degli aspetti organizzativi sulla psiche dei lavoratori, che ha condotto all’attuale definizione di salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o infermità (OMS).

Non a caso, l’introduzione, con il D.lgs. 81/2008, del rischio “Stress Lavoro correlato”, da valutare, alla stregua di tutti gli altri rischi per i lavoratori, all’interno del “Documento di Valutazione dei rischi”, che il datore di lavoro è obbligato a redigere, in collaborazione con il Medico Competente per la Sorveglianza Sanitaria ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La metodologia di valutazione di tale rischio, implementata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e disponibile anche on line sulla piattaforma dell’Inail, prende in considerazione una serie di fattori contenuti in una “Lista di controllo” ed appartenenti alle tre aree: indicatori aziendali, contesto del lavoro e contenuto del lavoro.

Viene quindi valutata, tra le altre cose, la presenza e la relativa applicazione di procedure organizzative adeguate, che mettano l’azienda al riparo dai “rischi organizzativi o psicosociali” (rischi trasversali alle mansioni lavorative aziendali “derivati da una o più carenze dell’organizzazione, in termini gestionali, metodologici, operativi come un’insufficiente formazione, attribuzioni di responsabilità poco chiare, mancanza o inefficacia di procedure interne, scarso coinvolgimento, carenze metodologiche nell’analisi del rischio) e dagli innumerevoli effetti di tali inefficienze sulla salute dei lavoratori: “sintomi fisici, psichici e sociali legati all´incapacità delle persone di colmare uno scarto tra i loro bisogni e le loro aspettative e la loro attività lavorativa” (National Institute for Occupational Safety and Health).

Sono da attenzionare, quindi, in fase di valutazione, tutti i fattori, interni od esterni all’organizzazione, che possano portare a condizioni di stress, ivi compresi episodi, ricorrenti od occasionali, di mobbing, stalking occupazionale, straining, ma anche tutte le forme di discriminazione (come quelle legate al genere), o gli abusi e le molestie sui luoghi di lavoro.

Questi ultimi in particolare, seppur già genericamente ricompresi nella valutazione dello stress lavoro correlato, a seguito dell’emanazione della L. 15/01/2021 n. 4 (in attuazione dell’art. 9 comma c) della Convenzione 190 sull’eliminazione della Violenza e delle Molestie nel Mondo del Lavoro) devono essere oggetto di una specifica valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie, con la partecipazione dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, ai fini dell’adozione di misure per prevenirli e tenerli sotto controllo.

Oggi sempre di più, in un’ottica di sostenibilità e di valori “ESG”, nella cornice dei sistemi di gestione e di organizzazione più vicini a queste tematiche, come il SGSSL conforme alla norma ISO 45001:2018 o il sistema di gestione sulla Parità di genere conforme alla prassi Uni Pdr 125:2022, l’attenzione del datore di lavoro e di tutti gli attori della prevenzione, che lo coadiuvano in tale difficile compito, deve essere incentrata al benessere generale del lavoratore, come parte dell’organizzazione, ma anche nel suo ruolo al di fuori di essa, in un perfetto equilibrio di conciliazione vita lavoro.

*ODCEC Caserta

di Bernardina Calafiori e Eleonora Ilario*

Un gruppo di lavoratori impiegati in un appalto avente ad oggetto le attività di “trasporto” e gestione di prodotti postali proponeva ricorso avanti al Tribunale di Catanzaro sostenendo l’illegittimità dell’appalto e così il loro diritto a vedersi costituito il rapporto di lavoro direttamente con la committente.

In particolare, i lavoratori ricorrenti affermavano che, sebbene vi fossero stati frequenti cambi di appalto, l’attività lavorativa era rimasta invariata poiché organizzata autonomamente e direttamente dalla committente.

Tra gli elementi a supporto della eterorganizzazione dell’attività lavorativa da parte della committente venivano valorizzati, in particolare, la presenza di:

  • un modello di servizio unilateralmente predisposto dalla committente ove venivano fornite puntuali indicazioni circa gli orari, i percorsi e le modalità del servizio;
  • una clausola di gradimento inserita nel contratto di appalto che consentiva alla committente di richiedere la sostituzione immediata del lavoratore ritenuto “scorretto, incapace o che avesse tenuto un comportamento fraudolento o posto in essere azioni tali da creare turbamento al servizio o danni alla committente”.

La società committente si costituiva in giudizio sostenendo la genuinità dell’appalto e contestando quanto rappresentato circa il controllo diretto sui lavoratori.

Investito così della questione, il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza qui in commento (sentenza n. 1028/2024), ha dichiarato l’illegittimità dei contratti di appalto e, per l’effetto, riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la committente.

A motivo di tale decisione il Tribunale ha, in primo luogo, esaminato il modello di servizio adottato dalla committente ritenendolo “espressione dell’eteroorganizzazione della prestazione lavorativa” attese le modalità di gestione dell’appalto ivi contemplate che lasciavano poco spazio all’autonomia delle singole società appaltatrici.

Anche la clausola di gradimento inserita nei contratti di appalto è stata ritenuta ad avviso del Tribunale incompatibile con l’autonomia che dovrebbe caratterizzare un appalto genuino. Essa, infatti, consentiva in concreto un illegittimo esercizio del potere disciplinare sui dipendenti dell’appaltatore da parte della committente e poiché imponeva “la sostituzione immediata” del dipendente ritenuto inidoneo, si risolveva, in ultima analisi, in una forma surrettizia di “licenziamento” del lavoratore su richiesta del committente.

La pronuncia qui in commento è senz’altro d’interesse in quanto, nel ribadire che ogni contratto di appalto deve rispettare l’autonomia del rapporto tra committente e appaltatore, sottolinea la necessità di prestare la massima attenzione non solo alla gestione corretta dei contratti di appalto, ma anche, e soprattutto, all’utilizzo di clausole contrattuali che – specie, se formulate come
nel caso specifico – siano idonee a limitare già ab origine questa autonomia così inficiando la genuinità dell’appalto.

*Avvocati Studio Legale Daverio & Florio