di Fabiano D’Amato*
La Circolare INPS 92 del 4 settembre, ha introdotto importanti modifiche nella tutela previdenziale per la malattia dei lavoratori.
Con detta Circolare, l’INPS pur ribadendo che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre in linea generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, stabilisce che a decorrere dalla data della Circolare 92/2026 la tutela previdenziale della malattia sia riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.
Il criterio adottato, valido anche nei casi di continuazione e ricaduta della malattia, è derivata dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante.
Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene meno, specifica l’Istituto, se la data dichiarata dal lavoratore di inizio della malattia stessa, indicata nell’apposito campo, è anteriore di oltre un giorno. In tale caso, infatti, è da escludere che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante.
La Circolare è consultabile al seguente link:
*Commercialista in Roma










