di Fabiano D’Amato*

Con la Circolare n. 60 del 21 maggio 2026, l’INPS è intervenuto sul Regolamento che disciplina la dilazione del pagamento dei debiti contributivi e degli accessori di legge, introducendo importanti chiarimenti sulle modalità di rateazione dei debiti ancora in fase amministrativa.

La possibilità di ottenere una dilazione è riconosciuta nei casi di obiettiva difficoltà economico-finanziaria del contribuente e prevede:

– per importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;

– per importi oltre 500.000 euro per un massimo di 60 rate mensili.

Vengono esaminati dalla Circolare, fra l’altro:

  • Debiti oggetto della dilazione,
  • Presentazione della domanda,
  • Dichiarazioni e impegni del debitore,
  • Determinazione del numero delle rate,
  • Modalità di pagamento,
  • Requisiti per la permanenza e revoca della dilazione.

Da segnalare, inoltre, la possibilità che venga riconosciuta una seconda dilazione al fine di supportare il contribuente nel processo di regolarizzazione, qualora la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria perduri o si ripresentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali.

Infine, la Circolare evidenzia come il Regolamento in essa esaminato, preveda la possibilità di ricorso, nei casi previsti, ad un piano di rientro quale modalità alternativa al pagamento in unica soluzione, possibilità che sarà oggetto di trattazione con apposita circolare.

Il testo integrale della Circolare n. 60/2026, con i relativi allegati, è consultabile al seguente link:

Circolare INPS 60-2026

*ODCEC Roma

di Graziano Vezzoni*

Sulla G.U. n. 106/2026 è stata pubblicata la Legge 7 maggio 2026, n. 70, recante disposizioni per la valorizzazione della risorsa mare.

L’articolo 30 della norma introduce un regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco dei marittimi in caso di arresto definitivo dell’imbarcazione. Più precisamente, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore della pesca marittima, ferma restando l’applicazione del regime previdenziale agevolato già previsto per il settore, alle imprese che imbarcano, sulle unità da pesca da loro armate, soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate misure di arresto definitivo mediante demolizione, è riconosciuto, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e per ciascuno dei suddetti marittimi, uno sgravio contributivo pari al 50% degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti, per ventiquattro mesi, in virtù del pertinente regime assicurativo.

L’arresto definitivo dell’attività di pesca (noto anche come “bando demolizioni”) è una misura finanziata dalla Comunità Europea per ridurre lo sforzo di pesca e consente ad armatori e proprietari di unità navali adibite alla pesca la dismissione delle stesse in cambio di un indennizzo economico.

Il beneficio di cui alla Legge 70/2026 è concesso se lo sbarco dipende dall’arresto definitivo mediante demolizione dell’imbarcazione da pesca su cui il marittimo è stato imbarcato, svolgendo prestazioni lavorative, per almeno novanta giorni anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno.

Per fruire del beneficio stesso, il nuovo imbarco:

  • Deve avvenire entro tre mesi dalla cancellazione dell’unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall’autorità marittima
  • non deve sostituire, nel medesimo periodo, personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all’articolo 343 del Codice della Navigazione.

L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e nel rispetto delle regole sulla cumulabilità previste dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

*ODCEC Lucca

di Fabiano D’Amato*

Con la Circolare n. 19 dell’8 maggio 2026, l’INAIL ha reso note le nuove possibilità di dilazione dei debiti verso l’Istituto, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione, assicurando, al contempo, la continuità nella riscossione dei relativi importi.

Sulla base del DM 24/10/2025, vengono rese note due tipologie di rateizzazione, così sintetizzabili:

  • per importi fino a 500.000 euro, possibilità di un piano di dilazione fino a trentasei rate mensili;
  • per importi superiori a 500.000 euro, possibile richiesta di dilazione fino a sessanta rate mensili.

La singola rata non potrà comunque essere inferiore a 150 euro.

Nella stessa Circolare, l’Istituto specifica inoltre la possibilità di rideterminazione delle rate su istanza del debitore, per le domande di rateazione presentate nel periodo tra il 12 gennaio 2025 e la data della pubblicazione della Circolare e dell’apertura del nuovo servizio online, che non siano ancora state definite con il pagamento integrale di quanto dovuto.

La possibilità di presentare la richiesta di rideterminazione del piano di rateazione sarà disponibile per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della suindicata Circolare.

Per ulteriori approfondimenti, chiarimenti e dettagli, si vedano la Circolare INAIL 19/2026 e la connessa Istruzione Operativa dell’8 maggio 2026, reperibili con i relativi allegati ai seguenti link:

Circolare INAIL 19 dell’8 maggio 2026

INAIL: Istruzione Operativa dell’8 maggio 2026

*ODCEC Roma

 

Circolare n. 17 del 29 aprile 2026

di Fabiano D’Amato*

Con la Circolare 17/2026, l’INAIL ha fornito nuove istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro.

La motivazione delle nuove istruzioni è legata a:

  • nuove esigenze organizzative derivanti dall’estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati,
  • modalità di trasmissione telematica della certificazione medica,
  • applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali.

La Circolare chiarisce inoltre che qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori prognosi, l’ultimo giorno di tale prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Di conseguenza il lavoratore potrà riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta “definitiva”.

Per approfondimenti e ulteriori precisazioni, è possibile consultare il testo integrale della Circolare sul sito ufficiale dell’INAIL:

Circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026

*ODCEC Roma

di Fabiano D’Amato*

Con la notizia pubblicata il 30 aprile 2026 sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso nota la proroga del termine per la trasmissione del Rapporto biennale 2024/2025 (art. 46 D.Lgs. 11.4.2006 n. 198), dal 30.4.2026 (scadenza precedente) al 15.5.2026, nuova scadenza.

Si ricorda che il Rapporto, obbligatoriamente predisposto dai soggetti obbligati ai sensi di Legge riporta “….la situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.” (art. 46 D.Lgs. 198/2006).

La proroga, si legge sulla notizia, è stata accordata al fine di consentire ai soggetti interessati da difficoltà tecniche di perfezionare le procedure.

La notizia è consultabile al seguente link

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/rapporto-sulla-situazione-del-personale-maschile-e-femminile-prorogato-il-termine

*ODCEC Roma

di Fabiano D’Amato*

Con avviso dell’8 aprile 2026, l’INAIL ha comunicato l’aggiornamento dei servizi online relativi alla gestione delle denunce di iscrizione, variazione e cessazione delle posizioni assicurative aziendali.

L’intervento riguarda, in particolare, le posizioni riferite alle imprese soggette all’obbligo assicurativo e si inserisce nel più ampio processo di evoluzione digitale dei servizi dell’Istituto.

Le novità operative

A decorrere dall’8 aprile 2026, le procedure telematiche:

  • denuncia di iscrizione
  • denuncia di variazione
  • denuncia di cessazione

sono state rese disponibili in una nuova versione aggiornata, accessibile attraverso il servizio “Gestione Denunce di Esercizio”.

Il nuovo applicativo si propone di semplificare la gestione degli adempimenti e migliorare l’interazione con gli utenti, in linea con gli obiettivi di razionalizzazione dei servizi digitali.

Regime transitorio

L’Istituto ha previsto una fase transitoria durante la quale sarà possibile continuare a utilizzare anche i servizi nella versione precedente.

In particolare, le procedure attualmente in uso resteranno disponibili fino al 29 maggio 2026, data entro la quale gli utenti potranno scegliere alternativamente tra il vecchio e il nuovo sistema.

Strumenti di supporto

Unitamente all’aggiornamento, l’INAIL ha reso disponibili i manuali operativi relativi alle nuove funzionalità, consultabili nell’area dedicata del portale istituzionale.

https://www.inail.it/portale/it/supporto/guide-e-manuali-operativi/gestione-del-rapporto-assicurativo.html

Tale documentazione rappresenta un utile supporto per professionisti e operatori chiamati a gestire le nuove modalità operative.

In questa fase, appare opportuno un progressivo utilizzo del nuovo servizio, al fine di acquisire familiarità con le funzionalità introdotte ed evitare criticità in prossimità della dismissione definitiva dei sistemi precedenti

*ODCEC Roma

di Calvelli Domenico*

Ci sono numeri della rivista che si lasciano presentare con facilità, perché hanno un tema dichiarato, quasi scolastico. E poi ce ne sono altri, come questo, che si fanno capire meglio dopo averli attraversati tutti, pezzo per pezzo, come si fa con certi paesaggi: non li comprendi dal cartello stradale, ma dalla strada. Il filo che tiene insieme queste pagine, a ben vedere, non è uno solo. È un intreccio.

C’è il tema della tenuta, anzitutto: tenuta psicologica, tenuta organizzativa, tenuta normativa, tenuta previdenziale. Ma c’è anche qualcosa di più sottile: il rapporto, sempre difficile e sempre decisivo, tra struttura e libertà, tra regola e persona, tra apparato e vita concreta.

In altri termini: il lavoro non è mai solo lavoro. Continua a leggere

di Carlo Marinelli*

La questione della legittimità delle clausole individuali che prevedono un termine di preavviso per le dimissioni superiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva costituisce uno dei terreni più delicati e controversi del diritto del lavoro contemporaneo. Continua a leggere

di Marco D’Orsogna Bucci*

 

La legge 199/2025 (legge di bilancio 2026), all’art. 1 comma 167, ha previsto la proroga anche per l’annualità corrente del trattamento di sostegno al reddito della Cassa integrazione straordinaria per cessazione attività ex art. 44 D.L. 109/2018 nel limite di spesa di 100 milioni di euro. La proroga riguarda un periodo massimo complessivo di autorizzazione non superiore a 12 mesi. Possiamo considerare la cassa integrazione straordinaria ex art. 44 D.L. 109/2018 l’unico strumento che permette, a determinate condizioni, l’intervento di un ammortizzatore sociale in una procedura di cessazione dell’attività aziendale. Continua a leggere

di Francesco Mengucci*

Con l’aumento delle crisi di impresa, soprattutto per le imprese con almeno 50 addetti, si ripropone costantemente il tema della natura giuridica delle quote di Trattamento di Fine Rapporto che i datori di lavoro delle imprese di maggiori dimensioni sono tenute a trasferire al Fondo di Tesoreria dell’INPS.

L’obbligo nasce con la Legge Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006 n. 296) che ha introdotto il “Fondo di erogazione per il TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato gestito dall’INPS”. Continua a leggere