di Fabiano D’Amato*

L’articolo 5 del D.Lgs. 21.4.2011 n.67, prevede l’obbligo di invio, entro il 31 marzo di ciascun anno, della comunicazione dei lavoratori adibiti alle lavorazioni usuranti individuate dallo stesso Decreto Legislativo.

La trasmissione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, attraverso il modello “LAV-US”, deve avvenire in modalità telematica, e può essere delegata ai soggetti abilitati di cui all’art.1 della Legge 12/79.

Sono previste sanzioni amministrative in caso di inadempimento, nelle ipotesi di esecuzione di lavoro notturno nelle modalità che danno luogo all’obbligo di comunicazione, e nel caso in cui si applichino criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, (“linea catena”) in imprese per le quali operino le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al  D.Lgs. 67/2011.

L’importo di tali sanzioni è compreso tra euro 500 ed euro 1.500, eventualmente diffidabile (D.Lgs. 124/2004)

*ODCEC Roma

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di Stefano Lapponi* 

–          Materia: Lavoratori dello spettacolo

–          Oggetto: indennità di discontinuità

–          Riferimento: Messaggio Inps 13.1.2025 n.112

L’Inps ha comunicato che dal 15.1.2025 al 30.4.2025 è disponibile il servizio on line per presentare la domanda di indennità di discontinuità di cui all’art. 2 co. 4 e 6 della L. 106/2022 e attuata dal DLgs. 175/2023 in favore dei lavoratori dello spettacolo, riferita all’anno di competenza 2024 e valida per l’anno 2025 e

Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”.

L’Inps informa che la domanda può essere presentata anche tramite gli   Istituti di patronato oppure rivolgendosi al servizio di contact center Multicanale: numero verde 803 164 da rete fissa (06 164164 da rete mobile).

 

 

–          Materia: Sostegno all’occupazione

–          Oggetto: Apprendistato di I livello – trasformazione

–          Riferimento: Messaggio Inps 24.01.2025 n.285

 L’Inps interviene sulla disposizione di cui all’art. 18 co. 1 della L. 203/2024 (c.d. “collegato lavoro”), circa la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante, anche in un contratto di “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale” di cui all’art. 45 del DLgs. 81/2015.

Si legge nel messaggio:

1)      la trasformazione del contratto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità di quello già in essere.

2)      l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali

3)      il datore di lavoro è obbligato al versamento delle aliquote di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di CIGO o CIGS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

 

 

 

–          Materia: Risoluzione del rapporto di lavoro

–          Oggetto: Assenza Ingiustificata del lavoratore – dimissioni

–          Riferimento: Nota INL 22.01.2025 n.579

In tema di risoluzione del rapporto derivante dall’assenza ingiustificata del lavoratore l’Ispettorato del Lavoro ha fornito informazioni e chiarimenti sulla procedura di cui all’art. 19 della L. 203/2024 (c.d. “collegato lavoro”) e in vigore dal 12.1.2025.

Si chiarisce che:

a)      l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro derivante dall’assenza ingiustificata del lavoratore avviene previa trasmissione della comunicazione da parte del datore di lavoro all’Ispettorato.

b)      In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’INL,

c)      L’Ispettorato può verificare la veridicità della comunicazione medesima.

d)      A seguito della verifica dell’INL si ha l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro, senza la necessità da parte del lavoratore di formalizzare le dimissioni mediante canale telematico.

 

 

 

 

 

–          Materia: Sostegno al reddito

–          Oggetto: Assegno di inclusione    

–          Riferimento: Messaggio Inps 15.01.2025 n.148

L’Inps ritorna sulla disciplina dell’assegno di inclusione (ADI) e del supporto per la formazione e lavoro (SFL) specificando decorrenza e termini per il pagamento delle “indennità” sopra specificate.

Nella fattispecie:

·      Al 15.1.2025 è previsto il pagamento delle mensilità arretrate per l’Adi, con competenza anteriore al mese di gennaio 2025, con le soglie previste dal DL 48/2023 anteriormente alle modifiche attuate per mezzo della L. 207/2024;

·      Al 17.1.2025, per il SFL, verrà effettuato il pagamento delle mensilità arretrate e della mensilità di dicembre 2024, applicando le soglie e gli importi previsti dal DL 48/2023 anteriormente alle modifiche attuate per mezzo della L. 207/2024;

·      Al 27.1.2025 verranno effettuati i pagamenti di competenza del mese di gennaio 2025 con l’applicazione delle nuove soglie di accesso alla prestazione.

 

 

 

  

–          Materia: Imponibile assicurativo

–          Oggetto: Facchinaggio

–          Riferimento: circolare Inail 05.02.2025 n.13

 L’Inail fornisce informazioni in merito all’imponibile retributivo ai fini assicurativi da applicare alle società cooperative di facchinaggio svolto nelle aree portuali.

A norma del DM 6.9.2022, dall’1.1.2023 l’assicurazione INAIL per i facchini riuniti in cooperative di facchinaggio nelle aree portuali è attuata con il regime assicurativo ordinario di cui all’art. 41 del DPR 1124/65, in luogo del precedente premio speciale unitario di cui all’art. 42 del medesimo DPR 1124/65.

Ne consegue che la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione corrisponde alla retribuzione convenzionale giornaliera, rapportata a 12 giorni al mese ovvero a 144 giorni all’anno.

Ricorda altresì che:

1.      la retribuzione convenzionale giornaliera per effetto degli aggiornamenti annuali è stata stabilita per l’anno 2024 nella misura di 119,42 euro.

2.      L’importo della retribuzione convenzionale giornaliera è da assumere anche come base per la liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea e, su base annua, per la liquidazione della rendita per inabilità permanente.

 

 

 

  

–          Materia: Pensioni

–          Oggetto: procedure di accesso a APE sociale

–          Riferimento: Messaggio Inps 10.02.2025 n.502, Messaggio Inps 17.02.2025 n.598

 L’Inps rende note le procedure di presentazione delle domande di accesso per:

·         APE sociale

·         Opzione donna

·         Quota 103

Nella fattispecie:

·      via web, utilizzando gli appositi servizi presenti sul sito www.inps.it, previo possesso dello SPID almeno di Livello 2, oppure della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o, infine, dell’eIDAS;

·      utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato;

·      chiamando il contact center Multicanale al numero verde gratuito 803164 da rete fissa, o il numero a pagamento 06164164 da rete mobile.

Quanto all’APE sociale l’INPS ha altresì comunicato come “il collegato lavoro” (art. 29 co. 1 della L. 203/2024) abbia uniformato i termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per accedere al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto (a favore dei lavoratori c.d. “precoci”) e all’APE sociale.

Gli istanti dovranno presentare le domande entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Circa la comunicazione dell’Inps dell’esito dell’istruttoria, i termini di risposta in relazione alle citate scadenze, saranno entro:

·      il 30 giugno;

·      il 15 ottobre;

 

 

*Odcec Macerata

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di Fabiano D’Amato*

Il 17 marzo 2025 (essendo il 16 cadente di domenica) è spirato il primo termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del flusso telematico dei dati di cui alle CU 2025, termine previsto con riferimento ai dati riguardanti i redditi dichiarabili mediante la c.d. “dichiarazione precompilata” (quali quelli da lavoro dipendente ed assimilato, da lavoro autonomo non esercitato abitualmente, redditi diversi, locazioni brevi).

In caso di mancato rispetto della scadenza, il sostituto obbligato può:

  • Godere di una riduzione delle sanzioni ad 1/3 (33,33 euro per percipiente fino ad un massimo di totali 20.000 per sostituto) in caso di trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza stessa,
  • Applicare le sanzioni avvalendosi del probabilmente più conveniente istituto del ravvedimento operoso (circolare 12/E/2024 risposta n.6, reperibile al seguente link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6101200/Circolare+12+CAF+risposte+a+quesiti.pdf/5f41a2f3-934e-af7c-3e1e-42e9b27002d7.

Eccezioni alla scadenza di cui sopra, come da istruzioni Ministeriali, riguardano:

  • le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale (scadenza 31 marzo 2025);
  • le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (scadenza 31 ottobre 2025).

I modelli di Certificazione Unica, corredati delle relative istruzioni, sono reperibili al seguente indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cu-certificazione-unica-2025/modello-e-istruzioni

*ODCEC Roma

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CONVEGNO GOAL – Milano 20 Marzo 2025

LA GIUSTA RETRIBUZIONE

Il Comitato Scientifico GOAL con la collaborazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di MILANO
organizza un EVENTO GRATUITO in presenza presso la sede ODCEC Milano e in streaming

GIOVEDI’ 20 MARZO 2025
ore 09:00 -13:00

 

Convegno GOAL Milano – Gruppo ODCEC Area Lavoro

 

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