di Fabiano D’Amato*
L’articolo 5 del D.Lgs. 21.4.2011 n.67, prevede l’obbligo di invio, entro il 31 marzo di ciascun anno, della comunicazione dei lavoratori adibiti alle lavorazioni usuranti individuate dallo stesso Decreto Legislativo.
La trasmissione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, attraverso il modello “LAV-US”, deve avvenire in modalità telematica, e può essere delegata ai soggetti abilitati di cui all’art.1 della Legge 12/79.
Sono previste sanzioni amministrative in caso di inadempimento, nelle ipotesi di esecuzione di lavoro notturno nelle modalità che danno luogo all’obbligo di comunicazione, e nel caso in cui si applichino criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, (“linea catena”) in imprese per le quali operino le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al D.Lgs. 67/2011.
L’importo di tali sanzioni è compreso tra euro 500 ed euro 1.500, eventualmente diffidabile (D.Lgs. 124/2004)
*ODCEC Roma