D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

di Stefano Lapponi*

 

 

ü    Materia: Inclusione Sociale e Accesso al Mondo del Lavoro

ü    Oggetto:  Novità in materia di Inclusione sociale

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Inclusione sociale:

–        istituito dal 01.01.2024 l’assegno di inclusione. E’ una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata alla prova dei mezzi e alla adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

–        Previsione di nuovi incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e dei NEET under 30.

–        Istituito dall’1.09.2023 il Supporto per la Formazione e il lavoro, per favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

–        Riconoscimento attraverso l’istituzione di un Fondo, di un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università deceduti a seguito di infortuni occorsi successivamente all’1.1.2018 durante le attività formative.

 

 

ü    Materia: Assegno di Garanzia Per l’Inclusione

ü    Oggetto:  Novità in materia di Inclusione sociale

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Decorrenza: 01.01.2024

Ambito soggettivo: nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità, minorenne o con almeno 60 anni.

Condizioni:  il richiedente deve essere:

–        cittadino (o familiare) Ue

–        titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di protezione internazionale;

–        al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo;

–        residente in Italia.

ISEE: Il nucleo familiare deve avere congiuntamente:

–        un valore ISEE non superiore a 9.360 euro;

–        un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, soglia da elevare a 7.560 euro in caso di nuclei composti da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone con tale requisito anagrafico e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o non autosufficienti;

–        un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;

–        un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, variabile in base al numero e alla tipologia dei componenti del nucleo.

Limitazioni: Possesso di beni durevoli e altri indicatori del tenore di vita, con limitazioni previste per autoveicoli, navi, imbarcazioni e aeromobili.

Domanda:  richiesta all’INPS, che avvierà il richiedente e il suo nucleo familiare al SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) per la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale e, successivamente, in base alle necessità della famiglia richiedente, del Patto per l’inclusione e del Patto di servizio personalizzato.

 

 

ü    Materia: Inclusione Sociale e Accesso al Mondo del Lavoro

ü    Oggetto:  Sgravi per le assunzioni di beneficiari dell’assegno di inclusione

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Nuovi incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e dei NEET under 30

Incentivo:

ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o con contratto di apprendistato, viene riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi INAIL), nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero sarebbe riconosciuto per un massimo di 12 mesi.

NEET:

ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, un incentivo per le nuove assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023, con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (escluso il rapporto di lavoro domestico) di giovani nelle seguenti condizioni:
– alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
– non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
– siano registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

 

 

ü    Materia: Rapporto di Lavoro

ü    Oggetto:  Rapporto di lavoro a tempo determinato

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

–        Per i contratti di durata compresa tra 12 e 24 mesi sono richieste le causali previste dal ccnl ovvero da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti ovvero sostituzione di altri lavoratori. Eccezioni: contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni e i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private.

–        previsione corresponsione di 500 euro una tantum a titolo di welfare in favore dei lavoratori assunti con un contratto della durata di 24 mesi successivamente all’entrata in vigore del decreto (con l’eccezione delle attività stagionali) il cui rapporto non sia poi stato trasformato a tempo indeterminato. L’importo non è dovuto per i contratti di durata inferiore a 12 mesi ed è invece ridotto in caso di contratto a termine di durata inferiore a 24 mesi.

 

ü    Materia: Rapporto di Lavoro

ü    Oggetto:  Prestazioni Occasionali

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Modificato l’art.54 bis co.1 lett b) DL 50/2017:

per i soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento il limite economico dei compensi che ogni UTILIZZATORE potrà erogare nei confronti della totalità dei prestatori è pari ad euro 15.000

 

 

 

 

ü    Materia: Misure fiscali per il welfare aziendale

ü    Oggetto:  Fringe benefit

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

 

Incrementato a 3000 euro la soglia  dei fringe benefit da erogare al dipendente sottoforma di beni e servizi.

Per il solo anno 2023 la disciplina dettata dall’art. 51 comma 3 del TUIR è modificata per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico come segue:

a)      tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sarebbero incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

b)     il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, sarebbe innalzato da 258,23 euro a 3.000 euro.

Per il 2023 sussisterebbero quindi due soglie per la non mponibilità dei fringe benefit, con ambito oggettivo di applicazione differente:
– per i dipendenti senza figli a carico, la soglia ordinaria di 258,23 euro riconosciuta dall’art. 51 comma 3 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (non anche per le somme relative alle utenze domestiche);
– per i dipendenti con figli a carico, la soglia di 3.000 euro, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze  domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

N.B.: il superamento della soglia comporta la tassazione dell’intero importo e non solo dell’eccedenza.

 

 

 

 

 

ü    Materia:  sostegno al reddito

ü    Oggetto: Assegno unico e universale

ü    Riferimento: DL LAVORO

D.L. 48/2023 pubblicato in G.U. 4.5.2023 n.103

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   Maggiorazione dell’assegno Unico

A decorrere dal 1 giugno 2023 la maggiorazione dell’assegno uncio ex art.4 co.8 del D.Lgs. 230/2021 viene riconosciuto anche in caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda

A condizione che l’altro coniuge risulti deceduto.

La maggiorazione ha durata 5 anni dalla data dell’evento.

 

 

 *Odcec Macerata

 

 

 

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