Riordino della disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari prevista dal Dlgs 14.9.2015 n.148. Campo di applicazione 1) Ampliamento del novero dei destinatari.
– accesso agli ammortizzatori sociali in oggetto ai lavoratori a domicilio e a tutti gli apprendisti;
– requisito di anzianità di servizio per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, ridotto da 90 a 30 giorni
2) Computo dei dipendenti
– per il calcolo delle soglie dimensionali richieste ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, devono essere computati tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. Il computo. riguarda indistintamente i lavoratori che prestano l’attività lavorativa all’interno o all’esterno dell’azienda.
3) Incremento di importi dei trattamenti
Con decorrenza 1.1.2022, il massimale da considerare sarà il più elevato tra i due previsti dall’art. 3 co.5 del DLgs 148/2015 e soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
4 )Contributo addizionale
Si dispone la modifica della disciplina del contributo addizionale ex all’art. 5 del DLgs 148/2015,:
– Rimozione dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale per le aziende del settore dell’elettronica di consumo,
– a decorrere dal 1.1.2025 e a favore dei datori di lavoro che non fruiscono di trattamento di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato, possibile riduzione dell’aliquota del contributo addizionale nella misura del: a) 6% del aretribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; –
b)9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti oltre il limite delle 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile. Erogazione e rimborso delle prestazioni Nell’ipotesi in cui si intenda beneficiare del pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale da parte dell’INPS, il datore di lavoro sarà tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’istituto previdenziale tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo della prestazione entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione.
Incompatibilità con lo svolgimento di prestazioni lavorative Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
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