di Giacomo Alberto Donati*
Tra le prospettive a partire dalle quali può studiarsi il grande tema del lavoro, quella storica può contribuire a mettere in luce alcuni tra i caratteri più persistenti di questo fenomeno, evidenziandone chiarori ed ombre. Se, infatti, soluzioni e problemi simili – anche se mai uguali – già interrogavano gli interpreti nel diciannovesimo secolo, non è forse che l’adozione di un punto di vista che tenga in considerazione il lungo periodo, cogliendo i quesiti nella loro sistemica e radicata complessità, gioverà ad una più corretta comprensione dell’intero fenomeno? Il caso studio che qui si propone – oggetto di una relazione tenuta presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Pavia – prende le mosse a partire da una piccola realtà locale, quella degli Artigianelli di Pavia, congregazione religiosa che, nel capoluogo lombardo, tra Ottocento e Novecento, era impegnata nella formazione e nell’introduzione al mondo del lavoro della gioventù più bisognosa. Per comprendere meglio – e in attesa di studi più sistematici – meriti e limiti di tale caso, si rende necessario inquadrare il problema entro la più corretta cornice globale e nazionale, pur consci che anche un singolo aspetto della questione del lavoro, come la storia del contratto di apprendistato che qui si affronterà, richiederebbe studi assai più ponderosi.
La prospettiva globale: l’antico ed il nuovo
Se si fosse costretti a selezionare il singolo fenomeno che più caratterizzò il secolo diciannovesimo, non si andrebbe probabilmente troppo lontani dalla verità se si scegliesse la questione del lavoro. Mai, nella propria storia già millenaria, l’umanità mutò così rapidamente abitudini, costumi e relazioni come a seguito di quel grande sconvolgimento foriero di complessissime conseguenze che va consuetamente sotto il nome di prima Rivoluzione Industriale. Ci si limita, in questa sede, a ricordare come questa modifica sostanziale di tante realtà piccole e grandi si concretasse anzitutto in un rivolgimento dei networks tradizionali, nel corso della quale molti vennero travolti e tanti altri innervati: si pensi alla fine delle corporazioni d’ascendenza medievale e al nascere delle società operaie di mutuo soccorso. Tanti corpi intermedi giunsero al tramonto per lasciare il passo all’alba di nuovi. A far comprendere con l’immediatezza asciutta della letteratura tale fenomeno, può forse citarsi un romanzo di Benjamin Disraeli (1804-1881), primo ministro favorito della regina Vittoria e conte di Beaconsfield. In Sybil, il politico italo-britannico inscena un dialogo nel quale la Gran Bretagna viene riguardata come divisa in due nazioni: “Due nazioni; tra le quali non vi è rapporto o simpatia; che sono ignoranti ciascuna dei gusti, dei pensieri e dei sentimenti dell’altra come se fossero stranieri di paesi lontani o abitanti di diversi pianeti; che sono allevate diversamente, nutrite differentemente, ordinate da maniere distinte e non sono governate dalle medesime leggi”. “Voi parlate di -” disse Egremont, esitando. “IL RICCO E IL POVERO”. Tale contrasto sociale sobbollente, temuto e tenuto fortemente in considerazione dal futuro primo ministro, ruotava intorno, tra le altre cose, all’inadeguatezza degli strumenti giuridici, di matrice antica, nel fronteggiare le nuove esigenze del lavoro industriale. Come se si fossero usate le pale di legno di un mulino medioevale per alimentare una moderna fabbrica tessile a carbone, i concetti e le figure giuridiche disponibili ai giuristi rivelavano tutta la propria inadeguatezza. Si pensi al fatto che il contratto di apprenticeship, nella tradizione di common law, visualizzava e disciplinava un rapporto intercorrente tra padrone e servitore, non tra datore di lavoro e lavoratore. Trapiantare quelle categorie al contratto di apprendistato calato nel contesto di moderne relazioni industriali era, comprensibilmente, non solo improprio ma anche lesivo della dignità dell’apprendista. Non sorprende, quindi, che tante associazioni di lavoratori invocarono pieni diritti retributivi anche per gli apprendisti: così fecero, ad esempio, i Knights of Labour in America e Canada, associazione di lavoratori tra i cui iscritti figuravano moltissimi cattolici, coadiuvati dall’azione magari non scoperta ma silenziosamente amichevole di alcuni prelati come il cardinal James Gibbons (1834-1921), il quale, in termini che certo erano carichi di una valenza tutta particolare in quegli anni di lotta anche violenta tra datori e lavoratori, ricordò come «il Salvatore del genere umano non ha mai conferito un dono temporale più grande della capacità umana di nobilitare e santificare il lavoro manuale».
Il quadro nazionale: luci dalle aule universitarie e dalla prassi giudiziaria
La scarsità di strumenti giuridici atti a rispondere alle esigenze provenienti dal ribollente magma della realtà industriale era confermata, non scongiurata, dal primo codice civile unitario italiano (1865). Tradizionalmente chiamato “Codice Pisanelli” – in omaggio a Giuseppe Pisanelli (1812-1879), ministro di grazia e giustizia del Regno e suo proponente – questo diretto discendente del codice napoleonico (1804), solitamente riguardato quale tipico portatore degli interessi del ceto medio e manifestazione delle allora dominanti idee liberali, risultava assai parco di norme da destinare alla materia giuslavoristica.
Se l’articolo 1570 costringeva ad inquadrare entro i confini della romanistica locazione di opere il contratto di lavoro,
- La locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede,
i successivi articoli 1627 e 1628 elencavano le principali specie di pattuizioni da ricondurre a questo tipo, fissando nel contempo alcuni, scarni, limiti:
- Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d’industria: 1º Quella per cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio; 2º Quella de’ vetturini sì per terra come per acqua, che s’incaricano del trasporto delle persone o delle cose; 3° Quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo.
- Nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo, o per una determinata impresa.
Non è difficile notare come il legislatore del 1865 avesse in mente una realtà parecchio diversa da quella, difficoltosa ma vivacissima, delle industrie di Birmingham o della Lombardia. In effetti, più che il tendenzialmente monodico rapporto lavoro-salario (che lega più o meno stabilmente un lavoratore ad un singolo datore), pare che il codice prefigurasse il caso del professionista, dell’artigiano, del piccolo lavoratore autonomo, libero di accettare questo o quel lavoro, forte di un mestiere già suo, e non dell’operaio o dell’impiegato assunto in contesti nei quali lavoravano altre centinaia di persone, quali parti di un complesso meccanismo produttivo ove la contrattazione individuale del proprio compenso era tendenzialmente esclusa (con tutte le difficoltà che seguivano a questa circostanza in mancanza di strumenti giuridici di tutela). A gettare luce e dare voce alla realtà di là del codice intervennero, però, il mondo degli studi e la prassi quotidiana. Tra i vigili osservatori della realtà quotidiana può segnalarsi, ad esempio, Ludovico Barassi (1873- 1961), il quale, in un fortunato articolo del 1899 sull’opportunità di una codificazione del diritto del lavoro, metteva in guardia contro un’uniformità imposta dall’alto, rammentando come «il contratto di lavoro ha aspetti varii secondo i luoghi e il pericolo di quell’uniformità sta appunto in ciò che si costringerebbe in certe regioni un tipo esotico, adatto solo per altri in cui è nato e vissuto». Il suo monito, consapevole della grande varietà del panorama industriale italiano, si chiudeva con la raccomandazione che mai la legislazione deve «essere in contraddizione colla vita vera vissuta», richiamando l’importanza della giurisprudenza a tal fine. E proprio su di una giurisprudenza nativamente giuslavoristica il Barassi poteva fare riferimento: istituiti nel 1893, i Collegi dei Probiviri per l’Industria costituivano un esempio – ancora in larga parte inesplorato – di magistratura popolare, organizzata per settore merceologico, nella quale giudici eletti tra le fila dei lavoratori e dei datori e nominati dal governo erano chiamati a risolvere in prima istanza (ed entro un certo valore) qualunque controversia concernente il rapporto di lavoro. Rapida fu la risposta della dottrina, che cominciò ad escerpire ed ordinare massime e principi di diritto dalle sentenze dei Probiviri, arrivando a distillare un primo e vero proprio corpo normativo di diritto del lavoro, al quale ancora oggi si riguarda come il primo esempio compiuto di ordinamento della materia. Anche l’apprendistato, come ipotizzabile, non mancò di suscitare le attenzioni di questa magistratura popolare. L’interprete contemporaneo, nei rapidi esempi che si forniranno subito, tutti tratti dal massimario approntato da Enrico Redenti (1883- 1963), non potrà mancare di percepire l’eco di questioni tuttora vive.
Così, si troverà una particolare enfasi, per le sentenze dei Collegi, sul lato formativo del contratto di apprendistato (allora chiamato “di tirocinio”), allorquando i giudici di Milano del settore alimentare proclamarono come
- [942.] non è ammissibile un «vero contratto di tirocinio» in un’azienda in cui manca per l’apprendista la possibilità «di addestramento» o quando il Collegio di Torino negò la sostanza del contratto in esame, giacché
- [941.] non si può considerare apprendista l’operaio ammesso al lavoro per apprendere un mestiere (nella specie saldatura col sistema ossiacetilenico), se il principale non assume l’obbligo di insegnarglielo, e l’operaio non accetti personali sacrifici per apprenderlo.
In entrambe queste decisioni, peraltro, la corte affermò il pieno diritto del lavoratore ad un giusto compenso per l’opera prestata, così come fecero quelli di Firenze allorché dovettero riconoscere “un compenso per il lavoro da lui prestato” al
- [944.] […] figlio di un operaio, che frequenta l’officina dove lavora il padre, col consenso tacito del padrone, lavorandovi come apprendista, e prestando servigi utili nel coadiuvare il padre addetto alle macchine, in guisa da far risparmiare all’industriale l’opera di un operaio.
Sempre a Milano, del resto, veniamo a conoscenza dell’esistenza di una contrattazione a livello cittadino tra «le rappresentanze dei lavoratori della mensa e gli esercenti», regolante anche il contratto di apprendistato, che il lavoratore interessato non aveva però potuto invocare, giacché
- [943.] un cameriere, che prestò già servizio in altre città, ma che venne assunto in un restaurant come apprendista, non ha diritto ad alcun compenso se viene licenziato dopo pochi giorni per inettitudine.
Colpisce, in tutti questi esempi, tanto il buon livello tecnico di conoscenza della materia quanto la capacità di tastare con sicurezza il polso della questione, il rapporto concreto sotteso alla questione giuridica: tutte circostanze che certo, vista la composizione mista e popolare delle giurie, se non sorprende ancora può impressionare positivamente l’interprete. Si segnala, a chiusura della presente sezione, che i Collegi dei probiviri vennero aboliti in epoca fascista, non essendo ritenuti più compatibili con l’ufficiale linea corporativistica adottata dal regime.
Il caso pavese: da umili origini a caso di studio
Nel silenzio del codice, i Probiviri poterono forgiare l’impalcatura del diritto del lavoro che, con il codice civile del 1942 e la promulgazione della Costituzione repubblicana, si emancipò dal diritto civile, non più riguardato come figlio minore ma in grado di camminare sulle sue gambe. Tra coloro che misero mano a quest’opera di edificazione, tra le tante realtà che potrebbero citarsi, è parso conveniente, in materia di apprendistato, soffermare l’attenzione su di un’esperienza pavese che difficilmente avrebbe potuto vedere la luce senza l’interessamento del cardinal Agostino Gaetano Riboldi (1839-1902), complessa figura di scienziato, pastore e promotore sociale. Nell’ultimo decennio dell’Ottocento, proprio per suo interesse, vennero trasferite in città le macchine tipografiche della appena soppressa casa pavoniana di Ala, in Trentino. A Pavia, dunque, su invito del cardinale, il quale aveva avuto modo di conoscere questa congregazione già durante i suoi anni di insegnamento al seminario ambrosiano, giunsero non solo i mezzi per installare una tipografia ma anche membri della congregazione dell’Istituto dei Figli di Maria Immacolata, fondato alcuni decenni prima da Lodovico Pavoni (1784-1849). I membri di questa congregazione, infatti, religiosi chierici e religiosi laici, con pari dignità, si dedicavano e si dedicano all’introduzione dei giovani al mondo del lavoro, insegnando loro un mestiere con il quale possano poi farsi strada nel mondo. A tale compito, ed in particolare per comporre e stampare Il Ticino, l’organo locale di informazione diocesano, vennero inizialmente chiamati i Pavoniani. Lo studio delle fonti disponibili ha poi consentito di ricostruire la distribuzione degli apprendisti ospitati dai Pavoniani nei primi anni di attività, suddividendo i beneficiari per mestiere (si veda il grafico).
Si noterà, innanzitutto, una generale tendenza di crescita del numero totale di apprendisti nel periodo, con un notevole aumento nel triennio finale (1898-1900). Per ciò che riguarda le categorie professionali, si può parlare di un vero e proprio dominio dei tipografi, che occupavano un ruolo centrale all’interno dell’istituzione. Dal 1897, del resto, la presenza di falegnami si fece continua e costante, così come, nell’ultimo triennio, si rileva una crescita considerevole nel ruolo degli stampatori.
Anche il caso degli Artigianelli (altro nome dei Pavoniani) di Pavia, insomma, merita di essere ricondotto al fenomeno capitale, sia globale sia nazionale, del lavoro ottocentesco, che, spesso attraverso il silenzio delle norme, riusciva comunque a farsi strada, più o meno agevolmente, attraverso i sentieri della realtà quotidiana.
In attesa di ulteriori studi tanto sulla magistratura popolare del lavoro dei Probiviri quanto sull’istituto pavese degli Artigianelli, si ritiene di poter sottolineare sin d’ora come il contratto di apprendistato appaia quale punto d’osservazione privilegiato, tanto per le peculiarità intrinseche a questo tipo (quel già menzionato, travagliato rapporto tra retribuzione e formazione) quanto per la capacità di restituire dati preziosi circa le scelte concrete del mercato del lavoro in quello scorcio di tempo.
*Professore a contratto nell’Università degli Studi di Pavia