PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO: obblighi, limiti e adempimenti del datore di lavoro

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di Giada Rossi*

Il pignoramento dello stipendio rappresenta una delle forme più diffuse di esecuzione forzata ogniqualvolta il debitore sia un lavoratore dipendente.  In tale procedura, il datore di lavoro viene coinvolto non quale debitore principale, ma quale terzo pignorato (debitor debitoris), ossia in quanto soggetto obbligato a corrispondere al lavoratore-debitore somme periodiche a titolo di retribuzione.

A seguito della notifica di un pignoramento, il datore di lavoro è tenuto al rispetto degli obblighi di legge, tesi a bilanciare il diritto del creditore procedente a ottenere soddisfazione del proprio credito con la necessità di tutelare il diritto del lavoratore debitore ad una retribuzione adeguata a salvaguardare le sue esigenze di sostentamento e di vita.

Non in tutte le tipologie di pignoramenti è tuttavia rinvenibile la specifica indicazione della quota di retribuzione da assoggettare a vincolo di indisponibilità nell’atto di pignoramento notificato dal datore di lavoro, sicché quest’ultimo si trova nella necessità di conoscere i limiti legali a cui attenersi e quali condotte adottare onde correttamente adempiere ai propri obblighi.

  1. La procedura di pignoramento e gli obblighi del terzo pignorato

Il pignoramento dello stipendio si esegue mediante la notifica al datore di lavoro (terzo pignorato) e al lavoratore (debitore) di un “atto di pignoramento”, che deve indicare, ex multis, l’ammontare del credito per cui si agisce esecutivamente, l’importo da assoggettarsi al vincolo di pignoramento, la data dell’udienza fissata dinanzi al Giudice dell’esecuzione, nonché l’intimazione al terzo pignorato di non disporre delle somme dovute al debitore senza un ordine del giudice.

In linea generale, dal momento della notifica, sul datore di lavoro grava un duplice obbligo: rendere al creditore procedente la “dichiarazione del terzo” ai sensi dell’art. 547 c.p.c. e astenersi dal disporre delle somme oggetto di pignoramento.

La dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. è la comunicazione con cui il terzo pignorato dichiara al creditore procedente se e quali somme deve al debitore esecutato, precisando eventuali vincoli già esistenti. Nel caso del datore di lavoro, serve quindi a confermare l’esistenza del rapporto di impiego, l’ammontare delle somme dovute al dipendente (id est retribuzione mensile, TFR accantonato etc) e se su di esse gravano precedenti pignoramenti, sequestri o cessioni volontarie del quinto dello stipendio.

L’obbligo di astenersi dal disporre delle somme pignorante consiste nell’obbligo del datore di lavoro di trattenere in ogni busta paga una quota dello stipendio e di accantonare dette somme in attesa che il giudice ne disponga l’assegnazione al creditore procedente oppure la restituzione (in tutto o in parte) al lavoratore debitore.

Sin dalla notifica del pignoramento, infatti, il datore di lavoro assume ex lege la qualifica di custode delle somme pignorate, quindi anche anteriormente all’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione, che ne disporrà lo svincolo oppure il versamento in favore del creditore procedente, confermando il vincolo anche sugli stipendi maturandi, nonché sulle indennità finali e sul trattamento di fine rapporto, sino alla concorrenza del debito.

I menzionati obblighi di custodia vengono tuttavia meno qualora la procedura esecutiva non venga coltivata nei termini di legge. Ai sensi dell’art. 543 c.p.c., il creditore è infatti onerato dall’obbligo di iscrivere la causa a ruolo, dandone notizia al debitore e al terzo entro la data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento. La mancata notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, oppure il mancato deposito dello stesso nel fascicolo dell’esecuzione, determina l’inefficacia del pignoramento.

La conseguenza per il datore di lavoro è rilevante: se il pignoramento diviene inefficace, cessano gli obblighi di custodia del terzo pignorato. Il datore di lavoro, pertanto, non sarà tenuto a mantenere sine die vincolate le somme accantonate né a proseguire le trattenute sullo stipendio del dipendente. In assenza dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro la data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento, il datore di lavoro potrà quindi, con adeguata cautela documentale, considerare cessato il vincolo, interrompere le trattenute e corrispondere al lavoratore le somme eventualmente accantonate, salvo che sussistano altri vincoli opponibili.

In tali casi è sempre consigliabile che il datore di lavoro richieda al creditore procedente o al suo difensore conferma scritta della mancata iscrizione a ruolo, così da poter conservare prova documentale del venir meno dell’obbligo di custodia.

  1. Le tipologie di credito e i limiti di pignorabilità dello stipendio

Come anticipato, la disciplina dei limiti di pignorabilità della retribuzione è volta a contemperare il diritto del creditore a veder soddisfatto il proprio credito con la tutela costituzionale del lavoratore a una retribuzione sufficiente a garantire a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Costituzione).

 La noma cardine, l’art. 545 c.p.c., statuisce i limiti di pignorabilità dello stipendio, dipendentemente dalla natura del credito per cui si agisce esecutivamente. La norma prevede precisi limiti di pignorabilità della retribuzione, nella misura di seguito indicata:

  • per i crediti ordinari (esempi classici banche, finanziarie, locatori o privati, che agiscono in forza di un titolo esecutivo), il limite ordinario è quello del quinto della retribuzione netta;
  • per i crediti alimentari il limite è deciso dal Tribunale;
  • per i crediti tributari dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, il limite è sempre quello del quinto della retribuzione netta, salve le regole speciali applicabili alla riscossione esattoriale. In caso di debito tributario, infatti, oltre al pignoramento ordinario promosso secondo gli artt. 543 ss. c.p.c., esiste il cosiddetto pignoramento esattoriale, ex artt. 72-bis e 72-ter D.P.R. n. 602/1973, ossia una procedura semplificata, disciplinata da norme speciali.
  1. Il pignoramento esattoriale ex artt. 72-bis e 72-ter D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)

 Il pignoramento esattoriale è una forma speciale di esecuzione presso terzi, alternativa al pignoramento ordinario. Trattasi di una procedura che consente all’Agente della Riscossione di ordinare direttamente al terzo di pagare le somme dovute al debitore entro i limiti di legge, senza che vi sia una preventiva udienza avanti il giudice dell’esecuzione e senza che quest’ultimo debba pronunziarsi in ordine all’assegnazione delle somme al creditore procedente.

L’art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973, in tema di stipendi, introduce limiti progressivi, che determinano la misura del vincolo di indisponibilità degli stipendi a seconda dell’ammontare degli stessi. Nel dettaglio, la trattenuta dovrà essere effettuata nella misura di:

  • un decimo per importi fino a euro 2.500;
  • un settimo per importi superiori a euro 2.500 e non superiori a euro 5.000;
  • un quinto per importi superiori a euro 5.000.

A differenza del pignoramento ordinario, quindi, non sempre il pignoramento esattoriale comporta la trattenuta del quinto dello stipendio. Per retribuzioni nette inferiori a euro 2.500, ad esempio, la quota trattenibile è pari solo a un decimo.

Al momento della notifica del pignoramento, quindi, il datore di lavoro dovrà autonomamente procedere: (i) alla verifica della retribuzione netta spettante al dipendente debitore, (ii) all’applicazione della corretta quota di trattenute in busta paga e infine (iii) al versamento delle somme trattenute secondo le istruzioni dell’Agente della Riscossione. Il tutto avviene senza alcun preventivo vaglio di un giudicante né provvedimenti nei quali venga statuita la quota di stipendio da vincolarsi in favore del creditore.

Di seguito uno schema riepilogativo dei limiti legali del pignoramento sugli stipendi e degli adempimenti richiesti al datore di lavoro:

Tipologia di credito / procedura Norma di riferimento Limite di pignorabilità dello stipendio Note operative per il datore di lavoro
 

Crediti ordinari

 

Art. 545 c.p.c.

 

1/5 della retribuzione netta

 

Crediti di banche, finanziarie, fornitori, privati o altri creditori ordinari. Il datore accantona dalla notifica del pignoramento e versa le somme solo a seguito dell’ ordinanza di assegnazione.

 

 

Crediti alimentari Art. 545 c.p.c. Nella misura autorizzata dal giudice Non opera automaticamente il limite del quinto. Occorre verificare il provvedimento del Presidente del Tribunale o del giudice delegato.

 

 

Tributi dovuti allo Stato, Province e Comuni – procedura ordinaria ex c.p.c. Art. 545 c.p.c. 1/5 della retribuzione netta Si applica il limite ordinario del quinto quando il creditore pubblico procede secondo le forme ordinarie del pignoramento presso terzi.
Art. 72-ter D.P.R. 602/1973 1/10 della retribuzione netta Si applica quando procede l’Agente della riscossione. Attenzione: non si applica automaticamente il quinto.
Pignoramento esattoriale per crediti tributari – importi superiori a € 2.500 e fino a € 5.000 Art. 72-ter D.P.R. 602/1973 1/7 della retribuzione netta Limite intermedio previsto dalla disciplina speciale della riscossione esattoriale.
Pignoramento esattoriale per crediti tributari – importi superiori a € 5.000 Art. 72-ter D.P.R. 602/1973; art. 545, co. 4, c.p.c. 1/5 della retribuzione netta Per retribuzioni superiori a € 5.000 torna applicabile il limite del quinto.

 

  1. Il Concorso di Pignoramenti e Cessioni

Non è infrequente che un datore di lavoro sia destinatario, per il medesimo lavoratore, della notifica di più di un pignoramento; risulta parimenti possibile che gli venga notificato un pignoramento mentre lo stipendio è già gravato da una cessione del quinto dello stipendio o, viceversa, venga notificata una cessione del quinto dello stipendio in costanza di un precedente pignoramento non ancora estinto.

La gestione di una pluralità di vincoli sullo stesso stipendio è una delle questioni più complesse per il datore di lavoro, anche considerato che la disciplina varia a seconda della natura dei vincoli concorrenti.

In caso di concorso di più pignoramenti, il datore di lavoro deve valutare la natura dei crediti per cui il creditore ha agito esecutivamente:

  • se concorrono più crediti della stessa natura (ad esempio, più crediti ordinari), il limite complessivo di pignorabilità rimane un quinto. I pignoramenti successivi si porranno in coda e verranno soddisfatti solo dopo l’estinzione del precedente;
  • se concorrono crediti di natura diversa (es. un credito alimentare, un credito tributario e un credito ordinario), l’art. 545, comma 5, c.p.c. prevede che il pignoramento simultaneo non possa estendersi oltre la metà dell’ammontare netto dello stipendio. La giurisprudenza ha precisato che per “concorso simultaneo” si intende la mera coesistenza di più crediti, anche se azionati in procedure esecutive distinte.

Diverso il caso di concorso tra cessione volontaria e pignoramento.

Sebbene entrambi incidano sulla retribuzione del lavoratore, pignoramento e cessione del quinto dello stipendio sono istituti giuridici profondamente diversi.

La cessione del quinto si sostanzia in un contratto di finanziamento in cui il lavoratore (cedente) ottiene un prestito da un istituto finanziario (cessionario) e si impegna a rimborsarlo attraverso la cessione pro solvendo di una quota della propria retribuzione, fino al limite di un quinto del netto della stessa. Il datore di lavoro (debitore ceduto) non è parte del contratto di finanziamento, ma, una volta notificata la cessione, è obbligato a versare la quota ceduta direttamente al finanziatore.

Il pignoramento, al contrario, è un atto coattivo, espressione dell’azione esecutiva di un creditore insoddisfatto.  Non nasce da un accordo, ma da un’iniziativa unilaterale del creditore basata su un titolo esecutivo.

In tali casi, la norma chiave è l’art. 68 del D.P.R. n. 180/1950, testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni – applicabile anche all’impiego privato.

Qualora sullo stipendio gravi una cessione del quinto dello stipendio perfezionata e notificata prima del pignoramento, la norma stabilisce che il pignoramento può colpire solo la differenza tra la metà dello stipendio netto e la quota già ceduta.

Ad esempio, su uno stipendio netto di 1.500 euro, con una cessione del quinto di 300 euro, la metà dello stipendio è 750 euro. La quota pignorabile sarà calcolata sulla differenza (750 – 300 = 450 euro), fermo restando il limite del quinto per il singolo pignoramento (che in questo caso sarebbe 300 euro, interamente pignorabile poiché inferiore a 450 euro). In ogni caso, la somma delle trattenute (cessione + pignoramento) non può superare la metà dello stipendio.

Quando, per contro, preesistano sequestri o pignoramenti, la cessione può essere effettuata soltanto nei limiti della differenza tra i due quinti dello stipendio netto e la quota già vincolata dal sequestro o dal pignoramento.

Pertanto, se lo stipendio è già gravato da un pignoramento pari a un quinto dello stesso, la cessione potrà essere accettata fino a concorrenza di un ulteriore quinto. Se, invece, il pignoramento in corso è pari a un decimo, la cessione potrà operare nei limiti della differenza tra due quinti e un decimo dello stipendio netto.

  1. Conclusioni

 In conclusione, il datore di lavoro, quale terzo pignorato, assume un ruolo di fondamentale importanza nel procedimento esecutivo, che lo vincola a precisi obblighi di legge.

La complessità della normativa, che spazia dal codice di procedura civile a leggi speciali come il D.P.R. n. 180/1950 o il D.P.R. n. 602/1973, impone una gestione attenta e consapevole delle somme dovute al dipendente.

È pertanto imprescindibile che il datore di lavoro abbia una chiara cognizione delle proprie obbligazioni, dalla corretta e tempestiva dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c. all’esatta applicazione dei limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. e dalle norme speciali.

Un’errata applicazione di tali limiti o la violazione degli obblighi di custodia possono esporlo a responsabilità diretta nei confronti del creditore procedente o a pretese risarcitorie da parte del lavoratore danneggiato. La consapevolezza del quadro normativo e un’applicazione scrupolosa delle regole sono, dunque, essenziali per adempiere correttamente ai propri obblighi, tutelare la propria posizione ed evitare di gravare il lavoratore di eccessive trattenute nonché di incorrere in censure o sanzioni per il proprio operato.

* Avvocata in Milano

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