di Graziano Vezzoni*

Sulla G.U. n. 106/2026 è stata pubblicata la Legge 7 maggio 2026, n. 70, recante disposizioni per la valorizzazione della risorsa mare.

L’articolo 30 della norma introduce un regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco dei marittimi in caso di arresto definitivo dell’imbarcazione. Più precisamente, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore della pesca marittima, ferma restando l’applicazione del regime previdenziale agevolato già previsto per il settore, alle imprese che imbarcano, sulle unità da pesca da loro armate, soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate misure di arresto definitivo mediante demolizione, è riconosciuto, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e per ciascuno dei suddetti marittimi, uno sgravio contributivo pari al 50% degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti, per ventiquattro mesi, in virtù del pertinente regime assicurativo.

L’arresto definitivo dell’attività di pesca (noto anche come “bando demolizioni”) è una misura finanziata dalla Comunità Europea per ridurre lo sforzo di pesca e consente ad armatori e proprietari di unità navali adibite alla pesca la dismissione delle stesse in cambio di un indennizzo economico.

Il beneficio di cui alla Legge 70/2026 è concesso se lo sbarco dipende dall’arresto definitivo mediante demolizione dell’imbarcazione da pesca su cui il marittimo è stato imbarcato, svolgendo prestazioni lavorative, per almeno novanta giorni anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno.

Per fruire del beneficio stesso, il nuovo imbarco:

  • Deve avvenire entro tre mesi dalla cancellazione dell’unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall’autorità marittima
  • non deve sostituire, nel medesimo periodo, personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all’articolo 343 del Codice della Navigazione.

L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e nel rispetto delle regole sulla cumulabilità previste dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

*ODCEC Lucca

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di Fabiano D’Amato*

Con la Circolare n. 19 dell’8 maggio 2026, l’INAIL ha reso note le nuove possibilità di dilazione dei debiti verso l’Istituto, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione, assicurando, al contempo, la continuità nella riscossione dei relativi importi.

Sulla base del DM 24/10/2025, vengono rese note due tipologie di rateizzazione, così sintetizzabili:

  • per importi fino a 500.000 euro, possibilità di un piano di dilazione fino a trentasei rate mensili;
  • per importi superiori a 500.000 euro, possibile richiesta di dilazione fino a sessanta rate mensili.

La singola rata non potrà comunque essere inferiore a 150 euro.

Nella stessa Circolare, l’Istituto specifica inoltre la possibilità di rideterminazione delle rate su istanza del debitore, per le domande di rateazione presentate nel periodo tra il 12 gennaio 2025 e la data della pubblicazione della Circolare e dell’apertura del nuovo servizio online, che non siano ancora state definite con il pagamento integrale di quanto dovuto.

La possibilità di presentare la richiesta di rideterminazione del piano di rateazione sarà disponibile per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della suindicata Circolare.

Per ulteriori approfondimenti, chiarimenti e dettagli, si vedano la Circolare INAIL 19/2026 e la connessa Istruzione Operativa dell’8 maggio 2026, reperibili con i relativi allegati ai seguenti link:

Circolare INAIL 19 dell’8 maggio 2026

INAIL: Istruzione Operativa dell’8 maggio 2026

*ODCEC Roma

 

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Circolare n. 17 del 29 aprile 2026

di Fabiano D’Amato*

Con la Circolare 17/2026, l’INAIL ha fornito nuove istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro.

La motivazione delle nuove istruzioni è legata a:

  • nuove esigenze organizzative derivanti dall’estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati,
  • modalità di trasmissione telematica della certificazione medica,
  • applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali.

La Circolare chiarisce inoltre che qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori prognosi, l’ultimo giorno di tale prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Di conseguenza il lavoratore potrà riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta “definitiva”.

Per approfondimenti e ulteriori precisazioni, è possibile consultare il testo integrale della Circolare sul sito ufficiale dell’INAIL:

Circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026

*ODCEC Roma

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di Fabiano D’Amato*

Con la notizia pubblicata il 30 aprile 2026 sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso nota la proroga del termine per la trasmissione del Rapporto biennale 2024/2025 (art. 46 D.Lgs. 11.4.2006 n. 198), dal 30.4.2026 (scadenza precedente) al 15.5.2026, nuova scadenza.

Si ricorda che il Rapporto, obbligatoriamente predisposto dai soggetti obbligati ai sensi di Legge riporta “….la situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.” (art. 46 D.Lgs. 198/2006).

La proroga, si legge sulla notizia, è stata accordata al fine di consentire ai soggetti interessati da difficoltà tecniche di perfezionare le procedure.

La notizia è consultabile al seguente link

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/rapporto-sulla-situazione-del-personale-maschile-e-femminile-prorogato-il-termine

*ODCEC Roma

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