GENTE DI MARE – L.70/2026 E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
di Graziano Vezzoni*
Sulla G.U. n. 106/2026 è stata pubblicata la Legge 7 maggio 2026, n. 70, recante disposizioni per la valorizzazione della risorsa mare.
L’articolo 30 della norma introduce un regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco dei marittimi in caso di arresto definitivo dell’imbarcazione. Più precisamente, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore della pesca marittima, ferma restando l’applicazione del regime previdenziale agevolato già previsto per il settore, alle imprese che imbarcano, sulle unità da pesca da loro armate, soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate misure di arresto definitivo mediante demolizione, è riconosciuto, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e per ciascuno dei suddetti marittimi, uno sgravio contributivo pari al 50% degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti, per ventiquattro mesi, in virtù del pertinente regime assicurativo.
L’arresto definitivo dell’attività di pesca (noto anche come “bando demolizioni”) è una misura finanziata dalla Comunità Europea per ridurre lo sforzo di pesca e consente ad armatori e proprietari di unità navali adibite alla pesca la dismissione delle stesse in cambio di un indennizzo economico.
Il beneficio di cui alla Legge 70/2026 è concesso se lo sbarco dipende dall’arresto definitivo mediante demolizione dell’imbarcazione da pesca su cui il marittimo è stato imbarcato, svolgendo prestazioni lavorative, per almeno novanta giorni anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno.
Per fruire del beneficio stesso, il nuovo imbarco:
- Deve avvenire entro tre mesi dalla cancellazione dell’unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall’autorità marittima
- non deve sostituire, nel medesimo periodo, personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all’articolo 343 del Codice della Navigazione.
L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e nel rispetto delle regole sulla cumulabilità previste dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
*ODCEC Lucca



