*di Pietro Aloisi Masella e Maurizio Centra

L’art. 1 comma 281 della L. 197/2022 ha rinnovato e modificato per l’anno 2023 l’esonero della quota IVS a carico del lavoratore, previsto per il 2022 dall’art. 1 comma 121 della L. 234/2021. In pratica, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i contributi sono temporaneamente ridotti:

– del 2% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima; – del 3% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato del rateo di tredicesima.

Dall’agevolazione rimangono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Indipendentemente dalla fascia di riferimento, la retribuzione su cui calcolare il beneficio deve essere maggiorata, nel mese di dicembre 2023, dell’ammontare della tredicesima mensilità, ovvero mese per mese del relativo rateo corrisposto al lavoratore, ricorrendo le condizioni.

L’INPS individua quale base di calcolo la retribuzione imponibile previdenziale mensile (cfr. circ. INPS nn. 43/2022 e 7/2023) e pertanto il calcolo va effettuato su tale elemento che, ovviamente, è superiore all’imponibile fiscale, nella misura in cui quest’ultimo è normalmente pari allo stipendio lordo ridotto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.

In merito al calcolo dell’agevolazione in commento per l’anno 2023, l’INPS nella circ. n. 7/2023 ha precisato che laddove la retribuzione imponibile superi il limite di: – 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio; – 1.923 euro, ma sia, comunque, di importo minore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 2%.

Laddove, invece, la retribuzione mensile non superi il limite pari a 1.923 euro, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3% (per approfondimenti si rimanda a “Il nuovo esonero contributivo 2023 a favore dei dipendenti” in “La Consulenza del Lavoro” n. 2/2023).

In base al metodo di calcolo dell’agevolazione adottato dall’INPS, può verificarsi che il lavoratore perda il diritto all’esonero in un mese a causa del pagamento di premi o di somme non ricorrenti, senza avere la possibilità di “recuperarlo” successivamente, come potrebbe accadere se fosse previsto un conguaglio previdenziale di fine anno.

Oltre alla mancanza del suddetto conguaglio, le cui conseguenze possono essere rilevanti nei casi di retribuzioni caratterizzate da variabilità nel corso dell’anno, quello che appare distorsivo, anche se legalmente corretto, è l’effetto tributario sull’esonero. Si potrebbe anche dire che ciò che la mano destra (previdenziale) concede, la mano sinistra (tributaria) riprende, almeno in parte.

Poiché l’imponibile fiscale, sul quale si calcolano l’IRPEF e le sue addizionali, è, di norma, pari all’imponibile previdenziale meno i contributi a carico del lavoratore, la riduzione di questi ultimi per effetto dell’esonero determina un imponibile fiscale maggiore di quello che si determinerebbe in assenza della stessa agevolazione.

Si prenda come esempio un imponibile previdenziale di 1.900 e l’aliquota INPS del 9,19%:

– contributi a carico del lavoratore 174,61 senza esonero ovvero 117,61 con esonero del 3% (la differenza è di 57 euro);

– l’imponibile fiscale sarebbe 1.725,39 (senza l’applicazione dell’esonero) ovvero 1.782,39 (se si applica l’esonero);

– IRPEF lorda sarebbe di 406,34 euro (senza l’applicazione dell’esonero) ovvero 420,59 (se si applica l’esonero), con una differenza, quindi, di 14,25 euro.

L’aumento effettivo determinato dall’applicazione dell’agevolazione sarebbe pertanto di 42,75 euro e non di 57 euro.

Pur riconoscendo il valore dell’iniziativa del legislatore in termini di riduzione del cuneo fiscale, anche se limitata agli oneri a carico del lavoratore dipendente, l’agevolazione ex L. 197/2022 sarebbe stata più apprezzata, dai soggetti ai quali è rivolta, se: – fosse stato adottato un sistema di conguaglio previdenziale di fine anno o di fine rapporto di lavoro, in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno 2023;

– fosse stato neutralizzato l’effetto tributario “distorsivo” dell’agevolazione, ad esempio prevedendo il calcolo dell’IRPEF e delle sue addizionali su un imponibile determinato non tenendo conto dell’agevolazione stessa, oppure se il valore del beneficio fosse riconosciuto al lavoratore esentasse, con l’effetto di aumentare il netto della busta paga.

*Odcec Roma

“Articolo tratto dal Quotidiano del Commercialista Eutekne del 24 febbraio 2023 – (www.eutekne.info)”.

 

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di Maurizio Centra*

Dopo essere diventati tutti virologi, da qualche mese ci siamo scoperti anche tutti strateghi militari ed esperti in geopolitica, senza trascurare l’innata attitudine per il ruolo di allenatore della nazionale di calcio. D’altronde negli anni ’30 del secolo scorso qualcuno ha definito l’Italia “un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori e di trasmigratori”. Sorvolando sulle sofferenze che le azioni dell’autore di tale frase procurarono al popolo, quello che oggi sorprende è che l’Italia, con tutte le sue straordinarie qualità, non sia mai diventato anche un popolo di economisti. In pratica, sappiamo tutto sulle varianti del Covid-19, esprimiamo pareri sulla ripresa dell’attività di medici non vaccinati, ma poi cerchiamo di evitare che curino proprio noi. Siamo consapevoli che il debito pubblico italiano sia tra i più alti al mondo, ma poi condividiamo le politiche di ulteriore indebitamento, che graverà sulle spalle delle future generazioni, che, tra l’altro, saranno sempre meno numerose. Continua a leggere

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di Loris Beretta*

Qualche tempo fa abbiamo pubblicato un articolo intitolato “Il welfare sconosciuto” (Noi & il lavoro n. 1/2021 https://noieillavoro.it/lopinione/il-welfare-sconosciuto/) e siamo partiti osservando le seguenti tre situazioni: Continua a leggere

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di Andrea Sella*

Sono balzate agli onori delle cronache giudiziarie, almeno per gli addetti ai lavori, due recenti sentenze della Corte di Cassazione – Cass. Sez. lav. del 6 settembre 2022, n. 26246 e Cass. Sez. lav. del 20 ottobre 2022, n.30957 – sulla decorrenza del termine prescrizionale dei crediti di lavoro, argomento che sembrava, almeno fino al 2012, solidamente attestato nella netta distinzione tra aziende al di sotto della soglia di applicazione dell’art. 18 Statuto Lavoratori, per le quali la prescrizione decorreva dal termine del rapporto di lavoro, e aziende al di sopra di tale soglia, per le quali la prescrizione decorreva in corso di rapporto di lavoro, essendo l’art. 18 considerato una garanzia sufficiente per permettere al lavoratore una serena rivendicazione dei propri diritti senza tema di ritorsione. Continua a leggere

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di Oriana Costantini*

“Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”. 

Questo è quanto viene sancito dall’art. 27 comma 3 della Costituzione. La rieducazione ha l’obiettivo di far acquisire al condannato i valori fondamentali della convivenza al fine di reinserirlo socialmente. Il Lavoro su cui la stessa Repubblica italiana si fonda (art.1 Costituzione) svolge un ruolo fondamentale per promuovere la reintegrazione sociale. Continua a leggere

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PROBLEMATICHE FISCALI E CONTRIBUTIVE NELL’ADEMPIMENTO E NELLA RESTITUZIONE
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di Alberto Checchetto*

Nell’ambito dei giudizi di accertamento promossi dai lavoratori dipendenti al fine di ottenere delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto, così come con riferimento alle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore reintegrato a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento, sono da sempre emersi numerosi dubbi interpretativi, sia con riferimento alla gestione dell’aspetto fiscale, sia in merito alle trattenute contributive a carico del dipendente. Continua a leggere

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In attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) nonché del Decreto Sostegni ter (d.l. n. 4 del 27 gennaio 2022), con il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 settembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie; a distanza di un mese, precisamente in data 28 ottobre 2022, sono stati inoltre pubblicati in Gazzetta Ufficiale i criteri e le modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie. Continua a leggere

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Nell’ultimo periodo sta suscitando abbastanza clamore tra i commentatori e gli operatori del settore l’ordinanza n. 33134 del 10 novembre 2022, con la quale la Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità per insussistenza del fatto contestato di un licenziamento per giusta causa irrogato ad un lavoratore che, assente per malattia, aveva consegnato il certificato medico solo dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare, decorsi sette giorni dall’inizio dell’assenza. Continua a leggere

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