di Marialuisa De Cia*
In attesa di una organica – seppur temuta – riforma delle pensioni, anche quest’anno la Legge Finanziaria n. 207 del 30 dicembre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2025, interviene con proroghe di strumenti di accesso pensionistici già consolidati e con qualche timida novità.
Di seguito una analisi “a caldo”, in attesa di ulteriori approfondimenti tramite le prassi e i decreti ove previsti.
MONTANTE CONTRIBUTIVO (commi 169-170)
Ecco la prima “timida” novità.
Per tutti i nuovi assicurati dal 1 gennaio 2025 presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), le relative forme sostitutive ed esclusive – compresa la Gestione Separata – potranno, al primo accredito contributivo, optare per un incremento della contribuzione fino a un massimo di 2 punti percentuali.
Il maggior versamento, interamente a carico del soggetto, è finalizzato a incrementare il montante contributivo sul quale verrà calcolato l’assegno pensionistico alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con le seguenti precisazioni:
- La maggiorazione dell’assegno pensionistico va richiesta al momento del pensionamento.
- Non influisce sulla maturazione degli importi soglia (per i contributivi puri, come nel caso dei soggetti con contribuzione post 1 gennaio 2025, l’accesso a pensione di vecchiaia contributiva – attualmente 20 anni di anzianità – o ordinaria – attualmente 67 anni – è subordinato a un requisito reddituale, che sarà evidenziato successivamente).
- La deducibilità ai sensi dell’art. 10 del TUIR è prevista nella misura del 50% dell’importo versato.
Per ulteriori approfondimenti si attende un decreto del Ministero del Lavoro e del MEF che regolamenterà le modalità di esercizio e di recesso.
Attenzione: se, a seguito di riscatti, l’anzianità contributiva risulta antecedente al 2025, le somme aggiuntive versate saranno considerate improprie e soggette a restituzione entro il limite prescrizionale.
CAMBIO TITOLO PENSIONISTICO (comma 172)
Con l’abrogazione dell’art. 2-ter della Legge n. 114/1974 si elimina la possibilità di ricalcolare pensioni da gestioni speciali per lavoratori autonomi utilizzando le norme AGO per i lavoratori dipendenti. Tale modifica:
- Rende definitiva la gestione originaria di liquidazione.
- Esclude ricalcoli dal sistema contributivo a quello misto.
- I parametri di calcolo adottati in sede di liquidazione, compresi i coefficienti di trasformazione, non saranno oggetto di rideterminazione.
OPZIONE DONNA (comma 173)
Una ulteriore proroga di Opzione Donna, “copia-incolla” da 2023 a 2024.
Nata con la legge 23 agosto 2004 n. 243, Opzione Donna celebra ad agosto 2024 i suoi primi 20 anni di precariato, essendo ancora necessaria una proroga annuale per mantenere i suoi effetti.
Sintesi delle condizioni attuali per accedere a questo accesso pensionistico anticipato riservato alle donne:
- Età anagrafica:
- 61 anni per le donne nate entro il 31 dicembre 1963, ridotta di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni (donne nate entro il 31 dicembre 1965).
- Il requisito deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 2024.
- Contribuzione minima:
- Almeno 35 anni di contribuzione effettiva (al netto della contribuzione figurativa, es. Naspi).
- Nota: la contribuzione in Gestione Separata o in casse libero-professionali non conta per i 35 anni effettivi salvo ricongiunzione (ovviamente onerosa).
- Ulteriori requisiti (alternativi):
- Assistenza, per almeno sei mesi, al coniuge o a un parente convivente di primo grado in situazione di grave handicap (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) oppure a un parente o affine di secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto 70 anni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti (con necessità di convivenza).
- Riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74%.
- Per lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese con attivo un tavolo di confronto per la crisi aziendale (ai sensi dell’art. 1, comma 852, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296), la riduzione massima di 2 anni dell’età si applica indipendentemente dal numero di figli.
- Decorrenza del trattamento pensionistico:
- Deve trascorrere un periodo definito “finestra mobile”:
- 12 mesi se il trattamento è liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti.
- 18 mesi se liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
- Deve trascorrere un periodo definito “finestra mobile”:
- Calcolo dell’assegno pensionistico:
- Con l’accesso a Opzione Donna si rinuncia al calcolo con il sistema misto a favore del sistema interamente contributivo.
QUOTA 103 (comma 174)
Un’altra soluzione “copia-incolla”: non vi sono novità, se non il posticipo al 2025 delle condizioni di cui all’art. 14.1 del Decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 (già prorogato con modifiche).
Si tratta di un accesso anticipato a pensione per chi può far valere:
- Un’età anagrafica di almeno 62 anni.
- Un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
I requisiti devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2025, pur consentendo la presentazione della domanda pensionistica anche successivamente, come per Opzione Donna.
Attenzione: - Il calcolo della pensione avverrà con il sistema interamente contributivo, anziché misto.
- Fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni), l’assegno non potrà superare 5 volte il valore del trattamento minimo INPS (per il 2024 euro 2.394,44 lordi al mese, rivalutati per il 2025); al 67esimo anno si accederà all’assegno effettivamente maturato.
- L’erogazione dell’assegno è subordinata al decorso delle “finestre mobili”: 7 mesi per il settore privato e 9 mesi per il settore pubblico.
- Rimane confermata l’incumulabilità della pensione con redditi da lavoro fino alla maturazione della pensione di vecchiaia, salvo la possibilità di prestazioni occasionali entro il limite di euro 5.000,00 annui.
- In merito all’incompatibilità con redditi da lavoro (subordinato e/o autonomo), si citano la Sentenza n. 42/2022 del Tribunale di Lucca e la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 604/2022, che hanno riconosciuto la non equità della sanzione (trattenuta per l’intero anno) in presenza di redditi da lavoro molto contenuti.
Inoltre, le limitazioni e l’innalzamento dei limiti contributivi (41 anni) rendono questo accesso meno interessante: per le donne, ad esempio, la pensione anticipata spetta con 41 anni e 10 mesi di contribuzione (più tre mesi di finestra) contro 41 anni e 7 mesi per l’assegno in quota 103. Questo anticipo di 4 mesi giustifica il calcolo contributivo e l’eventuale livellazione sul massimale fino a 67 anni? È necessaria un’analisi approfondita sul reale beneficio di questo accesso.
APE SOCIALE (comma 175)
Anche l’Ape Sociale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025, posticipando anche per quest’anno l’accesso a questa forma di anticipo pensionistico, riservata a determinate condizioni fino al raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia.
Possono richiederla coloro che:
- Hanno un’età anagrafica di 63 anni e 5 mesi.
- Alternativamente, devono possedere:
- Almeno 30 anni di anzianità contributiva e risultare disoccupati per:
- Cessazione del rapporto per licenziamento (individuale o collettivo);
- Dimissioni per giusta causa;
- Risoluzione consensuale in sede protetta;
- Scadenza di un contratto a termine, purché vi sia stata almeno una prestazione lavorativa di 18 mesi negli ultimi 36 mesi.
- Essere Caregiver (ovvero, addetti alla cura di un soggetto con handicap) con almeno 30 anni di anzianità contributiva e, da almeno sei mesi, assistenza a un familiare convivente (coniuge, parente di primo grado in situazione di gravità, o parente/affine di secondo grado se i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di 70 anni, siano deceduti o mancanti).
- Avere una riduzione della capacità lavorativa, con invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 74% e almeno 30 anni di anzianità contributiva.
- Essere lavoratori subordinati addetti ad attività usuranti con almeno 36 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 7 negli ultimi 10 anni (per operai edili, ceramisti e conduttori di impianti di ceramica e terracotta, l’anzianità minima richiesta è di 32 anni).
- Almeno 30 anni di anzianità contributiva e risultare disoccupati per:
- Assegnazione:
L’assegno pensionistico, liquidato in 12 mensilità, è pari all’importo maturato alla data della richiesta, con un limite massimo di euro 1.500,00, erogato fino all’accesso alla pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni).
Non è cumulabile con redditi da lavoro (autonomo e/o subordinato), salvo quelli occasionali fino a euro 5.000,00 annui. - La domanda di accesso ad Ape Sociale deve essere presentata tramite apposita richiesta di riconoscimento delle condizioni, con scadenze il 31 marzo, il 31 luglio e comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno (art. 29 Legge 203/2024).
Una volta ottenuta l’autorizzazione, il trattamento potrà essere richiesto anche successivamente, anche oltre il 31 dicembre 2025.
INCREMENTO DELLE PENSIONI E DELLE MAGGIORAZIONI SOCIALI PER I PENSIONATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO (comma 177)
Per il 2025 e il 2026, oltre alla perequazione automatica, sono previsti incrementi aggiuntivi per i trattamenti pensionistici:
- Se l’assegno pensionistico è pari o inferiore al trattamento minimo mensile INPS:
- 2025: incremento pari al 2,2%.
- 2026: incremento pari all’1,3% (non cumulabile con quello del 2025).
- L’incremento:
- Non è rilevante per il superamento dei limiti reddituali per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
- Rientra nel reddito imponibile ai fini della tassazione.
- Si applica su tutte le mensilità, esclusa la 14ª.
- Prevede correttivi per assegni pensionistici poco superiori al minimo INPS.
Inoltre, il comma 178 ha previsto per il solo 2025 un incremento mensile di euro 8,00 per le maggiorazioni sociali sulle pensioni minime e sugli assegni sociali, con un innalzamento di euro 104,00 del limite massimo di reddito oltre il quale tale incremento non è dovuto.
PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE PER L’ANNO 2025 PER I RESIDENTI ALL’ESTERO (comma 180)
Per scoraggiare l’esodo verso paradisi fiscali o presunti tali, per il 2025 alle pensioni superiori al trattamento minimo INPS non verrà riconosciuta la rivalutazione automatica.
È previsto un meccanismo di adeguamento, pari al limite maggiorato per le pensioni di poco superiore al minimo.
PENSIONE DI VECCHIAIA PER LAVORATRICI CON 4 O PIÙ FIGLI (comma 179)
Per i trattamenti pensionistici calcolati esclusivamente con il sistema contributivo, le lavoratrici con quattro o più figli possono beneficiare di:
- Un anticipo pensionistico di sedici mesi rispetto al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia,
oppure - L’applicazione del moltiplicatore relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE (commi 181-185)
Per incentivare il ricorso alla previdenza complementare, viene introdotto il “cumulo” delle rendite maturate presso i fondi, utile per raggiungere un importo soglia necessario all’accesso al trattamento pensionistico.
La disposizione, applicabile dal 1 gennaio 2025, riguarda i trattamenti liquidati con il sistema contributivo (per il sistema misto non è richiesto un importo soglia).
- Un decreto del Ministero del Lavoro e del MEF definirà i criteri di computo e le modalità di richiesta e certificazione della rendita.
- Sarà richiesta una contribuzione minima:
- Dal 1 gennaio 2025: almeno 25 anni (invece dei 20 anni precedenti).
- Dal 1 gennaio 2030: l’asticella sale a 30 anni.
- L’erogazione del trattamento pensionistico con il cumulo non consente l’esercizio di attività lavorativa fino al raggiungimento del requisito di pensione di vecchiaia (67 anni), salvo prestazioni occasionali fino a un reddito massimo di euro 5.000,00.
- Importi soglia (già modificati dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213, con effetto dal 1 gennaio 2024):
- Per l’accesso alla pensione di vecchia contributiva (oltre a 20 anni di anzianità e un’età attuale di 64 anni), l’assegno pensionistico deve essere almeno pari a:
- 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale,
- Ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio,
- E a 2,6 volte per le donne con due o più figli.
Se l’assegno supera 5 volte il trattamento minimo, la quota eccedente non verrà riconosciuta fino alla pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni).
- Dal 1 gennaio 2030, il valore di 3 volte verrà aumentato a 3,2 volte.
- Per l’accesso alla pensione di vecchia contributiva (oltre a 20 anni di anzianità e un’età attuale di 64 anni), l’assegno pensionistico deve essere almeno pari a:
INCENTIVO PER LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DOPO IL CONSEGUIMENTO DEI REQUISITI PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO (comma 161)
È stato prorogato l’incentivo al posticipo del pensionamento introdotto per il 2024.
Questo incentivo consente al lavoratore dipendente, in possesso dei requisiti per l’accesso a pensione con Quota 103, di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (di regola il 9,19%), rinunciando all’accesso immediato al trattamento pensionistico.
A differenza del 2024, l’incentivo:
- Non costituirà reddito da lavoro dipendente.
- Verrà erogato al lavoratore al netto delle trattenute fiscali.
La mancanza di norme stabili e strutturali rende complessa una pianificazione attenta delle scelte pensionistiche, specialmente per chi è vicino all’uscita dal mondo del lavoro e per le aziende che valutano un ricambio generazionale. Le continue proroghe degli accessi a pensione, con relative limitazioni e decurtazioni, impediscono analisi a lungo termine.
*ODCEC Milano