PREVIDENZA COMPLEMENTARE: cosa succede nel 2026
di Alessandro Bugli* e Francesca Chiara Colombo**
- Una revisione che diventa riforma
La previdenza complementare italiana ha una storia di lungo corso, e risale a ben prima della sua iniziale normazione organica (d.lgs. 124/1993) e della successiva riscrittura per il tramite del d.lgs. 252/2005 (che potremmo definire come il testo unico della materia).
Il decreto da ultimo citato (d.lgs. 252/2005), che inizialmente si caratterizzava per onnicomprensività regolatoria e snellezza, nel corso degli anni è stato fatto oggetto di una lunga serie di interventi di “emendamento”, di cui il più rilevante per il tramite del d.lgs. 147/ 2018 di recepimento della direttiva europea IORP II (2016/2341/UE), relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, e occasione di novella di ulteriori istituti non interessati direttamente dalla regolamentazione europea citata.
La legge di bilancio 2026 (l. 199/2025) e il successivo d.l. 19/2026 (convertito in l. 50/2026) si pongono in linea con questo processo di continuo aggiornamento/integrazione del quadro normativo esistente (diventato, francamente, caotico e poco leggibile).
Infatti, già qualche anno fa, si annunciava una nuova revisione dell’impianto normativo della previdenza complementare, ma la scelta della sua collocazione (i.e. la legge di bilancio e un decreto-legge sul PNRR) non lasciava presumere e intendere che da una revisione si passasse a una riforma.
Se spesso si è usi lamentarsi di riforme annunciate che, in realtà, sono modeste revisioni, qui l’impostazione (chiaramente e solo ad avviso di chi scrive) è totalmente ribaltata: si tratta, infatti, di un apparente revisione, che assume la sostanza di riforma
- Un filo rosso comune: più iscritti, più masse, migliori rendimenti e prestazioni effettivamente previdenziali
Sebbene tutte connotate dal “taglia e cuci” che oramai caratterizza gli interventi legislativi degli ultimi anni (e.g. l’articolo X è modificato nel suo comma Y, con la parola Z in luogo della W), anche se in molti casi è difficile fare diversamente e anzi questa risulta l’unica via percorribile, le novelle finiscono per disegnare un nuovo statuto della previdenza complementare italiana, raccogliendo il testimone della legge delega al d.lgs. 252/2005 (l. 243/2004) per cui, già allora era necessario “incrementare l’entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali”, lavorando sull’incremento del numero di iscritti, la raccolta di contributi e le regole di investimento; esercizio riuscito, ma non completato. A questi obiettivi, la novella della legge di bilancio 2026 ne aggiunge uno tutto nuovo, che, fino a prima della sua emanazione, si fermava all’ambito del dibattito tra tecnici, consistente nel far sì che i futuri pensionati complementari non percepiscano tutto e subito in capitale al tempo della richiesta, bensì accedano a una liquidazione in rendita, dilazionata nel tempo, per agevolare il ruolo “integrativo” della previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria (INPS e delle Casse dei professionisti), per accompagnare i destinatari in tutta la loro terza età.
Così, un intervento apparentemente “a macchia di leopardo” ci restituisce un quadro normativo con previsioni che agiscono su quasi tutte le leve da attivare per gli obiettivi poc’anzi elencati.
Per mero esempio:
- Per incentivare le iscrizioni: si passa dal modello attuale del silenzio assenso semestrale a quello di iscrizione automatica per i lavoratori di prima occupazione. La riforma dell’art. 8 del d.lgs. 252/2005 segna un vero cambio di paradigma: per i lavoratori di prima assunzione l’adesione alla previdenza complementare diventa automatica, con possibilità di opt‑out entro sessanta giorni. Si tratta di una scelta che guarda chiaramente ai modelli anglosassoni e che riconosce il peso dei fattori comportamentali nelle decisioni previdenziali. Non si obbliga formalmente il lavoratore, ma si orienta la scelta di default, con effetti potenzialmente molto rilevanti in termini di partecipazione.
- Per aumentare le contribuzioni: si prova a elevare (pur se di poco, nei limiti del possibile, si immagina) la soglia di deducibilità fiscale dei contributi;
- Per migliorare i rendimenti: almeno per coloro che non aderiscano espressamente (cioè con manifestazione espressa di volontà) al fondo pensione, si prevede che i contributi non vadano più investiti in linee estremamente prudenziali o garantite che non consentono spesso nemmeno di pareggiare la rivalutazione del TFR tenuto presso il datore di lavoro; bensì si indica come via quella di un investimento (potremmo dire “life cycle”) che punti sulla massimizzazione del profilo di rischio del rendimento durante la giovane età e che porti a scenari più prudenti, più ci si avvicina alla pensione (c.d. glide path) Passare dalla teoria alla pratica non sarà comunque semplice (al tempo in cui si scrive è in pubblica consultazione la regolamentazione attuativa COVIP per questo aspetto);
- Per incentivare il ricorso alla previdenza complementare si cerca anche di:
- superare l’approccio (forse in termini anche troppo decisi) per cui la futura pensione è, almeno nel 50%, erogata sotto forma di rendita vitalizia. Tale ultima modalità di erogazione della prestazione pensionistica è spesso poco compatibile (all’atto pratico) con la possibile durata della vita del pensionato (essendo le compagnie assicurative chiamate a rispettare specifici requisiti, che finiscono per rendere arduo recuperare i propri risparmi in forma dilazionata) e con il rischio di passare “a miglior vita” e perdere il restante, salvo accedere – rinunciando a un pezzo dell’assegno – a soluzioni di rendita con reversibilità o formule contro-assicurate per il caso di premorienza. Con la riforma, si introducono accanto alla rendita vitalizia, altre forme di erogazione alternative: rendita a durata definita, prelievi programmati, erogazione frazionata del montante. Si tratta di un tentativo, a nostro avviso intelligente, di superare la diffidenza verso lo strumento della rendita vitalizia “pura”, volto a offrire soluzioni meno aleatorie e ragionevolmente più coerenti con le aspettative degli iscritti (salvo per quello che si dirà in conclusione). Il fatto che tali prestazioni siano erogate direttamente dalla forma pensionistica (e non più solo dalle compagnie di assicurazione, come avviene oggi per i fondi nati post d.lgs. 124/1993), mantenendo il montante in gestione, è un profilo di grande rilievo, che apre scenari nuovi anche sul ruolo dei fondi post‑pensionamento.
- Allo stesso tempo si aumenta la quota ottenibile in capitale al tempo della richiesta della pensione che passa dal 50% al 60%, ancora una volta nella speranza di rendere ancora più appetibile lo strumento, ma con i limiti che si diranno.
- Nella speranza di aumentare una concorrenzialità dell’offerta, si supera il limite per cui – ad oggi (prima di ottobre 2026) si perde il diritto al contributo del datore di lavoro in caso di trasferimento verso un fondo diverso da quello oggetto del contratto collettivo o di altra fonte di riferimento che dia titolo a questo versamento;
- Con il d.l. 19/2026 (convertito) si cerca di agevolare la gestione delle vertenze e della litigiosità tra iscritti/beneficiari/pensionati e fondi pensione, attraverso la costituzione futura di un organismo di gestione stragiudiziale delle controversie, a cui i fondi pensione sono tenuti a partecipare e le cui regole saranno scritte dalla Commissione di Vigilanza COVIP (cioè l’ente che li supervisiona e sanziona).
Tutte le novelle entrano in vigore dal primo luglio 2026, fatta eccezione per la portabilità del contributo del datore di lavoro (la cui entrata in vigore è fissata per l’ottobre 2026) e per la forma di risoluzione delle controversie che attende il completamento del quadro attuativo.
La Commissione di Vigilanza COVIP è chiamata a fornire entro l’entrata in vigore le sue migliori indicazioni operative.
- Alcune sbavature, in un disegno ambizioso e apprezzabile
Se nel complesso, al netto delle decine di dubbi applicativi che sono sorti e continueranno a sorgere, e che COVIP potrà aiutare a risolvere, si può muovere un plauso al Legislatore, restano dei punti oscuri o meglio delle “sbavature” che andrebbero presto cancellate.
Il primo è l’ampliamento della quota di capitale richiedibile (che passa dal 50 al 60%), che continua ad alimentare la tendenza a privilegiare l’incasso immediato rispetto alla protezione nel tempo (capitale in luogo della rendita).
Il secondo è la possibilità di erogazione frazionata del montante in un arco minimo di cinque anni. Una soluzione troppo breve rischia di trasformare la prestazione previdenziale in una quasi‑lump sum, svuotando di fatto la finalità della prestazione pensionistica, o comunque, nella sostanza di “aggirare” nella forma e non nella sostanza la liquidazione in capitale (che oggi fa quasi il 100% delle prestazioni erogate).
Al netto di quanto detto, tali previsioni, oltre a non offrire risposta alle criticità esistenti, contribuiscono ad avvicinare in modo pericoloso lo strumento previdenziale complementare alle altre forme di risparmio, minando alla base la sua diversità e il suo ruolo di completamento del precetto costituzionale per il sistema di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio e vecchiaia (ai sensi dell’art. 38 Costituzione).
La forza con cui la Corte costituzionale ha impresso questo importante marchio di qualità alla previdenza complementare italiana, rischia di essere vanificata da una tendenza a correre al seguito di istanze, certamente comprensibili, ma non condivisibili, sul futuro di questa materia. Il tutto anche con possibili ricadute sulla persistenza di benefici fiscali pensati specificatamente per questo strumento, stante la sua natura e finalità legata all’art. 38 Cost. citato.
Altro punto di estrema attenzione è quello relativo alla portabilità del contributo datoriale maturando che, se da un lato sembra ossequiare logiche pro-concorrenziali tra le diverse forme di previdenza, potrebbe finire per danneggiare la materia in sede di contrattazione collettiva, potendo le parti al tavolo decidere di orientare altrove le risorse economiche oggi destinate a finanziare la previdenza complementare. Questo tema era già salito all’onore delle cronache nel 2017, al tempo della l. 124/2017 per cui si era proposto qualcosa di simile, decidendo poi di soprassedere e non procedere nei termini che oggi la legge di bilancio 2026 fa propri. In conclusione, in attesa di conoscere all’atto pratico l’effetto e l’applicazione pratica di questa riforma, ci pare di poter condividerne obiettivi e portato; meno il metodo (ma il fine forse giustifica i mezzi).
Per il resto, tutto rimane migliorabile, ma questo vale per tutto e tutti, e l’esperienza e i numeri aiuteranno in tal senso; ciò a partire da quali prestazioni verranno privilegiate sino conoscere i testi dei prossimi rinnovi contrattuali nazionali e aziendali.
* Avvocato in Milano Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
** Avvocata in Milano Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali






