di Monica Bernardi*

Dal 01 settembre 2024 il portale INPS dismette l’accesso tramite PIN ancora consentito ad aziende e consulenti. Si ricorda che l’accesso tramite PIN per i cittadini era già stato dismesso il 01/10/2021. In quell’occasione la dismissione dell’accesso con PIN per aziende e intermediari abilitati era stata rinviata a data da destinarsi. Adesso, con la circolare n. 77 del 02 luglio 2024 l’INPS comunica che questo periodo transitorio terminerà il 31/08/2024.

Pertanto dal 01 settembre 2024 sarà possibile accedere all’area riservata INPS solo con SPID (di livello non inferiore a 2), CIE 3.0 (carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

Così, come in passato per l’INAIL, sorge il problema dell’accesso di dipendenti e collaboratori degli intermediari abilitati. Per chi non l’avesse ancora fatto, si rende necessaria l’attivazione delle subdeleghe.

Per poter delegare il dipendente ad operare sulla propria utenza INPS di intermediari, bisogna seguire i seguenti passi:

  • DELEGA Entrare nel sito INPS nell’area dedicata ai servizi per le aziende e i consulenti – GESTIONE DELEGHE In alto a destra ci sono tre simboli: una casetta- due libri – un pallino con il ?. Se si clicca sui due libri si trova il manuale Utente della procedura per la comunicazione e gestione delle deleghe.
  • SUBDELEGA Per attivare la Subdelega al proprio dipendente, l’intermediario abilitato deve selezionare la funzionalità di “Subdelega a dipendente” all’interno della gestione deleghe ed inserire il codice fiscale del dipendente cui attribuire la subdelega relativa alle Posizioni Contributive e/o Soggetti Contribuenti sui quali è stata attivata in precedenza una “Delega da Soggetto Contribuente”. Cliccando poi sul bottone RICERCA ANAGRAFICA il sistema recupera i dati anagrafici del dipendente dell’azienda. Completare la pagina con l’indirizzo mail del dipendente e confermare.

Al momento non sembra sia possibile subdelegare un collaboratore non dipendente del professionista abilitato, nemmeno se iscritto all’albo professionale. Stiamo attendendo chiarimenti in merito da parte dell’INPS.

Resta ancora inibita la possibilità di delegare i dipendenti dei centri elaborazione dati (CED), in quanto non sono dipendenti diretti del professionista abilitato, anche se il legale rappresentante del centro elaborazione dati è lo stesso professionista abilitato e delegato dall’azienda.

*ODCEC Milano

#deleghe #inps #inail #pin #spid #cie #cns  

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di Stefano Lapponi*

 

 

–          Materia:   Regolarita’ Contributiva

–          Oggetto:  Simulazione DURC

–          Riferimento: Nota Inail 6.6.2024

  Reso noto il rilascio da parte dell’Inail del nuovo servizio on line di verifica della regolarità contributiva denominato “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”.

L’art. 8 co. 4 della L. 160/2023 prevede che le imprese possono avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

Il nuovo servizio permetterà agli operatori (imprese, intermediari delegati e altri soggetti assicuranti), di effettuare (sulla base dei criteri di cui al DM 30.1.2015) una simulazione della regolarità contributiva a partire dal 15° giorno antecedente la data di scadenza del documento, relativamente a quanto di competenza dell’Istituto assicuratore.

L’esito della simulazione sarà regolare se non viene rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità).

Se il sistema rileverà potenziali irregolarità l’esito della verifica preventiva sarà indicato con la dicitura “da verificare”.

 

 

 

–          Materia:   assunzioni agevolate

–          Oggetto: incentivo all’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza

–          Riferimento: circolare Inps 28.6.2024 n. 75

  Fornite  le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo all’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza (art. 1 co. 294 – 296 della L. 197/2022 per il solo anno 2023). Giova ricordare che in seguito alle decisioni della Commissione europea il beneficio è autorizzato:

·       fino al 31.12.2023, con la decisione C(2023) 7480 final del 31.10.2023;

·       dall’1.1.2024 al 30.6.2024, con la decisione C(2024) 2326 final del 5.4.2024.

 

L’incentivo:

·       consiste in un esonero contributivo totale per le assunzioni di beneficiari del reddito di cittadinanza (esclusi i premi INAIL e specifiche contribuzioni), per un massimo di 12 mesi e nel limite di 8.000,00 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile;

·       riguarda i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura o meno di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo;

·       spetta solo in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato

·        restano escluse le assunzioni di dirigenti, gli intermittenti, le prestazioni occasionali, i rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.

 

–          Materia:  Assunzioni agevolate

–          Oggetto:   sgravi per assunzioni donne beneficiarie del reddito di libertà

–          Riferimento:  messaggio INPS 14.6.2024 n. 2239   – art. 1 co. 191 – 192 della L. 30.12.2023 n. 213

 Con il messaggio 14.6.2024 n. 2239, l’INPS fornisce le istruzioni operative circa la fruizione dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 1 co. 191 – 192 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), per le assunzioni di donne disoccupate, beneficiarie del reddito di libertà.

Nello specifico l’esonero spetta:

 

·       Per le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;

·       Per le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi;

·       Per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato.

 

Per la richiesta del beneficio è disponibile nel “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo, l’INPS ha reso disponibile il modulo di istanza on line “ERLI”,  con la specifica degli elementi utili ai datori di lavoro per beneficiare della misura.

 

 

 

–          Materia:   Lavoratori dello spettacolo

–          Oggetto:   indennità di discontinuità

–          Riferimento:   messaggio INPS – 17.6.2024 n. 2258 – D.Lgs. 30.11.2023 n. 175

L’istituto di previdenza fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi esperibili avverso la reiezione delle domande dirette all’ottenimento dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di cui al DLgs. 30.11.2023 n. 175. L’Inps  ha altresì allegato al messaggio di cui trattasi un allegato (allegato 1) le possibili motivazioni di reiezione dell’indennità per le domande di competenza per l’anno 2022.

Le istanze di riesame, potranno essere inoltrate accedendo alla sezione del sito istituzionale dell’INPS, denominata “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.

L’istante dovrà esporre le motivazioni dell’istanza medesima e allegare l’eventuale documentazione a sostegno delle motivazioni addotte.

 

 

–          Materia:   Uniemens

–          Oggetto:   lavoro intermittente pubblici esercizi

–          Riferimento:  messaggio INPS 26.6.2024 n. 2382

L’Inps comunica  l’istituzione del nuovo codice tipo lavoratore “IA” da esporre all’interno della sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens.

Il codice si riferisce ai lavoratori intermittenti identificati con i codici tipo contribuzione “G0” e “H0” adibiti a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi, in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, della retribuzione imponibile.

Nota bene: Il trattamento previdenziale dei lavoratori intermittenti va riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita

 

–          Materia:  Sostegno al reddito

–          Oggetto: Assegno per il Nucleo Familiare

–          Riferimento: Circolare Inps 15.05.2024 n.65

Con la circolare 65/2024, l’Istituto previdenziale comunica i livelli reddituali rivalutati cui fare riferimento, per il periodo dall’1.7.2024 al 30.6.2025, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle tipologie di nuclei rimanenti in seguito all’introduzione dell’assegno unico e universale.

Con puntuale richiamo alla circolare 34/2022, l’Inps precisa che i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfani e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti; di conseguenza la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

 

–          Materia:  Pensioni

–          Oggetto: opzione donna

–           Riferimento:  circolare Inps 3.5.2024 n.59

L’INPS fornisce indicazioni in merito alla pensione anticipata “opzione donna”  (art. 16 del DL 4/2019  prorogata per il 2024 dall’art. 1 co. 138 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto alle lavoratrici che al 31.12.2023 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e compiuto 61 anni di età. Il requisito anagrafico è ridotto di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Le lavoratrici interessate all’anticipo pensionistico devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

·         1. assistere, alla data della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

·         2. avere una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 74%;

3.    essere dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ex art.1 co. 852 della L. 296/2006.

 

 

 

 

*Odcec Macerata

 

 

 

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di Fabiano D’Amato*

Con licenza scrivendo, Il DURC (ormai senza i puntini) è ormai, specie quando regolare, più di un documento, è quasi un amico, ed in questo periodo feriale potremmo averlo, magari, come vicino di ombrellone.

Il 19 Luglio 2024 l’INPS ha diffuso un comunicato stampa con cui ha annunciato, salvo casi particolari, la sospensione dal 26.7.2024 al 31.8.2024 delle note di rettifica, delle diffide di adempimento e della trasmissione dei crediti all’agente della riscossione.

Il comunicato è disponibile al seguente link: https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/comunicati-stampa/2024/07/Allegati/3561_CS_Sospensione-note-rettifica-e-diffide-adempimento.pdf

All’interno del comunicato è specificato che “Sempre nello stesso periodo saranno sospese anche le elaborazioni delle richieste verso DurcOnLine per la verifica della regolarità contributiva, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.)”.

Dal tenore letterale, sembrerebbe che le richieste DURC online sospese siano solo quelle per la verifica della regolarità contributiva previste tramite DPA, al fine del godimento di benefici contributivi e normativi, ma permane il dubbio che la sospensione stessa possa coinvolgere tutte le procedure di richiesta DURC.

Vista la delicatezza della questione, sarebbe auspicabile un chiarimento ulteriore e, nel caso effettivamente l’intera procedura DURC online fosse sospesa, una proroga dei documenti scadenti nel periodo di sospensione.

*ODCEC Roma

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a cura della Redazione 

 Gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono circa 120 mila su tutto il territorio nazionale e, in base alle informazioni disponibili, il 25%, quindi circa 30 mila, si occupa sistematicamente di diritto e pratica del lavoro, oltre che di materie connesse e complementari, come fiscalità del lavoro, previdenza e assistenza, organizzazione del lavoro, pari opportunità, welfare aziendale, processi di esternalizzazione del lavoro, reti d’impresa, ecc. Continua a leggere

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di Graziano Vezzoni*

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, c.7 bis, e 30, c.1 bis del D.Lgs n.148 del 2015 ed in seguito alle modifiche apportate dal DM 8.08.2023 al Decreto interministeriale n.90401 del 2015, viene previsto il passaggio dal FIS al Fondo Solimare dei datori di lavoro marittimo a prescindere dal numero dei dipendenti. Con la circolare n.16 del 23.01.2024, l’Inps ci fornisce le istruzioni operative per l’adeguamento. Continua a leggere

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di Paolo Soro*

Una delle novità apportate con il D.lgs. 209/2023 di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, è la disciplina scritta nell’art. 6 (Trasferimento in Italia di attività economiche), che – di fatto – inaugura una sorta di inedito “Regime Impatriati” per imprese, società e associazioni professionali. La disposizione punta evidentemente a promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche completando l’offerta concernente il lavoro dipendente, assimilato e autonomo. La nuova regolamentazione 2024 per gli impatriati vede espunta la previsione contenuta nel comma 1-bis, art. 16, D.lgs. 147/2015 e pertanto, il reddito di impresa risulta esserne completamente escluso. Continua a leggere

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di Filippo Moschini*

L’intento dell’odierna normativa in materia di dimissioni di cui all’art. 26 del D. Lgs n. 151 del 14.09.2015 era finanche meritevole, mirando infatti a contrastare l’odioso fenomeno delle “dimissioni in bianco” in base al quale in passato molte lavoratrici e lavoratori, al momento dell’assunzione, si vedevano sottoporre alla firma non solo il contratto di lavoro, ma anche una loro lettera di dimissioni che il datore di lavoro, a proprio piacimento, avrebbe potuto poi tirare fuori dal cassetto, datare e far valere, laddove in futuro non avesse più inteso proseguire il rapporto lavorativo. Continua a leggere

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di Stefano Lapponi*

Il DL 7.5.2024 n. 60 (c.d. DL “Coesione”) prevede, tra le altre, una serie di misure volte ad incentivare l’autoimpiego e le assunzioni di soggetti caratterizzati da particolari condizioni soggettive e territoriali. Nelle intenzioni del legislatore il decreto è volto “a realizzare la riforma della politica di coesione inserita nell’ambito della revisione del PNRR, al fine di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali introducendo una serie di novità in materia di lavoro”. Continua a leggere

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di Marco D’Orsogna Bucci*

Contesto normativo: D.lgs. 231/2001

La materia della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato è regolamentata dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società edelle associazioni ancheprivedipersonalità giuridica, nei limiti e con l’osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nella legge delega 29 settembre 2000 n. 300.  Continua a leggere

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di Andrea Federici*

Condotta contraria al codice di condotta aziendale – disciplinare – necessaria affissione nei luoghi di lavoro – riproduzioni informatiche di messaggistica whatsapp – riproduzioni meccaniche ai sensi dell’art. 2712 c.c. – idoneità a rappresentare i fatti salvo disconoscimento – legittimità del licenziamento di natura disciplinare – l’obbligo di adottare un contegno conforme alle disposizioni organizzative e protocolli imposti dal datore di lavoro a protezione degli interessi aziendali – diligenza richiesta dall’art. 2105 c.c. – proporzionalità – sussistenza. Continua a leggere

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