DECRETO COESIONE MISURE PER IL LAVORO

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di Stefano Lapponi*

Il DL 7.5.2024 n. 60 (c.d. DL “Coesione”) prevede, tra le altre, una serie di misure volte ad incentivare l’autoimpiego e le assunzioni di soggetti caratterizzati da particolari condizioni soggettive e territoriali. Nelle intenzioni del legislatore il decreto è volto “a realizzare la riforma della politica di coesione inserita nell’ambito della revisione del PNRR, al fine di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali introducendo una serie di novità in materia di lavoro”.

Incentivi per l’autoimprenditorialità 

Gli articoli 17 e 18 del DL 60/2024 introducono due incentivi all’autoimprenditorialità, denominati “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”. Le due misure, caratterizzate da una struttura sostanzialmente analoga, si differenziano per i diversi importi dell’incentivo, più consistente per le aree del mezzogiorno d’Italia. Sul punto, si evidenzia che l’incentivo regolato dall’art. 18 (“Resto al Sud 2.0”) trova applicazione con riferimento alle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

In particolare, sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero- professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l’iscrizione a Ordini o Collegi professionali. In riferimento alle attività esercitate in forma societaria, la norma precisa che all’avvio di imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi dai destinatari dell’intervento, quindi non solo giovani under 35 disoccupati, a patto che il controllo e l’amministrazione della società facciano capo ai soggetti beneficiari. Gli altri soci in sostanza possono essere solo in posizione di minoranza e non debbono avere ruoli di gestione.

I soggetti beneficiari delle nuove misure di sostegno sono esclusivamente i giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;
  • inoccupati, inattivi e disoccupati;
  • disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL). Qualora i destinatari siano disoccupati iscritti al programma “GOL” beneficiari di NASpI, questi possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d’avvio da conferire nelle iniziative finanziate.

Giova ricordare che il Programma Nazionale Giovani punta a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l’occupazione di giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive. Gli interventi sono in via generale attuati da Regioni, Province autonome e Amministrazioni centrali individuate come organismi intermedi. Gli interventi sono destinati ai giovani, compresi cittadini di Paesi terzi, migranti e beneficiari di protezione internazionale di età tra i 15 e i 34 anni in determinate condizioni di vulnerabilità sociale:

  • non cercano lavoro e non partecipano ad attività formative (inattivi);
  • hanno appena terminato il percorso di istruzione e formazione e cercano lavoro;
  • pur non cercando un lavoro, sono disponibili a lavorare;
  • non sono disponibili a lavorare perché impegnati in responsabilità familiari o per problemi di salute

In favore dei soggetti beneficiari saranno ammissibili a finanziamento le iniziative che comprendono:

a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività imprenditoriali e libero- professionali definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma Giovani, donne e lavoro 2021– 2027 e con il programma GOL;

b) tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari dell’intervento nell’avvio e nello svolgimento delle relative attività;

c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari per l’avvio delle relative attività.

L’incentivo (co. 7 degli artt. 17 e 18 del DL 60/2024) si sostanzia nell’erogazione di un voucher in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività finanziabili.

L’importo massimo è pari a:

  • 30,000,00euro, per i beneficiari dell’“Autoimpiego Centro-Nord Italia”;
  • 40.000,00 euro, nel caso di “Resto al Sud 2.0” e con riferimento ai territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l’importo massimo del voucher aumenta di 10.000 euro e quindi:

  • 40.000,00 euro, per i beneficiari dell“Autoimpiego Centro-Nord Italia”;
  • 50.000,00 euro, per i beneficiari di “Resto al Sud 2.0” e i residenti nelle citate aree terremotate del Centro Italia.

È possibile beneficiare di un aiuto in regime de minimis, alternativo al voucher, consistente:

  • in un contributo a fondo perduto fino al 65% dell’investimento per l’avvio delle attività finanziabili, per i beneficiari dell’“Autoimpiego Centro-Nord Italia”, ovvero fino al 75% per “Resto al Sud 2.0” e le aree terremotate dell’Italia centrale, per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000,00 euro;
  • in un contributo a fondo perduto fino al 60% dell’investimento per l’avvio delle attività finanziabili, per i beneficiari dell’“Autoimpiego Centro-Nord Italia”, ovvero al 70% per “Resto al Sud 2.0” e le aree terremotate dell’Italia centrale, per programmi di spesa oltre 120.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro.

Incentivi alle assunzioni 

Il decreto Coesione prevede anche quattro incentivi all’assunzione che riguardano:

  1. i giovani under 35 disoccupati che avviano un’attività imprenditoriale nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i quali possono beneficiare di un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti under 35 (e un contributo per l’attività di 500,00 euro mensili);
  2. i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono a tempo indeterminato disoccupati over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES
  3. l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35, mai stati occupati, a tempo indeterminato;
  4. l’assunzione a tempo indeterminato donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (6 mesi se residenti nelle Regioni della ZES unica);
  1. Incentivi per l’avvio di attività nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica

Giovani che decidono di intraprendere una attività nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono accedere a due tipologie di incentivo per promuovere l’avvio delle attività:

  • esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 35;
  • contributo per l’avvio dell’attività.

L’esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore di durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31.12.2028.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’incentivo in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

È invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.

I datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero contributivo in esame hanno accesso ad una ulteriore agevolazione in termini di acconti sulle imposte sui redditi: nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

Circa il contributo per l’avvio delle attività, I soggetti under 35 disoccupati che avviano imprese nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, dall’1.7.2024 al 31.12.2025, possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari a 500,00 euro mensili. Il contributo può essere percepito per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo non concorre alla formazione del reddito. L’erogazione del contributo è a carico dell’INPS. L’istituto provvederà, per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, a liquidare l’importo annualmente in forma anticipata.

  1. Esonero contributivo per assunzioni nella Zes unica per il mezzogiorno

L’art. 24 del DL 60/2024 prevede per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo,

Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria,

Sicilia e Sardegna), un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori residenti nelle medesime Regioni che alla data di assunzione hanno compiuto il 35° anno di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi effettuate dal 1.9.2024 al 31.12.2025.

Non sono agevolabili le assunzioni di apprendisti, di soggetti con qualifica dirigenziale né di lavoratori domestici.

L’agevolazione spetta anche con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.

Sono esclusi dal beneficio i lavoratori che hanno proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, nella medesima unità produttiva a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e licenziamenti collettivi ai sensi della L. 23.7.91 n. 223. L’esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore e ha una durata massima di 24 mesi.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.

Anche per questo incentivo vige l’agevolazione in termini di determinazione di acconti di imposte: per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero contributivo in esame, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

  1. Esonero contributivo per assunzioni di under 35 (Bonus Giovani)

Ai datori di lavoro privati viene riconosciuto un esonero contributivo in caso di assunzione, dal 1.9.2024 al 31.12.2025, di soggetti che non hanno compiuto il 35° anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato alla data dell’assunzione incentivata. L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito con ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro previsto è a tempo indeterminato. Vale la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono esclusi i rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

L’agevolazione spetta anche se il lavoratore, alla data dell’assunzione incentivata, è stato occupato a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.

L’importo dell’agevolazione è diverso a seconda della appartenenza geografica del datore di lavoro:

  • per la generalità dei datori di lavoro l’esonero contributivo è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi Inail) nel limite massimo di importo pari a 500,00 euro mensili;
  • per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, l’esonero contributivo è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi Inail) nel limite massimo di importo pari a 650,00 euro mensili.

I datori di lavoro, per fruire dell’esonero non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione e nella medesima unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo né a licenziamenti collettivi, ai sensi della L.23.7.91 n.223. Circa la concomitanza con altre agevolazioni l’incentivo in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

  1. Esonero contributivo per assunzioni di donne svantaggiate (Bonus Donne)

L’ultimo degli incentivi all’assunzione in esame è il c.d. Bonus Donne rivolto all’assunzione di donne svantaggiate.

In particolare l’ art. 23 del DL 60/2024 prevede, in favore dei datori di lavoro privati, l’esonero contributivo pari al 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 650,00 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato dall’1.9.2024 al 31.12.2025. L’agevolazione è prevista se le lavoratrici rientrano in una delle seguenti categorie:

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle aree caratterizzate da un’evidente disparità occupazionale di genere;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Condizione essenziale per poter fruire dell’agevolazione è che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i rapporti di lavoro part-time il calcolo va ponderato in relazione alle ore del rapporto di lavoro ed all’orario contrattuale).

Le esclusioni riguardano le assunzioni con contratto di apprendistato. L’agevolazione è esclusa anche in caso di lavoro domestico.

L’incentivo in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio in questione.

Le misure fin qui esaminate sono ora in attesa del vaglio della Comunità Europea e dell’emanazione dei decreti attuativi, attesi entro un mese dall’approvazione del decreto, ma spostati in settembre in sede di conversione in legge del decreto.

Il DL 60/2024 è stato convertito, con modificazioni, in Legge 4.7.2024 n.95.

*ODCEC Macerata

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