ESONERO CONTRIBUTIVO 2023, CRITICITÀ IN TEMA DI MENSILITÀ AGGIUNTIVE
di Stefano Lapponi*
La Legge di Bilancio 2022 (art.1 co. 121, L.n°234 del 30.12.2021) ha introdotto, per l’anno 2022, una riduzione a carico dei lavoratori pari allo 0,8% successivamente aumentata al 2% dal 1° luglio 2022.
Nell’intento del legislatore, l’esonero contributivo era una misura volta a ridurre il cuneo fiscale attraverso la riduzione della trattenuta contributiva IVS.
Con la legge di Bilancio 2023 (art.1 co.281, L.n.197 del 29.12.2022) la norma agevolativa viene prorogata, riconoscendone i medesimi criteri e modalità previsti per l’esonero di cui alla L.234/21, ampliandone però la portata in termini di limiti di retribuzione.
Per il 2023 l’agevolazione continua a rivolgersi a tutti i lavoratori compresi gli apprendisti dipendenti da datori di lavoro, pubblici e privati, con esclusione del rapporto di lavoro domestico.
La differenza con la versione 2022 sta nella previsione di due diverse percentuali di esonero in relazione ai limiti di reddito imponibile ai fini previdenziali.
Fino al 31.12. 2022 l’esonero consisteva nel 2% (nel primo semestre dell’anno, 0,8%) della retribuzione imponibile fino al limite di € 2.692,00 mensile.
Nel 2023 l’esonero contributivo è commisurato ai seguenti parametri:
- 3 % dei contributi IVS a carico dei lavoratori. La retribuzione imponibile deve essere parametrata su base mensile per tredici mensilità e non deve superare l’importo di 923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- 2 % dei contributi IVS a carico dei lavoratori. La retribuzione imponibile deve essere parametrata su base mensile per tredici mensilità e non deve superare l’importo di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
I limiti mensili sono applicabili anche nella ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale.
In caso di variazioni del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, con presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore, o in caso di cessione d’azienda (art.2112 c.c.). o di contratto, il limite mensile di reddito deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. Lo stesso vale se, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro. Nei casi accennati, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, con fruizione dell’esonero pro quota nelle singole denunce mensili. Con la circolare Inps del 24.01.2023 n.7 l’Istituto comunica, per l’esonero in oggetto, la cumulabilità, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore, compreso l’esonero previsto dall’art. 1 comma 137 della L. 234/2021 per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato.
Effetti dell’esonero sulla tredicesima mensilità
Le disposizioni del 2023 prevedono che l’importo mensile della retribuzione imponibile deve essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo della tredicesima. In tale senso la riduzione percentuale si applica secondo le tabelle che seguono:
Se l’erogazione della tredicesima avviene mensilmente, l’esonero percentuale verrà calcolato sulla retribuzione imponibile e sul rateo di tredicesima. Stante i ratei tredicesima limite di € 224,33 (2.692/12) e € 160,25 (1923/12), l’esonero contributivo opera nel seguente modo. La circolare Inps del 24.01.2023 n.7 fissa i ratei in 160 e 224 euro.
Effetti dell’esonero sulle ulteriori mensilità
La circolare Inps del 24.01.2023 n.7 nell’ipotesi di contratti collettivi che prevedano l’erogazione della quattordicesima mensilità, la riduzione percentuale del contributo IVS può essere applicata solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità, sommato alla retribuzione imponibile non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto.
Le ulteriori mensilità aggiuntive possono essere oggetto di riduzione solo se, sommate all’imponibile retributivo, non eccedono i limiti previsti dalla normativa.
Ai fini della possibile erogazione mensile occorre sottolineare che il comportamento da seguire è differente rispetto a quanto effettuato per la tredicesima mensilità.
Per meglio comprendere l’impatto delle mensilità aggiuntive sulla percentuale applicabile di riduzione, la valutazione deve essere fatta sulle situazioni reali.
Di seguito si riportano alcuni esempi per rilevare l’effetto che avrebbe l’erogazione di una ulteriore mensilità sulla fruibilità dell’esonero contributivo.
Si ipotizzi un lavoratore dipendente con un imponibile contributivo pari ad euro 1900,00 mensili per quattordici mensilità contrattuali in ratei mensili:
- Retribuzione imponibile 1900 euro
- Rateo tredicesima 158 euro
- Rateo quattordicesima 158 euro
In tal caso avremo una riduzione percentuale del 2% sulla somma dell’imponibile contributivo e il rateo quattordicesima, che supererebbe il limite di 1923 euro, ma non il limite superiore di 2692 euro. Sulla tredicesima sarà applicata invece la percentuale del 3% perché inferiore al limite minimo di 1923 euro.
Diversa la situazione se la quattordicesima mensilità venisse erogata non in ratei ma in un’unica soluzione (si ipotizzi il mese di luglio). In tal caso si applicherà per tutte le mensilità la percentuale di riduzione del 2% ad eccezione del mese di luglio dove non si avrà alcuna esenzione per il superamento del limite massimo.
Dall’esempio si evince che nell’ipotesi di una retribuzione imponibile al confine con i limiti di legge, vi sarebbe una maggiore riduzione laddove si eroghi in un’unica soluzione la mensilità aggiuntiva.
Occorre sottolineare comunque che una valutazione univoca sul tema risulta essere complesso.
E’ necessario pertanto valutare attentamente ogni situazione reale per poter desumere la convenienza per il lavoratore dipendente a promuovere un accordo sulla mensualizzazione delle mensilità aggiuntive.
*Odcec Macerata