di Fabiano D’Amato*

Sul sito del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, è stato comunicato l’aggiornamento delle procedure per i soggetti inquadrati dal punto di vista previdenziale nel settore 4, recanti il codice autorizzazione INPS 7B (artigiani non edili).

In particolar modo si ricorda quanto previsto per la possibilità di fruire delle prestazioni di integrazione salariale, ove ricorrano i presupposti.

In particolare, il datore di lavoro eventualmente richiedente dovrà:

  • Essere regolare con la contribuzione all’Ente, in presenza di dipendenti, da almeno 5 anni a ritroso dalla data di sospensione; il periodo sarà più breve in caso di inizio attività che comporti l’obbligo di iscrizione da meno di 5 anni, con un minimo di un mese.
  • In assenza di regolarità, versare in anticipo a mezzo F24 gli importi dovuti, seguendo la apposita procedura.
  • Per gli anni 2019-2020-2021, andrà versato un importo di 100 euro annui per dipendente (media dell’anno di competenza).

Si ricorda che le procedure gestionali del Fondo FSBA sono gestite attraverso il sistema SINAWEB.

Informazioni piu’ approfondite sono reperibili sul sito FSBA: https://www.fondofsba.it/, attraverso il quale, con le apposite credenziali, sarà possibile accedere anche alla procedura SINAWEB.

*ODCEC Roma

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