di Fabiano D’Amato*
Con la sentenza 118 del 21.7.2025, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito al limite di sei mensilità dell’indennità risarcitoria, in caso di licenziamenti illegittimi da parte dei datori di lavoro di cui all’art. 18 commi 8 e 9 Legge 300/70, come previsto dall’art. 9 comma 1 del D.Lgs 4.3.2015 n. 23; si tratta in generale dei soggetti che:
- Occupano più di 15 dipendenti, anche in più unità produttive di minori dimensioni nello stesso comune,
- In ogni caso, per quelli che in totale occupano più di 60 unità.
La Consulta ha rimarcato fra l’altro il conflitto con i principi costituzionali dell’imposizione di un tetto, stabilito appunto in sei mensilità, non superabile anche in presenza di licenziamenti affetti da gravi vizi di legittimità, limitando la possibilità di adeguamento alla situazione specifica che una tale limitazione può comportare.
L’art. 9 comma 1 D.Lgs. 23/2015 è stato pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con riferimento alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
L’auspicio dei Giudici Costituzionali è stato, in conclusione, un intervento normativo volto a superare il numero di dipendenti come unico fattore per determinare la forza economica del datore di lavoro al fine di valutare la sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi.
La sentenza è consultabile al seguente link:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI%3AIT%3ACOST%3A2025%3A118
*ODCEC Roma



