di Fabiano D’Amato*

Con la sentenza 118 del 21.7.2025, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito al limite di sei mensilità dell’indennità risarcitoria, in caso di licenziamenti illegittimi da parte dei datori di lavoro di cui all’art. 18 commi 8 e 9 Legge 300/70, come previsto dall’art. 9 comma 1 del D.Lgs 4.3.2015 n. 23; si tratta in generale dei soggetti che:

  • Occupano più di 15 dipendenti, anche in più unità produttive di minori dimensioni nello stesso comune,
  • In ogni caso, per quelli che in totale occupano più di 60 unità.

La Consulta ha rimarcato fra l’altro il conflitto con i principi costituzionali dell’imposizione di un tetto, stabilito appunto in sei mensilità, non superabile anche in presenza di licenziamenti affetti da gravi vizi di legittimità, limitando la possibilità di adeguamento alla situazione specifica che una tale limitazione può comportare.

L’art. 9 comma 1 D.Lgs. 23/2015 è stato pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con riferimento alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.

L’auspicio dei Giudici Costituzionali è stato, in conclusione, un intervento normativo volto a superare il numero di dipendenti come unico fattore per determinare la forza economica del datore di lavoro al fine di valutare la sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi.

La sentenza è consultabile al seguente link:

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI%3AIT%3ACOST%3A2025%3A118

*ODCEC Roma

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di Fabiano D’Amato*

L’I.N.L., ha reso disponibile l’aggiornamento delle FAQ del 26 giugno 2025, con riferimento alla c.d. “Patente a Crediti”, il cui obbligo, nei casi previsti, è stato introdotto con decorrenza dal 1° ottobre 2024.

La presenza di questi chiarimenti si rende via via utile al fine di chiarire dettagli circa aspetti complessi di un adempimento di rilevante importanza.

Fra le altre cose, l’Ispettorato è intervenuto fornendo chiarimenti in merito alla dichiarazione di regolarità con gli obblighi formativi, prevista nella richiesta della “patente” stessa.

Le FAQ sono consultabili sul sito dell’INL al seguente link:

https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/

*ODCEC Roma

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di Fabiano D’Amato*

Sul sito del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, è stato comunicato l’aggiornamento delle procedure per i soggetti inquadrati dal punto di vista previdenziale nel settore 4, recanti il codice autorizzazione INPS 7B (artigiani non edili).

In particolar modo si ricorda quanto previsto per la possibilità di fruire delle prestazioni di integrazione salariale, ove ricorrano i presupposti.

In particolare, il datore di lavoro eventualmente richiedente dovrà:

  • Essere regolare con la contribuzione all’Ente, in presenza di dipendenti, da almeno 5 anni a ritroso dalla data di sospensione; il periodo sarà più breve in caso di inizio attività che comporti l’obbligo di iscrizione da meno di 5 anni, con un minimo di un mese.
  • In assenza di regolarità, versare in anticipo a mezzo F24 gli importi dovuti, seguendo la apposita procedura.
  • Per gli anni 2019-2020-2021, andrà versato un importo di 100 euro annui per dipendente (media dell’anno di competenza).

Si ricorda che le procedure gestionali del Fondo FSBA sono gestite attraverso il sistema SINAWEB.

Informazioni piu’ approfondite sono reperibili sul sito FSBA: https://www.fondofsba.it/, attraverso il quale, con le apposite credenziali, sarà possibile accedere anche alla procedura SINAWEB.

*ODCEC Roma

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