FONDO SOLIMARE
di Graziano Vezzoni*
In attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, c.7 bis, e 30, c.1 bis del D.Lgs n.148 del 2015 ed in seguito alle modifiche apportate dal DM 8.08.2023 al Decreto interministeriale n.90401 del 2015, viene previsto il passaggio dal FIS al Fondo Solimare dei datori di lavoro marittimo a prescindere dal numero dei dipendenti. Con la circolare n.16 del 23.01.2024, l’Inps ci fornisce le istruzioni operative per l’adeguamento.
Il Fondo Solimare nasce da un accordo del 24.03.2014 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori ed i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Ultratrasporti che in attuazione dell’articolo 3, c.4 della Legge 28/06/2012 n.92, istituiscono un Fondo di Solidarietà bilaterale del settore marittimo.
Le modalità di adeguamento del Fondo Solimare in ordine alle novità introdotte sono relative all’ampliamento dell’ambito di applicazione, nonché alla prestazione di assegno di integrazione salariale.
L’ampliamento riguarda tutti gli armatori che occupano almeno un dipendente(prima erano cinque), ampliando quindi il campo di applicazione del Fondo Solimare; infatti, prima, le aziende fino a cinque lavoratori erano iscritte al FIS. Quindi adesso, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, viene garantita l’integrazione salariale ordinaria o straordinaria a tutti gli armatori a prescindere dal numero dei dipendenti e, a decorrere dal 7 ottobre 2023 (data di entrata in vigore del DM 8.08.2023), tutti i datori di lavoro che hanno un lavoratore marittimo sono tenuti al versamento, al Fondo Solimare, del contributo ordinario pari allo 0,30%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.
Il Fondo garantisce la prestazione di integrazione salariale ai lavoratori marittimi, al personale di terra e agli apprendisti; sono esclusi i dirigenti. Le causali che danno diritto all’integrazione salariale sono: ordinarie, straordinarie e il contratto di solidarietà (prima non contemplato).
- Per le causali ordinarie: la durata è di un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane nel biennio mobile;
- Per le causali straordinarie, distinguiamo tra: riorganizzazione aziendale, durata massima di 12 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 24 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile; crisi aziendale, durata massima di 12 mesi, anche continuativi; non può essere rilasciata una nuova autorizzazione prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione;
- Per le causali contratto di solidarietà: durata massima di 12 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 24 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.
Per quanto concerne il calcolo del biennio e quinquennio mobile, bisogna tener conto anche delle eventuali autorizzazioni ricevute per il FIS; non bisogna invece tener conto delle autorizzazioni con causali Covid-19.
Per quanto concerne la misura della prestazione di integrazione salariale, si prevede che sia assicurata l’erogazione di un assegno di integrazione salariale in misura pari al trattamento di integrazione salariale ordinaria CIGO, ossia all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con applicazione di un unico massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento.
Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per i trattamenti di integrazione salariale per l’industria.
Per l’anno 2023, l’importo era pari a € 1.321,53; inoltre, a seguito delle modifiche apportate dal D.I. 08.08.2023, non è più applicabile all’importo lordo della prestazione la riduzione del 5.84% prevista dall’art.26 della L. 28.02.86 n.41.
Per garantire l’erogazione della prestazione e non penalizzare i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti e quindi ora ricompresi nell’ambito di applicazione del Fondo Solimare, si prevede, per i primi cinque anni di iscrizione, un’applicazione graduale del meccanismo del tetto aziendale.
Dal 2024 viene applicato il limite del tetto aziendale secondo i seguenti parametri: dieci volte la contribuzione dovuta nell’anno 2024; otto volte nell’anno 2025; sette volte nell’anno 2026; sei volte nell’anno 2027 e cinque volte nell’anno 2028.
Per l’anno 2023, le istanze di assegno di integrazione salariale presentate a decorrere dall’entrata in vigore del D.I. 08.08.2023 sono istruite senza effettuare la verifica del predetto requisito nel semestre precedente. La domanda va effettuata e presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per ogni singola unità produttiva interessata. Il mancato rispetto dei termini temporali, comunque, non determina la perdita del diritto alle prestazioni ma, se presentata:
- prima dei 30 giorni, determina l’irricevibilità della stessa;
- oltre i 15 giorni, determina uno slittamento del termine di decorrenza.
Resta invariata l’obbligatorietà della procedura di consultazione sindacale e quindi con l’obbligo di darne comunicazione preventiva alle Associazioni datoriali e alle Segreterie Nazionali e Regionali competenti o, dove presenti, alle rappresentanze sindacali aziendali firmatarie dell’accordo del 24.03.2014.
La procedura della consultazione sindacale non va prodotta ma va conservata ed esibita in caso di controlli; va invece allegata in caso di richiesta della causale “contratto di solidarietà”.
Il pagamento dell’assegno di integrazione salariale è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’Inps al datore di lavoro o conguagliato da questo fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Il pagamento diretto della prestazione ai beneficiari può essere autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, comprovate dalla presentazione della documentazione di cui all’allegato 2 della circolare n.197 del 02.12.2015.
*ODCEC Lucca