IL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

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di Roberta Jacobone*

Il lungo percorso normativo

Nel lontano 2017, in data 3 ottobre, Confprofessioni, Filcam-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs avevano sottoscritto l’accordo sindacale per costituire presso l’Inps il Fondo di Solidarietà per le attività professionali. Il Ministero del lavoro e il MEF, con decreto interministeriale 27 dicembre 2019 n. 104125 hanno recepito il suddetto accordo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020. Quindi, dal periodo di paga di marzo 2020, i datori di lavoro nei settori professionali non sono più destinatari del FIS e, di conseguenza, non sono più assoggettati all’obbligo contributivo relativo ma devono versare la contribuzione a favore del nuovo Fondo. E di questo si era già occupato l’Inps con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021.

Per ciò che riguarda invece l’accesso alle prestazioni del Fondo era necessario attendere la nomina del Comitato Amministratore che è avvenuta con decreto ministeriale 20 maggio 2021, n. 118. Il Fondo pertanto può dirsi completamente operativo da tale data.

Il 28 settembre 2021 è quindi intervenuto l’Inps che, con messaggio n. 3240, ha reso note le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo e specificando che, da tale data, veniva meno la possibilità per i datori di lavoro di presentare domanda al FIS, facendo comunque salve le integrazioni salariali con causale “Covid-19” già autorizzate. Con il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, l’art. 1 comma 208 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 ha previsto che i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2022 avrebbero assicurato la prestazione di un assegno di integrazione salariale per le causali previste in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Da ultimo quindi, con circolare n. 29 del 21 febbraio 2022, l’Inps ha completato il quadro illustrando la disciplina del Fondo di solidarietà per le attività professionali e fornendo le istruzioni amministrative ed operative.

Finalità ed ambito di applicazione

Il Fondo ha lo scopo di garantire il sostegno del reddito ai dipendenti del settore delle attività professionali in costanza di rapporto di lavoro, attraverso l’erogazione di un assegno di integrazione salariale. Le attività destinatarie sono quelle individuate nell’allegato 1 della circolare Inps n. 16 del 31 gennaio 2022 a prescindere dalla forma giuridica del soggetto passivo che la svolge, sia esso professionista oppure impresa. Rientra nella tutela il personale (inclusi apprendisti e lavoratori a domicilio, ma con esclusione dei dirigenti) assunto in attività professionali che occupino in media un numero superiore ai tre dipendenti computando, in tale soglia, anche gli apprendisti. Il superamento del limite dimensionale va verificato mensilmente, con riferimento alla media del semestre precedente. Tuttavia, la legge 234/2021 ha previsto che dal 1° gennaio 2022 l’intervento dei Fondi di solidarietà bilaterali è obbligatorio per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, obbligando i Fondi già costituiti ad adeguare il loro regolamento. Fino a quel momento, nell’ottica di garantire sostegno economico indistintamente a tutti i lavoratori, coloro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello previsto dagli attuali regolamenti dei fondi (generalmente 5 oppure 3 dipendenti nelle attività professionali) rimangono tutelati dalla disciplina del FIS.

Il Fondo per le attività professionali garantisce un sostegno economico a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, quindi nei casi di:

  1. Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori
  2. Situazioni temporanee di mercato
  3. Processi di riorganizzazione aziendale
  4. Crisi aziendale
  5. Contratto di solidarietà

La contribuzione legata al Fondo

Come detto, a decorrere dalla mensilità di marzo 2020 i datori di lavoro professionali sono stati esclusi dal novero del FIS e quindi è venuto meno l’onere di versamento del relativo contributo, sostituito dall’obbligo di contribuzione al Fondo bilaterale che ammonta a:

  • 0,45% per i datori che occupano mediamente più di 3 dipendenti e fino a 15 dipendenti;
  • 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti

Il contributo mensile, calcolato come sopra, è a carico del datore di lavoro per i 2/3 e 1/3 è a carico dei lavoratori.

Le aziende che richiedono l’intervento del Fondo sono altresì tenute a versare un contributo addizionale nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse per il periodo di fruizione degli assegni ordinari da parte dei propri dipendenti. È bene evidenziare che la contribuzione versata dai datori di lavoro nel periodo compreso tra marzo 2020 (data di entrata in vigore del Fondo) e la data di operatività del medesimo (20 maggio 2021) contribuisce alla “previa costituzione di specifiche riserve finanziarie”, di cui all’articolo 35 del d.lgs n. 148/2015, propedeutiche alla concessione degli interventi a carico dei Fondi. Il Fondo infatti non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità e deve assicurare il pareggio di bilancio.

Condizioni e prestazioni erogate

Per accedere alle prestazioni del Fondo il datore di lavoro comunica preventivamente alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione dell’attività, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. L’esame congiunto che seguirà entro i 30 giorni successivi (20 giorni per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti) è finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. Con riferimento ai requisiti soggettivi, il lavoratore deve:

  • avere un’anzianità di lavoro minima di 30 giorni nell’unità presso la quale è richiesto il trattamento (il Fondo prevede anzianità lavorativa di almeno 90 giorni ma dovrà adeguare il regolamento per ridurre questo limite ai sensi della legge 234/2021);
  • non lavorare presso altri durante il periodo di riduzione o sospensione;
  • impegnarsi a  svolgere  un  percorso  di riqualificazione, rilasciando al datore di lavoro apposita dichiarazione in tal senso.

L’assegno erogato dal Fondo è di ammontare pari all’importo della prestazione di integrazione salariale (80% della retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate) e comunque entro il limite del massimale (€ 1.222,51 per l’anno 2022). Agli importi determinati, non si applica la riduzione dell’integrazione salariale, attualmente pari al 5,84% (Circolare Inps del 16 dicembre 2015 n. 201, par. 5). La prestazione è corrisposta per una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile ed è previsto un ulteriore intervento di massimo 26 settimane nel biennio mobile nei soli casi di riorganizzazione, crisi aziendale e contratti di solidarietà.

La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata esclusivamente in via telematica con apposita funzione sul sito dell’Inps, in base alle indicazioni operative contenute nel messaggio dell’istituto n. 3240 del 28 settembre 2021, nei seguenti termini:

  • non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività;
  • non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività.

ESEMPIO: se un’azienda ritiene di sospendere l’attività dal 1° Aprile, la domanda per l’accesso al Fondo può essere presentata dal 2 Marzo ed entro il 15 Aprile.

Previa autorizzazione Inps, il datore di lavoro anticipa il pagamento dell’assegno ordinario in busta paga e successivamente conguaglia gli importi con i contributi dovuti o, in mancanza, chiede il rimborso all’Inps. Il conguaglio o la richiesta, a pena di decadenza, vanno fatte entro i 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione oppure dalla data di concessione dell’autorizzazione Inps, se successiva.

Il caso delle Farmacie

In attuazione dell’operatività del Fondo, l’Inps aveva circoscritto l’ambito di applicazione alle attività professionali elencate nell’allegato 2 della circolare 77/2021, che comprendeva anche le farmacie.

Federfarma, organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa, non aveva firmato l’accordo costitutivo del  Fondo  “rivendicando”  l’appartenenza  delle farmacie nello specifico settore del comparto terziario e, di conseguenza, rientrando di diritto nella tutela del FIS. Il Ministero del Lavoro ha recepito l’evidenza ed ha quindi segnalato la necessità di riconsiderare l’ambito di applicazione del Fondo bilaterale professionale, al fine di escludere i titolari di farmacia dall’alveo dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo stesso. L’Inps pertanto, con l’allegato 1 della circolare n. 16/2022 ha rivisto le attività professionali tenute all’iscrizione al Fondo, escludendo le farmacie. In tale sede, tenuto conto che l’esclusione ha valenza sin dall’origine, l’Inps rende noto che in seguito fornirà:

  • le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo versato al Fondo dalle farmacie già da marzo 2020;
  • le indicazioni per regolarizzare gli eventuali “omessi” versamenti contributivi al FIS relativi a competenze arretrate che erano state assoggettate a contribuzione al Fondo professionale.

Saranno invece oggetto di riesame da parte delle strutture territoriali Inps le eventuali domande di prestazione  di  integrazione  salariale  presentate dalle farmacie al FIS e respinte perché ritenute non di competenza. Alla luce delle nuove disposizioni impartite con la circolare in esame è il FIS che dovrà farsi carico di erogare le prestazioni e non il Fondo di solidarietà professionale.

*Odcec Cremona

 

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