TERMINE DI PRESCRIZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia n. 8921 del 7 marzo 2023, pubblicata, mediante deposito in cancelleria, in data 29 marzo 2023, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato un principio di diritto fondamentale in materia di decorrenza del termine di prescrizione per il versamento dei contributi previdenziali dovuti all’Inps a valere sulle retribuzioni pagate ai lavoratori.

La vicenda, più precisamente, trae origine dal riconoscimento, da parte sia del Tribunale di Napoli sia della Corte di Appello di Napoli, della decorrenza del diritto del lavoratore all’accreditamento dei contributi previdenziali dovuti all’Inps sin dal momento dell’accertamento, ope iudicis, di un rapporto di lavoro svoltosi, in fatto (2116 c.c.), secondo le classiche modalità del rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c.

In altre parole, a detta prima del Tribunale di Napoli e poi della Corte di Appello di Napoli, il dies a quo di decorrenza del diritto della dipendenza all’accreditamento dei contributi previdenziali decorre dal riconoscimento giudiziale della sussistenza dei presupposti per la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

A fronte di tale fattispecie, la questione di diritto sottoposta all’attenzione della Suprema Corte consisteva, in sintesi, in ciò: se il termine per il versamento dei contributi previdenziali dovuti all’Inps decorresse dallo spirare del termine fissato dall’ordinamento per il pagamento della contribuzione – ossia: dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione – oppure dalla data, successiva della sentenza che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore. Orbene, posta di fronte a tale criticità, la Corte di Cassazione, fondando la sua decisione sulle previsioni normative rilevanti nel caso di specie – e, segnatamente: sull’art. 3, commi n. 9 e n. 10, della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995 – ha approfittato per ribadire che il termine di decorrenza del periodo prescrizionale inizia a decorrere dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione.

Di qui, dunque, la decisione di rinvio, ex art. 384 c.p.c., alla Corte di Appello di Napoli, che, errando, aveva ritenuto – come detto – che la prescrizione del diritto del lavoratore all’accreditamento dei contributi, in suo favore, presso l’Inps non potesse decorrere se non dalla data della sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, fondando tale suo convincimento che tale riconoscimento aveva, per ciò solo, una sorta di efficacia riflessa anche nei confronti del suddetto Ente previdenziale.

*Avvocati Studio Legale Daverio & Florio

 

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