CON GLI INDICI DI AFFIDABILITA’ CONTRIBUTIVA (ISAC) L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE VIENE IN SOCCORSO ALL’ATTIVITA’ ISPETTIVA DELL’INL (MA SARA’ PROPRIO VERO?)
di Vincenzo Ferrante*
Nel gran parlare che si fa dell’intelligenza artificiale (AI o IA, a seconda che si usi la sigla italiana o anglo-sassone) non si deve dimenticare che tutta la legislazione più recente va nella direzione di una tendenziale classificazione delle imprese secondo parametri di congruità, nella prospettiva di circoscrivere gli accertamenti ispettivi a quelle realtà nelle quali la mancanza di proporzione tra il volume d’affari e il costo del lavoro fa sorgere il sospetto che qualcosa non vada nel verso giusto.
È un modello oramai largamente diffuso nel campo degli accertamenti fiscali, grazie anche all’ormai archiviata esperienza degli “studi di settore”, e che mira a selezionare profili di affidabilità, secondo la definizione di una sorta di identikit di contribuenti standard.
In un lontano passato queste misure erano diffuse anche nel settore della contribuzione in agricoltura, sulla scorta di un rapporto predeterminato dalla legge fra la manodopera necessaria alla coltivazione e alla raccolta e l’ampiezza delle terre coltivate. Il sistema, che sollevava delicati problemi quanto al rispetto dei principi costituzionali della libertà d’impresa, fu però ad un certo punto abbandonato, a fronte del fatto che non sempre si riusciva a tenere conto di come la tecnologia riuscisse ad incrementare i tassi di produzione agricola.
In anni più recenti, la diffusione delle tecnologie ha consentito di ritornare a sistemi di accertamento presuntivo, tanto che, con il decreto legge 91/2014, si è costituita, all’esito di un processo ancora in via di completamento, la “Rete del lavoro agricolo di qualità”, quale strumento di contrasto al caporalato.
E nella stessa direzione, con iniziative che hanno avuto grande eco sulla stampa, la Procura di Milano ha suggerito anche nel settore della logistica di adottare protocolli di legalità, orientati a rendere trasparenti le catene di produzione del valore, così da far emergere situazioni di grave sfruttamento lavorativo.
Il ridotto numero del personale adibito alla vigilanza e il gran numero delle imprese ha fatto sì che, anche nel settore della sicurezza sul lavoro, sia da tempo in corso un’evoluzione verso parametri e certificazioni dirette a garantire il rispetto delle misure di prevenzione, permettendo in questo caso una riduzione dei premi INAIL.
Si tratta, del resto, di norme che si avvicinano per molti versi ai controlli di due diligence, perché, prendendo a riferimento valori medi, elaborati sulla
base del ripetersi su larga scala di dati omogenei, si procede a individuare una serie di indici e a valutare la congruità dei dati fiscali e contributivi denunziati dalle singole imprese.
In questa direzione va pure la recente legge 20 dicembre 2024, n. 199 (di conversione del decreto PNRR quinquies 28 ottobre 2024, n. 160) che, all’art. 1 comma 5, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 siano introdotti gli “indici sintetici di affidabilità contributiva” (ISAC), al fine di «promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva».
Il comma 6 della medesima disposizione di legge (art. 1, D.L. 160/2024) stabilisce poi che gli ISAC «hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva». Si tratta di una misura che, secondo la legge, dovrebbe essere avviata “in via sperimentale”, già con riferimento alle retribuzioni corrisposte nel 2025, sulla base però di un decreto intergovernativo che, al momento, non è stato ancora emanato.
In quella sede si dovrà procedere, sulla scorta dei dati che si rintracciano nelle banche dati di INPS e dell’Agenzia, ad individuare sia i due settori interessati da subito (tessile e agro-alimentare?), sia quelli a cui la misura dovrà di lì a breve essere estesa (sei ulteriori settori, entro il 31 agosto 2026), sia soprattutto gli indici da applicare, nonché i criteri e le modalità per l’aggiornamento periodico degli stessi, sia i vantaggi e le misure premiali da riconoscere (se mai) alle imprese interessate (nonché i soggetti esentati).
È chiaro, come si diceva in esordio, che l’intelligenza artificiale può qui avere un ruolo importante nella individuazione degli indici e nella loro specificazione in termini numerici, poiché, com’è evidente, la redditività di un’impresa non è sempre direttamente collegata al numero dei lavoratori assunti. Sarebbe bene, in questo senso, che l’analisi preventiva dei dati interessasse sia le quantità indicate nelle tante forme di registrazione oramai diffuse, sia quelli che si ricavano dai verbali di ispezione, poiché non è infrequente che l’evasione venga a manifestarsi secondo forme standardizzate.
Inoltre, al pari di quanto è avvenuto in campo fiscale, il futuro decreto dovrà chiarire il significato della natura sperimentale delle norme, specificando cioè se gli indici hanno solo il ruolo di indirizzare l’attività ispettiva verso situazioni di (almeno apparente) anormalità, o se addirittura ad essi non venga ad essere attribuita una sorta di presunzione semplice di “capacità contributiva”, così da giungere a forme di accertamento induttivo, che rovesciano poi sulle imprese l’onere di giustificare le eventuali anomalie che dovessero registrarsi all’esito del confronto fra le loro dotazioni materiali e le risultanze relative ai lavoratori subordinati dichiarati alle pubbliche autorità.
Si tratta di una misura intesa a replicare, per larga parte, il successo che in campo fiscale hanno avuto gli ISA come strumento rivolto a contrastare l’evasione, sulla base dei dati derivanti dall’intreccio e dall’elaborazione di plurime dichiarazioni con altri elementi che costituiscono indice indiretto (o presuntivo) di capacità contributiva.
In conclusione, si deve notare come il ritardo nell’emanazione del decreto non può non essere interpretato come un’ammissione della difficoltà che gli apparati di vigilanza dei rispettivi ministeri stanno incontrando, poiché l’elaborazione dei dati e tutt’altro che scontata, almeno se si vuole dar vita ad uno strumento davvero efficace.
Forse non sarebbe illogico se si aprisse una fase di confronto su questi temi con le categorie produttive e con chi affianca ogni giorno le imprese, perché è solo con la collaborazione dei professionisti che certi sistemi possono veramente funzionare.
*Professore di diritto del lavoro nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano






