Rassegna di Normativa e Prassi – Aprile 2024

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di Stefano Lapponi*

–    Materia:   Congedi Parentali

–    Oggetto:  Pacchetto famiglia

–    Riferimento: Circ.Inps.18.4.2024 n.57

 Con la circolare n.57 del 18 aprile 2024 l’INPS, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’indennità di congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti. Si tratta della norma (art.1 co.179 L.213/2023) che prevede l’elevazione dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (ovvero entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età).

NOTA BENE: per il solo 2024 la percentuale è pari all’80% della retribuzione.

Condizioni:

–          L’elevazione trova applicazione con riferimento ai lavoratori che terminano il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31.12.2023;

–          L’elevazione è riferita ad un unico genitore: può essere fruita da uno solo dei genitori ovvero in modalità ripartita tra gli stessi.

Istruzioni INPS per la compilazione degli UNIEMENS:

–          Nuovi Codici evento PG2, PG3  e codice conguaglio L330: vanno utilizzati con decorrenza gennaio 2024 e quindi per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito le nuove codifiche decorrono dal flusso Uniemens di febbraio 2024

ATTENZIONE: Eventi ricadenti nei periodi gennaio, febbraio e marzo 2024 e già denunciati con i codici evento e con i codici a conguaglio già in uso: il datore di lavoro dovrà restituire la prestazione conguagliata al 30% e conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione. Il Codice per la restituzione della prestazione conguagliata al 30% è il codice già in uso “M047”.

 

 

 

–    Materia:  Tassazione deduzione dal reddito

–    Oggetto:  Restituzioni al lavoratore

–    Riferimento: Risp. Interpello ADE 4.4.2024 n.86  

 L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la modalità di tassazione dei rimborsi derivanti da periodi di doppia contribuzione per versamenti effettuati a due diversi enti previdenziali.

Con la risposta all’Interpello l’ADE afferma:

–          La possibilità di far concorrere le somme rimborsate nel 2023 corrispondenti ai contributi dedotti, al reddito complessivo 2023 indicandole nella DR avvalendosi della facoltà di non procedere con la tassazione separata. Tali somme concorreranno al reddito complessivo e non alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e quindi non rileveranno ai fini dell’applicazione della flax tax incrementale.

NOTA BENE: le somme corrispondenti a contributi non dedotti nell’anno di versamento e restituite nel 2023 non rientrano tra le somme da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art.17 co.1 lett. n-bis) del TUIR, perché non riconducibili ad alcuna categoria di reddito.

 

 

 

–    Materia:   Politiche Attive

–    Oggetto:   Assegno di Inclusione. Supporto per la formazione Lavoro. Implementazione Piattaforma SIISL

–    Riferimento:  Messaggio INPS 5.4.2024 n.1358

 L’Inps comunica una nuova implementazione della Piattaforma del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa. L’implementazione, basata sull’Intelligenza Artificiale, ha lo scopo di favorire l’incontro tra domanda ed offerta attribuendo al cittadino utente e alle Agenzie del Lavoro un indice di affinità delle offerte di lavoro in relazione al curriculum vitae dell’utente.

 

 

–    Materia:   Politiche Attive

–    Oggetto:    Assegno di Inclusione. Supporto per la formazione Lavoro

–    Riferimento:  Com.Min. Lavoro 18.4.2024

  Il Ministero del Lavoro comunica che sul sito “ADI operatori” è disponibile una sezione informativa denominata “BACHECA NOVITA’”.Attraverso tale sezione i vari stakeholders potranno accedere a quattro rubriche dedicate: “Normativa”, “Notizie dal Ministero”, “Circolari pareri e sentenze”, “La DG segnala” allo scopo di informare  rispettivamente su Leggi e norme emanate in materia di lavoro, su eventi e documenti realizzati dal Ministero, su messaggi Inps sentenze e pronunce delle varie Giurisdizioni, su bandi e iniziative provenienti da altre amministrazioni. 

 

–    Materia:  Fondi di previdenza

–    Oggetto: tassazione indennità di fine servizio

–    Riferimento: Risp. Interpello ADE 12.4.2024 n.91

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che  le indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un fondo di previdenza alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative riscosse a seguito di attività di accertamento sono assimilate al TFR e pertanto sono tassate ex artt.17 co.1 lett.a) e 19 co.2 bis del TUIR (tassazione separata).

 

*Odcec Macerata

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