Rassegna di normativa e prassi Settembre – Ottobre 2024

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*di Stefano Lapponi

 

–    Materia: Pensioni

–    Oggetto: cumulabilità con attività di lavoro autonomo

–    Riferimento: Messaggio Inps 19.9.2024 n. 3077

Con il messaggio 3077/2024, l’INPS ha comunicato che entro il mese di ottobre 2024 i pensionati soggetti al regime di cumulo parziale ex D.Lgs. 503/92, che nel 2023 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno dichiarare i redditi conseguiti in tale annualità. I pensionati soggetti al regime di incumulabilità parziale di cui al D.Lgs. 503/92, che nel 2023 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno inoltrare entro il 31.10.2024 un’apposita comunicazione on line indicante i relativi redditi conseguiti in tale annualità.

L’INPS precisa che:

–       i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, mentre il reddito d’impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

–       I soggetti che quest’anno anno svolgono lavoro autonomo dovranno inviare anche la dichiarazione a preventivo per il 2024, nella quale indicare il reddito che prevedono di conseguire nel medesimo periodo. 

–    Materia: Edilizia

–    Oggetto: Patente a punti

–    Riferimento: DM 18.9.2024 n. 132

 Il governo ha dato attuazione alla disciplina della patente a punti per i cantieri temporanei o mobili in edilizia (rif. art. 27 del D.Lgs. 81/2008).

A decorrere dall’1.10.2024 il possesso della patente è obbligatorio. Le imprese interessate potranno richiederla utilizzando una procedura presente sul portale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega, inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L.12/79 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Ogni richiedente potrà ottenere (oltre i trenta crediti iniziali) fino a un massimo di 100 crediti di cui ulteriori 30 legati alla storicità dell’azienda nonché di 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione, anche in materia di sicurezza sul lavoro.

–    Materia: Edilizia

–    Oggetto: istruzioni operative patente a punti

–    Riferimento: circolare INL 23.9.2024 n. 4

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni di carattere applicativo in merito alla disciplina della patente a punti per i cantieri mobili o temporanei in edilizia (art. 27 del D.Lgs. 81/2008, attuata dal DM 132/2024).

La circolare prevede che le imprese e i lavoratori autonomi interessati possono richiedere la patente presentando un’apposita domanda tramite il portale dell’INL.

L’Ispettorato comunica che in fase di prima applicazione è comunque possibile presentare via PEC una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.

La dichiarazione ha avuto efficacia fino alla data del 31.10.2024, successivamente l’operatore si vincola a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data.

A partire dall’1.11.2024, non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. 

–    Materia Sostegno al reddito

–    Oggetto: Bonus Natale

–    Riferimento: L. 7.10.2024 n.143

 L’art. 2-bis del DL 113/2024, inserito in sede di conversione in legge, prevede per il solo 2024 un’indennità una tantum di 100,00 euro in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti (reddituali e familiari) da erogare in occasione della percezione della tredicesima mensilità (c.d. “bonus Natale”).

Ambito soggettivo: L’indennità spetta ai titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 (con contratto tempo determinato o indeterminato), Non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR.

Requisiti:

–       reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel periodo d’imposta 2024; ai fini della determinazione del reddito complessivo.

–       imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 co. 1 del TUIR (in merito, è stato chiarito che non opera la riduzione dell’importo di 75,00 euro, rapportato al periodo dell’anno, di cui all’art. 1 co. 3 del D.Lgs. 216/2023)

–       coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), entrambi fiscalmente a carico. In alternativa, è suf­­­ficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico e far parte di un nucleo monogenitoriale (vedovo/a o mancato riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio o figlio adottato da un solo genitore o affidato o affiliato a un solo genitore). Nota bene: Sono equiparate ai “coniugi” le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, ai sensi della L. 76/2016.

Nota bene: Se il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo hanno riconosciuto, l’indennità non spetta al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale (ai sensi della L. 76/2016), oppure senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale; non spetta altresì al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

Importo: 100,00 euro rapportato al periodo di lavoro.

Nota bene: i giorni per i quali spetta l’indennità coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e non sono previste riduzioni dell’importo in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro, come per i contratti part time.

–    Materia: Sanzioni

–    Oggetto: Evasione contributiva

–    Riferimento: Circolare INPS 4.10.2024 n. 90

L’INPS ha fornito chiarimenti sulle modifiche operate dal DL 19/2024 (DL “PNRR”) in merito al regime delle sanzioni civili in caso di omissioni ed evasioni contributive ex art. 116 co. 8 lett. a) e b) della L. 388/2000.

Novità:

1)      Omissione contributiva: si segnala la disapplicazione della maggiorazione del 5,5% del tasso ufficiale di riferimento se il versamento dei contributi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione e spontaneamente prima di contestazioni da parte degli enti impositori.

2)      Evasione contributiva: in caso versamento spontaneo dei contributi entro 12 mesi dal termine stabilito per legge, le sanzioni sono calcolate nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il pagamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia, mentre se il versamento avviene entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia trova applicazione la nuova maggiorazione di 7,5 punti.

–    Materia: Malattia

–    Oggetto: Certificati e visite di controllo

–    Riferimento: Messaggio INPS 9.10.2024 n. 3337

L’INPS ha rilasciato un nuovo servizio presente sulla funzionalità on line denominata “AppIO”, per le comunicazioni relative alle certificazioni di malattia e alle visite mediche di controllo, rivolto ai lavoratori privati e pubblici.

Il servizio in questione è disponibile anche su “INPS Mobile” e “MyINPS” ed ha la funzione di confermare al lavoratore interessato l’avvenuta ricezione del certificato telematico di malattia, indicando al contempo il PUC attribuito dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).

Il lavoratore potrà accedere al servizio “Consultazione dei certificati di malattia telematici” presente sul sito dell’INPS per verificare la correttezza dei dati riportati nel certificato.

Visita medica di controllo: nel caso di una visita medica di controllo, i lavoratori registrati su “MyINPS” riceveranno la comunicazione di conferma dell’avvenuto controllo, con l’invito ad accedere all’apposito sportello on line per la consultazione dell’esito.

Qualora il lavoratore sia risultato assente o irreperibile presso l’indirizzo fornito, verrà invece inviata una comunicazione con l’invito a contattare la Sede INPS di competenza. 

*Odcec Macerata

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