Rassegna di Normativa e Prassi – Novembre – Dicembre 2024

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*di Stefano Lapponi

 

–       Materia: Regolarità Contributiva

–       Oggetto: Simulazione Durc procedura Ve.R.A.

–       Riferimento: Messaggio Inps  3662/2024

L’INPS ha spiegato con il messaggio 3662/24 il funzionamento della Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva.

Le sezioni contemplate sono:

1)    Ve.R.A. che espone per ogni Gestione la natura dei debiti del contribuente e il relativo stato;

2)    Simulazione DURC che valuta le evidenze secondo i criteri che disciplinano il rilascio del DURC ai sensi del DM 30.1.2015.

La Piattaforma online è strutturata per consentire ai contribuenti e ai loro intermediari la consultazione delle evidenze riferite alla posizione contributiva, trasversalmente a tutte le gestioni contributive, per la sistemazione delle eventuali anomalie mediante l’attivazione dei processi di regolarizzazione previsti per ciascuna tipologia di debiti contributivi.

Le risultanze della verifica sono segnalate con cerchi colorati di colorazione verde, rosso e giallo aventi i seguenti significati:

·       verde per le Gestioni per le quali non risultano presenti evidenze;

·       rosso per le Gestioni in cui sono presenti le evidenze, anche senza rilevanza contributiva, che devono essere oggetto di procedimenti di correzione e/o normalizzazione;

·       giallo per le anomalie nella estrazione delle evidenze.

 

–       Materia: Pensioni anticipate

–       Oggetto: APE sociale

–       Riferimento: Comunicato Inps 8.11.2024

  L’INPS informa che il 30.11.2024 scade il termine per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale.

Si sottolinea che l’accesso al beneficio è subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

I requisiti per ottenere l’indennità sono:

·       almeno 63 anni e 5 mesi di età;

·       almeno 30 anni di anzianità contributiva;

·       per i lavoratori che svolgono le attività gravose, l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni (o almeno 32 anni, per le categorie illustrate nella pagina APE).

·       per le donne i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;

·       non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

 

 

–       Materia: Assicurazione infortuni

–       Oggetto: Autoliquidazioni Inail 2024/2025   ditte cessate

–       Riferimento: Istruzioni Operative del 4.12.2024

Con l’istruzione operativa del 4.12.2024, l’INAIL comunica circa il servizio “Autoliquidazione ditte cessate”, che, per le ditte cessate nel corso del 2024 che hanno utilizzato la nuova funzionalità di cui in oggetto, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’INAIL, le basi di calcolo non sono disponibili.

Con le stesse istruzioni l’Inail rende note per l’autoliquidazione 2024/2025:

·     La “Comunicazione delle Basi di Calcolo”, nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”;

·     La “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo”;

·     La “Visualizza elementi di calcolo”, dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN)

 

 

–       Materia: Sostegno al reddito

–       Oggetto: Assunzione beneficiari assegno di inclusione    

–       Riferimento: Messaggio Inps 4.12.2024 n.4110

  L’INPS, con il messaggio 4110/2024, rettificando parzialmente quanto disposto al § 3 del messaggio 3888/2024, comunica le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo all’assunzione di beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro (art. 10 del DL 48/2023),

L’Istituto ricorda che i dati esposti nel flusso UniEmens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:

·       con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;

·       con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.

 

 

–       Materia: Indennità di disoccupazione

–       Oggetto: NASpI

–       Riferimento: messaggio Inps 13.12.2024 n.4254

L’INPS, con il messaggio 4254/2024, chiarisce la modalità di calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Nella fattispecie ricorda che a norma dell’art. 4  co. 1 del D.Lgs. 22/2015, l’indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Scendendo nel particolare la circolare nell’ipotesi in cui un lavoratore licenziato non abbia percepito nel citato quadriennio alcuna retribuzione in quanto integralmente beneficiario di cassa integrazione a zero ore, chiarisce che, ai fini del calcolo della prestazione NASpI, si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla “valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale” riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali.

 

 

–       Materia: Imposte sui redditi

–       Oggetto: Residenza delle Persone Fisiche e delle Società

–       Riferimento: Circolare AdE 4.11.2024 n.20

Con la circolare in riferimento l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni in relazione alle modifiche apportate agli artt. 2 e 73 Tuir in tema di residenza delle persone fisiche (art.2) e delle società (art.73).

Nella fattispecie sono considerati fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni ovvero 184 in caso di anno bisestile) si ritrovino in una delle seguenti situazioni (alternative):

  • residenza nel territorio dello Stato;
  • domicilio nel territorio dello Stato;
  • presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;
  • iscritti nell’anagrafe della popolazione residente.

NOTA BENE: In tale ultimo caso la condizione non riveste più carattere di “presunzione assoluta” bensì di “presunzione relativa” che ammette la prova contraria.

 

*Odcec Macerata

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