Lavoro occasionale accessorio – nuova modalità acquisto voucher con F24

di Monica Bernardi *

Dal 2 maggio è cambiata una delle modalità di acquisto dei voucher per retribuire il lavoro occasionale accessorio.

Infatti con la circolare n. 68 del 28 aprile 2016 l’INPS rende noto che per l’acquisto dei voucher tramite F24 non sarà più possibile utilizzare il modello F24 ordinario, ma sarà obbligatorio l’acquisto con il modello F24 Versamenti con elementi identificativi, altrimenti noto come F24 ELIDE.

Con la risoluzione n. 20/E del 06/04/2016 infatti l’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità di compilazione del nuovo modello, il cui utilizzo è stato richiesto proprio dall’Istituto Previdenziale con una nota del 23 marzo 2016.

La causale di utilizzo è sempre “LACC” da utilizzare nella sezione erario, compilando inoltre l’anno di riferimento ed il campo tipo con il codice «I». Da non compilare invece il campo elementi identificativi.

Pertanto le possibilità di acquisto dei voucher saranno le seguenti: F24 ELIDE, F24 EP (per gli enti e le amministrazioni pubbliche autorizzate), versamento sul conto corrente postale 89778229, acquisto on line sul sito dell’INPS nel portale dei pagamenti.

Prima di utilizzare i voucher è necessario verificare l’accredito che dovrebbe avvenire nel giro di circa 10 giorni, avere iscritto nell’apposita sezione del sito dell’Istituto l’azienda committente e il prestatore della prestazione occasionale accessoria.

É necessario inoltre presentare all’Istituto la delega dell’azienda committente al consulente. Questa delega non è attivabile on line ma solo tramite compilazione del modello SC35, scaricabile dal sito, che dovrà essere inviato all’Istituto, insieme al documento di identità del delegante (titolare o legale rappresentante dell’azienda committente), tramite pec. In alcune sedi viene accettata anche una mail ordinaria. Tale delega verrà attivata nel giro di pochi giorni.

Prima dell’inizio della prestazione lavorativa è necessario inviare una dichiarazione di rapporto che non può superare i 30 giorni e al termine della stessa si dovrà consuntivare il rapporto per consentire il pagamento del buono al lavoratore.

Si ricorda infine che è possibile l’acquisto dei buoni anche presso i tabaccai autorizzati. In questo caso l’acquisto potrà essere fatto dal titolare o dal legale rappresentante che ha delegato se stesso presso l’INPS con la procedura sopra indicata. Per la dichiarazione di rapporto in questo caso non è necessario accreditarsi sul sito, ma potrà essere fatto anche senza disposizione di un pin Inps. L’acquisto presso i tabaccai non è possibile se la delega non risulta attivata dall’Istituto.

* ODCEC Milano

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