Quota 100 e stato di disoccupazione: dimenticano i compensi sportivi e dilettantistici?

di Maurizio Falcioni* 

Due recenti documenti di prassi di Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) e di Inps (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) intervengono in maniera chiarificatrice sulle regole relative, rispettivamente, allo stato di disoccupazione dei lavoratori e con chiarimenti in materia di incumulabilità della “pensione quota 100”, ma sembrano entrambe dimenticare la realtà dei compensi sportivi di cui all’art. 67 lett. m) del TUIR (d.p.r. 917/1986). Entriamo nel merito.

La circolare Inps 174 del 23/11/2017, in materia di compatibilità delle indennità di disoccupazione Naspi con alcune tipologie di attività lavorative e con alcune tipologie di reddito, al punto 1. ultimo capoverso, andava finalmente a precisare che relativamente ai premi ed ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica di cui alla lett. m) dell’art.67, gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità Naspi ed il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività ed ai relativi compensi e premi.

Sdoganava definitivamente una situazione di dubbio su tale tipologia di reddito determinando una piena compatibilità (e senza indicazione di alcun limite di reddito) tra il reddito del compenso sportivo dilettantistico ex art.67 e la Naspi. Oltre alla compatibilità piena, i percettori di compensi sportivi non hanno neppure l’obbligo di comunicare la DID (disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) e di comunicare i relativi compensi e premi per le attività sportive svolte (obbligo invece a carico di chi svolge attività di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa o autonomo anche occasionale, oltre al rispetto dei limiti di reddito di € 8.145,00 annui per lavoro subordinato/cococo e di € 4.800,00 annui in caso di reddito di lavoro autonomo/ occasionale).

Anpal con la circolare  1  del  23/07/2019 interviene a dirimere e sanare una incoerenza createsi in merito al concetto di “stato di disoccupazione” dopo la pubblicazione del d.lgs 150/2015 (politiche attive del lavoro), del d.lgs 147/2017 (misure di contrasto alla povertà/reddito di inclusione) ed infine del d.l. 4/2019 (reddito di cittadinanza). La circolare specifica con precisione quando si realizza uno “stato di disoccupazione”:

  • sono tali i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
    1. non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo
    2. sono lavoratori il cui reddito di lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 del TUIR

Pertanto i soggetti che presentano i requisiti sopra richiesti sono in stato di disoccupazione e/o possono iscriversi e/o rimanere iscritti al collocamento ordinario e mirato (sia ai fini dell’accesso che del mantenimento dello stato di disoccupazione).

La circolare prosegue con l’indicazione delle attività che determinano la conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro: attività di lavoro subordinato anche di natura intermittente, attività di lavoro autonomo, tirocinio extracurriculare e lavori di pubblica utilità/ lavori socialmente utili, nonché le prestazioni occasionali di cui al d.l. 50/2017 (per intenderci i vecchi e più famosi “voucher” ora noti con l’acronimo p.r.e.s.t.o.). Al punto 3.2 interviene nel merito dello svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia, menzionando anche prestazioni di lavoro autonome occasionali, ma senza fare alcun riferimento alla tipologia di reddito dei compensi sportivi art. 67 lett m) del TUIR.

Dimenticanza? o Voluta dimenticanza? Delicata e rilevante la situazione perché l’Agenzia ha voluto, con detta circolare, mettere dei punti precisi allo status di disoccupazione dopo alcune disposizioni normative che avevano creato una serie di dubbi e criticità. Si ritiene quanto sopra derivi esclusivamente da una dimenticanza, ma rimane il fatto che “carta canta” e la disposizione di prassi non regolamenta il compenso sportivo! Ciò non toglie che la circolare Inps 174/2017 sia un punto ed un riferimento importante e riteniamo possibile affermare che l’Istituto, con detto documento, indirettamente riconosce lo stato di disoccupazione dello sportivo che percepisce il solo compenso ex art.67 lett. m) del TUIR, requisito necessario per accedere alla Naspi. Importante evidenziare questa situazione in considerazione del fatto che (dati CONI 2017) su circa 160.000 società/ associazioni affiliate a federazioni ed enti di promozione sociale, il numero di sportivi che possono rientrare nella casistica non è sicuramente irrilevante.

Anche “pensione quota 100” può interessare da vicino i percettori dei compensi sportivi dilettantistici art.67) lett. m) del TUIR; il comma 3 dell’art.14 del d.l. 4/2019 indica che la … pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nei limiti di € 5.000,00 lordi annui. E questo è un passaggio fondamentale in quanto anche solo il fatto di percepire, in ambito di pensione quota 100, un solo €uro di reddito di lavoro di natura subordinata o autonomo, ne fa sospendere il diritto. Pertanto è indispensabile individuare i redditi di lavoro occasionale fino a € 5.000,00 che rientrano nella cumulabilità della pensione. Interviene così la circolare Inps n.117 del 9/8/2019 che va ad identificare quali sono i redditi derivanti da attività lavorativa occasionale, sempre cumulabili con pensione quota 100. Il documento usa il termine “lavoro occasionale” ma pur non entrando nel merito per spiegare cosa intende per lavoro occasionale, presenta un elenco tassativo di redditi che non rilevano ai fini della incumulabilità; tra gli altri …. indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR.

Riepiloghiamo:

  • redditi di lavoro dipendente sempre non cumulabili (vale anche per collaborazioni coordinate e continuativa, anche se la disposizione non li menziona, in quanto sono assimilati a quelli di lavoro dipendente);
  • redditi di lavoro autonomo (di impresa e d’opera) con posizione Iva aperta, non cumulabili;
  • redditi da attività lavorativa autonoma (contratti d’opera ex art. 2222 Codice Civile) svolti in maniera occasionale, cumulabile nel limite di € 5.000,00 lordi annui;
  • prestazioni sportive ex art.67) trattandosi di redditi “diversi”, quindi una “tipologia di reddito” (l’ha scritto la citata circ. Inps 174/2017) diversa da quella di lavoro autonomo (anche occasionale), sono cumulabili, anche se superiori ad € 5.000,00;
  • indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa di cui all’art. 67 lett m) del TUIR, sono cumulabili anche per il fatto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR.

Anche per questo argomento il fine è sollevare l’attenzione su una problematica che, se non valutata con attenzione, potrebbe determinare criticità non facilmente risolvibili.

* Odcec Rimini articolo pubblicato su www.fiscosport.it newsletter 16/2019

 

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