Rassegna di giurisprudenza – La decadenza biennale non si estende all’ Ente Previdenziale

di Bernardina Calafiori*e Alessandro Daverio* 

cass. civ. sez. lav. 4 luglio 2019, n. 18004 

Appalti – responsabilità solidale – art. 29 d.lgs. 276/2003 – trattamenti retributivi – contributi previdenziali – decadenza – Inps – ordinario termine di prescrizione

Il termine di decadenza biennale previsto all’ art. 29 d.lgs. n. 276/2003 fa riferimento ai trattamenti retributivi e contributivi suscettibili, però, di essere fatti valere direttamente dai lavoratori, non potendosi estendere l’efficacia del termine decadenziale anche a soggetti terzi, quale l’ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono dal termine di decadenza previsto ex lege. 

Una società e una cooperativa si accordavano, per mezzo di un contratto di appalto, per la fornitura di alcuni servizi.

La cooperativa appaltatrice del servizio risultava debitrice nei confronti dell’Inps di una somma a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in ragione dell’attività dei propri dipendenti impiegati nella commessa.

L’Inps, a mezzo di verbale ispettivo, avanzava la propria pretesa nei confronti della Società committente in ragione dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003, che esprime il noto principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore con riferimento ai “trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche’ i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.

La Società committente adiva l’autorità giudiziaria chiedendo l’annullamento del verbale di accertamento. Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano l’inefficacia del verbale di accertamento sul rilievo che lo stesso art. 29 dispone che la responsabilità solidale, e l’azione per il relativo esercizio, valga “entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto”. Nella specie detto termine era pacificamente decorso.

L’Inps ricorreva in Cassazione avverso la pronuncia della Corte di Appello, sostenendo che il termine in questione troverebbe applicazione unicamente con riferimento alle pretese dirette dei lavoratori.

La Corte accoglieva il ricorso ed affermava il principio secondo cui: “il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”. 

La Cassazione giunge a questa conclusione sulla base di alcuni assunti (non del tutto condivisibili e a dire  il  vero  a tratti  quasi oscuri) e cioè che:

«Proprio dalla peculiarità dell’oggetto dell’obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di “minimale contributivo” strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l’interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione – a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore – non possa seguire il soddisfacimento anche dall’obbligo contributivo solo perchè l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto».

Inoltre la Corte seguiva un orientamento giurisprudenziale in analogia con la norma previgente (l. 1396/1960) secondo il quale il termine di decadenza era limitato “ai diritti suscettibili di essere tatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece l’efficacia dell’anzidetta disposizione legislativa ad un soggetto terzo, quale l’ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono, pertanto, al predetto termine annuale decadenziale”. 

Le motivazioni della sentenza non convincono anche alla luce del dato letterale esplicito dell’art. 29 che include anche i trattamenti previdenziali tra quelli per i quali vige il termine in questione. Ciò posto l’orientamento esiste e se ne dovrà tenere conto nei rapporti con gli Istituti Previdenziali.

* Avvocato Studio Legale Daverio & Florio

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