La disciplina del lavoro della gente di mare INDENNITA’ A SOSTEGNO DEL REDDITO PER LAVORATORI DEL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA PER L’ANNO 2022

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di Graziano Vezzoni *

 

Il Decreto Interministeriale n.1 del 7.03.2023, in esecuzione della legge n. 234 del 30.12.2021, disciplina l’indennità di sostegno al reddito spettante ai lavoratori del settore della pesca marittima relativi all’anno 2022. L’indennità compete in caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Viene considerato arresto temporaneo obbligatorio la sospensione conseguente a provvedimenti emanati nel corso del 2022 sia dall’Amministrazione centrale che dalle Amministrazioni competenti sul territorio in tema di pesca: a strascico, piccoli pelagici, molluschi bivalvi, pesce spada ecc..

Si parla invece di arresto temporaneo non obbligatorio quando la sospensione è concessa dall’adozione di un provvedimento delle Amministrazioni competenti, motivate da ragioni quali:

  • limitazioni all’uscita e all’entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall’Autorità marittima;
  • indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima;
  • arresto od interdizione temporanee dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea;
  • allerte meteomarine emanate dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica.

L’indennità consiste in un rimborso giornaliero, omnicomprensivo, di Euro 30 per un massimo di 40 giorni nell’arco dell’anno nel caso di arresto temporaneo non obbligatorio; detta indennità viene riconosciuta per i giorni che vanno dal lunedì al sabato e tale prestazione sostitutiva della retribuzione è assoggettata a tassazione come reddito di lavoro dipendente. L’indennità è concessa esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità da pesca che sono rimaste all’ormeggio e quindi non hanno effettuato uscite in mare.

L’indennità non è riconducibile:

  • agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave gestita dai medesimi;
  • ai titolari di impresa individuale imbarcati sulla propria imbarcazione.

Ai soci proprietari dell’imbarcazione, che risultano imbarcati, l’indennità dovrà essere riconosciuta previa presentazione di autocertificazione da cui risulti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società proprietaria, sia essa di persone che di capitali.

Per richiedere l’indennità gli interessati devono presentare un’istanza, per ogni unità di pesca presente in azienda, tramite il sistema telematico denominato “CIGSonline”, entro e non oltre il 15.03.2023.

Per l’anno 2022, per il solo arresto temporaneo obbligatorio, è necessario presentare una singola istanza per ogni unità di pesca interessata.

L’istanza in marca da bollo deve contenere le seguenti indicazioni:

  • ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, PEC e generalità complete del legale rappresentante;
  • elementi identificativi dell’unità da pesca;
  • ufficio marittimo in cui si è verificato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;
  • cause dei singoli arresti temporanei con gli estremi dei provvedimenti ministeriali che hanno attivato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività e relativo periodo di interruzione effettuato;
  • elenco e giorni dei marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività indicando le coordinate bancarie per l’accreditamento dell’indennità;
  • autorizzazione al trattamento dei dati riservati riportati nell’istanza;
  • modulo per la comunicazione del codice IBAN debitamente compilato e sottoscritto da ciascun imbarcato;
  • dichiarazione dell’Autorità Marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l’interruzione temporanea.

Al fine di attestare l’effettivo rispetto del periodo di arresto obbligatorio e non, da parte dell’Autorità marittima competente, sarà necessario indicare nell’apposito modello disponibile sul sito del Ministero del lavoro (scheda 9 – anno 2022):

  • le casuali del fermo;
  • il numero dei giorni lavorativi di arresto temporaneo effettuati;
  • i marittimi regolarmente imbarcati con i giorni di fermo indicati per ciascuno di essi.

Alla domanda deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Non saranno considerate ammissibili e quindi saranno rifiutate le istanze prive degli allegati e degli elementi identificativi dei lavoratori delle unità di pesca, del numero e della causa dei giorni di arresto nonché le istanze presentate dopo il 15.03.2023.

* Odcec Lucca

 

 

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