Scheda de il commerci@lista – Lavoro accessorio: compatibilità e cumulabilità

di Graziano Vezzoni*, Ermelindo Provenzani** e Paride Barani*** 

L’Art.48, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha rivisto il massimale dei compensi delle prestazioni di lavoro accessorio nel seguente modo:

  • € 7.000 per quanto riguarda i compensi percepiti dalla totalità dei committenti;
  • € 2.000 i compensi che si possono percepire da ciascun imprenditore o professionista;
  • € 3.000 per lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Lavoro occasionale e prestazioni a sostegno del reddito:

L’Inps, con la circolare n. 170 del 13 ottobre 2015, ha fornito istruzioni e chiarimenti per il concreto ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio affermando, in un’ottica costituzionalmente orientata alla tutela dei lavoratori, che le regole introdotte dal d.lgs. 81/2015 si applicano a tutte le fattispecie sorte dall’1.1.2015, quindi anche prima dell’entrata in vigore dello stesso d.lgs. 81/2015 (25 giugno 2015).

Compatibilità e cumulabilità con l’indennità di mobilità

L’Inps ha confermato che dal 1 gennaio 2015, in relazione all’indennità di mobilità, esiste la cumulabilità con le prestazioni di lavoro accessorie nel limite complessivo di € 3.000; mentre per i redditi che superano detto limite e fino a € 7.000 per anno sarà cumulabile nel limite in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione Istat. Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’Inps l’inizio dell’attività di lavoro accessorio entro 5 giorni.

Compatibilità e cumulabilità con la NASPI

Anche l’indennità NASPI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di € 3.000. Per i compensi che superano detto limite e fino a € 7.000 per anno civile la prestazione NASPI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il beneficiario dell’indennità NASPI e tenuto a comunicare all’Inps entro un mese dall’inizio l’attività di lavoro accessorio.

Compatibilità e cumulabilità con la disoccupazione agricola

Anche per i trattamenti di disoccupazione agricola è confermato l’integrale cumulabilità entro € 3.000. La circolare 170/2015 infatti rammenta che l’indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, quindi la cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con l’anno di competenza.

Compatibilità e cumulabilità con la CIG

Anche per la Cassa integrazione guadagni (CIG) l’Inps ha confermato l’integrale cumulabilità entro € 3.000. Sui compensi superiori a € 3.000 percepiti troverà l’ordinaria disciplina sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione, in definitiva, ci potrà essere una riduzione dell’integrazione salariale in proporzione ai proventi dell’attività di lavoro accessorio.

* Odcec Lucca
** Odec Palermo
*** Odcec Reggio Emilia

 

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